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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2867 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Emanuele Montemarano e dall'avv. Giuseppina Urgo e domiciliata presso lo studio dell'avv. Montemarano in Roma via di Santa Costanza n. 27 Appellante
E
CP_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4317/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 11/05/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza del 16/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver svolto attività lavorativa alle Parte_1 dipendenze di dal 18/12/2018 al 31/03/2020 con mansioni di CP_1 collaboratrice domestica ed orario di lavoro pari a n. 62 ore settimanali, ha agito in
1 giudizio contro rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare CP_1 che tra , quale datore di lavoro, e , quale CP_1 Parte_1 lavoratrice, è intercorso un rapporto di lavoro domestico a tempo pieno in regime di convivenza dal 18 dicembre 2018 al 31 marzo 2020, ovvero della diversa durata che risulterà in corso di causa, e conseguentemente dichiarare il diritto di Parte_1
alla regolarizzazione contributiva;
b) condannare al
[...] CP_1 pagamento in favore di della somma di euro 3.912,04 o di Parte_1 quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre i.v.a., contributo alla Cassa Forense (4%) e spese generali (15%), da distrarsi in favore dell'avv. Emanuele Montemarano, procuratore antistatario, e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
1.1. Nella contumacia di , il Tribunale di Roma ha così statuito: CP_1
“Respinge il ricorso;
dichiara non ripetibili le spese processuali”.
1.2. Evidenziata l'intervenuta rinuncia alla domanda di regolarizzazione contributiva, il primo giudice ha ritenuto non provato, all'esito dell'istruttoria, lo svolgimento del rapporto di collaborazione domestica durante il periodo dal 18/12/2018 al 31/03/2020, con orario pari a n. 62 ore settimanali: in particolare, il Tribunale ha affermato che la teste , sorella della Testimone_1 ricorrente, aveva frequentato l'abitazione del convenuto durante il periodo in questione solo per pochi giorni, non avendo pertanto piena cognizione del complesso dei fatti posti a base della domanda;
in ogni caso, la teste doveva ritenersi inattendibile, in ragione delle stretto vincolo con la ricorrente. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1
, lamentando, con un unico ed articolato motivo, l'erroneità della gravata
[...] sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non provato il rapporto di lavoro subordinato come dedotto nel ricorso, omettendo altresì di pronunciare sui singoli capi di domanda e di valutare le risultanze istruttorie.
2.1. non si è costituito in giudizio, pur avendo ricevuto in data CP_1
17/11/2022 regolare notifica a mezzo servizio postale del ricorso in appello e del decreto di fissazione della prima udienza di discussione, rimanendo, pertanto, contumace.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con l'unico motivo di gravame, la parte appellante sostiene, in sintesi, quanto segue: i) nel caso di specie, per quanto emerso dalle allegazioni documentali, non vi era alcun margine per dubitare della sussistenza del rapporto di lavoro fra le parti, atteso che i fatti costitutivi del rapporto di cui è causa risultano chiaramente supportate dal contratto di lavoro sottoscritto inter partes, con indicazione delle
2 mansioni, del regime di convivenza e dell'entità della retribuzione, nonché dalla denuncia all'INPS della cessazione del rapporto;
ii) a ciò deve aggiungersi il comportamento processuale di parte convenuta, la quale, non costituendosi e non comparendo a rendere l'interrogatorio formale ritualmente deferitole, non ha fatto altro che confermare quanto dedotto in ricorso e quanto dichiarato dal testimone in sede di escussione;
iii) quanto alla ritenuta irrilevanza delle dichiarazioni rese dall'unica teste escussa perché “ha frequentato l'abitazione del convenuto durante il periodo in questione solo per pochi giorni” e/o comunque “inattendibile, in ragione dello stretto vincolo con la ricorrente”, si rileva che, quanto al lavoro domestico domiciliare, per la sua stessa natura, è impossibile una conoscenza dettagliata e specifica delle modalità di svolgimento del rapporto da parte di terzi estranei al nucleo familiare presso il quale il lavoratore presta servizio, ragion per cui assumono particolare rilevanza e attendibilità tutte le dichiarazioni di chi, anche occasionalmente, abbia frequentato il luogo di lavoro ovvero abbia anche appreso personalmente informazioni circa il rapporto lavorativo;
iv) inoltre, assolutamente non condivisibile, poiché espressione di un pregiudizio e di un aprioristico giudizio di inattendibilità, è la relazione di parentela posta dal primo giudice a sostegno del rigetto dell'azionata domanda, non trovando tale motivazione alcun fondamento nel dettato normativo e nei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
4.1. Va, in primo luogo, affermato che la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti è documentata dal contratto stipulato in data 05/02/2019 e prodotto in atti, in cui si prevede: i) la decorrenza del rapporto di lavoro domestico al 06/02/2019; ii) la mansione di collaboratrice familiare corrispondente al livello B del CCNL Colf e Badanti;
iii) lo svolgimento del rapporto di lavoro in regime di convivenza;
iv) una retribuzione mensile di € 950,00, comprensiva di vitto ed alloggio;
v) un orario di lavoro di 25 ore settimanali.
4.2. Risulta, altresì, prodotta in atti la ricevuta della comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro, che attesta la fine del rapporto in data 31/03/2020 per licenziamento, e conferma l'orario lavorativo settimanale di 25 ore ed il compenso mensile di € 950,00. 4.3. Quanto alla testimone , sorella dell'odierna appellante, Testimone_1 non condivide la Corte la aprioristica valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni acquisite nel presente giudizio: come afferma la Suprema Corte, “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023). Più in generale, “La valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne "ex ante" la capacità a testimoniare” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33536 del 15/11/2022).
4.4. D'altro canto, le dichiarazioni in argomento, che di seguito si riportano integralmente, appaiono chiare, precise, circostanziate e coerenti anche rispetto a quanto dedotto con il ricorso di primo grado: “1) Confermo [che la ricorrente, di nazionalità filippina, ha lavorato con continuità dal 18 dicembre 2018 al 31 marzo
3 2020 alle dipendenze di , presso l'abitazione del medesimo, sita in CP_1
Roma alla via Armando Spadini n. 9, in qualità di collaboratrice domestica]. Conosco i fatti perché nel periodo in questione andavo a far visita a mia sorella nell'abitazione del signor . All'epoca io abitavo a Parma e, perciò, sono andata a far CP_1 visita a mia sorella circa cinque volte e ogni volta mi sono trattenuta per due o tre giorni, anche a dormire. Cap. 2) La ricorrente si occupava delle pulizie di casa, cucinava e serviva ai pasti a tavola perché venivano tanti ospiti. Sul cap. 8) Confermo
[che la ricorrente era tenuta all'osservanza del seguente orario di lavoro: dalle ore 7 alle ore 22, con due ore di riposo pomeridiano, ad eccezione del giovedì in cui lavorava dalle 7 alle 14 e della domenica in cui godeva del riposo domenicale, pari a 62 ore settimanali].
4.5. Non vi è motivo, dunque, per dubitare della veridicità di quanto riferito dalla testimone, la quale ha riferito, con riferimento ad un periodo di circa un anno e tre mesi, di essersi recata presso l'abitazione dove la sorella svolgeva attività lavorativa circa cinque volte, trattenendosi ogni volta 2/3 giorni, il che appare sufficiente per ritenere una uniformità di comportamenti nelle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro anche per l'intero periodo.
4.6. Si consideri, inoltre, che il quadro probatorio emerso nel giudizio di primo grado
- e fin qui descritto - non può che essere valutato complessivamente anche in ragione della mancata risposta da parte dell'odierno appellato CP_1 all'interrogatorio formale, ammesso dal primo giudice con ordinanza resa all'udienza del 16/06/2021 (cfr. verbale di udienza del 16/06/2021 e rituale notifica telematica in atti). Difatti, chiamato a rispondere in merito ai capitoli 1), 2), 4) e 18) del ricorso (svolgimento di attività lavorativa da parte dell'appellante dal 18/12/2018 al 31/03/2020 presso l'abitazione sita in Roma via Armando Spadini n. 9 con mansioni di collaboratrice domestica, retribuzione mensile di € 950,00 e mancato godimento di ferie), non si è presentato all'udienza del CP_1
02/11/2021 fissata per lo svolgimento della prova (“In tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 cod. proc. civ. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, "valutato ogni altro elemento di prova"
- va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 cod. proc. civ.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22407 del 19/10/2006; conformi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3258 del 14/02/2007, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6697 del 19/03/2009; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17719 del 06/08/2014, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9436 del 18/04/2018).
4.7. Pertanto, essendo emersa prova sufficiente dei fatti dedotti con l'originario ricorso, in riforma della gravata sentenza la domanda di pagamento di differenze retributive proposta da deve essere accolta, fatta Parte_1 eccezione per i contributi di assistenza contrattuale ex art. 52 CCNL, dovendo la quota gravante sul datore di lavoro essere versata, secondo la indicata previsione contrattuale, in favore dell'Istituto previdenziale.
5. In definitiva, l'appello deve essere accolto, seppur parzialmente, con conseguente condanna dell'appellato al pagamento in favore della parte CP_1
4 appellante della somma di € 3.830,20 (3.912,04-81,84) a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, tredicesima, ferie non godute e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante avv. Emanuele Montemarano dichiaratosi antistatario. 6. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, condanna al pagamento in favore di , per i CP_1 Parte_1 titoli di cui in motivazione, della somma di € 3.830,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo. Condanna CP_1
al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di
[...] giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 1.360,00, e per il secondo grado in
€ 970,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in entrambi i casi in favore del procuratore dell'appellante avv. Emanuele Montemarano dichiaratosi antistatario.
Roma, 16/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
5
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2867 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Emanuele Montemarano e dall'avv. Giuseppina Urgo e domiciliata presso lo studio dell'avv. Montemarano in Roma via di Santa Costanza n. 27 Appellante
E
CP_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4317/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 11/05/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza del 16/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver svolto attività lavorativa alle Parte_1 dipendenze di dal 18/12/2018 al 31/03/2020 con mansioni di CP_1 collaboratrice domestica ed orario di lavoro pari a n. 62 ore settimanali, ha agito in
1 giudizio contro rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare CP_1 che tra , quale datore di lavoro, e , quale CP_1 Parte_1 lavoratrice, è intercorso un rapporto di lavoro domestico a tempo pieno in regime di convivenza dal 18 dicembre 2018 al 31 marzo 2020, ovvero della diversa durata che risulterà in corso di causa, e conseguentemente dichiarare il diritto di Parte_1
alla regolarizzazione contributiva;
b) condannare al
[...] CP_1 pagamento in favore di della somma di euro 3.912,04 o di Parte_1 quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre i.v.a., contributo alla Cassa Forense (4%) e spese generali (15%), da distrarsi in favore dell'avv. Emanuele Montemarano, procuratore antistatario, e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
1.1. Nella contumacia di , il Tribunale di Roma ha così statuito: CP_1
“Respinge il ricorso;
dichiara non ripetibili le spese processuali”.
1.2. Evidenziata l'intervenuta rinuncia alla domanda di regolarizzazione contributiva, il primo giudice ha ritenuto non provato, all'esito dell'istruttoria, lo svolgimento del rapporto di collaborazione domestica durante il periodo dal 18/12/2018 al 31/03/2020, con orario pari a n. 62 ore settimanali: in particolare, il Tribunale ha affermato che la teste , sorella della Testimone_1 ricorrente, aveva frequentato l'abitazione del convenuto durante il periodo in questione solo per pochi giorni, non avendo pertanto piena cognizione del complesso dei fatti posti a base della domanda;
in ogni caso, la teste doveva ritenersi inattendibile, in ragione delle stretto vincolo con la ricorrente. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1
, lamentando, con un unico ed articolato motivo, l'erroneità della gravata
[...] sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non provato il rapporto di lavoro subordinato come dedotto nel ricorso, omettendo altresì di pronunciare sui singoli capi di domanda e di valutare le risultanze istruttorie.
