Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 07/01/2026, n. 101
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi

    I vizi che precedono la notifica della cartella devono essere sollevati con l'impugnazione di tale atto; in mancanza, la pretesa si consolida e non possono essere fatti valere impugnando atti successivi, come l'intimazione di pagamento. La prescrizione per i tributi erariali è decennale. L'intimazione ad adempiere è un atto impugnabile in via autonoma, pertanto qualsiasi vizio o causa di estinzione del credito va fatta valere contro tale atto.

  • Rigettato
    Omessa indicazione criteri di calcolo interessi, sanzioni e accessori

    I vizi che precedono la notifica della cartella devono essere sollevati con l'impugnazione di tale atto; in mancanza, la pretesa si consolida e non possono essere fatti valere impugnando atti successivi, come l'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Violazione art. 6 c. 5 L. 212/2000 per omesso contraddittorio preventivo

    I vizi che precedono la notifica della cartella devono essere sollevati con l'impugnazione di tale atto; in mancanza, la pretesa si consolida e non possono essere fatti valere impugnando atti successivi, come l'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Nullità cartella non impugnata

    La richiesta di nullità di una cartella non impugnata e non facente parte dell'intimazione di pagamento non può essere accolta.

  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento

    I vizi che precedono la notifica della cartella devono essere sollevati con l'impugnazione di tale atto; in mancanza, la pretesa si consolida e non possono essere fatti valere impugnando atti successivi, come l'intimazione di pagamento. Ciò vale anche per la prescrizione e la decadenza maturate prima della notifica della cartella.

  • Rigettato
    Decorso del termine di decadenza per la notifica delle cartelle

    I vizi che precedono la notifica della cartella devono essere sollevati con l'impugnazione di tale atto; in mancanza, la pretesa si consolida e non possono essere fatti valere impugnando atti successivi, come l'intimazione di pagamento. Ciò vale anche per la prescrizione e la decadenza maturate prima della notifica della cartella.

  • Rigettato
    Appello principale per riforma sentenza primo grado

    L'appello principale è respinto in quanto i motivi addotti non sono fondati.

  • Accolto
    Errore materiale nell'indicazione della cartella incompetente

    Il rilievo è fondato, pertanto si dispone la correzione dell'errore materiale.

  • Rigettato
    Appello incidentale per nullità sentenza

    L'appello incidentale è respinto in quanto l'incompetenza territoriale della CGT di Napoli impediva qualsiasi utile valutazione sulla regolare integrazione del contraddittorio.

  • Rigettato
    Appello incidentale per accertamento regolarità notifica

    I documenti relativi alle notifiche non possono essere valutati in grado di appello ai sensi dell'art. 58 DLgs. 546/92.

  • Rigettato
    Richiesta inammissibilità appello principale

    La richiesta non è stata accolta, l'appello è stato esaminato nel merito.

  • Rigettato
    Richiesta accoglimento appello incidentale ADER

    La richiesta non è stata accolta, l'appello incidentale è stato respinto.

  • Rigettato
    Richiesta rigetto appello principale

    La richiesta è stata accolta, l'appello principale è stato respinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 07/01/2026, n. 101
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 101
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo