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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/12/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2899/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2899/2025 promossa congiuntamente da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. SARA BURICCHI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Arezzo, via Margaritone n. 32
e da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. LUCA Parte_2 C.F._2
BU ed elettivamente domiciliato a Arezzo, via Paolo Uccello n. 6
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 26.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26.11.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato, con il ricorso, le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1. - I figli minori e sono affidati in via Per_1 Per_2 condivisa ad entrambi i genitori e resteranno collocati in via prevalente presso la madre, in Arezzo
(AR), alla Via Dovizi n. 63, immobile in proprietà al Sig. Il padre si impegna a Parte_2 trasferire entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, la propria residenza in altra abitazione.
2. - Nella prima settimana, il padre terrà con sé i figli il mercoledì pomeriggio dalle ore 17:30 sino al giovedì mattina all'entrata della scuola;
il giovedì pomeriggio dalle ore 17:30 sino al venerdì mattina all'entrata della scuola, salvo diverso accordo tra i genitori.
2.1. - Nella seconda settimana, il padre terrà con sé i figli il lunedì dalle ore 17:30 sino al martedì mattina all'entrata della scuola;
il venerdì pomeriggio dalle ore 17:30 sino al lunedì mattina all'entrata della scuola, salvo diverso accordo tra i genitori. Salva, in ogni caso, la possibilità per il padre e la madre di comunicare all'altro genitore, con congruo anticipo, il proprio eventuale ed eccezionale impedimento. I genitori cureranno, alternandosi, di prelevare e riaccompagnare i minori.
2.2. - Durante le festività natalizie i figli trascorreranno con la madre, in maniera alternata di anno in anno con il padre, il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano;
durante le festività pasquali i figli trascorreranno, alternativamente di anno in anno, con il padre la Domenica di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; i genitori potranno tuttavia concordare modalità e tempi diversi.
2.3 - Durante le ferie estive, il padre terrà con sé i figli e due settimane anche non Per_1 Per_2 consecutive. I genitori comunicheranno con congruo preavviso i giorni destinati alle ferie estive.
Periodo estivo quando non ci sarà scuola, campi solari o ferie, i bambini resteranno con ciascun genitore per almeno 5 giorni consecutivi, previo accordo tra i genitori.
2.4. - Il padre potrà, in qualunque momento, comunicare con i minori telefonicamente o attraverso altro mezzo e lo stesso potrà fare la madre nei giorni di spettanza paterna.
2.5 - I genitori dei minori si dichiarano a conoscenza dei rispettivi indirizzi di abitazione, così come dei numeri telefonici fissi o dei cellulari, di cui comunicheranno eventuali variazioni, in modo da garantire una costante reperibilità.
2.6. - In caso di malattia è assicurata la presenza del padre accanto ai minori, ovunque si trovino.
La madre avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli l'accesso a tutta la documentazione medica completa ed a tutte le notizie relative. Saranno inoltre adottate di comune accordo le principali decisioni riguardanti visite e cure mediche. I genitori si impegnano a garantire il mantenimento e la prosecuzione di rapporti affettivi significativi con i perenti sia materni che paterni, senza ostacolarne in nessun modo, il naturale svolgimento.
3. Il padre, a titolo di contributo di mantenimento dei figli corrisponderà mensilmente per ciascuno di essi la somma di € 300,00 (trecento,00 euro), per un totale mensile di € 600,00 (somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat) con decorrenza dal mese di Maggio 2025, entro il giorno 15 di ogni mese di riferimento, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra Pt_1
acceso presso la Banca Mediolanum codice IBAN: [...].
[...]
Gli assegni al nucleo familiare (AUU) saranno integralmente percepiti dalla sig.ra a Parte_1 tale riguardo, il sig. dovrà immediatamente attivarsi per richiedere la revoca dell'AUU Pt_2 presso l'INPS, dopodiché la sig.ra procederà a richiedere l'erogazione del predetto AUU Pt_1 direttamente nel proprio c/c;
3.1. - Ripartizione al 50% fra i genitori, di tutte le straordinarie nell'interesse dei figli, secondo quanto disposto dal Protocollo del 22.12.2022 in vigore presso il Tribunale di Arezzo;
4. Le spese del presente procedimento sono compensate fra le parti.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 04.12.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 26.11.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 09 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2899/2025 promossa congiuntamente da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. SARA BURICCHI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Arezzo, via Margaritone n. 32
e da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. LUCA Parte_2 C.F._2
BU ed elettivamente domiciliato a Arezzo, via Paolo Uccello n. 6
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 26.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26.11.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato, con il ricorso, le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1. - I figli minori e sono affidati in via Per_1 Per_2 condivisa ad entrambi i genitori e resteranno collocati in via prevalente presso la madre, in Arezzo
(AR), alla Via Dovizi n. 63, immobile in proprietà al Sig. Il padre si impegna a Parte_2 trasferire entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, la propria residenza in altra abitazione.
