CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 07/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3105/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Persona Del Suo Rapp. P.t. Sig. Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di IO Napoli - Centro Direzionale Isola, C/2 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 645/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 15/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170112821262000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180017002032000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180024104909000 IRES-ALIQUOTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180024104909000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190031209579000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190071943680000 IRES-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190071943680000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190039185848000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190094690268000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190134119036000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200015204767000 IRES-ALIQUOTE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200015204767000 REGISTRO 2018
- sull'appello n. 4340/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_6 Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan, 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di IO Industria Artigianato Ed Agricoltura - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_7
Cam. IO Napoli - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
All Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 645/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 15/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027748971000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027748971000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027748971000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027748971000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027748971000 REGISTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027748971000 REGISTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027748971000 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027748971000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027748971000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7870/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
si riportano alle conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srl All inside, in persona del legale rappresentante, presentò ricorso alla CGT di primo grado di Napoli avverso l'intimazione di pagamento n. 071/2024/90277489/71/000 di euro 63.187,47 notificatale a mezzo pec il 28 maggio 2024 riferita alle seguenti 22 cartelle:
1) n. 07120170112821262000 – IRPEF anno 2014 notificata in data 23/01/2018 con importo di € 1.315,08;
2) cartella n. 07120180017002032000 – Imposta registro locazione fabbricati anno 2012 notificata in data 16/03/2018 con importo di € 1.126,59;
3) cartella n. 07120180024104909000 - IRES sanzioni anno 2014 notificata in data 06/04/2018 con importo di € 18.291,58;
4) cartella n. 07120190019567805000 - Diritto annuale camera di commercio anno 2015 notificata in data 22/01/2019 con importo di € 228,06;
5) cartella n. 07120190031209579000 - Imposta registro locazione fabbricati anno 2016 notificata in data 28/02/2019 con importo di € 813,35;
6) cartella n. 07120190039185848000 - Imposta registro locazione fabbricati anno 2017 notificata in data 20/03/2019 con importo di € 791,99;
7) cartella n. 0712019007194368000 – IRES anno 2015 notificata in data 09/05/2019 con importo di
€ 9.505,39;
8) cartella n. 07120190094690268000 - Imposta registro locazione fabbricati anno 2016 notificata in data 26/08/2019 con importo di € 298,98;
9) cartella n. 07120190129343785000 - Diritto annuale camera di commercio anno 2017 notificata in data 21/11/2019 con importo di € 42,56;
10) cartella n. 07120190134119036000 - Imposta di registro locazione fabbricati anno 2018 notificata in data 19/12/2019 con importo di € 285,95;
11) cartella n. 07120200015204767000 -Imposta di registro locazione fabbricati anno 2018 notificata in data 27/02/2020 con importo di € 774,99;
12) cartella n. 07120200051874869000 -Tassa automobilistica anno 2013 notificata in data 08/12/2021 con importo di € 4.430,30;
13) cartella n. 071202100126303367000 -Territorio-entrate Ministero delle Finanze anno 2018 notificata in data 24/05/2022 con importo di € 1.115,36;
14) cartella n. 07120210012630468000 -IRAP anno 2017 notificata in data 24/05/2022 con importo di
€ 445,45;
15) cartella n. 07120210026451278000 -Tassa automobilistica anno 2014 notificata in data 17/03/2022 con importo di € 4.354,09;
16) cartella n. 07120210026451379000 -IVA anno 2019 notificata in data 17/03/2022 con importo di
€ 3.256,61;
17) cartella n. 07120210077953567000 - Diritto annuale camera di commercio anno 2017 notificata in data 22/06/2022 con importo di € 182,51; 18) cartella n. 07120210104367587000 - Diritto annuale camera di commercio anno 2018 notificata in data 22/06/2022 con importo di € 77,45;
19) cartella n. 07120210112980506000 - Imposta di registro locazione fabbricati anno 2015 notificata in data 08/07/2022 con importo di € 311,81;
20) cartella n. 07120220174478755000 - Imposta di registro locazione fabbricati anno 2017 notificata in data 18/01/2023 con importo di € 294,43;
21) cartella n. 07120230039594265000 – IVA, IRAP e IRES anno 2018/2020 notificata in data 02/05/2023 con importo di € 11.856,31;
22) cartella n. 07120230064323773000 - Imposta di registro locazione fabbricati anno 2019 notificata in data 21/06/2023 con importo di € 565,89;
e dell'avviso di accertamento n. TF3030301534/2018 – IRES anno 2013 notificata in data 28/12/2020 con importo di € 2.822,74
deducendo:
l'omessa notifica dell'avviso di accertamento;
il decorso del termine di decadenza per la notifica delle cartelle;
la prescrizione dei tributi;
l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, delle sanzioni e degli accessori;
la violazione dell'articolo 6 c. 5 della legge 212/2000 perché non v'era stato un preventivo contraddittorio.
Intervennero in giudizio l'Ader, la Camera di IO e l'agenzia delle entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 645 pronunciata all'udienza del 13.1.2025 e depositata il 15.1.2025 accolse il ricorso limitatamente alle cartelle
071202000051874869000
0712021001263046800
07120210026451278000
07120210026451379000
07120210077953567000
07120210112980506000
07120220174478755000
07120230039594265000 07120230064323773000
dichiarò la incompetenza in relazione alla cartella n. 07120210012603367000 per essere competente la
CGT di Caserta
e della cartella n. 07120210104367587000 per essere competente la CGT di Mantova,
rigettando il ricorso per le restanti cartelle e per l'avviso di accertamento e condannò la ricorrente al pagamento di euro 1.200,00 per spese di giustizia.
Per le cartelle da 1) a 11) rilevò la regolarità della notifica effettuata a mezzo pec.
La sentenza è stata appellata dalla srl Ricorrente_1 che ha chiesto la parziale riforma della sentenza con annullamento integrale dell'intimazione di pagamento.
Sono intervenuti:
l'Ader che ha depositato controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello principale, la correzione di un errore nella indicazione del numero di una cartella ed ha presentato appello incidentale chiedendo che fosse dichiarata la nullità della sentenza perché non era stato integrato il contraddittorio e, nel merito, che fosse accertata la regolarità della notifica delle cartelle annullate dal giudice di primo grado;
l'agenzia delle entrate che ha chiesto in via principale che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello della società e, in subordine, l'accoglimento dell'appello incidentale dell'Ader;
la camera di commercio di commercio di Napoli che ha chiesto il rigetto dell'appello presentato dalla società.
Nella seduta del 18 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ader ha fatto rilevare che nella sentenza di primo grado i giudici erano incorsi in un errore materiale nell'indicazione della cartella 07120210012600367000, essendo stata indicata con il numero
07120210012603367000.
Il rilievo è fondato per cui la cartella in relazione alla quale è stata dichiarata l'incompetenza è la
07120210012600367000.
Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione nella parte in cui ha sostenuto che l'omessa impugnazione delle cartelle avrebbe determinato il consolidamento della pretesa e che quelle emesse a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis dpr 600/73 e 54 bis dpr 633/72 sarebbero nulle perché non precedute dalla notifica di un avviso bonario.
Il motivo non è fondato.
I vizi che precedono la notifica della cartella devono essere sollevati con l'impugnazione di tale atto;
in mancanza, la pretesa si consolida e non possono essere fatti valere impugnando atti successivi, come nella specie l'intimazione di pagamento.
Ciò vale anche per quanto concerne la eventuale prescrizione maturata prima della notifica della cartella, prescrizione che per i tributi erariali è decennale e non quinquennale, come erroneamente sostenuto dall'appellante, e la decadenza. Per le cartelle da 2) a 11) e per l'avviso di accertamento ..534 in data 3.2.2022 era stata notificata l'intimazione
..884 che non era stata impugnata.
La Cassazione, con sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025, è tornata sulla possibilità di eccepire la prescrizione in occasione del ricorso contro l'intimazione di pagamento.
L'intimazione, prevista e disciplinata all'art. 50 comma 2 del DPR 602/73, è un atto impositivo che invita il contribuente al pagamento di importi prima della successiva esecuzione forzata.
L'atto deve essere notificato se, entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo (art. 29 del DL 78/2010), l'espropriazione (quindi il pignoramento) non ha avuto ancora inizio.
I giudici affermano che l'intimazione ad adempiere rappresenta un atto impugnabile in via autonoma e non facoltativa. L'atto è, infatti, riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19 comma 1 lett. e) del
DLgs. n. 546/92 (Cass. SS.UU. 31 marzo 2008 n. 8279 e Cass. 14 settembre 2022 n. 27093).
Di conseguenza, qualsiasi vizio dell'intimazione, nonché ogni causa di estinzione del credito, vanno fatti valere ricorrendo tempestivamente contro tale atto.
Secondo la pronuncia, una volta notificata l'intimazione occorre imprescindibilmente ricorrere per far valere sia la prescrizione maturata dopo la cartella di pagamento sia l'omessa notifica della cartella stessa. In caso di mancata impugnazione il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. 5 agosto 2024 n. 22108 e Cass. 22 aprile 2024 n. 10736).
L'appellante chiede che sia dichiarata la nullità della cartella …7602 che, però, non è tra quelle sulle quali si fonda l'intimazione di pagamento.
Analogo discorso va fatto per le cartelle …544 e ….64001.
L'appello principale va pertanto respinto.
L'ader ha proposto appello incidentale in relazione alla cartella ..367 per la quale era stata dichiarata l'incompetenza territoriale della CGT di Napoli per essere competente quella di Mantova, sostenendo che non sarebbe stato instaurato correttamente il contraddittorio in quanto il ricorso non era stato notificato alla
Camera di IO di Mantova.
L'appello va respinto in quanto l'incompetenza territoriale della CGT di Napoli impediva qualsiasi utile valutazione sulla regolare integrazione del contraddittorio.
Sempre con l'appello incidentale l'Ader ha chiesto la riforma parziale della sentenza nella parte in cui ha annullato l'intimazione nella parte relativa alle somme oggetto delle cartelle:
12- 071202000051874869000
14- 0712021001263046800
15- 07120210026451278000
17 - 07120210077953567000 19 - 07120210112980506000
20 - 07120220174478755000
21 - 07120230039594265000
22 - 07120230064323773000;
in relazione alle quali i primi giudici avevano annullato l'intimazione perché non era stata fornita la prova della notifica.
L'Ader ha depositato in questo grado di giudizio la prova della notifica delle cartelle e delle successive intimazioni di pagamento.
I documenti non possono essere valutati per la decisione in quanto trova applicazione in questo giudizio la nuova formulazione dell'articolo 58del decreto legislativo 546/92 il quale non consente di produrre in grado di appello documentazione relativa alle notifiche degli atti.
L'appello incidentale va respinto.
In conclusione:
l'appello principale e quello incidentale vanno respinti.
La parziale soccombenza determina la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
dispone la correzione dell'errore materiale nella indicazione del numero della cartella per la quale è stata dichiarata la incompetenza che è la n. 07120210012600367000 e non la n. 07120210012603367000.
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale. Compensa le spese di questo grado di giudizio.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 - 07120210026451379000
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3105/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Persona Del Suo Rapp. P.t. Sig. Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di IO Napoli - Centro Direzionale Isola, C/2 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 645/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 15/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170112821262000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180017002032000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180024104909000 IRES-ALIQUOTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180024104909000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190031209579000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190071943680000 IRES-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190071943680000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190039185848000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190094690268000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190134119036000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200015204767000 IRES-ALIQUOTE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200015204767000 REGISTRO 2018
- sull'appello n. 4340/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_6 Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan, 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di IO Industria Artigianato Ed Agricoltura - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_7
Cam. IO Napoli - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
All Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 645/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 15/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027748971000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027748971000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027748971000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027748971000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027748971000 REGISTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027748971000 REGISTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027748971000 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027748971000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027748971000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7870/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
si riportano alle conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srl All inside, in persona del legale rappresentante, presentò ricorso alla CGT di primo grado di Napoli avverso l'intimazione di pagamento n. 071/2024/90277489/71/000 di euro 63.187,47 notificatale a mezzo pec il 28 maggio 2024 riferita alle seguenti 22 cartelle:
1) n. 07120170112821262000 – IRPEF anno 2014 notificata in data 23/01/2018 con importo di € 1.315,08;
