Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 25/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N° 2087/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 2087 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021 avente ad oggetto “Divisione di beni caduti in successione”, promossa da
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
201, c.f. , rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Marco C.F._1
Bigari del foro di Ravenna, elettivamente domiciliata in Ravenna, via Antica Zecca n° 6, presso lo studio del suddetto difensore, - attrice nei confronti di nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1 corso Garibaldi n° 104, c.f. , e di nato a C.F._2 Controparte_2
Cesena il 17 agosto 1994, ivi residente nella frazione di Borello, in via Gallo n° 760, c.f.
entrambi rappresentati e difesi giusta procure alle liti in atti dall'avv. C.F._3
Leone Spadoni del foro di Ravenna, elettivamente domiciliati in Alfonsine (RA), via Stroppata
n° 38, presso lo studio del predetto difensore;
- convenuti
CONCLUSIONI: Con “nota di trattazione scritta” depositata in data 6 ottobre 2024 l'attrice ha concluso chiedendo “che il Tribunale, preso atto che non vi sono contestazioni sul diritto alla divisione, voglia disporre la divisione ereditaria secondo il progetto divisionale predisposto dal delegato notaio dott.ssa e depositato il 28.12.2023”. Persona_1
Con “note scritte in sostituzione dell'udienza” depositate anch'esse in data 6 ottobre 2024 i convenuti e hanno concluso chiedendo “che il Tribunale Controparte_1 Controparte_2 voglia differire ogni ulteriore provvedimento nel presente giudizio quantomeno alla prima udienza fissanda nel processo esecutivo;
in ogni caso voglia disporre che il progetto divisionale sia modificato ed integrato alla luce delle presenti note tutte previa rimessione in istruttoria, e quindi in ogni caso accolga le conclusioni in atti versate in calce all'atto di costituzione”, che di seguito si trascrivono: “I. in via pregiudiziale, disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio sino al passaggio in giudicato della sentenza n. 313/2022, emessa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 10.02.2022 (R.G. 3561/2018), notificata in
1
10% del capitale sociale della e/o in via alternativa Disporre ai Controparte_4 sensi degli artt. 1111, comma 1, secondo periodo e 717 c.c. la dilazione/sospensione del presente procedimento fino al definitivo accertamento delle sorti dell'obbligo per il CP_3
– ed oggi, per i suoi eredi – di trasferire la quota del 10% del capitale sociale della
[...]
in via preliminare: accertare il mancato espletamento del Controparte_5 tentativo di mediazione obbligatorio per non essere presente in atti quello esperito nonché per non essere stato espletato sull'intero compendio ma solo su parte di esso e dettare ogni conseguente provvedimento;
III. nel merito, previo accertamento dell'esatta consistenza dell'intera massa, procedere alla divisione della comunione ereditaria con Controparte_3 la formazione dei relativi lotti secondo i rispettivi diritti e con l'adozione di ogni conseguente pronuncia. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 15 luglio 2021, ritualmente notificato alle controparti, conveniva in giudizio e al fine Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 di sentire accertato il proprio diritto ad ottenere la divisione ereditaria delle quota indivisa della società del valore nominale di € 22.400,00, a cui in sede di dichiarazione di Controparte_4 successione è stato attribuito il valore venale di € 28.125,00, e della quota sociale indivisa della del valore nominale di € 71.280,00, a cui in sede di dichiarazione di Controparte_4 successione è stato attribuito il valore venale di € 2.424.597,00; domandava pertanto lo scioglimento della comunione ereditaria e la conseguente divisione delle predette quote sociali dal valore venale complessivo di € 2.452.722,00, da assegnarsi agli eredi in tre lotti eguali, dal valore venale rispettivo pari ad € 817.574,00.
