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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3542/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3542/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti ROBERTA MANGIAROTTI e STEFANIA MORETTI
e da
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. SUSANNA Parte_2 CodiceFiscale_2
ANDENA
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, in Lodi (LO) in data 21.01.2002 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 3 – parte II – serie A – anno 2002), che dall'unione coniugale sono nati i figli (18.07.2003), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ed Per_1 Per_2
(9.03.2007), e che il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 804/2023 pubblicata il 12.09.2023 ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti.
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo e precisate nelle conclusioni – le seguenti:
“MODALITA' DI AFFIDO E COLLOCAMENTO:
1) I figli e resteranno affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 Persona_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale condividendo, ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., le decisioni di maggiore interesse relative agli stessi;
2) (maggiorenne ma non economicamente indipendente) e continueranno ad essere Per_1 Per_2 collocati prevalentemente presso l'abitazione paterna, sita in Lodi Vecchio, e ciò anche ai fini della residenza anagrafica.
ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE:
3) La casa familiare, sita in Lodi Vecchio LO alla Via SS Naborre 86/f, di proprietà esclusiva del sig.
, resta assegnata allo stesso. Pt_1 Parte_1
MODALITA' DI VISITA: 4) Salvo diverse modalità, concordate di volta in volta tra i figli ed i genitori, in ragione dell'età degli stessi, in considerazione e nel rispetto del loro preminente interesse, nonché tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori, i ragazzi vedranno e frequenteranno la madre ogni qualvolta essi lo desiderino, previo accordo con la stessa.
MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO FIGLI
5) In ragione della differenza economica tra i sig.ri e , gli stessi concordano che sarà il Pt_1 Pt_2 sig. a provvedere e a farsi interamente carico del mantenimento ordinario e straordinario dei Pt_1 figli e . Per_2 Per_1
La sig.ra provvederà al mantenimento ordinario dei ragazzi quando gli stessi saranno con lei. Pt_2
6) L'assegno unico per i figli, sarà percepito esclusivamente dal sig. rinunciando la sig.ra Pt_1
a richiedere la quota del 50% per l'anno in corso e gli anni a venire Pt_2
QUESTIONI ECONOMICHE:
7) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , previa dichiarazione di equità da parte del Pt_1 Pt_2
Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma
8, l. n. 898/1970, l'importo di Euro 20.000,00 (ventimila) entro la fine del corrente mese di dicembre
2024 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra ; Pt_2
8) dare atto che le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante di , ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque Parte_2 pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n.
898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
9) Con l'esatto adempimento di cui ai punti precedenti (7, 8) i coniugi dichiarano di non avere più null'altro a che pretendere l'uno dall'altro”. All'udienza cartolare del 12.02.2025, con note scritte depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Il Giudice relatore ha dato atto che i coniugi intendono divorziare consensualmente alle condizioni richiamate, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età dei figli.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Si ritiene, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , in Lodi (LO) in data 21.01.2002 (atto trascritto nel registro
[...] Parte_2 dello Stato civile del suddetto Comune al n. 3 – parte II – serie A – anno 2002);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese legali;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 12/03/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3542/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti ROBERTA MANGIAROTTI e STEFANIA MORETTI
e da
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. SUSANNA Parte_2 CodiceFiscale_2
ANDENA
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, in Lodi (LO) in data 21.01.2002 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 3 – parte II – serie A – anno 2002), che dall'unione coniugale sono nati i figli (18.07.2003), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ed Per_1 Per_2
(9.03.2007), e che il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 804/2023 pubblicata il 12.09.2023 ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti.
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo e precisate nelle conclusioni – le seguenti:
“MODALITA' DI AFFIDO E COLLOCAMENTO:
1) I figli e resteranno affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 Persona_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale condividendo, ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., le decisioni di maggiore interesse relative agli stessi;
2) (maggiorenne ma non economicamente indipendente) e continueranno ad essere Per_1 Per_2 collocati prevalentemente presso l'abitazione paterna, sita in Lodi Vecchio, e ciò anche ai fini della residenza anagrafica.
ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE:
3) La casa familiare, sita in Lodi Vecchio LO alla Via SS Naborre 86/f, di proprietà esclusiva del sig.
, resta assegnata allo stesso. Pt_1 Parte_1
MODALITA' DI VISITA: 4) Salvo diverse modalità, concordate di volta in volta tra i figli ed i genitori, in ragione dell'età degli stessi, in considerazione e nel rispetto del loro preminente interesse, nonché tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori, i ragazzi vedranno e frequenteranno la madre ogni qualvolta essi lo desiderino, previo accordo con la stessa.
MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO FIGLI
5) In ragione della differenza economica tra i sig.ri e , gli stessi concordano che sarà il Pt_1 Pt_2 sig. a provvedere e a farsi interamente carico del mantenimento ordinario e straordinario dei Pt_1 figli e . Per_2 Per_1
La sig.ra provvederà al mantenimento ordinario dei ragazzi quando gli stessi saranno con lei. Pt_2
6) L'assegno unico per i figli, sarà percepito esclusivamente dal sig. rinunciando la sig.ra Pt_1
a richiedere la quota del 50% per l'anno in corso e gli anni a venire Pt_2
QUESTIONI ECONOMICHE:
7) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , previa dichiarazione di equità da parte del Pt_1 Pt_2
Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma
8, l. n. 898/1970, l'importo di Euro 20.000,00 (ventimila) entro la fine del corrente mese di dicembre
2024 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra ; Pt_2
8) dare atto che le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante di , ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque Parte_2 pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n.
898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
9) Con l'esatto adempimento di cui ai punti precedenti (7, 8) i coniugi dichiarano di non avere più null'altro a che pretendere l'uno dall'altro”. All'udienza cartolare del 12.02.2025, con note scritte depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Il Giudice relatore ha dato atto che i coniugi intendono divorziare consensualmente alle condizioni richiamate, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età dei figli.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Si ritiene, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , in Lodi (LO) in data 21.01.2002 (atto trascritto nel registro
[...] Parte_2 dello Stato civile del suddetto Comune al n. 3 – parte II – serie A – anno 2002);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese legali;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 12/03/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello