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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/01/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1814/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIAMBRUNO MARIO;
- parte ricorrente -
e in persona del presidente pro-tempore (c.f. ), parte rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 24/01/2025
Motivazione
Con ricorso depositato l'8 febbraio 2024 ha proposto opposizione, Parte_1
chiedendone l'annullamento, avverso l'avviso di addebito n. 59620230003568652000 dell' – sede provinciale di Palermo, formato il 24.11.2023 per la somma complessiva CP_1 di € 13.135,80, che ai sensi dell'art. 30 del D.L. 78/2010 ha valore di titolo esecutivo (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 21 dicembre 2024 l' accertato CP_1
l'intervenuto sgravio, ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere
(cfr. memoria).
All'udienza del 24 gennaio 2024, parte ricorrente, visto l'annullamento dell'avviso di addebito, oggetto della presente contestazione, ha aderito alla richiesta formulata dall' con la memoria di costituzione di provvedere alla dichiarazione della cessazione CP_1
della materia del contendere e ha chiesto la condanna di controparte al rimborso delle spese di lite;
l' ha insistito sulla richiesta formulata (cfr. verbale). CP_1
Ciò detto, la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata per l'annullamento in corso di causa dell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c., ma, valorizzando la condotta processuale dell' (che ha immediatamente CP_1
riconosciuto la fondatezza dell'opposizione), vengono liquidate come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi (di per sé congrui).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore di delle spese di lite che si CP_1 Parte_1 liquidano complessivamente in € 1.543,00 di cui € 43,00 per esborsi ed € 1.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 24/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1814/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIAMBRUNO MARIO;
- parte ricorrente -
e in persona del presidente pro-tempore (c.f. ), parte rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 24/01/2025
Motivazione
Con ricorso depositato l'8 febbraio 2024 ha proposto opposizione, Parte_1
chiedendone l'annullamento, avverso l'avviso di addebito n. 59620230003568652000 dell' – sede provinciale di Palermo, formato il 24.11.2023 per la somma complessiva CP_1 di € 13.135,80, che ai sensi dell'art. 30 del D.L. 78/2010 ha valore di titolo esecutivo (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 21 dicembre 2024 l' accertato CP_1
l'intervenuto sgravio, ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere
(cfr. memoria).
All'udienza del 24 gennaio 2024, parte ricorrente, visto l'annullamento dell'avviso di addebito, oggetto della presente contestazione, ha aderito alla richiesta formulata dall' con la memoria di costituzione di provvedere alla dichiarazione della cessazione CP_1
della materia del contendere e ha chiesto la condanna di controparte al rimborso delle spese di lite;
l' ha insistito sulla richiesta formulata (cfr. verbale). CP_1
Ciò detto, la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata per l'annullamento in corso di causa dell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c., ma, valorizzando la condotta processuale dell' (che ha immediatamente CP_1
riconosciuto la fondatezza dell'opposizione), vengono liquidate come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi (di per sé congrui).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore di delle spese di lite che si CP_1 Parte_1 liquidano complessivamente in € 1.543,00 di cui € 43,00 per esborsi ed € 1.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 24/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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