2. - Nella prima settimana, il padre terrà con sé i figli il mercoledì pomeriggio dalle ore 17:30 sino al giovedì mattina all'entrata della scuola;
il giovedì pomeriggio dalle ore 17:30 sino al venerdì mattina all'entrata della scuola, salvo diverso accordo tra i genitori.
2.1. - Nella seconda settimana, il padre terrà con sé i figli il lunedì dalle ore 17:30 sino al martedì mattina all'entrata della scuola;
il venerdì pomeriggio dalle ore 17:30 sino al lunedì mattina all'entrata della scuola, salvo diverso accordo tra i genitori. Salva, in ogni caso, la possibilità per il padre e la madre di comunicare all'altro genitore, con congruo anticipo, il proprio eventuale ed eccezionale impedimento. I genitori cureranno, alternandosi, di prelevare e riaccompagnare i minori.
2.2. - Durante le festività natalizie i figli trascorreranno con la madre, in maniera alternata di anno in anno con il padre, il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano;
durante le festività pasquali i figli trascorreranno, alternativamente di anno in anno, con il padre la Domenica di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; i genitori potranno tuttavia concordare modalità e tempi diversi.
2.3 - Durante le ferie estive, il padre terrà con sé i figli e due settimane anche non Per_1 Per_2 consecutive. I genitori comunicheranno con congruo preavviso i giorni destinati alle ferie estive.
Periodo estivo quando non ci sarà scuola, campi solari o ferie, i bambini resteranno con ciascun genitore per almeno 5 giorni consecutivi, previo accordo tra i genitori.
2.4. - Il padre potrà, in qualunque momento, comunicare con i minori telefonicamente o attraverso altro mezzo e lo stesso potrà fare la madre nei giorni di spettanza paterna.
2.5 - I genitori dei minori si dichiarano a conoscenza dei rispettivi indirizzi di abitazione, così come dei numeri telefonici fissi o dei cellulari, di cui comunicheranno eventuali variazioni, in modo da garantire una costante reperibilità.
2.6. - In caso di malattia è assicurata la presenza del padre accanto ai minori, ovunque si trovino.
La madre avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli l'accesso a tutta la documentazione medica completa ed a tutte le notizie relative. Saranno inoltre adottate di comune accordo le principali decisioni riguardanti visite e cure mediche. I genitori si impegnano a garantire il mantenimento e la prosecuzione di rapporti affettivi significativi con i perenti sia materni che paterni, senza ostacolarne in nessun modo, il naturale svolgimento.
3. Il padre, a titolo di contributo di mantenimento dei figli corrisponderà mensilmente per ciascuno di essi la somma di € 300,00 (trecento,00 euro), per un totale mensile di € 600,00 (somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat) con decorrenza dal mese di Maggio 2025, entro il giorno 15 di ogni mese di riferimento, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra Pt_1
acceso presso la Banca Mediolanum codice IBAN: [...].
[...]
Gli assegni al nucleo familiare (AUU) saranno integralmente percepiti dalla sig.ra a Parte_1 tale riguardo, il sig. dovrà immediatamente attivarsi per richiedere la revoca dell'AUU Pt_2 presso l'INPS, dopodiché la sig.ra procederà a richiedere l'erogazione del predetto AUU Pt_1 direttamente nel proprio c/c;
3.1. - Ripartizione al 50% fra i genitori, di tutte le straordinarie nell'interesse dei figli, secondo quanto disposto dal Protocollo del 22.12.2022 in vigore presso il Tribunale di Arezzo;
4. Le spese del presente procedimento sono compensate fra le parti.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 04.12.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 26.11.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 09 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni