Decreto cautelare 31 marzo 2022
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 17/12/2025, n. 22840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22840 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22840/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03053/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3053 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Iona', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e dall'avvocato Valentina Grillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. e collegiali ex art. 55 c.p.a.
- del provvedimento di sospensione del 09.02.2022, prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Comando Legione Carabinieri Calabria;
- del relativo invito a produrre la documentazione relativa all'obbligo vaccinale e del successivo verbale di ritiro di arma individuale e tesserino di riconoscimento;
- della Circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, prot. n. 83/113-1-2020 del 27.11.2021;
- della Circolare del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile – REG2021 0084494 23-12-2021;
- della Circolare del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile – REG2021 0079041 02-12-2021;
- della Circolare del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile – M_DA0582CC REG2022 0003676 del 19.01.2022;
- della Circolare dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 0228670 del 10.12.2021 avente ad oggetto “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria”;
- della Circolare del Ministero della Difesa M_D GMIL REG2021 0537805 del 13.12.2021 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni sull'applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ove lesivo o allo stato non conosciuto;
- nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere reintegrato al lavoro e a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell'Ordinamento Militare;
- nonché per la condanna dell'Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dal ricorrente derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia;
- previa, ove necessario, disapplicazione dell'art. 2 del Decreto Legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.01.2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
- previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Difesa Stato Maggiore e di Comando Legione Carabinieri Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa HI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame, notificato il 11 marzo 2022 e depositato in data 18 marzo 2022, parte ricorrente – quale appuntato scelto con qualifica speciale dell’Arma dei carabinieri – ha contestato l’impugnato provvedimento del 4 9 febbraio 2022, notificato il successivo 10 febbraio 2022, con il quale è stata disposta nei suoi riguardi l’immediata sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti SARS-Cov-2 e la conseguente mancata corresponsione della relativa retribuzione per la durata del periodo di sospensione, unitamente alle individuate direttive e circolari ministeriali in materia.
1.1. Il proposto ricorso è affidato a tre motivi di doglianza.
1.1.1. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia innanzitutto la violazione di plurime disposizioni del Codice dell’ordinamento militare (segnatamente, degli articoli 885, 877, 878, 893, 914-917, 920, 922, 936 e 1352 d.lgs. n. 66/2010), deducendo sul punto come le procedure introdotte dalle impugnate circolari, laddove recanti la previsione in forza della quale l’inadempimento dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-COV-2 comporta l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, abbiano introdotto una nuova fattispecie di sanzione di stato – quale la sospensione dal servizio – del tutto avulsa dalla normativa speciale che regola lo status giuridico del personale militare.
Contesta altresì l’individuazione ad opera delle gravate circolari dell’autorità competente all’adozione della misura della sospensione e dei correlati effetti (comprensivi della mancata corresponsione di qualsiasi compenso o emolumento) – coincidente, nella specie, con il datore di lavoro/comandante di corpo o altra figura delegata – assumendo sul punto la violazione dell’articolo 920 d.lgs. n. 66/2010 (recante “Codice dell’ordinamento militare - COM) laddove lo stesso rimette l’esercizio della potestà sanzionatoria esclusivamente in capo al vertice politico dell’Amministrazione (mediante Decreto Ministeriale) o al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Censura infine gli effetti correlati alla disposta sospensione, laddove identificati dalle impugnate circolari nella mancata maturazione di ogni compenso (di carattere fisso e continuativo) ovvero di carattere accessorio o indennitario, unitamente all’espressa previsione secondo cui “ le giornate di sospensione non sono utili ai fini pensionistici né determinano accantonamenti contributivi ”, lamentando l’ulteriore violazione del menzionato articolo 920 COM e del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa tra la violazione accertata e la sanzione comminata anche nel confronto con quanto previsto in relazione a fattispecie più gravi contemplate nell’ambito della normativa speciale per il settore militare (per quanto concerne gli aspetti relativi alla corresponsione degli assegni a carattere fisso e continuativo e al computo a fini pensionistici del periodo di sospensione).
1.1.2. Con il secondo motivo di doglianza parte ricorrente lamenta altresì un palese difetto di istruttoria asseritamente inficiante il gravato atto di sospensione, in quanto l’Amministrazione non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che l’odierno ricorrente non abbia potuto effettuare la c.d. dose booster in ragione delle gravi reazioni avverso al vaccino dallo stesso subite a seguito della somministrazione delle prime due dosi, come appositamente segnalato dal medesimo militare.