A fondamento della propria domanda parte attrice esponeva che il de cuius CP_3
, con testamento olografo pubblicato dal notaio dott. di Forlì con
[...] Persona_2 verbale Rep. n° 35240 – Racc. n° 23475 in data 7 agosto 2019, aveva istituito eredi universali l'odierna attrice, accettante beneficiata con atto del 7 agosto 2019 a ministero del notaio
[...] di Forlì, nonché i convenuti e;
a seguito di istanza Per_2 Controparte_1 Controparte_2 attorea ex art. 769 c.p.c. il Cancelliere designato dal Tribunale di Forlì procedeva alla redazione dell'inventario, depositato il 5 febbraio 2020; solo dopo infruttuosi tentativi di addivenire ad una divisione parziale negoziale avente ad oggetto le quote societarie sopra menzionate, ritenuta necessaria anche al fine di soddisfare integralmente le ragioni dei creditori ereditari, la stessa odierna parte attrice instaurava il presente giudizio citando i per ottenere la CP_3 divisione giudiziale delle quote delle predette ed Controparte_4 Controparte_4
Si costituivano in giudizio con comparsa depositata in data 18 marzo 2022 Controparte_1
e , opponendosi alla divisione parziale con la richiesta di estendere l'oggetto Controparte_2 del giudizio divisionale all'intera massa ereditaria, previo accertamento della medesima, asserendo a tal fine la sussistenza di pendenze obbligatorie che, gravando sui medesimi beni da dividere, incidevano inevitabilmente sull'accertamento del relictum e sulla composizione dei lotti, lamentando altresì l'inesatto esperimento della mediazione obbligatoria.
2 Il G.I., con ordinanza depositata in data 8 aprile 2022, ritenuta “l'insussistenza nel caso di specie dei presupposti per la sospensione del presente giudizio ai sensi degli artt. 295 c.p.c.,
1111 co. 1° e 717 c.c.” e rilevato che, secondo quanto recentemente evidenziato dalla S.C. di legittimità, “in tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto;
pertanto, salva l'operatività delle preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione, l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione” (così Cass. Civ. sez. II, 14 gennaio 2022 n° 1065), invitava le parti a definire compiutamente l'oggetto del presente giudizio di divisione in seno alle rispettive memorie ex art. 183, co. 6° n° 1), c.p.c.; successivamente, con ordinanza depositata in data 12 maggio 2023, individuato il compendio ereditario da sottoporre a divisione, disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti ordinando procedersi alla divisione dei beni previamente identificati, per le quote di 1/3 ciascuno, in virtù del testamento olografo del 5 settembre 2014 pubblicato dal notaio dott. da Forlì con verbale Persona_2 in data 30 luglio 2019 (Rep. n° 35.194 – Racc. n° 23.437), delegando le operazioni divisionali al notaio dott.ssa , che depositava il progetto di divisione in data 28 dicembre Persona_1
2023.
Con decreto depositato il 31 gennaio 2024, preso atto della dichiarazione di disaccordo al progetto divisionale elaborato dal notaio delegato comunicata al medesimo dai convenuti in data 26 gennaio 2024, il G.I., visto l'art. 791 co. 2° c.p.c., fissava la comparizione delle parti davanti a sé per la precisazione delle conclusioni ed infine, previo rigetto delle istanze istruttorie nonché della richiesta di differimento dell'udienza da ultimo avanzate in note dai convenuti e , assumeva la causa in decisione con ordinanza Controparte_1 Controparte_2 depositata in data 8 ottobre 2024, assegnando alle parti i termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * * * * * * *
Questo Giudice non ritiene di discostarsi dalle determinazioni già assunte in precedenza in ordine alle questioni controverse che hanno impedito alle parti di accordarsi in merito al progetto di divisione elaborato dal notaio delegato dott.ssa In via Persona_1 preliminare, richiamando le considerazioni svolte sul tema nell'ordinanza depositata in data 8 aprile 2022, va ribadita la adeguatezza del procedimento di mediazione esperito da parte attrice in relazione all'oggetto originario della domanda di divisione, il cui allargamento in ragione di una legittima scelta dei convenuti non può inficiarne la funzione, essendo preferibile aderire alla tesi interpretativa che non estende l'obbligo della mediazione ai fenomeni di ampliamento dell'ambito oggettivo del giudizio già avviato, dovendosi assimilare l'ampliamento dell'oggetto del giudizio divisorio alla situazione determinata da una domanda riconvenzionale
(si veda Cass. Sez. Unite del 7 febbraio 2024 n° 3452 la quale, pur pronunciandosi in tema di domanda riconvenzionale, ha enunciato un principio rilevante anche nel caso di specie:
“l'istituto ha esclusive finalità di economia processuale, nel senso di evitare il proliferare di
3 cause iscritte innanzi all'organo giudiziario, imporre un successivo, o più successivi ad ogni ulteriore domanda proposta nel giudizio, tentativi obbligatori di conciliazione, nel contempo differendo la trattazione della causa per mesi ad ogni nuova domanda proposta in giudizio, è un effetto eccessivo non voluto dalla norma rispetto allo scopo deflattivo perseguito”).
