Articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818
Articolo 17Articolo 19
Versione
2 ottobre 1957
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Versione
30 aprile 1968
Art. 18. ((La pensione di vecchiaia e quella per invalidita' a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreche' a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.
Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidita' sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' perfezionato il relativo diritto.
Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonche' per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda)) ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19) Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 , ha disposto (con l'art.18) che la modifica ha effetto dal 1 maggio 1968.
Entrata in vigore il 30 aprile 1968
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