1.1.3. Con il terzo motivo di gravame, deduce infine taluni profili di incostituzionalità della disposizione normativa a fondamento degli atti impugnati – coincidente nella specie con l’evocato articolo 4-ter D.L. n. 44/2021, introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 172/2021 (convertito con modifiche dalla Legge n. 3/2022) – rispetto agli individuati parametri rappresentati in particolare dagli articoli 2, 3, 4, 13, 32, 35, 36, 117 della Costituzione, unitamente alla sostenuta contrarietà della normativa medesima alle individuate previsioni di fonte europea ovvero internazionale per i profili correlati agli aspetti di dedotta incostituzionalità della citata normativa (di rango primario) interna.
Sul punto viene prospettato, nello specifico, il mancato rispetto dell’articolo 36 della Costituzione in materia di retribuzione alla luce delle correlate funzioni, nonché la contrarietà ai principi di uguaglianza e non discriminazione sanciti dall’art. 3 della Carta Costituzionale (nonché dalle pertinenti previsioni di fonte europea ed internazionale, quali l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, l’articolo 1 del Protocollo Addizionale n. 12 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali), sostenendo sul punto come la menzionata normativa di rango primario abbia realizzato una “doppia discriminazione” sia tra chi non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale e chi lo abbia fatto, nonché tra questi ultimi e chi sia stato sospeso per una delle ragioni indicate nell’art. 885 COM – anche per motivi penali, ben più gravi del mancato assolvimento dell’obbligo in esame – con i correlati effetti sul punto neppure corrispondenti alla disciplina posta dall’art. 920 COM per fattispecie di maggiore gravità, assumendo la evidente sproporzione dell’introdotto regime sanzionatorio per l’ipotesi del mancato assolvimento dell’obbligo in questione.
Parte ricorrente lamenta inoltre l’assenza nella specie del presupposto individuato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per l’imposizione di un trattamento sanitario ai sensi dell’articolo 32 Cost., rappresentato dalla circostanza che lo stesso non incida negativamente sullo stato di salute di chi vi è obbligato, adducendo in proposito le sospette reazioni avverse originate dalla somministrazione del vaccino anti-covid come segnalate dal rapporto dell’AIFA del 27 dicembre 2021, nonché le ulteriori considerazioni addotte per cui, da un lato, la vaccinazione non impedirebbe né di contrarre la malattia né di diffondere il contagio e, dall’altro, la variante (Omicron) in circolazione alla data del 5 gennaio 2022 mostrerebbe un tasso di mortalità definito da alcuni autorevoli studi scientifici come pari a quello di un normale influenza stagionale.
Sul punto viene altresì prospettato la violazione dell’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione in relazione al principio del “consenso libero e informato” della persona interessata a tutela del diritto all’integrità personale, anche ai sensi dell’evocato articolo 8 del Regolamento europeo n. 507/2006.
1.1.4. Parte ricorrente chiede, in conclusione, l’annullamento dei gravati atti nonché “ l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere reintegrato al lavoro e a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell’Ordinamento Militare ” e “ la condanna dell’Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dal ricorrente … ”, previa remissione – ove ritenuto necessario – alla Corte costituzionale delle dedotte questioni di illegittimità dell’evocata normativa di rango primario rispetto agli assunti parametri costituzionali.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando memoria difensiva recante l’articolazione delle ragioni addotte a supporto della sostenuta infondatezza nel merito delle censure mosse.
3. Parte ricorrente ha poi rinunciato alla formulata istanza cautelare, in ragione della rappresentata reintegrazione nel servizio in applicazione del sopravvenuto D.L. n. 24/2022.
4. In vista della trattazione di merito, la resistente Amministrazione ha prodotto ulteriore memoria difensiva.
4.1. Parte ricorrente ha depositato l’atto di costituzione del nuovo difensore (con mandato ad operare congiuntamente e disgiuntamente all’ulteriore difensore già costituito) nonchè memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a.
5. All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Ai fini dell’esatta delimitazione del thema decidendum , il Collegio intende preliminarmente evidenziare come la dedotta fattispecie controversa debba ritenersi circoscritta, sulla base di quanto risulta dal tenore del proposto ricorso, alla disposta misura della sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e alla conseguente mancata corresponsione della retribuzione e/o degli ulteriori emolumenti per la durata del periodo di sospensione unitamente alla previsione della mancata utilità a fini pensionistici delle relative giornate di assenza, non potendo estendersi all’ulteriore profilo – evocato nell’ambito della memoria ex art. 73 c.p.a. – involgente la detrazione dell’anzianità per la durata del periodo di sospensione dal servizio.
Tale aspetto, infatti, costituisce un nuovo elemento di contestazione introdotto in giudizio dalla parte ricorrente – a fondamento della correlata pretesa – tramite successiva memoria difensiva, non notificata alla controparte (cfr., in particolare, la memoria prodotta in data 27 settembre 2025).
Al riguardo può richiamarsi il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, da un lato, “ sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte non solo allorquando siano completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, ma anche qualora, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, e non è quindi possibile con essa ampliare il thema decidendum ” (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, sent. 5 gennaio 2023, n. 188), dall’altro sono inammissibili le domande proposte con memoria non notificata in quanto la stessa, deputata ad una funzione meramente illustrativa, risulta “… strutturalmente inidonea, nel processo amministrativo, ad introdurre domande processuali ” (cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, sent. 7 giugno 2021, n. 4352 e, in senso analogo, Cons. St., sez. VI, sent. 9 giugno 2023, n. 5660).
7. Ciò posto quanto alla perimetrazione dell’oggetto del presente giudizio, il proposto ricorso non è meritevole di accoglimento in quanto infondato per le ragioni nel prosieguo esposte relativamente alle doglianze complessivamente articolate, ad eccezione della contestazione mossa avverso la previsione relativa alla mancata utilità del periodo di sospensione a fini pensionistici, per quanto di interesse dell’odierno ricorrente, quale profilo di censura suscettibile di positivo apprezzamento nei termini illustrati al successivo punto 12 con il conseguente accoglimento del medesimo ricorso in parte qua , nei limiti precisati.
7.1. In proposito il Collegio intende richiamarsi alle pertinenti considerazioni espresse nell’ambito dei precedenti pronunciamenti resi dalla Sezione su censure sostanzialmente analoghe a quelle prospettate in ricorso (al riguardo, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 2 settembre 2025, n. 15954, sent. 4 giugno 2025, n. 10791, sent. 29 aprile 2025, n. 8344 e sent. 11 aprile 2025, n. 7127), riportando il contenuto essenziale del percorso motivazionale sviluppato nell’ambito delle citate pronunce.
8. Alla disamina delle contestazioni mosse con i primi due motivi di gravame giova anteporre alcune considerazioni di carattere preliminare in ordine alla natura giuridica dell’atto di sospensione in questione come ricostruita in sede giurisprudenziale alla stregua del quadro normativo di riferimento.
8.1. Al riguardo, l’articolo 4-ter D.L. n. 44/2021, come introdotto dall’articolo 2 del D.L. n. 172/2021 (convertito con modifiche dalla Legge n. 3/2022) rubricato “ Estensione dell’obbligo vaccinale ”, prevede espressamente al comma 2, con particolare riferimento – per quanto rileva ai fini della dedotta fattispecie controversa – del personale del comparto difesa e sicurezza, che “ La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 ”, con la correlata specificazione che “… i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1 ”; il successivo comma 3, dopo aver richiamato gli adempimenti di verifica e controllo gravanti sugli individuati responsabili, precisa che “ I soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato ”, specificando sul piano delle relative conseguenze che “ L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ”.
8.2. Dalla richiamata normativa di carattere speciale emerge chiaramente, come evidenziato in sede giurisprudenziale, che la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa consegue ex lege all’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, costituendone un effetto immediato e diretto; non implica, pertanto, alcuna attività valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione di appartenenza (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 10791/2025, cit., in specie punto 8).
9. Ciò posto, il primo motivo di gravame laddove incentrato sulla contestata provenienza del gravato atto di sospensione dal Comandante di corpo o altra figura delegata, risulta infondato, alla luce del delineato quadro normativo sulla base, in particolare, del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 4-ter D.L. n. 44/2021, sopra riportato, e della stretta correlazione ivi posta tra l’atto di accertamento dell’anzidetto inadempimento e la (conseguente) sospensione dallo svolgimento dell’attività lavorativa.