Quanto alla asserita rilevanza, ai fini del presente giudizio, della sentenza ormai definitiva n° 313 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 11 gennaio 2022 e pubblicata il 10 febbraio 2022 (doc. n° 3 dei convenuti), a conferma della precedente sentenza del Tribunale di
Bologna del 13 giugno 2018 n° 2568 (doc. n° 2 di parte convenuta) e del successivo atto pubblico redatto in data 27 dicembre 2023 dal notaio dott. iscritto nel Collegio Controparte_6
Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini (doc. n° 3 allegato alle note scritte depositate dai convenuti in data 6 ottobre 2024), occorre precisare quanto segue. In particolare, le suddette pronunce – in seguito ad un contenzioso in origine sorto tra il de cuius e la di lui ex consorte madre degli odierni convenuti – hanno riconosciuto in capo a quest'ultima Persona_3 ex art. 2932 c.c. il diritto ad ottenere, nel rispetto delle clausole di gradimento e prelazione previste, il trasferimento del 10% delle quote della società oggetto del Controparte_4 presente giudizio divisorio, in esecuzione di un contratto preliminare a suo tempo intercorso tra le parti. Dopo il passaggio in giudicato della sopra citata sentenza di appello è intervenuto il rogito notarile parimenti sopra richiamato con cui la ha donato ai convenuti la Per_3 predetta quota attribuitale dalla definizione della lite di cui era parte, rogito che rinnovava una scrittura privata di “cessione del credito” derivante dal preliminare oggetto del processo bolognese, dal quale deriverebbe l'attribuzione pro indiviso della titolarità dell'1,67% delle quote a ciascuno dei convenuti stessi.
Orbene, il Tribunale ritiene che le questioni sorte tra le parti in ordine alla efficacia e validità del trasferimento delle quote di pertinenza della on possano impedire la definizione Per_3 del giudizio divisorio in corso. A tale proposito, richiamando le statuizioni contenute nell'ordinanza depositata in data 8 aprile 2022 circa la irrilevanza della vicenda oggetto dei procedimenti di fronte alla giustizia felsinea ai fini del presente giudizio, dovendosi avere riguardo alla massa ereditaria esistente all'epoca di proposizione della domanda di divisione e stante il pacifico accertamento della misura delle quote spettanti in favore delle parti odierne concernenti beni suscettibili di facile divisione in natura, accertamento che rimane insensibile a detta vicenda, i cui effetti giuridici, come precisato nell'ordinanza depositata in data 12 maggio 2023, ricadono pro quota su ciascun erede, è necessario ribadire che la asserita attribuzione della quota del 10% a favore dei convenuti in parti uguali ad opera della Per_3 in forza dei contratti citati non vale ad alterare la modalità divisoria nella forma richiesta dai convenuti stessi.
Appare necessario analizzare sommariamente l'elemento posto a fondamento della pretesa
– contenuta negli scritti difensivi delle parti convenute – di alterare la formazione dei lotti con la diretta attribuzione a loro stessi, già in questa sede, della parte originariamente spettante alla
Le parti convenute asseriscono che la scrittura privata contenente ciò che esse Per_3 definiscono una “cessione del credito” (doc. n° 4 dei convenuti) e la donazione ricevuta dal notaio dott. (doc. n° 3 allegato alle note scritte depositate dai in data 6 ottobre CP_6 CP_3
2024), contratti entrambi intercorsi tra la e gli stessi convenuti, debbano dispiegare Per_3 la loro influenza sul processo divisorio in corso, sostenendo in tutta evidenza una sorta di
4 continuità degli effetti nella loro successione temporale: il Tribunale non condivide questa tesi per le ragioni anzidette, che saranno oggetto di un breve approfondimento. La scrittura privata di cui sopra (doc. n° 4 di parte convenuta) potrebbe rappresentare un rilevante fatto costitutivo del diritto vantato dai in quanto tempestivamente allegato, ma il Tribunale dubita CP_3 fortemente della sua efficacia. In particolare, ciò che risulterebbe ceduto non è un credito, ma la complessiva ed inscindibile posizione contrattuale della come promissaria Per_3 acquirente di un contratto preliminare di vendita, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva riconosciuto alla stessa il Per_3 diritto ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre in capo al promittente alienante;
la quale esecuzione in forma specifica notoriamente consiste in una sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso. Il problema è che gli effetti di cui si parla non sono solo effetti obbligatori (nel caso di specie il diritto ad ottenere la consegna dei titoli cartacei rappresentativi delle quote, credito la cui cessione necessiterebbe solo della notificazione al debitore), ma anche effetti reali, in quanto il contratto definitivo del quale la sentenza mima gli effetti produce la traslazione della proprietà delle quote. Sarebbe paradossale dare ingresso nel presente giudizio divisorio ad un “credito” scisso dall'effetto suddetto, e il diritto ad ottenere tale effetto reale non può trasferirsi senza il consenso del contraente ceduto, che palesemente in questo caso è manchevole, atteso che i convenuti non hanno prodotto in giudizio la prova della presenza nel preliminare originario di una clausola di cedibilità a favore del promissario acquirente. Quanto alla donazione, stipulata dopo il passaggio in giudicato della sentenza favorevole alla per motivi che possono Per_3 derivare anche dal sospetto ben presente nei convenuti della dubbia efficacia della scrittura precedente, e non solo dall'oggettiva esigenza di disporre di un documento “formalmente” idoneo alla iscrizione nel Registro delle Imprese ex art. 2470 c.c., poi cancellata per ragioni sostanziali di atipicità dal Giudice del Registro del Tribunale di Forlì, ovviamente essa può ben produrre gli effetti reali suddetti, e potrebbe consentire ai convenuti come compartecipi creditori di pretendere legittimamente, attraverso la modalità di divisione da loro stessi prospettata, di operare un prelevamento a proprio favore avente ad oggetto il 10% del capitale nominale della prima di dare luogo alla divisione, in quanto aventi causa Controparte_4 di un creditore del defunto in base al combinato disposto degli artt. 724 e 725 c.c., ma assume un rilievo assorbente in senso negativo la circostanza che il fatto costitutivo del credito verso la comunione ereditaria, che un coerede eventualmente intende far valere in un giudizio di divisione, deve essere allegato prima della maturazione delle preclusioni assertive (essendo pacifico il principio che nel giudizio di divisione ereditaria valgono le preclusioni tipiche del normale giudizio di cognizione, come di recente rilevato da Cass. Civ. sez. II, n° 1065 del 14 gennaio 2022); e che nel caso di specie il fatto costitutivo allegato – consistente nella donazione ricevuta dal notaio dott. la cui stessa stipulazione risale ad una data posteriore alla CP_6 scadenza dei termini di cui all'art. 183, co. 6° n° 1), c.p.c. – non può avere ingresso nel presente giudizio divisionale.
Dopo la definizione del presente giudizio, i convenuti, quali creditori personali dell'attrice, estintasi per confusione la posta debitoria in capo ad essi, potranno senz'altro pretendere l'adempimento del credito vantato nei confronti della stessa, in quanto proprietari delle quote cedutegli dalla madre con il negozio donativo, la quale attrice, ovviamente, avrà la piena libertà
5 di eccepire l'infondatezza di tale pretesa sulla base dell'asserita invalidità o inefficacia del titolo posto a fondamento di essa. È appena il caso di rammentare, ad abundantiam, il fatto che il Tribunale reputa del tutto inopportuno pronunciarsi in questa sede sul tema della cessione delle quote di spettanza della per una ragione ulteriore, attinente ad un diverso Per_3 eventuale profilo di inefficacia comune ad entrambi i contratti prodotti dai convenuti. La presenza di clausole di gradimento nello statuto della società, le cui quote sono oggetto dei suddetti contratti, e la mancata espressione del consenso al trasferimento di queste ultime a favore della ad opera dell'organo a ciò statutariamente deputato, potrebbe, secondo Per_3 un orientamento espresso in sede di giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. I, 9 aprile
2021 n° 9461), rendere inefficace il trasferimento anche tra le parti, ed in tal caso la pretesa dei convenuti non potrebbe comunque trovare accoglimento in questo giudizio anche per la suddetta ragione, tenuto conto del fatto che la stessa Corte d'Appello ha riconosciuto Pt_2
(si veda doc. n° 3 dei convenuti, pagg. 4 e 5 della sentenza, su cui è sceso il giudicato) che la pronuncia di primo grado aveva statuito che il perfezionamento del trasferimento delle quote a favore della era subordinato al consenso della maggioranza dei soci, il quale ad oggi Per_3 non risulta essersi manifestato, evidenziando altresì la natura reale delle clausole di gradimento e la loro opponibilità alla stessa Per_3
Pur non pronunciandosi espressamente su questo tema il Tribunale, per tutti i motivi sopra ricordati, ritiene impossibile dare ingresso nel presente giudizio alla pretesa dei convenuti volta ad alterare il progetto divisionale, sulla base delle pretese e delle allegazioni sopra descritte, che potranno essere valutate funditus in altra sede.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene di dover procedere alla divisione secondo il progetto formulato dal notaio delegato, depositato in data 28 dicembre 2023, che ha per oggetto i beni individuati nell'ordinanza del G.I. depositata il 12 maggio 2023, che qui deve intendersi integralmente richiamato.