2.1. non si è costituito in giudizio, pur avendo ricevuto in data CP_1
17/11/2022 regolare notifica a mezzo servizio postale del ricorso in appello e del decreto di fissazione della prima udienza di discussione, rimanendo, pertanto, contumace.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con l'unico motivo di gravame, la parte appellante sostiene, in sintesi, quanto segue: i) nel caso di specie, per quanto emerso dalle allegazioni documentali, non vi era alcun margine per dubitare della sussistenza del rapporto di lavoro fra le parti, atteso che i fatti costitutivi del rapporto di cui è causa risultano chiaramente supportate dal contratto di lavoro sottoscritto inter partes, con indicazione delle
2 mansioni, del regime di convivenza e dell'entità della retribuzione, nonché dalla denuncia all'INPS della cessazione del rapporto;
ii) a ciò deve aggiungersi il comportamento processuale di parte convenuta, la quale, non costituendosi e non comparendo a rendere l'interrogatorio formale ritualmente deferitole, non ha fatto altro che confermare quanto dedotto in ricorso e quanto dichiarato dal testimone in sede di escussione;
iii) quanto alla ritenuta irrilevanza delle dichiarazioni rese dall'unica teste escussa perché “ha frequentato l'abitazione del convenuto durante il periodo in questione solo per pochi giorni” e/o comunque “inattendibile, in ragione dello stretto vincolo con la ricorrente”, si rileva che, quanto al lavoro domestico domiciliare, per la sua stessa natura, è impossibile una conoscenza dettagliata e specifica delle modalità di svolgimento del rapporto da parte di terzi estranei al nucleo familiare presso il quale il lavoratore presta servizio, ragion per cui assumono particolare rilevanza e attendibilità tutte le dichiarazioni di chi, anche occasionalmente, abbia frequentato il luogo di lavoro ovvero abbia anche appreso personalmente informazioni circa il rapporto lavorativo;
iv) inoltre, assolutamente non condivisibile, poiché espressione di un pregiudizio e di un aprioristico giudizio di inattendibilità, è la relazione di parentela posta dal primo giudice a sostegno del rigetto dell'azionata domanda, non trovando tale motivazione alcun fondamento nel dettato normativo e nei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
4.1. Va, in primo luogo, affermato che la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti è documentata dal contratto stipulato in data 05/02/2019 e prodotto in atti, in cui si prevede: i) la decorrenza del rapporto di lavoro domestico al 06/02/2019; ii) la mansione di collaboratrice familiare corrispondente al livello B del CCNL Colf e Badanti;
iii) lo svolgimento del rapporto di lavoro in regime di convivenza;
iv) una retribuzione mensile di € 950,00, comprensiva di vitto ed alloggio;
v) un orario di lavoro di 25 ore settimanali.
4.2. Risulta, altresì, prodotta in atti la ricevuta della comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro, che attesta la fine del rapporto in data 31/03/2020 per licenziamento, e conferma l'orario lavorativo settimanale di 25 ore ed il compenso mensile di € 950,00. 4.3. Quanto alla testimone , sorella dell'odierna appellante, Testimone_1 non condivide la Corte la aprioristica valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni acquisite nel presente giudizio: come afferma la Suprema Corte, “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023). Più in generale, “La valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne "ex ante" la capacità a testimoniare” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33536 del 15/11/2022).