Come evidenziato al riguardo in sede giurisprudenziale nella disamina di censure sostanzialmente coincidenti con quelle in esame, “ la competenza dei responsabili della struttura ad adottare l’atto di accertamento dell’inadempimento, derivante dalla attribuzione agli stessi delle attività dirette ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale (come prescritto dal comma 2), comprende in sé anche quella di disporne la sospensione dal diritto di svolgerne l’attività lavorativa. La sospensione, infatti, costituisce automatica ed ineluttabile conseguenza dell’accertamento dell’inadempimento per espressa previsione di legge, consustanziale ad esso, e, in ragione della portata meramente dichiarativa di un effetto che discende direttamente dalla norma in conseguenza di tale accertamento, l’adozione del relativo provvedimento può ritenersi rientrare nelle attribuzioni dei responsabili delle strutture in cui l’interessato svolge la propria attività lavorativa, trattandosi di atto privo di discrezionalità valutativa, sostanzialmente riproduttivo di un effetto giuridico previsto dalla norma primaria e direttamente collegato all’accertamento della mancata vaccinazione ” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 29 maggio 2025, n. 10399, in specie punto 7).
Dal delineato quadro normativo discende, come pure specificato a livello giurisprudenziale, che nella materia di cui trattasi il soggetto competente ad adottare il provvedimento di sospensione in questione risulta individuato nel responsabile della struttura presso cui presta servizio il militare, con conseguente infondatezza nella specie della dedotta censura di violazione normativa.
9.1. Il Collegio ritiene altresì infondate le ulteriori doglianze articolate nell’ambito del medesimo motivo di gravame con le quali viene prospettata la violazione di specifiche previsioni normative poste dal d.lgs. n. 66/2010 (recante “Codice dell’ordinamento militare” – COM) sotto distinti aspetti.
Al riguardo è sufficiente ribadire come il gravato provvedimento di sospensione costituisca un atto vincolato per l’Amministrazione, la quale, una volta accertato il fatto relativo all’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte del dipendente (ove appartenente alle individuate categorie di personale), è tenuta ad adottare l’atto di sospensione; non è quindi rinvenibile nella specie, sotto tale aspetto, alcun profilo di vizio nell’operato dell’Amministrazione di appartenenza che si è limitata, dapprima con l’adozione delle circolari a livello ministeriale e quindi con l’atto di sospensione nei riguardi dell’odierno ricorrente, ad applicare la normativa speciale di cui al richiamato articolo 4-ter D.L. n. 44/2021 introdotta dal Legislatore per far fronte all’emergenza pandemica, potendo sul punto richiamarsi le considerazioni svolte in sede giurisprudenziale laddove è stato osservato che “ Non può trovare … applicazione la normativa del c.o.m. invocata dal ricorrente la quale ha portata generale (e quindi recessiva in base al criterio “lex specialis derogat generali”), rispetto alla specificità della normativa antiCOVID-19 sopra richiamata e doverosamente applicata nella specie dall’Amministrazione ” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 2 settembre 2025, n. 15958, in specie punto 9).
Per l’esposta ragione risulta infondata la dedotta censura relativa alla prospettata introduzione di una figura anomala di sospensione – corrispondente sostanzialmente, secondo la lettura propugnata in ricorso, ad una “sanzione di stato” – rispetto al complessivo impianto del Codice dell’ordinamento militare (nel cui contesto vengono contemplate unicamente figure di sospensione per motivi disciplinari ovvero penali o ancora “precauzionali”), considerata altresì l’evidente differenza ontologica tra le diverse sospensioni contemplate dalla normativa speciale per il settore militare e la sospensione in rilievo, come pure evidenziato nell’ambito dei pronunciamenti resi dalla Corte costituzionale in materia (sul punto, cfr. sentenze nn. 15/2023 e 188/2024) alle cui pertinenti considerazioni ( infra riportate, nello scrutinio del terzo motivo di doglianza, al punto 11.1) si intende in questa sede rinviare.
9.2. Il primo motivo di ricorso risulta dunque infondato, fatta salva la successiva disamina della contestazione (ivi contenuta) relativa nello specifico alla prevista non utilità del periodo di sospensione a fini pensionistici, per la quale si rinvia ai punti 12-12.2 della presente pronuncia.
10. Il secondo motivo di gravame è altresì infondato.
Sul punto è sufficiente rilevare come la documentazione versata in atti dalla parte ricorrente – circoscritta alla dichiarazione resa dallo stesso interessato in merito ad eventi avversi osservati come altresì riportati nel modulo di segnalazione all’AIFA compilato dal medesimo soggetto (cfr. doc. nn. 5 e 6 uniti all’atto di ricorso) – non vale ad attestare nella specie, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4-ter, comma 3, D.L. n. 44/2021 nel testo applicabile ratione temporis , la ricorrenza di una “ specifica condizione clinica documentata ” proveniente dai soggetti all’uopo individuati, quale il “ medico curante di medicina generale ” ovvero il “ medico vaccinatore ”, al fine di legittimare l’esonero in concreto del soggetto interessato dall’obbligo vaccinale quale ipotesi correlata, in particolare, al “… caso di accertato pericolo per la salute ” ai sensi della menzionata previsione normativa (in termini analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 8 ottobre 2025, n. 17235, in specie punto 9, nonché sent. 4 luglio 2025, n. 13213, in specie punto 9.1).
11. Muovendo alla disamina del terzo ed ultimo motivo di gravame, involgente i dedotti profili di illegittimità costituzionale della disposizione normativa di rango primario alla base degli atti impugnati, deve innanzitutto osservarsi come la Corte costituzionale si sia espressa in più occasioni – rispettivamente, con le sentenze 9 febbraio 2023, nn. 14 e 15, 5 ottobre 2023, n. 185 e 28 novembre 2024, n. 188 – nel senso della ravvisata compatibilità costituzionale della disciplina, ratione temporis applicabile, posta dal menzionato articolo 4-ter D.L. n. 44/2021 per quanto concerne l’introdotta misura della sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione per alcune categorie professionali (specificamente individuate) in conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale esteso, per quanto qui rileva, al personale del comparto della difesa e sicurezza, affrontando la relativa questione anche rispetto ai parametri – coincidenti con quelli dedotti in ricorso – rappresentati dagli articoli 2, 3, 32 e 36 della Costituzione, pure con specifico riferimento al personale delle Forze Armate (in particolare nell’ambito della sentenza 28 novembre 2024, n. 188, sopra menzionata).
11.1. Al riguardo va evidenziato che nella pronuncia n. 188/2024 da ultimo citata la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al dettato degli articoli 2, 3 e 32, co. 2, Cost. la disciplina di rango legislativo con la quale è stata prevista, per le individuate categorie di personale, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione nel caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, osservando che “ In base alla disciplina delineata dal legislatore per far fronte all’emergenza pandemica, la vaccinazione costituiva requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati ”, con la conseguenza che “… come già osservato da questa Corte, la sospensione del lavoratore che non avesse ottemperato all’obbligo vaccinale rappresentava per il datore di lavoro «l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale» (sentenza n. 15 del 2023) ”, precisando sul punto che “ tale misura è, infatti, coerente con l’obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 del codice civile e dall’art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ” e che “ Del pari, sul versante della posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 rientrava nel novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall’art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività” (cfr. sent. n. 188/2024, cit., in specie punto 3), chiarendo inoltre come “nel caso in esame è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile ” (cfr. sent. n. 188/2024, cit., in specie punto 4).
Alla luce del quadro delineato, la Corte costituzione nell’ambito della menzionata pronuncia ha riconosciuto che “ Il datore di lavoro, dunque, era tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore dal momento dell’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale e fino al suo assolvimento, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge ”, affermando che “ La mancata sottoposizione a vaccinazione, determinando, nei termini suddetti, la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, comportava il venire meno (sia pure temporaneo) del sinallagma funzionale del contratto ” (cfr. sent. n. 188/2024, cit., in specie punto 3).
La Corte ha quindi concluso che “ In applicazione del principio generale di corrispettività, l’assenza della prestazione lavorativa rende la previsione sulla mancata corresponsione della retribuzione così come di ogni altro compenso o emolumento (sentenza n. 15 del 2023) non contrastante con gli invocati parametri ” (cfr. sent. n. 188/2024, cit., in specie punto 3).
11.2. Quanto agli ulteriori profili di dedotta contrarietà al dettato dell’art. 32 Cost., possono altresì richiamarsi – per quanto rileva ai fini della presente disamina – le pertinenti considerazioni sul punto espresse dalla Sezione, alla luce della citata giurisprudenza costituzionale, nell’ambito della menzionata sentenza n. 8344/2025, laddove sulla base dei “… principi espressi dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14 e 15 del 2023 ” è stato evidenziato come “ alla luce del ragionevole e non sproporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti quale operato dal legislatore e come tale ritenuto dalla Corte costituzionale, l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, in quanto, in nome di esso e, dunque della solidarietà verso gli altri, ciascuno può essere obbligato a un dato trattamento sanitario, anche comportante un rischio specifico, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione. E tali principi, pur se espressi con riferimento al personale sanitario, devono trovare applicazione anche per le altre categorie (tra cui il personale militare) per le quali è stato normativamente imposto l’obbligo vaccinale … ” (cfr. sent. n. 8344/2025, cit., in specie punto 9).
Sul punto giova riepilogare, per quanto di pertinenza, il contenuto essenziale dei principali passaggi del percorso argomentativo svolto in seno alla richiamata giurisprudenza costituzionale – come altresì ricostruito nell’ambito dei precedenti pronunciamenti di questo Tribunale resi su contestazioni di analogo tenore (sul punto, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 17235/2025, cit.) – per la parte riferita all’introduzione dell’obbligo vaccinale in relazione a determinate categorie di lavoratori, quale aspetto su cui risultano principalmente focalizzate le censure articolate in ricorso a fondamento dei dedotti profili di illegittimità costituzionale.
Al riguardo, nell’ambito delle citate sentenze nn. 14 e 15 del 2023 la Corte nello specifico:
- ha ricordato in via preliminare che « in base alla costante giurisprudenza costituzionale, l’imposizione di un trattamento sanitario, e di un obbligo vaccinale, in particolare, può ritenersi compatibile con l’art. 32 Cost., al ricorrere di tre presupposti: a) se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (cfr. sentenza n. 307 del 1990); b) se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili (ivi); c) se nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992) (sentenza n. 258 del 1994; nello stesso senso, sentenza n. 5 del 2018) » (cfr. Corte costituzionale n. 15/2023, sub 10.3);
- ha osservato che la scelta del Legislatore, nell’introdurre ovvero nell’estendere l’obbligo vaccinale a determinate categorie di personale, si è fondata su concordi e attendibili attestazioni delle « autorità scientifiche [sulla] sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA [sulla] loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus », evidenziando al riguardo – alla luce dei ripercorsi dati scientifici forniti dalle autorità di settore – che « il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell’adozione della disposizione censurata e a tutt’oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sicurezza » e concludendo sul punto che « appare evidente in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l’idoneità dell’obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque … caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio » (cfr. Corte costituzionale n. 14/2023, sub 9-11);
- ha sottolineato che la valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale a maggior ragione con riferimento all’obbligo vaccinale imposto nei confronti di soggetti che svolgono particolari funzioni di interesse pubblico e che a causa di tali funzioni sono più esposti al rischio del contagio, in quanto l’obbligo imposto nei confronti di tali categorie di soggetti « consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l’interruzione di servizi essenziali per la collettività » (cfr. Corte costituzionale, n. 14/2023, sub 12), osservando che « l’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l’espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico » (cfr. Corte costituzionale, n. 15/2023, sub 11.1);
- ha rimarcato la proporzionalità della misura dell’obbligo vaccinale, sottolineando che « non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia», non costituendo una valida misura alternativa «l’effettuazione periodica di test diagnostici dell’infezione da SARS-CoV-2 » in quanto « dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l’impiego di personale » e « D’altro canto, l’esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già “obsoleto”, posto che l’esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati » (cfr. Corte costituzionale, n. 14/2023, sub 13.1);
- ha rilevato che la proporzionalità della previsione di cui all’art. 4 D.L. n. 44/2021 era legata anche al fatto che « la conseguenza del mancato adempimento dell’obbligo è rappresentata dalla sospensione … con reintegro al venir meno dell’inadempimento dell’obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica »; scelta – quest’ultima – che appariva « una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell’operatore sanitario, … strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus » (cfr. Corte costituzionale, n. 14/2023, sub 13.2);
- ha ravvisato la ragionevolezza della richiesta di sottoscrizione del consenso informato, evidenziando che « il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell’autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea », specificando che « la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato [tenuto conto che] l’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge» e chiarendo che «qualora il singolo adempia all’obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell’obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino » (cfr. Corte costituzionale, n. 14/2023, sub 16.1);
- ha rimarcato inoltre che « il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all’obbligo vaccinale, nell’esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall’art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l’attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza » (cfr. Corte costituzionale, n. 15/2023, sub 12.2).