La massa da dividere ammonta a complessivi € 2.467.310,00 e la quota spettante a ciascun condividente è pari a circa € 822.436,66, corrispondente a tre lotti di eguale valore:
CP_7
a) quota di nominali € 7.466,00 della del valore di € 10.003,10; Controparte_4
b) quota di nominali € 23.760,00 della del valore di € 811.248,00; Controparte_4
c) i seguenti beni mobili, risultanti dagli inventari di cui in premessa:
- calcolatrice da scrivania piccola Marca Osama del valore di € 0,50,
- armadio in legno tamburato a tre ante bianco del valore di € 100,00,
- armadio angolare a tre ante più anta a specchio di colore bianco del valore di € 120,00,
- applique in metallo di colore dorato del valore di € 50,00,
- applique ovale di colore beige del valore di € 80,00,
- tavolino con 4 sedie, struttura in ferro e piano in doghe in legno del valore di € 10,00,
- n° 2 applique in metallo del valore di € 100,00,
- mobile da soggiorno in metallo a due ante a ribalta e scaffale a otto ripiani del valore di
€ 120,00,
- n° 57 bicchieri in vetro di fogge e tipologie varie del valore di € 57,00,
- vaso in vetro di colore rosso del valore di € 1,00,
- n° 2 lampade in vetro a sfera del valore di € 5,00, 6 - tavolino in metallo e vetro nero tre ripiani del valore di € 15,00,
- pensile a sospensione in metallo grigio a due cassetti e tre ripiani del valore di € 35,00,
- utensili di cucina senza valore,
- pannello in tessuto su telaio in legno di colore scuro del valore di € 7,00,
- cornice in legno contenente stampa del valore di € 15,00,
- armadio in legno tamburato a sette ante di colore beige del valore di € 250,00,
- n° 2 condizionatori HiTachi Mod DC Inverter completi di compressore collocato sul tetto del fabbricato del valore di € 120,00,
- letto con base in pelle matrimoniale con rete e materasso del valore di € 100,00, corrispondenti ai beni descritti ai progressivi 19, 47, 48, 49, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 64, 65,
66, 68, 70, 71, 75, 78 e 84 del documento riepilogativo allegato al progetto divisionale in disamina sotto la lettera “A”, e pertanto del valore complessivo di € 1.185,50.
Valore complessivo del LOTTO PRIMO: € 822.436,60.
Parte_3
a) quota di nominali € 7.467,00 della del valore di € 10.004,45; Controparte_4
b) quota di nominali € 23.760,00 della del valore di € 811.248,00; Controparte_4
c) i seguenti beni mobili, risultanti dagli inventari di cui in premessa:
- scatola n° 10 contenente n° 11 stampe del valore di € 55,00,
- scatola n° 11 contenente n° 84 volumi di genere vario del valore di € 84,00,
- scatola n° 14 contenente oggetti vari di nessun valore,
- scatola n° 15 contenente n° 3 penne biro marca Parker, due blu e una rossa, del valore di € 24,00,
- n° 2 penne biro marca Mont Blanc del valore di € 150,00,
- portabiancheria con ruote del valore di € 5,00,
- n° 6 moduli in legno multistrato grezzo con due ante nella parte inferiore e tre ripiani superiori ciascuno da € 120,00 per un valore totale di € 720,00,
- colonna in legno tamburato a quattro scomparti di colore beige del valore di € 15,00,
- sgabello in acciaio e plastica del valore di € 5,00,
- vaso in vetro del valore di € 1,00,
- n° 5 bicchieri a calice del valore di € 5,00,
- piccolo mobiletto basso a due cassetti di colore bianco in PVC del valore di € 15,00,
- applique in metallo del valore di € 50,00,
- tavolinetto in legno di colore scuro con piano quadrato e inserto in legno del valore di €
35,00,
- n° 3 cornici a muro contenenti specchi del valore di € 20,00, corrispondenti ai beni descritti ai progressivi 29, 33, 36, 37, 39, 50, 55, 56, 58, 63, 67, 72,
73, 76 e 86 del documento riepilogativo allegato al progetto divisionale in argomento sotto la lettera “A”, e pertanto del valore complessivo di € 1.184,00.
Valore complessivo del LOTTO SECONDO: € 822.436,45.
LOTTO TERZO
a) quota di nominali € 7.467,00 della del valore di € 10.004,45; Controparte_4
b) quota di nominali € 23.760,00 della del valore di € 811.248,00; Controparte_4
7 c) i seguenti beni mobili, risultanti dagli inventari di cui in premessa:
- scatola n° 3 contenente 19 CD con immagini personali e di lavoro di nessun valore commerciale e 3 DVD di Cesena Calcio del valore di € 1,50,
- contenitore porta penne contenente una penna stilografica e una biro marca GM del valore di € 5,00,
- porta penne in legno vuoto del valore di € 3,00,
- cavatappi in legno a forma di telefono del valore di € 3,00,
- timbro in legno del valore di € 1,00,
- posacenere in vetro del valore di € 1,00,
- porta oggetti in vetro di del valore di € 3,00, Persona_4
- porta penne in legno contenente coltellino apribile, penna a biro e strumento per affilatura del valore di € 10,00,
- pennello in plastica senza valore,
- tempera matite del valore di € 4,00,
- scatola contenente sfera di vetro del valore di € 1,00,
- scatola contenente porta biglietti da visita marca del valore di € 2,00, CP_8
- scatola contenente diffusore d'aromi del valore di € 2,00,
- scatola n° 4 contenente n° 9 volumi identici Monte Sorbo La Pieve Singolare a cura di del valore di € 45,00, Persona_5
- scatola n° 5 contenente n° 44 volumi di genere vario del valore di € 120,00,
- scatola n° 7 contenente oggetti di nessun valore e porta agenda in pelle di CP_2
,
[...]
- scatola n° 9 contenente due contenitori con due penne Waterman e Prima del valore di
€ 1,00,
- n° 3 Penne biro marca Mont Blanc del valore di € 150,00,
- monete ed altro materiale, privi di valutazione,
- n° 14 DVD del valore di € 6,00,
- n° 36 CD di nessun valore,
- n° 3 libri Storia di ed altro materiale del valore di € 24,00, Per_6
- scatola n° 12 contenente n° 93 tra volumi e riviste del valore di € 35,00,
- scatola n° 13 contenente oggetti vari di nessun valore,
- n° 1 penna OMAS del valore di € 7,00,
- scatola n° 16 contenente documentazione relativa alla fidejussione UniCredit e cassetta di sicurezza MPS risultata vuota, senza valore,
- scatola n° 17 con documentazione della della e della Controparte_4 Controparte_4
senza valore, CP_9
- mobiletto basso a due cassetti in PVC bianco del valore di € 35,00,
- carrello portabiancheria bianco con ruote del valore di € 5,00,
- armadio in legno laminato a cinque ante di colore beige del valore di € 200,00,
- n° 2 mensole appendiabiti in metallo del valore di € 5,00,
- mensola in laminato di colore marrone con due sottomensole del valore di € 5,00,
- lampadario in plastica con tre sfere del valore di € 5,00,
- sedia in tessuto con ruote di colore nero del valore di € 5,00,
8 - motociclo BMW targato DR65385 del valore di € 500,00, corrispondenti ai beni descritti ai progressivi da 6 a 18, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34,
35, 38, 40, 41, 79, 80, 81, 82, 85, 87, 88 e 90 del documento riepilogativo allegato al progetto divisionale in argomento sotto la lettera “A”, e pertanto del valore complessivo di € 1.184,50.
Valore complessivo del LOTTO TERZO: € 822.436,95.
All'attrice verrà assegnato il LOTTO PRIMO. Parte_1
Alla convenuta verrà assegnato il LOTTO SECONDO. Controparte_1
Al convenuto verrà assegnato il LOTTO TERZO. Controparte_2
Ciascuno preleverà gli oggetti già riconosciuti di rispettiva proprietà, indicati negli inventari ma non valutati.
