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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/01/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2113/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2113/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LORUSSO ADRIANA, elettivamente Parte_1
domiciliato in VIA NERINO GARBUIO - COMPL. LA RONDINE 54038 MONTIGNOSO, presso il difensore avv. LORUSSO ADRIANA
ATTORE OPPONENTE contro
con il patrocinio dell'avv.
CONTRO
BARBARA, elettivamente domiciliato in CP_1
CORSO PESCHIERA 209, TORINO presso il difensore avv.
CONTRO
BARBARA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare e nel rito: rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico per le ragioni esposte nella superiore narrativa il decreto ingiuntivo N. 7471/2023, emesso dal Tribunale di Torino in data 18.12.2023, nella procedura N. RG 21430/2023 e notificato a mezzo posta elettronica certificata alla in data 20.12.2023. Parte_1
pagina 1 di 3 Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per parte convenuta
Nel merito in via principale:
- Respingere ogni pretesa avversaria, in quanto infondata in fatto e diritto, confermando la validità del decreto ingiuntivo opposto e degli importi in esso contenuti e dichiarare tenuta e condannare la società al pagamento in favore dell'opposta degli importi di cui a detto decreto Parte_1
ingiuntivo, pari ad Euro 20.130,00, oltre ad interessi moratori maturati e maturandi nella misura stabilita dall'art. 5 del d.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dalla scadenza fino alla data del saldo effettivo, oltre alle competenze della procedura d'ingiunzione, liquidate in Euro 567,00 per compensi ed Euro
145,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario, oltre iva e cpa ove dovuto per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo 7471/23 emesso dal Tribunale di Torino per l'importo di € 20.130,00, evidenziando che le forniture di cui agli ordini in relazione ai quali sono state emesse le fatture azionate in via monitoria dalla convenuta erano avvenute solo in parte per cui era stato richiesto il pagamento per materiale mai consegnato non essendo neppure stato allegato alcun DDT relativo alla consegna della merce fatturata e non potendo la fattura di per sé sola essere considerata quale prova del credito.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto.
Si costituiva la convenuta contestando la pretesa avversaria e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Evidenziava, in particolare, la genericità dell'opposizione sottolineando che tutta la merce oggetto degli ordini per cui è causa erano stati messi a disposizione dell'opponente che non si era attivata per il ritiro.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto ed esperita istruttoria testimoniale, all'udienza del 16 gennaio 2025 parte opposta precisava le conclusioni e discuteva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. Il Giudice riservava la decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
In particolare, non sono oggetto di contestazione gli ordini di nn. 148 e 172/01 in ragione dei quali sono state emesse le fatture azionate in sede monitoria.
Parte opponente contesta che siano stati effettivamente forniti tutti i beni di cui agli ordini. pagina 2 di 3 L'istruttoria testimoniale ha consentito di accertare che, effettivamente, tutti i beni di cui agli ordini sono stati predisposti dall'opposta e offerti in consegna all'opponente. In particolare, la teste Tes_1 ha riferito che: “la fattura 161 si riferisce all'ordine 148 e, in particolare ad una parte di esso, ovvero gli ultimi 4 pezzi ivi indicati. Con riferimento alla fattura 158 posso dire che la stessa si riferisce all'ordine 172/01 e ricomprende una parte dei beni oggetto di tale ordine, in particolare si riferisce a 2 cambi pinza 80/100 a 2 scatole porta connettore e 2 assiemi flangia cambio testa. Gli altri beni di cui agli ordini erano già stati consegnati, fatturate e pagati in precedenza”. Riferisce ancora la teste che
“la ha ancora, da quanto mi risulta, in magazzino i beni oggetto delle fatture di cui al capo Parte_2
precedente che non sono mai stati ritirati. Avevo parlato io stessa con e mi avevano detto che Pt_1
non potevano ritirarli perché non avevano disponibilità economica per il pagamento. Dopo di che non si sono più fatti vedere”.
Risulta, pertanto, provato l'avvenuto adempimento all'obbligo di cui agli ordini oggetto di causa da parte della per cui la domanda di pagamento del prezzo per i prodotti in oggetto è da CP_1
ritenersi fondata.
