Articolo 7 della Legge 21 luglio 1965, n. 903
Articolo 6Articolo 8
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15 agosto 1965
Art. 7.

In relazione al disposto di cui alla lettera a) dell'articolo 3, sono abrogate dalla data del 1° gennaio 1965 le seguenti norme concernenti la partecipazione dello Stato al finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti:
1) legge 4 aprile 1952, n. 218, articolo 16, secondo comma , articolo 17, sesto comma , ed articolo 34 , ultimo comma; legge 26 novembre 1955, n. 1125, articolo 2 ;
2) legge 4 aprile 1952, n. 218, articolo 16, terzo comma ; legge 20 febbraio 1958, numero 55, articolo 13, secondo e terzo comma ; legge 12 agosto 1962, n. 1338, articolo 19 ;
3) legge 26 ottobre 1957, n. 1047, articolo 11 legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 16 e 17 ;
4) legge 12 agosto 1962, n. 1339, articolo 6 ;
5) legge 13 marzo 1958, n. 250, articolo 11, lettera b) , limitatamente al contributo dello Stato di lire 150 milioni annui all'adeguamento delle pensioni dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Gli oneri a carico dello Stato di cui all' articolo 59, lettere a) e c) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , ed all' articolo 35, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' gli oneri a carico dello Stato di cui agli articoli 7 , 8 , 9 e 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 , sono trasferiti, a decorrere dall'esercizio 1965, a carico delle assicurazioni obbligatorie interessate.
Entrata in vigore il 15 agosto 1965