2) cartella n. 07120180017002032000 – Imposta registro locazione fabbricati anno 2012 notificata in data 16/03/2018 con importo di € 1.126,59;
3) cartella n. 07120180024104909000 - IRES sanzioni anno 2014 notificata in data 06/04/2018 con importo di € 18.291,58;
4) cartella n. 07120190019567805000 - Diritto annuale camera di commercio anno 2015 notificata in data 22/01/2019 con importo di € 228,06;
5) cartella n. 07120190031209579000 - Imposta registro locazione fabbricati anno 2016 notificata in data 28/02/2019 con importo di € 813,35;
6) cartella n. 07120190039185848000 - Imposta registro locazione fabbricati anno 2017 notificata in data 20/03/2019 con importo di € 791,99;
7) cartella n. 0712019007194368000 – IRES anno 2015 notificata in data 09/05/2019 con importo di
€ 9.505,39;
8) cartella n. 07120190094690268000 - Imposta registro locazione fabbricati anno 2016 notificata in data 26/08/2019 con importo di € 298,98;
9) cartella n. 07120190129343785000 - Diritto annuale camera di commercio anno 2017 notificata in data 21/11/2019 con importo di € 42,56;
10) cartella n. 07120190134119036000 - Imposta di registro locazione fabbricati anno 2018 notificata in data 19/12/2019 con importo di € 285,95;
11) cartella n. 07120200015204767000 -Imposta di registro locazione fabbricati anno 2018 notificata in data 27/02/2020 con importo di € 774,99;
12) cartella n. 07120200051874869000 -Tassa automobilistica anno 2013 notificata in data 08/12/2021 con importo di € 4.430,30;
13) cartella n. 071202100126303367000 -Territorio-entrate Ministero delle Finanze anno 2018 notificata in data 24/05/2022 con importo di € 1.115,36;
14) cartella n. 07120210012630468000 -IRAP anno 2017 notificata in data 24/05/2022 con importo di
€ 445,45;
15) cartella n. 07120210026451278000 -Tassa automobilistica anno 2014 notificata in data 17/03/2022 con importo di € 4.354,09;
16) cartella n. 07120210026451379000 -IVA anno 2019 notificata in data 17/03/2022 con importo di
€ 3.256,61;
17) cartella n. 07120210077953567000 - Diritto annuale camera di commercio anno 2017 notificata in data 22/06/2022 con importo di € 182,51; 18) cartella n. 07120210104367587000 - Diritto annuale camera di commercio anno 2018 notificata in data 22/06/2022 con importo di € 77,45;
19) cartella n. 07120210112980506000 - Imposta di registro locazione fabbricati anno 2015 notificata in data 08/07/2022 con importo di € 311,81;
20) cartella n. 07120220174478755000 - Imposta di registro locazione fabbricati anno 2017 notificata in data 18/01/2023 con importo di € 294,43;
21) cartella n. 07120230039594265000 – IVA, IRAP e IRES anno 2018/2020 notificata in data 02/05/2023 con importo di € 11.856,31;
22) cartella n. 07120230064323773000 - Imposta di registro locazione fabbricati anno 2019 notificata in data 21/06/2023 con importo di € 565,89;
e dell'avviso di accertamento n. TF3030301534/2018 – IRES anno 2013 notificata in data 28/12/2020 con importo di € 2.822,74
deducendo:
l'omessa notifica dell'avviso di accertamento;
il decorso del termine di decadenza per la notifica delle cartelle;
la prescrizione dei tributi;
l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, delle sanzioni e degli accessori;
la violazione dell'articolo 6 c. 5 della legge 212/2000 perché non v'era stato un preventivo contraddittorio.
Intervennero in giudizio l'Ader, la Camera di IO e l'agenzia delle entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 645 pronunciata all'udienza del 13.1.2025 e depositata il 15.1.2025 accolse il ricorso limitatamente alle cartelle
071202000051874869000
0712021001263046800
07120210026451278000
07120210026451379000
07120210077953567000
07120210112980506000
07120220174478755000
07120230039594265000 07120230064323773000
dichiarò la incompetenza in relazione alla cartella n. 07120210012603367000 per essere competente la
CGT di Caserta
e della cartella n. 07120210104367587000 per essere competente la CGT di Mantova,
rigettando il ricorso per le restanti cartelle e per l'avviso di accertamento e condannò la ricorrente al pagamento di euro 1.200,00 per spese di giustizia.
Per le cartelle da 1) a 11) rilevò la regolarità della notifica effettuata a mezzo pec.
La sentenza è stata appellata dalla srl Ricorrente_1 che ha chiesto la parziale riforma della sentenza con annullamento integrale dell'intimazione di pagamento.
Sono intervenuti:
l'Ader che ha depositato controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello principale, la correzione di un errore nella indicazione del numero di una cartella ed ha presentato appello incidentale chiedendo che fosse dichiarata la nullità della sentenza perché non era stato integrato il contraddittorio e, nel merito, che fosse accertata la regolarità della notifica delle cartelle annullate dal giudice di primo grado;
l'agenzia delle entrate che ha chiesto in via principale che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello della società e, in subordine, l'accoglimento dell'appello incidentale dell'Ader;
la camera di commercio di commercio di Napoli che ha chiesto il rigetto dell'appello presentato dalla società.
Nella seduta del 18 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ader ha fatto rilevare che nella sentenza di primo grado i giudici erano incorsi in un errore materiale nell'indicazione della cartella 07120210012600367000, essendo stata indicata con il numero
07120210012603367000.
Il rilievo è fondato per cui la cartella in relazione alla quale è stata dichiarata l'incompetenza è la
07120210012600367000.
Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione nella parte in cui ha sostenuto che l'omessa impugnazione delle cartelle avrebbe determinato il consolidamento della pretesa e che quelle emesse a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis dpr 600/73 e 54 bis dpr 633/72 sarebbero nulle perché non precedute dalla notifica di un avviso bonario.
Il motivo non è fondato.
I vizi che precedono la notifica della cartella devono essere sollevati con l'impugnazione di tale atto;
in mancanza, la pretesa si consolida e non possono essere fatti valere impugnando atti successivi, come nella specie l'intimazione di pagamento.
Ciò vale anche per quanto concerne la eventuale prescrizione maturata prima della notifica della cartella, prescrizione che per i tributi erariali è decennale e non quinquennale, come erroneamente sostenuto dall'appellante, e la decadenza. Per le cartelle da 2) a 11) e per l'avviso di accertamento ..534 in data 3.2.2022 era stata notificata l'intimazione
..884 che non era stata impugnata.
La Cassazione, con sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025, è tornata sulla possibilità di eccepire la prescrizione in occasione del ricorso contro l'intimazione di pagamento.
L'intimazione, prevista e disciplinata all'art. 50 comma 2 del DPR 602/73, è un atto impositivo che invita il contribuente al pagamento di importi prima della successiva esecuzione forzata.
L'atto deve essere notificato se, entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo (art. 29 del DL 78/2010), l'espropriazione (quindi il pignoramento) non ha avuto ancora inizio.
I giudici affermano che l'intimazione ad adempiere rappresenta un atto impugnabile in via autonoma e non facoltativa. L'atto è, infatti, riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19 comma 1 lett. e) del
DLgs. n. 546/92 (Cass. SS.UU. 31 marzo 2008 n. 8279 e Cass. 14 settembre 2022 n. 27093).
Di conseguenza, qualsiasi vizio dell'intimazione, nonché ogni causa di estinzione del credito, vanno fatti valere ricorrendo tempestivamente contro tale atto.
Secondo la pronuncia, una volta notificata l'intimazione occorre imprescindibilmente ricorrere per far valere sia la prescrizione maturata dopo la cartella di pagamento sia l'omessa notifica della cartella stessa. In caso di mancata impugnazione il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. 5 agosto 2024 n. 22108 e Cass. 22 aprile 2024 n. 10736).
L'appellante chiede che sia dichiarata la nullità della cartella …7602 che, però, non è tra quelle sulle quali si fonda l'intimazione di pagamento.
Analogo discorso va fatto per le cartelle …544 e ….64001.
L'appello principale va pertanto respinto.
L'ader ha proposto appello incidentale in relazione alla cartella ..367 per la quale era stata dichiarata l'incompetenza territoriale della CGT di Napoli per essere competente quella di Mantova, sostenendo che non sarebbe stato instaurato correttamente il contraddittorio in quanto il ricorso non era stato notificato alla
Camera di IO di Mantova.
L'appello va respinto in quanto l'incompetenza territoriale della CGT di Napoli impediva qualsiasi utile valutazione sulla regolare integrazione del contraddittorio.
Sempre con l'appello incidentale l'Ader ha chiesto la riforma parziale della sentenza nella parte in cui ha annullato l'intimazione nella parte relativa alle somme oggetto delle cartelle:
12- 071202000051874869000
14- 0712021001263046800
15- 07120210026451278000
17 - 07120210077953567000 19 - 07120210112980506000
20 - 07120220174478755000
21 - 07120230039594265000
22 - 07120230064323773000;
in relazione alle quali i primi giudici avevano annullato l'intimazione perché non era stata fornita la prova della notifica.
L'Ader ha depositato in questo grado di giudizio la prova della notifica delle cartelle e delle successive intimazioni di pagamento.
I documenti non possono essere valutati per la decisione in quanto trova applicazione in questo giudizio la nuova formulazione dell'articolo 58del decreto legislativo 546/92 il quale non consente di produrre in grado di appello documentazione relativa alle notifiche degli atti.
L'appello incidentale va respinto.
In conclusione:
l'appello principale e quello incidentale vanno respinti.
La parziale soccombenza determina la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
dispone la correzione dell'errore materiale nella indicazione del numero della cartella per la quale è stata dichiarata la incompetenza che è la n. 07120210012600367000 e non la n. 07120210012603367000.
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale. Compensa le spese di questo grado di giudizio.
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16 - 07120210026451379000