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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/11/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 6677/2025 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. CONCU TAMARA
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 5 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“ • I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, cui è seguito un periodo di convivenza more uxorio, dalla quale è nata a [...] il [...] la loro figlia , riconosciuta da Per_1
entrambi i genitori;
• i ricorrenti, durante il periodo di convivenza risiedevano a Cagliari nella via dei Castagni n. 21
presso l'abitazione di proprietà dei genitori del signor che avevano destinato alla coppia Pt_2
un appartamento al piano superiore della loro abita-zione;
• le incomprensioni fra le parti hanno reso impossibile la prosecuzione della loro unione e, a tutela della figlia minore, gli stessi hanno deciso di interrompere la convivenza;
• non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse e non sono mai stati emanati provvedi-menti, anche provvisori, in precedenti procedimenti;
• dal mese di settembre 2025 la minore risiederà unitamente alla madre a Cagliari nella via dell'Abbondanza n. 49 in un'abitazione in locazione per la quale la signora corrisponderà Pt_1
un canone di 850,00 euro mensili;
• Entrambi i genitori lavorano e sono economicamente indipendenti: il signor lavora in Parte_2
qualità di operaio con un contratto da mtalmeccanico, full time presso la Imp. Air s.r.l. e percepisce una retribuzione mensile di circa 1.600,00 euro mensili mentre la signora svolge il lavoro di Pt_1
telefonista, part-time, presso la ditta Arredissima Cagliari s.r.l. e percepisce uno stipendio di circa
1.200,00 euro mensili;
Tanto premesso i ricorrenti come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, intendono disci-plinare i propri rapporti con la minore e pertanto
CHIEDONO CONGIUNTAMENTE
Pag. 2 a 5 che l'Ecc.mo Tribunale adito, verificate le condizioni di Legge, Voglia fissare l'udienza che chiedono sin d'ora venga sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. All'esito chiedono che l'Ill.mo Tribunale Voglia omologare con sentenza i rapporti tra i genitori e la minore alle seguenti
CONDIZIONI
1. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà collocata Per_1
prevalentemente presso la madre, nell'abitazione presa in locazione sita a Cagliari nella via dell'Abbondanza n. 49;
2. riceverà da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione e manterrà con gli stessi Per_1
rapporti equilibrati e continuativi, conservando altresì rapporti ade-guati con gli ascendenti ed i parenti di ciascun genitore;
3. i genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, adottando consen-sualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia ed in particolare le scelte relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità e delle sue inclinazioni mentre eserciteranno separatamente la responsabilità geni-toriale su questioni di ordinaria amministrazione;
4. il padre potrà vedere e stare con la figlia ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre e compatibilmente con gli impegni scola-stici e ricreativi della minore,
comunque secondo i periodi di seguito indicati che i ricorrenti riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
o due sere la settimana, di preferenza il lunedì e il mercoledì, dalle ore 18 alle ore 22 oltre ai fine settimana alternati dal venerdì sera alle 18 sino alla domenica alle 22.
o Il padre vedrà la bambina durante le vacanze natalizie, compreso alternativamente il Natale o il
Capodanno; durante le vacanze pasquali che comprendano, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'An-gelo e durante le vacanze estive almeno per due settimane anche non consecutive. I
Pag. 3 a 5 genitori avranno cura di comunicarsi il periodo reciproco di ferie entro il mese di maggio di ciascun anno.
5. il padre corrisponderà a titolo di assegno perequativo per il mantenimento della figlia minore
, alla madre, signora la somma mensile di euro € 400,00 (quattrocento/00) Per_1 Parte_1
con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, oltre la metà delle spese straordinarie che a titolo esemplificativo si individuano in spese mediche, scolastiche (iscrizione,
materiale, libri, mensa, gite e varie attività proposte dalla scuola), sportive (rette mensili ed eventuale attrezza-tura) o ludiche (campi estivi etc.). Dette spese andranno previamente concordate tra i genitori salvo le urgenze, nonché - occorrendo - debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro
(a mezzo mail, pec, sms, messaggio whatsapp), dovrà manifestare per iscritto, entro 5 giorni dal ricevimento, un suo eventuale motivato dissenso sempre per iscritto (a mezzo mail, pec, sms,
messaggio whatsapp): in difetto di riscontro nei termini, e secondo le modalità sopraindicate, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
6. Ciascun genitore percepirà la propria quota di assegno unico a favore della figlia minore , Per_1
che ad oggi ammonta a 117,70 Euro.
7. I ricorrenti prestano sin da ora il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi docu-menti validi per l'espatrio.”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra e Parte_1
Parte_2
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non essendo Parte_1 Parte_2
in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Pag. 4 a 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Cagliari, 27.10.2024
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
Pag. 5 a 5