11.3. Sulla base delle esposte considerazioni sviluppate in seno alla giurisprudenza costituzionale intervenuta in materia e in linea con quanto affermato nell’ambito dei citati pronunciamenti della Sezione resi su censure di tenore analogo, il Collegio ritiene pertanto di poter concludere nel senso della manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale prospettate dal ricorrente nell’ambito del quarto e del quinto motivo di gravame.
12. Per le esposte ragioni, il proposto ricorso va respinto per quanto concerne le censure complessivamente scrutinate, fatta salva la contestazione mossa (nell’ambito del primo motivo di gravame) avverso la previsione relativa al mancato computo del periodo di sospensione a fini pensionistici, che il Collegio ritiene suscettibile di positivo apprezzamento nei termini di seguito precisati.
12.1. Al riguardo giova rilevare in via preliminare come le evocate circolari ministeriali (tra cui quella del 14 ottobre 2021 prodotta dall’Amministrazione, di cui al doc. n. 6 unito alla memoria difensiva depositata il 1° aprile 2022, nonché le circolari impugnate del 10 e del 13 dicembre 2021 parimenti richiamate nelle memorie difensive dell’Amministrazione) rechino, nell’ambito degli individuati effetti correlati alla misura della sospensione dal servizio per l’accertato inadempimento del previsto obbligo vaccinale, l’espressa previsione – per quanto rileva ai fini della presente disamina – che “ le giornate di assenza ingiustificata non sono utili ai fini pensionistici ” (cfr. il doc. n. 6 sopra menzionato).
12.2. Ciò posto, limitatamente al profilo in considerazione possono richiamarsi le pertinenti considerazioni svolte nell’ambito dei precedenti pronunciamenti resi dalla Sezione (in tal senso, cfr. ex multis TAR lazio, Roma, sez. I bis, sent. 24 luglio 2025, n. 14708, punto 2.7 e sent. 24 luglio 2025, n. 14701, punto 13, nonché sent. n. 13213/2025, cit., in specie punto 10.3), con riguardo all’ulteriore aspetto relativo alla prevista decurtazione di anzianità, pur non contestato espressamente nell’ambito del presente ricorso (al riguardo, cfr. il precedente punto 6 della presente pronuncia).
Tali considerazioni, infatti, appaiono suscettibili di estensione al caso in esame, risultando l’aspetto in rilievo accomunato all’evocato profilo della detrazione di anzianità (esaminato nell’ambito dei menzionati pronunciamenti) dalla circostanza che nella specie viene parimenti in rilievo la previsione di una conseguenza ulteriore e distinta rispetto alla mancata corresponsione della retribuzione e/o di altro emolumento (quale, nella specie, la mancata utilità del periodo di sospensione a fini pensionistici).
Al riguardo il Collegio intende quindi sottolineare come “… la posizione espressa dalla recente e consolidata giurisprudenza ” sia nel senso di ritenere che “ la norma di cui all’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 è una disposizione di carattere speciale che contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa … ”, considerato che “… la norma è chiara – tenuto conto della sua portata letterale – nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso ” con l’ulteriore precisazione secondo cui “ La norma contempla una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva ”.
In tale prospettiva, nell’ambito del richiamato orientamento giurisprudenziale è stato affermato che “ Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma ”, concludendo nel senso che “ Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione … ” (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 14708/2025, cit.), suscettibile di estensione al caso di specie in quanto tra le anzidette conseguenze può annoverarsi, per quanto in rilievo nella presente disamina, la previsione (oggetto di contestazione) relativa alla mancata utilità a fini pensionistici del periodo di assenza dal servizio dovuto alla disposta sospensione per inosservanza dell’obbligo vaccinale in questione.
13. Da quanto esposto discende che il ricorso va parzialmente accolto nei limiti sopra precisati, con conseguente annullamento degli atti impugnati nella sola parte in cui viene disposta la mancata utilità del periodo di sospensione a fini pensionistici, per quanto di interesse dell’odierno ricorrente, mentre per il resto va respinto in tutti gli ulteriori profili di censura in ragione della ravvisata infondatezza.
14. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese di lite possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie parzialmente nei sensi precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati limitatamente alla parte recante la mancata utilità del periodo di sospensione a fini pensionistici, per quanto di interesse dell’odierno ricorrente;
- lo respinge sotto tutti i restanti profili.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OV NI, Presidente
HI CA, Primo Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HI CA | OV NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.