4.4. D'altro canto, le dichiarazioni in argomento, che di seguito si riportano integralmente, appaiono chiare, precise, circostanziate e coerenti anche rispetto a quanto dedotto con il ricorso di primo grado: “1) Confermo [che la ricorrente, di nazionalità filippina, ha lavorato con continuità dal 18 dicembre 2018 al 31 marzo
3 2020 alle dipendenze di , presso l'abitazione del medesimo, sita in CP_1
Roma alla via Armando Spadini n. 9, in qualità di collaboratrice domestica]. Conosco i fatti perché nel periodo in questione andavo a far visita a mia sorella nell'abitazione del signor . All'epoca io abitavo a Parma e, perciò, sono andata a far CP_1 visita a mia sorella circa cinque volte e ogni volta mi sono trattenuta per due o tre giorni, anche a dormire. Cap. 2) La ricorrente si occupava delle pulizie di casa, cucinava e serviva ai pasti a tavola perché venivano tanti ospiti. Sul cap. 8) Confermo
[che la ricorrente era tenuta all'osservanza del seguente orario di lavoro: dalle ore 7 alle ore 22, con due ore di riposo pomeridiano, ad eccezione del giovedì in cui lavorava dalle 7 alle 14 e della domenica in cui godeva del riposo domenicale, pari a 62 ore settimanali].
4.5. Non vi è motivo, dunque, per dubitare della veridicità di quanto riferito dalla testimone, la quale ha riferito, con riferimento ad un periodo di circa un anno e tre mesi, di essersi recata presso l'abitazione dove la sorella svolgeva attività lavorativa circa cinque volte, trattenendosi ogni volta 2/3 giorni, il che appare sufficiente per ritenere una uniformità di comportamenti nelle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro anche per l'intero periodo.
4.6. Si consideri, inoltre, che il quadro probatorio emerso nel giudizio di primo grado
- e fin qui descritto - non può che essere valutato complessivamente anche in ragione della mancata risposta da parte dell'odierno appellato CP_1 all'interrogatorio formale, ammesso dal primo giudice con ordinanza resa all'udienza del 16/06/2021 (cfr. verbale di udienza del 16/06/2021 e rituale notifica telematica in atti). Difatti, chiamato a rispondere in merito ai capitoli 1), 2), 4) e 18) del ricorso (svolgimento di attività lavorativa da parte dell'appellante dal 18/12/2018 al 31/03/2020 presso l'abitazione sita in Roma via Armando Spadini n. 9 con mansioni di collaboratrice domestica, retribuzione mensile di € 950,00 e mancato godimento di ferie), non si è presentato all'udienza del CP_1
02/11/2021 fissata per lo svolgimento della prova (“In tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 cod. proc. civ. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, "valutato ogni altro elemento di prova"
- va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 cod. proc. civ.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22407 del 19/10/2006; conformi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3258 del 14/02/2007, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6697 del 19/03/2009; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17719 del 06/08/2014, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9436 del 18/04/2018).
4.7. Pertanto, essendo emersa prova sufficiente dei fatti dedotti con l'originario ricorso, in riforma della gravata sentenza la domanda di pagamento di differenze retributive proposta da deve essere accolta, fatta Parte_1 eccezione per i contributi di assistenza contrattuale ex art. 52 CCNL, dovendo la quota gravante sul datore di lavoro essere versata, secondo la indicata previsione contrattuale, in favore dell'Istituto previdenziale.
5. In definitiva, l'appello deve essere accolto, seppur parzialmente, con conseguente condanna dell'appellato al pagamento in favore della parte CP_1
4 appellante della somma di € 3.830,20 (3.912,04-81,84) a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, tredicesima, ferie non godute e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante avv. Emanuele Montemarano dichiaratosi antistatario. 6. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, condanna al pagamento in favore di , per i CP_1 Parte_1 titoli di cui in motivazione, della somma di € 3.830,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo. Condanna CP_1
al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di
[...] giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 1.360,00, e per il secondo grado in
€ 970,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in entrambi i casi in favore del procuratore dell'appellante avv. Emanuele Montemarano dichiaratosi antistatario.
Roma, 16/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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