Sentenza 30 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2004, n. 14536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14536 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. BOGNANNI LV - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI CO NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato MARIO SANTARONI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NA CL, DI AS AN, ER AN;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 13312/01 proposto da:
NA LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELL'ORSO 74, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DI MARTINO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DI CO NZ;
- intimato -
avverso il provvedimento R.G. 52019/00 del Tribunale di NAPOLI, depositato il 17/01/01;
uditi, la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/03/04 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
La Corte preliminarmente dispone la riunione dei due ricorsi proposti separatamente dalle parti avverso la stessa sentenza;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorso del 23.5.2000 ZO Di CO proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Napoli;
avverso il decreto del 14.4.2000 con il quale il GOA della seconda sezione stralcio del Tribunale di Napoli aveva liquidato il compenso di lire 5.382.500 in favore del consulente tecnico d'ufficio ingegner LA RD, nominato nell'ambito del giudizio pendente tra il Di CO da un lato ed NT Di SS e LV RA dall'altro. Il Tribunale, all'udienza del 18.10.2000, concedeva termine di giorni 20 per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Di SS, ed alla successiva udienza del 17.1.2001, rilevato non risultava che il ricorrente avesse adempiuto a tale incombente, dichiarava improcedibile il ricorso e compensava interamente tra le parti le spese di lite.
Avverso tale provvedimento il Di CO ha proposto un ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione cui il RD ha resistito con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale;
la Di SS ed il RA non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
il RD ha successivamente depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Procedendo all'esame per ragioni di ordine logico-giuridico anzitutto del secondo motivo del ricorso principale, si osserva che con esso il Di CO, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 307 c.p.c., omessa motivazione e nullità della sentenza, assume che il Tribunale di Napoli ha omesso di esaminare l'atto regolarmente depositato di integrazione del contraddittorio nei confronti di NT Di SS notificato a quest'ultima, insieme al verbale di udienza del 18.10.2000, in data 23.10.2000, nell'osservanza del termine a tal fine concesso dall'ordinanza collegiale del 18.10.2000. La censura è infondata.
Dall'esame diretto degli atti, consentito a questi Corte dalla natura procedurale del vizio denunciato, emerge che l'atto di integrazione del contraddittorio notificato alla Di SS il 23.10.2000, pur essendo inserito di fatto nel fascicolo del Di CO, non è stato prodotto nel rispetto delle norme di legge che disciplinano la materia ed in particolare dell'art. 74 ultimo comma disp. att. c.p.c.; infatti l'indicazione degli estremi di tale atto riportati sulla copertina del fascicolo del Di CO, non sono seguiti ne' dalla data ne' dalla imprescindibile sottoscrizione da parte del cancelliere ai sensi della disposizione ora menzionata, contrariamente a quanto invece avvenuto in occasione dei precedenti depositi in data 23.5.2)00 e 29.6.2000.
Pertanto considerato d'altra parte che il suddetto atto di integrazione del contraddittorio non risulta neppure essere stato prodotto dall'udienza del 17.1.2001, secondo le modalità previste dall'art. 87 disp. att. c.p.c., correttamente il Tribunale ha ritenuto il Di CO inadempiente in ordine all'incombente disposto con la precedente ordinanza del 18.10.2000. Con il secondo motivo il ricorrente principale, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 106 e 307 ultimo comma c.p.c., nonché nullità del provvedimento, rileva che il Tribunale di Napoli ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso a seguito della mancata integrazione del contraddittorio nonostante la controparte non avesse sollevato tale eccezione prima di ogni altra difesa, come emergerebbe dalla lettura del verbale di udienza.
La censura è infondata.
Dall'esame del verbale di udienza del 17.1.2001 risulta che il difensore del RD ha chiesto anzitutto al Tribunale di prendere atto "che controparte non ha provveduto a dar corso alle ordinanze emesse in data 12.7.2000 e 18.10.2000"; orbene è evidente che con tale istanza la difesa del RD, pur non facendo espresso riferimento alla estinzione del procedimento, ha sollecitato il Tribunale ad emettere il provvedimento previsto dall'art. 307 ultimo comma c.p.c. anche nell'ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito dal giudice: infatti non si può attribuire alcun altro significato, sotto il profilo giuridico alla suddetta deduzione, finalizzata a richiamare l'attenzione del Collegio giudicante sulla mancata ottemperanza, da parte del Di CO in particolare alla precedente ordinanza con la quale stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Di SS, considerato l'effetto che la menzionata disposizione ricollega al suddetto inerte comportamento processuale. Vertendo quindi all'esame del ricorso incidentale, si osserva che con l'unico motivo formulato, il RD, denunciando violazione dell'art. 92 c.p.c. nonché omessa e/o apparente motivazione, sostiene che ingiustificatamente il Tribune le di Napoli ha compensato le spese del procedimento sulla base dell'asserita ricorrenza di giusti motivi non meglio precisati;
in proposito rileva la censurabilità anche in sede di legittimità di decisioni immotivate o solo genericamente motivate in materia di spese giudiziali.
La censura è infondata.
Secondo invero l'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, ribadito reiteratamente anche in epoca successiva al contrario convincimento espresso dalla sentenza 5.5.1999 n. 4455 richiamata dal ricorrente incidentale, la decisione di compensare le spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, ed è sindacabile in sede di legittimità solo ove risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero se essa è fondata su ragioni palesemente illogiche o inconsistenti, così da inficiare il processo formativo della volontà espressa sul punto (vedi tra le più recenti decisioni in tal senso Cass.
2.8.2003 n. 11774; Cass. 18.11.2003 n. 17424). Rilevato poi che tale principio è stato ribadito anche nella specifica ipotesi di compensazione delle spese per giusti motivi (Cass. 13.1.2000 n. 319; Cass. 20.9.2000 n. 1243; Cass.
1.10.2002 n. 14095), si ritiene a tale proposito di aderire anche all'orientamento specifico espresso da questa Corte secondo cui il giudice può compensare le spese processuali per giusti motivi senza obbligo di specificarli, atteso che l'esistenza di ragioni che giustifichino la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, sante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese medesime, non trovando perciò applicazione in tema di compensazione per giusti motivi il principio sancito dall'art. 111 sesto comma della Costituzione secondo cui ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato (Cass.
2.8.2002 n. 11597; vedi pure Cass. 13.2.2002 n. 2066). Ed invero l'applicazione di tale indirizzo alla fattispecie consente di affermare che la sussistenza dei giusti motivi non meglio specificati ai fini della compensazione delle spese del giudizio può essere giustificata, nella valutazione del Tribunale di Napoli, dalle ragioni che hanno determinato la soccombenza del Di CO, riconducibili ad una statuizione di improcedibilità del ricorso, a prescindere quindi dall'esame della sua fondatezza nel merito. Entrambi i ricorsi devono quindi essere rigettati.
Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo anche alla reciproca soccombenza, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2004