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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1514/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CARDONA BI HE, Relatore
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6183/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3264/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 11 e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239007476433000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2014 0031887686501 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2015 0000235022501 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2015 0018677225501 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2015 0024936226000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2015 0024936226000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2016 0001717240501 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2016 0018283166000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2016 0018283166000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2017 0015392061501 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2017 0020053886000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2017 0020053886000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0011583387501 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0013555803501 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0023757592000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0023757592000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0027377623501 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0003009477501 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0035942805501 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0037209221501 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0014861405501 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7704/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno giudizio deriva dall'impugnazione da parte della contribuente Ricorrente_1 dell'intimazione di pagamento notificatale con la quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione aveva reclamato, tra l'altro il pagamento degli importi contenuti nelle 17 cartelle di competenza tributaria. La Ricorrente_1 afferma in via preliminare che tali atti non le sarebbero mai stati notificati.
La Ricorrente_1 censura la pronuncia di prime cure per avere ritenuto valida la notifica di tutte le cartelle impugnate tranne una. Per le cartelle esattoriali oggetto di contestazione l'Ufficio avrebbe proceduto ad una sola notifica via PEC senza verificare se fosse andata a buon fine e avrebbe effettuato il deposito presso la camera di commercio di Salerno senza inviare la raccomandata informativa alla ricorrente odierna appellante.
Tutto il procedimento di notificazione sarebbe stato caratterizzato da errori dello stesso tipo.
A tanto si aggiungeva la errata pronuncia sulla dedotta prescrizione di sanzioni e interessi per ciascuna delle cartelle oggetto di impugnazione.
Concludeva per l'accoglimento dell'appello proposto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione deducendo l'inammissibilità della domanda per mancata impugnazione degli atti presupposti. Il contribuente il quale lamenti che la notificazione della cartella esattoriale non sia stata preceduta dalla regolare notifica degli atti presupposti, ha l'onere di impugnare congiuntamente sia la cartella esattoriale, sia gli atti presupposti non notificati.
Non essendosi verificata la circostanza, secondo la prospettazione della Amministrazione, la contribuente sarebbe decaduta dal potere di impugnare, non soltanto gli atti presupposti, ma anche quelli conseguenziali.
L'ufficio, quindi, sostiene che sia preclusa ogni facoltà di impugnazione non avendo la Ricorrente_1 impugnato le singole cartelle di pagamento pure avendone ricevuto contezza.
Sostiene, inoltre, la regolarità delle notifiche avvenute via PEC, nonché l'inammissibilità della eccezione di prescrizione perché genericamente formulata.
Ha riferito analiticamente degli atti interruttivi posti in essere e ha richiamato, secondo la sua prospettazione, la decennalità della prescrizione di interessi e sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare occorre rilevare che le cartelle in contestazione, analiticamente riportate in atti, derivano dall'estratto di ruolo depositato e riguardano un carico della società di persone e sono state notificate a quest'ultima.
Permane tuttavia una responsabilità della Ricorrente_1 in quanto, nella qualità di socia illimitatamente responsabile, risponde per obbligazione solidale sussidiaria.
In ogni caso, va fatto salvo il diritto della contribuente di contrastare in sede di riscossione i vizi dell'atto esecutivo che dovesse essere azionato nei suoi confronti in termini di condizione e presupposti dell'azione coattiva.
Con riferimento alla prima cartella va rilevato che essendo stata notificata, peraltro, mediante servizio postale con raccomandata semplice non vi era alcuna necessità di invio della raccomandata informativa.
Per la seconda cartella censurata la raccomandata informativa risulta spedita e la circostanza risulta in tutta evidenza sufficiente a sostenere la correttezza della notifica
Va infine rilevato che con riguardo al termine di decorrenza dell'annualità ogni questione relativa alla proroga dei termini derivante dal cd. Decreto Cura Italia appare inconferente e non coglie nel segno trattandosi, a carico della contribuente, di una posizione sussidiaria e di natura solidale per la sua qualità di socia illimitatamente come sopra evidenziato.
Di conseguenza ciascuna delle argomentazioni del caso concreto non possono che condurre al rigetto dell'appello.
Le spese, considerata la natura interpretativa delle questioni trattate, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CARDONA BI HE, Relatore
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6183/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3264/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 11 e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239007476433000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2014 0031887686501 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2015 0000235022501 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2015 0018677225501 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2015 0024936226000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2015 0024936226000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2016 0001717240501 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2016 0018283166000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2016 0018283166000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2017 0015392061501 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2017 0020053886000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2017 0020053886000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0011583387501 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0013555803501 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0023757592000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0023757592000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0027377623501 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0003009477501 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0035942805501 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0037209221501 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0014861405501 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7704/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno giudizio deriva dall'impugnazione da parte della contribuente Ricorrente_1 dell'intimazione di pagamento notificatale con la quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione aveva reclamato, tra l'altro il pagamento degli importi contenuti nelle 17 cartelle di competenza tributaria. La Ricorrente_1 afferma in via preliminare che tali atti non le sarebbero mai stati notificati.
La Ricorrente_1 censura la pronuncia di prime cure per avere ritenuto valida la notifica di tutte le cartelle impugnate tranne una. Per le cartelle esattoriali oggetto di contestazione l'Ufficio avrebbe proceduto ad una sola notifica via PEC senza verificare se fosse andata a buon fine e avrebbe effettuato il deposito presso la camera di commercio di Salerno senza inviare la raccomandata informativa alla ricorrente odierna appellante.
Tutto il procedimento di notificazione sarebbe stato caratterizzato da errori dello stesso tipo.
A tanto si aggiungeva la errata pronuncia sulla dedotta prescrizione di sanzioni e interessi per ciascuna delle cartelle oggetto di impugnazione.
Concludeva per l'accoglimento dell'appello proposto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione deducendo l'inammissibilità della domanda per mancata impugnazione degli atti presupposti. Il contribuente il quale lamenti che la notificazione della cartella esattoriale non sia stata preceduta dalla regolare notifica degli atti presupposti, ha l'onere di impugnare congiuntamente sia la cartella esattoriale, sia gli atti presupposti non notificati.
Non essendosi verificata la circostanza, secondo la prospettazione della Amministrazione, la contribuente sarebbe decaduta dal potere di impugnare, non soltanto gli atti presupposti, ma anche quelli conseguenziali.
L'ufficio, quindi, sostiene che sia preclusa ogni facoltà di impugnazione non avendo la Ricorrente_1 impugnato le singole cartelle di pagamento pure avendone ricevuto contezza.
Sostiene, inoltre, la regolarità delle notifiche avvenute via PEC, nonché l'inammissibilità della eccezione di prescrizione perché genericamente formulata.
Ha riferito analiticamente degli atti interruttivi posti in essere e ha richiamato, secondo la sua prospettazione, la decennalità della prescrizione di interessi e sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare occorre rilevare che le cartelle in contestazione, analiticamente riportate in atti, derivano dall'estratto di ruolo depositato e riguardano un carico della società di persone e sono state notificate a quest'ultima.
Permane tuttavia una responsabilità della Ricorrente_1 in quanto, nella qualità di socia illimitatamente responsabile, risponde per obbligazione solidale sussidiaria.
In ogni caso, va fatto salvo il diritto della contribuente di contrastare in sede di riscossione i vizi dell'atto esecutivo che dovesse essere azionato nei suoi confronti in termini di condizione e presupposti dell'azione coattiva.
Con riferimento alla prima cartella va rilevato che essendo stata notificata, peraltro, mediante servizio postale con raccomandata semplice non vi era alcuna necessità di invio della raccomandata informativa.
Per la seconda cartella censurata la raccomandata informativa risulta spedita e la circostanza risulta in tutta evidenza sufficiente a sostenere la correttezza della notifica
Va infine rilevato che con riguardo al termine di decorrenza dell'annualità ogni questione relativa alla proroga dei termini derivante dal cd. Decreto Cura Italia appare inconferente e non coglie nel segno trattandosi, a carico della contribuente, di una posizione sussidiaria e di natura solidale per la sua qualità di socia illimitatamente come sopra evidenziato.
Di conseguenza ciascuna delle argomentazioni del caso concreto non possono che condurre al rigetto dell'appello.
Le spese, considerata la natura interpretativa delle questioni trattate, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.