Articolo 922 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 906Articolo 908
Versione
9 ottobre 2010
Art. 922. Norma di rinvio 1. Al personale militare continuano ad applicarsi le ipotesi di sospensione dall'impiego previste dalle seguenti norme:
a) articolo 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 ; b) articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 .
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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