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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/11/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1149/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ANZELONI ADRIANA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 09/06/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) affidamento congiunto dei figli minori , e con collocazione presso la Per_1 Per_2 Per_3 madre;
2) assegnazione della casa coniugale alla moglie con facoltà del padre di ritirare i propri effetti personali entro trenta giorni dalla comparizione delle parti dinanzi al
Presidente; 3) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, in quanto la sig.ra lavora come badante, mentre il sig. svolge attività di operaio;
4) Il padre Parte_1 Pt_2
avrà facoltà di vedere i figli due pomeriggi a settimana, orientativamente il martedì e il giovedì dalle ore 18.00 alle 21.00 e a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera. Durante le vacanze di Natale il padre potrà tenere i bambini il 24 o il 25 ed il 31 o il 1 da concordarsi di anno in anno;
Durante le vacanze pasquali la domenica di Pasqua o il
Lunedì in albis, alternativamente ai due genitori;
durante le vacanze estive una settimana consecutiva da concordarsi entro il mese di luglio a condizione di reciprocità. 5) il sig. si impegna a versare per il mantenimento dei figli la somma di € 500,00 mensili Pt_2
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e ludiche oltre rivalutazione Istat come per legge;
-PIANO affido condiviso dei minori ad CP_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Il padre avrà facoltà di vedere i minori due pomeriggi a settimana, orientativamente il martedì ed il giovedì dalle 18 alle 21, tenendo in considerazione i turni di lavoro di entrambi i genitori;
a settimane alterne dal sabato mattina fino alla domenica sera. Durante le vacanze di Natale il padre potrà tenere i figli o il 24 dicembre o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1gennaio; durante le vacanze pasquali la domenica di Pasqua o il Lunedì in albis, alternativamente ai due genitori;
durante le vacanze estive una settimana consecutiva da concordarsi entro il mese di giugno a condizione di reciprocità. Il padre e la madre, ove per motivi lavorativi non possano stare con i minori nel periodo di rispettivo collocamento avviseranno l'altro genitore non appena a conoscenza della circostanza, e i minori resteranno con l'altro genitore, salvo diversi accordi;
i minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori ove possibile e la festa della mamma e il giorno di compleanno della stessa con la madre e la festa del papà e il compleanno dello stesso con il papà; la primogenita frequenta Per_1 il primo anno della scuola superiore e va a scuola con l'autobus oppure viene Per_4
accompagnata e ripresa dalla madre e dal padre anche in relazione ai turni di lavoro. Il medico curante è la dott.ssa .; il minore frequenta la Persona_5 Per_2
seconda media presso l'istituto IO NA ed è accompagnato sia dal padre che dalla madre in relazione ai turni di lavoro;
frequenta il doposcuola il mercoledì e il giovedì, mentre il lunedì effettua attività ricreativa presso il servizio sociale;
il minore frequenta la 5 Per_6 elementare sempre nel plesso IO NA ed accompagnato e prelevato sia dalla madre che dal padre in relazione ai propri impegni lavorativi. Il pediatra è per entrambi la dott.ssa
. Il padre verserà 4 entro il 5 di ogni mese alla moglie per il mantenimento Persona_7 dei minori la somma di € 500,00 somma soggetta a rivalutazione Istat;
non è previsto assegno di mantenimento per alcuna della parte;
ciascun genitore è tenuto a sostenere il 50% delle spese straordinarie come da protocollo relativo vigente presso il Tribunale di Latina”.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in LATINA (LT) il 28/07/2011, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 45,
Parte I, dell'anno 2011), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 04/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ANZELONI ADRIANA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 09/06/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) affidamento congiunto dei figli minori , e con collocazione presso la Per_1 Per_2 Per_3 madre;
2) assegnazione della casa coniugale alla moglie con facoltà del padre di ritirare i propri effetti personali entro trenta giorni dalla comparizione delle parti dinanzi al
Presidente; 3) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, in quanto la sig.ra lavora come badante, mentre il sig. svolge attività di operaio;
4) Il padre Parte_1 Pt_2
avrà facoltà di vedere i figli due pomeriggi a settimana, orientativamente il martedì e il giovedì dalle ore 18.00 alle 21.00 e a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera. Durante le vacanze di Natale il padre potrà tenere i bambini il 24 o il 25 ed il 31 o il 1 da concordarsi di anno in anno;
Durante le vacanze pasquali la domenica di Pasqua o il
Lunedì in albis, alternativamente ai due genitori;
durante le vacanze estive una settimana consecutiva da concordarsi entro il mese di luglio a condizione di reciprocità. 5) il sig. si impegna a versare per il mantenimento dei figli la somma di € 500,00 mensili Pt_2
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e ludiche oltre rivalutazione Istat come per legge;
-PIANO affido condiviso dei minori ad CP_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Il padre avrà facoltà di vedere i minori due pomeriggi a settimana, orientativamente il martedì ed il giovedì dalle 18 alle 21, tenendo in considerazione i turni di lavoro di entrambi i genitori;
a settimane alterne dal sabato mattina fino alla domenica sera. Durante le vacanze di Natale il padre potrà tenere i figli o il 24 dicembre o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1gennaio; durante le vacanze pasquali la domenica di Pasqua o il Lunedì in albis, alternativamente ai due genitori;
durante le vacanze estive una settimana consecutiva da concordarsi entro il mese di giugno a condizione di reciprocità. Il padre e la madre, ove per motivi lavorativi non possano stare con i minori nel periodo di rispettivo collocamento avviseranno l'altro genitore non appena a conoscenza della circostanza, e i minori resteranno con l'altro genitore, salvo diversi accordi;
i minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori ove possibile e la festa della mamma e il giorno di compleanno della stessa con la madre e la festa del papà e il compleanno dello stesso con il papà; la primogenita frequenta Per_1 il primo anno della scuola superiore e va a scuola con l'autobus oppure viene Per_4
accompagnata e ripresa dalla madre e dal padre anche in relazione ai turni di lavoro. Il medico curante è la dott.ssa .; il minore frequenta la Persona_5 Per_2
seconda media presso l'istituto IO NA ed è accompagnato sia dal padre che dalla madre in relazione ai turni di lavoro;
frequenta il doposcuola il mercoledì e il giovedì, mentre il lunedì effettua attività ricreativa presso il servizio sociale;
il minore frequenta la 5 Per_6 elementare sempre nel plesso IO NA ed accompagnato e prelevato sia dalla madre che dal padre in relazione ai propri impegni lavorativi. Il pediatra è per entrambi la dott.ssa
. Il padre verserà 4 entro il 5 di ogni mese alla moglie per il mantenimento Persona_7 dei minori la somma di € 500,00 somma soggetta a rivalutazione Istat;
non è previsto assegno di mantenimento per alcuna della parte;
ciascun genitore è tenuto a sostenere il 50% delle spese straordinarie come da protocollo relativo vigente presso il Tribunale di Latina”.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in LATINA (LT) il 28/07/2011, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 45,
Parte I, dell'anno 2011), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 04/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino