CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 13/02/2026, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2485/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente e Relatore
NOSCHESE CLAUDIO, Giudice
PAVANI FABRIZIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 19986/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259050319852000 RISCOSSIONE 2025
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2604/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: dichiara di rinunciare all'efficacia del ricorso con compensazione delle spese di giudizio.
Resistente/Appellato: non si oppone
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con tto depositatao in data 20.11.2025 la srl AR Industrie Alimentari in persona del legale rapp.te p.t., rapp. to e difeso dal dott. Difensore_1, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n.07120259050319852/000 ai fini delle II.DD. per gli anni d'imposta dal 2017 al 2023, scaturente da ruoli emessi dall'Agenzia delle
Entrate D.P. di Napoli e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 505.584,80 per omesso versamento dei tributi.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato per la violazione e falsa applicazione dell'art.1, commi dal 231 al 252 L.n.197/2022 e dell'art. 3 bis d.l. n.202/24 convertito in Legge n.15/25, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 10.2.2026 l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nl costituirsi in giudizio, in via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione in merito alle eccezioni formulate da parte istante e, in via subordinata, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
All'udienza di comparizione, il procuratore di parte ricorrente, avendone i pieni poteri e facoltà, dichiarava di rinunciare al ricorso avendo la propria assistita provveduto ad inoltrare istanza di "rottamazione" delle cartelle di pagamento sottese all'odierno provvedimento opposto ed all'uopo il difensore dell'Agenzia costituita non si opponeva.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
Ed esaminate le richieste delle parti non pèuò che disporre l'estinzione del giudizio.
La dichiarazione resa in udienza da parte ricorrente determina quindi la mancanza di interesse nel proseguire il contenzioso intrapreso avendo, sempre parte istante, provveduto a richiedere l'agevolazione di cui alla rottamazione delle cartelle di pagamento.
Motivi di opportunità consentono la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione collegiale, dichiara estinto il giudizio per espressa rinuncia dell'efficacia dello stesso. Compensa interamente le spese di lite tra le parti costituite. Napoli il 11/02/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente e Relatore
NOSCHESE CLAUDIO, Giudice
PAVANI FABRIZIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 19986/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259050319852000 RISCOSSIONE 2025
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2604/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: dichiara di rinunciare all'efficacia del ricorso con compensazione delle spese di giudizio.
Resistente/Appellato: non si oppone
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con tto depositatao in data 20.11.2025 la srl AR Industrie Alimentari in persona del legale rapp.te p.t., rapp. to e difeso dal dott. Difensore_1, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n.07120259050319852/000 ai fini delle II.DD. per gli anni d'imposta dal 2017 al 2023, scaturente da ruoli emessi dall'Agenzia delle
Entrate D.P. di Napoli e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 505.584,80 per omesso versamento dei tributi.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato per la violazione e falsa applicazione dell'art.1, commi dal 231 al 252 L.n.197/2022 e dell'art. 3 bis d.l. n.202/24 convertito in Legge n.15/25, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 10.2.2026 l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nl costituirsi in giudizio, in via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione in merito alle eccezioni formulate da parte istante e, in via subordinata, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
All'udienza di comparizione, il procuratore di parte ricorrente, avendone i pieni poteri e facoltà, dichiarava di rinunciare al ricorso avendo la propria assistita provveduto ad inoltrare istanza di "rottamazione" delle cartelle di pagamento sottese all'odierno provvedimento opposto ed all'uopo il difensore dell'Agenzia costituita non si opponeva.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
Ed esaminate le richieste delle parti non pèuò che disporre l'estinzione del giudizio.
La dichiarazione resa in udienza da parte ricorrente determina quindi la mancanza di interesse nel proseguire il contenzioso intrapreso avendo, sempre parte istante, provveduto a richiedere l'agevolazione di cui alla rottamazione delle cartelle di pagamento.
Motivi di opportunità consentono la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione collegiale, dichiara estinto il giudizio per espressa rinuncia dell'efficacia dello stesso. Compensa interamente le spese di lite tra le parti costituite. Napoli il 11/02/2026