Il conguaglio in danaro è irrisorio e le quote di fatto attribuite corrispondono sostanzialmente alle rispettive quote di diritto.
Parte attrice ha richiesto la condanna delle controparti alla rifusione delle spese di lite,
“stante la loro condotta processuale, volta a ritardare in ogni modo e pervicacemente
l'attuazione della divisione ereditaria, sollevando eccezioni palesemente infondate, pretestuose e non pertinenti, culminata, in ultimo, con il rifiuto, sostanzialmente incomprensibile, di accettare il progetto divisionale predisposto dal notaio dott.ssa Per_1
”.
[...]
Orbene, com'è noto “è principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti
i condividenti, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio”, ciò da cui consegue che “le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse, (…) vanno poste a carico della massa”, a differenza delle “spese che attengono alla risoluzione degli incidenti cognitivi, per i quali il giudice, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, può valutare che siano poste a carico di una delle parti” (Cass. Civ. sez. II, 13 giugno 2019 n° 15926; si veda in senso conforme anche l'ordinanza della s.c. di Cass. n°
24550/2024), ragione per la quale in ordine alle spese di lite appare equo disporne in questa sede l'integrale compensazione tra le parti, reputandosi le obiezioni sollevate dai convenuti – fondate sulla peculiare controversia relativa alla quota sociale di cui era in origine promissaria acquirente risultata poi ostativa ad un accordo tra le parti sul progetto Persona_3 divisionale formulato dal notaio delegato – non del tutto pretestuose e quindi non corrispondenti al concetto di “inutile resistenza” alla divisione, da cui siano derivate attività difensive che abbiano dato luogo alla risoluzione di rilevanti incidenti cognitivi.
Le spese del procedimento incidentale cautelare n° 2087-1/2021 R.G. sono parimenti compensate per l'alterno esito di tale procedimento, vertente su materia oggettivamente controvertibile.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì - Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: 9 tenuto conto dello scioglimento della comunione ereditaria tra , Parte_1 CP_1
e già disposto con ordinanza ex artt. 785 e segg. c.p.c. resa in data
[...] Controparte_2
12 maggio 2023, avente ad oggetto il compendio complessivamente ivi indicato e facente parte dell'eredità morendo dismessa dal de cuius , nato a [...] il 15 Controparte_3 febbraio 1957 e deceduto a Ravenna in data 20 luglio 2019, dispone la divisione dei suddetti beni tra gli eredi, per le quote di 1/3 ciascuno, in virtù del testamento olografo del 5 settembre
2014 pubblicato dal notaio dott. da Forlì con verbale in data 30 luglio 2019 Persona_2
(Rep. n° 35.194 – Racc. n° 23.437); in conformità al progetto divisionale elaborato dal notaio dott.ssa e Persona_1 depositato in data 28 dicembre 2023: assegna a la piena proprietà a) della quota di nominali € 7.467,00 della Parte_1
del valore di € 10.004,45, b) della quota di nominali € 23.760,00 della Controparte_4 [...]
del valore di € 811.248,00, e c) dei restanti beni mobili di cui al Lotto Primo CP_4 come elencati e descritti in parte motiva, per un valore complessivo di € 822.436,60; assegna a la piena proprietà a) della quota di nominali € 7.467,00 della Controparte_1
del valore di € 10.004,45, b) della quota di nominali € 23.760,00 della Controparte_4 [...]
del valore di € 811.248,00, e c) dei restanti beni mobili di cui al Lotto Secondo CP_4 come elencati e descritti in parte motiva, per un valore complessivo di € 822.436,45; assegna a la piena proprietà a) della quota di nominali € 7.467,00 della Controparte_2
del valore di € 10.004,45, b) della quota di nominali € 23.760,00 della Controparte_4 [...]
del valore di € 811.248,00, e c) dei restanti beni mobili di cui al Lotto Terzo come CP_4 elencati e descritti in parte motiva, per un valore complessivo di € 822.436,95; compensa integralmente le spese di lite tra le parti, anche con riferimento a quelle relative al procedimento incidentale cautelare iscritto al n° 2087-1/2021 R.G.; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
Forlì, 25 febbraio 2025 Il Giudice dott. Danilo Maffa
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