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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 06/02/2026, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1024/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2361/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49202 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso-reclamo regolarmente notificato e depositato, parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in oggetto - notificato il 25 gennaio 2025 - portante la TARI per l'anno 2018. Il Comune intimato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, l'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006 ha previsto che “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato dall'art. 1, comma
172, della l. n. 296/2006, con decorrenza 1.7.2007 il previgente art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 507/93 che prevedeva il termine triennale di decadenza.
Il comma 171 del medesimo art. 1 della l. n. 296/2006 prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini, si applichino anche ai rapporti di imposta precedenti al
1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria.
Secondo il più recente indirizzo della Corte di cassazione (Cass. civ., n. 14519/2024, ord.) per delimitare dal punto di vista temporale l'esercizio del potere accertativo e impositivo è necessario distinguere due diversi “dies a quo” dai quali iniziare il computo del termine di decadenza previsto per i tributi locali.
Nel caso in cui il contribuente presenti una dichiarazione ed ometta il versamento, per individuare il dies a quo deve farsi riferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato e nel caso in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione, per individuare il dies a quo deve, invece, farsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla.
A tal proposito con riferimento alla TARSU, l' art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 507/93 prevede che “i soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune” e la Suprema Corte ha chiarito come «Occorra, al riguardo differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione del locali è in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva. Nel primo caso il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo. Tale termine costituisce un non irragionevole spartiacque, nella applicazione del c.d. doppio binario, anche se per le occupazioni iniziate il 19 gennaio il termine sarà di un solo giorno, mentre per quelle iniziate il 21 gennaio sarà di 364 giorni». (Cass. Civ., n. 12795/2016).
Successivamente con riferimento alla IU (comprendente IMU, TASI e TARI): i) l'art. 1, comma 684 della l. n. 147/2013 prevedeva che “I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IU entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti”; ii) il successivo comma 685 prevedeva che: “La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo;
in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.”
L'art. 1, comma 686 della l. n. 147/2013 prevede infine "Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo
49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)."
Nel caso che ci occupa, l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso dal Comune per omessa denuncia/dichiarazione di fabbricati (cfr. pag. 2 dell'avviso di accertamento), sicché il dies a quo sopraindicato deve considerarsi decorrente dall'anno successivo (anno 2019), rispetto a quello di occupazione (2018), con la conseguente tempestività della notifica dell'avviso di accertamento impugnato notificato 25 gennaio
2025, ossia entro termine di decadenza sopraindicato che sarebbe spirato al 31 dicembre 2024 (quinto anno successivo al 2019) cui occorre aggiungere la sospensione dei termini prevista dall'art. 67 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, conv., con mod., in l. 24 aprile 2020, n. 27 che si applica non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Cass. civ., 960/2025, ord.).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del
Comune resistente che si quantificano in euro 300,00 (trecento/00).
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2361/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49202 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso-reclamo regolarmente notificato e depositato, parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in oggetto - notificato il 25 gennaio 2025 - portante la TARI per l'anno 2018. Il Comune intimato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, l'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006 ha previsto che “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato dall'art. 1, comma
172, della l. n. 296/2006, con decorrenza 1.7.2007 il previgente art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 507/93 che prevedeva il termine triennale di decadenza.
Il comma 171 del medesimo art. 1 della l. n. 296/2006 prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini, si applichino anche ai rapporti di imposta precedenti al
1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria.
Secondo il più recente indirizzo della Corte di cassazione (Cass. civ., n. 14519/2024, ord.) per delimitare dal punto di vista temporale l'esercizio del potere accertativo e impositivo è necessario distinguere due diversi “dies a quo” dai quali iniziare il computo del termine di decadenza previsto per i tributi locali.
Nel caso in cui il contribuente presenti una dichiarazione ed ometta il versamento, per individuare il dies a quo deve farsi riferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato e nel caso in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione, per individuare il dies a quo deve, invece, farsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla.
A tal proposito con riferimento alla TARSU, l' art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 507/93 prevede che “i soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune” e la Suprema Corte ha chiarito come «Occorra, al riguardo differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione del locali è in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva. Nel primo caso il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo. Tale termine costituisce un non irragionevole spartiacque, nella applicazione del c.d. doppio binario, anche se per le occupazioni iniziate il 19 gennaio il termine sarà di un solo giorno, mentre per quelle iniziate il 21 gennaio sarà di 364 giorni». (Cass. Civ., n. 12795/2016).
Successivamente con riferimento alla IU (comprendente IMU, TASI e TARI): i) l'art. 1, comma 684 della l. n. 147/2013 prevedeva che “I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IU entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti”; ii) il successivo comma 685 prevedeva che: “La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo;
in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.”
L'art. 1, comma 686 della l. n. 147/2013 prevede infine "Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo
49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)."
Nel caso che ci occupa, l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso dal Comune per omessa denuncia/dichiarazione di fabbricati (cfr. pag. 2 dell'avviso di accertamento), sicché il dies a quo sopraindicato deve considerarsi decorrente dall'anno successivo (anno 2019), rispetto a quello di occupazione (2018), con la conseguente tempestività della notifica dell'avviso di accertamento impugnato notificato 25 gennaio
2025, ossia entro termine di decadenza sopraindicato che sarebbe spirato al 31 dicembre 2024 (quinto anno successivo al 2019) cui occorre aggiungere la sospensione dei termini prevista dall'art. 67 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, conv., con mod., in l. 24 aprile 2020, n. 27 che si applica non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Cass. civ., 960/2025, ord.).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del
Comune resistente che si quantificano in euro 300,00 (trecento/00).