Per tali ragioni il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione e, per l'effetto,
Conferma il decreto opposto n. 7471/2023;
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
3550,00 (di cui € 700,00 per fase studio, € 500,00 per fase introduttiva, € 1400,00 per fase istruttoria ed
€ 950,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2113/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LORUSSO ADRIANA, elettivamente Parte_1
domiciliato in VIA NERINO GARBUIO - COMPL. LA RONDINE 54038 MONTIGNOSO, presso il difensore avv. LORUSSO ADRIANA
ATTORE OPPONENTE contro
con il patrocinio dell'avv.
CONTRO
BARBARA, elettivamente domiciliato in CP_1
CORSO PESCHIERA 209, TORINO presso il difensore avv.
CONTRO
BARBARA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare e nel rito: rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico per le ragioni esposte nella superiore narrativa il decreto ingiuntivo N. 7471/2023, emesso dal Tribunale di Torino in data 18.12.2023, nella procedura N. RG 21430/2023 e notificato a mezzo posta elettronica certificata alla in data 20.12.2023. Parte_1
pagina 1 di 3 Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per parte convenuta
Nel merito in via principale:
- Respingere ogni pretesa avversaria, in quanto infondata in fatto e diritto, confermando la validità del decreto ingiuntivo opposto e degli importi in esso contenuti e dichiarare tenuta e condannare la società al pagamento in favore dell'opposta degli importi di cui a detto decreto Parte_1
ingiuntivo, pari ad Euro 20.130,00, oltre ad interessi moratori maturati e maturandi nella misura stabilita dall'art. 5 del d.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dalla scadenza fino alla data del saldo effettivo, oltre alle competenze della procedura d'ingiunzione, liquidate in Euro 567,00 per compensi ed Euro
145,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario, oltre iva e cpa ove dovuto per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo 7471/23 emesso dal Tribunale di Torino per l'importo di € 20.130,00, evidenziando che le forniture di cui agli ordini in relazione ai quali sono state emesse le fatture azionate in via monitoria dalla convenuta erano avvenute solo in parte per cui era stato richiesto il pagamento per materiale mai consegnato non essendo neppure stato allegato alcun DDT relativo alla consegna della merce fatturata e non potendo la fattura di per sé sola essere considerata quale prova del credito.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto.
Si costituiva la convenuta contestando la pretesa avversaria e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Evidenziava, in particolare, la genericità dell'opposizione sottolineando che tutta la merce oggetto degli ordini per cui è causa erano stati messi a disposizione dell'opponente che non si era attivata per il ritiro.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto ed esperita istruttoria testimoniale, all'udienza del 16 gennaio 2025 parte opposta precisava le conclusioni e discuteva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. Il Giudice riservava la decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
In particolare, non sono oggetto di contestazione gli ordini di nn. 148 e 172/01 in ragione dei quali sono state emesse le fatture azionate in sede monitoria.
Parte opponente contesta che siano stati effettivamente forniti tutti i beni di cui agli ordini. pagina 2 di 3 L'istruttoria testimoniale ha consentito di accertare che, effettivamente, tutti i beni di cui agli ordini sono stati predisposti dall'opposta e offerti in consegna all'opponente. In particolare, la teste Tes_1 ha riferito che: “la fattura 161 si riferisce all'ordine 148 e, in particolare ad una parte di esso, ovvero gli ultimi 4 pezzi ivi indicati. Con riferimento alla fattura 158 posso dire che la stessa si riferisce all'ordine 172/01 e ricomprende una parte dei beni oggetto di tale ordine, in particolare si riferisce a 2 cambi pinza 80/100 a 2 scatole porta connettore e 2 assiemi flangia cambio testa. Gli altri beni di cui agli ordini erano già stati consegnati, fatturate e pagati in precedenza”. Riferisce ancora la teste che
“la ha ancora, da quanto mi risulta, in magazzino i beni oggetto delle fatture di cui al capo Parte_2
precedente che non sono mai stati ritirati. Avevo parlato io stessa con e mi avevano detto che Pt_1
non potevano ritirarli perché non avevano disponibilità economica per il pagamento. Dopo di che non si sono più fatti vedere”.
Risulta, pertanto, provato l'avvenuto adempimento all'obbligo di cui agli ordini oggetto di causa da parte della per cui la domanda di pagamento del prezzo per i prodotti in oggetto è da CP_1
ritenersi fondata.
Per tali ragioni il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione e, per l'effetto,
Conferma il decreto opposto n. 7471/2023;
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
3550,00 (di cui € 700,00 per fase studio, € 500,00 per fase introduttiva, € 1400,00 per fase istruttoria ed
€ 950,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 3 di 3