Sentenza 3 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 2 marzo 2026
Inammissibile
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- 1. Appalti pubblici: per negare l’accesso servono veri segreti, non semplici dichiarazioniAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 03/12/2025, n. 21828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21828 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21828/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10259/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10259 del 2025, proposto dalla OM AR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Mengassini e Sergio Massimiliano Sambri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RE AR NA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Fraccastoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Progress Rail Signaling S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento Prot. RFI_DAC\A0011\P\2025\0005129 adottato da RE AR NA S.p.A. (in seguito, anche solo "RFI" o la "Stazione Appaltante") e trasmesso ad OM AR S.p.A. (in seguito, anche solo "OM") in data 2 settembre 2025, avente ad oggetto la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 in relazione alla procedura ristretta n. DAC.0228.2024 per l'affidamento della "progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione delle tecnologie del raddoppio della tratta ferroviaria Interporto d'Abruzzo - PP (Lotto 1) e PP - AF (Lotto 2) - CIG: B500CE78CF - CUP: J84E21001320008 del 12/03/2025"
- nella sola parte in cui non accoglie la richiesta di oscuramento formulata da OM in relazione all'offerta tecnica e economica;
- di ogni altro ad esso preordinato, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, ancorché non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della RE AR NA S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. EN BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente gravame si contesta il mancato accoglimento dell’istanza di oscuramento dei dati formulata dalla odierna ricorrente - aggiudicataria- in relazione al provvedimento di aggiudicazione della gara in epigrafe indicata, sull’assunto che non sarebbero “ sussistenti le ragioni di segretezza ivi indicate, in quanto non è integrata la nozione di segreto tecnico-commerciale ex art. 98 D.Lgs. 30/2005, ed essendo altresì la motivazione non sufficientemente argomentata in ordine alle ragioni di segretezza ”.
2. Il ricorso è assistito da un unico ed articolato motivo di ricorso così rubricato: “ I. Violazione degli articoli 3, 24, 41, 97 della costituzione, violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 4, e dell’art. 101 del codice dei contratti pubblici - violazione e falsa applicazione della lex specialis e in particolare dei punti vii e x del disciplinare di gara - difetto assoluto di motivazione - violazione dei principi di buona fede, di fiducia e del risultato - violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa- violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 .”.
Secondo parte ricorrente, il provvedimento di rigetto sarebbe illegittimo per difetto di motivazione, in quanto l’Amministrazione avrebbe ritenuto erroneamente insufficienti le ragioni di segretezza esposte nell’istanza di oscuramento, nonché per la mancata attivazione del soccorso istruttorio, come disciplinato dall’art. 101, d.lgs. n. 36/2023, e per l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis , l. n. 241/90.
3. L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha controdedotto in merito alla completezza motivazionale del gravato provvedimento di rigetto, evidenziando che la ricorrente ha chiesto di oscurare “ larga parte della propria offerta tecnica, richiedendo la secretazione di intere sezioni riportanti soluzioni di natura descrittiva e generica, finalizzate esclusivamente a garantire il rispetto dei requisiti progettuali previsti dalla lex specialis di gara ”, aggiungendo altresì che nella fattispecie non sarebbero applicabili gli istituti del soccorso istruttorio e del preavviso di rigetto.
4. All’udienza in camera di consiglio del 18 novembre 2025, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
6. Ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione « possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico ».
Il successivo art. 36, comma 3, prevede che, nella comunicazione dell’aggiudicazione, la stazione appaltante dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte ai sensi del menzionato art. 35, comma 4, lett. a).
Le diposizioni su richiamate, poste a temperamento del generale principio di immediata pubblicità degli atti di gara e delle offerte sancito dai primi due commi dell’art. 36, prevedono dunque la possibilità che l’offerente, in via preventiva, indichi alla stazione appaltante, sulla base di una “motivata e comprovata dichiarazione”, le informazioni coperte da segreto industriale o commerciale che non ha intenzione di rendere pubbliche.
6.1. Ciò premesso, occorre evidenziare che la ricorrente nell’istanza di oscuramento ha indicato una serie di dati e/o informazioni che sarebbero coperti da segreti tecnici o commerciali, opponendosi pertanto alla loro diffusione in caso di aggiudicazione della gara, sulla base della seguente motivazione: “ Tutte le informazioni contenute nei documenti suindicati sono da considerarsi quali Informazioni Confidenziali nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto industriale, commerciale ed aziendale e pertanto si richiede di mantenere strettamente riservate tutte le informazioni ivi contenute e trasmesse ”.
L’Amministrazione, dal suo canto, ha ritenuto insufficiente tale motivazione, avendo tra l’altro la ricorrente oscurato la maggior parte delle informazioni della propria offerta.
Orbene, considerato che la ricorrente ha indicato le informazioni da oscurare facendo ricorso a una motivazione meramente assertiva, senza tra l’altro comprovare le specifiche ragioni per cui tali dati conoscitivi costituissero segreto industriale o commerciale, ritiene il Collegio che la motivazione addotta dall’Amministrazione a sostegno del provvedimento di rigetto sia immune da censure: il mancato assolvimento dell’onere motivazionale di cui era gravata, in primis , l’odierna ricorrente, non ha consentito in nuce alla Stazione appaltante di valutare la riconducibilità di quelle informazioni alla nozione di segreto tecnico-commerciale di cui all’art. 98 d.lgs. n. 30/2005.
Va inoltre evidenziato che nel presente giudizio la ricorrente ha depositato una relazione avente ad oggetto le “giustificazioni” dell’istanza di oscuramento e ha versato in atti la medesima versione oscurata della relazione giustificativa presentata in sede di gara.
Fermo il principio in base al quale detti nuovi giustificativi andavano tempestivamente allegati in sede procedimentale e fatto salvo il potere discrezionale dell’Amministrazione di prenderli in considerazione a prescindere dall’esito del presente giudizio, la ricorrente non ha quindi assolto all’onere probatorio di cui è gravata ex art. 2697 c.c., in quanto la mancata visione dell’intera documentazione impedisce allo stesso Collegio ogni possibile ulteriore valutazione sull’effettiva riconducibilità delle informazioni oscurate alla nozione di segreto industriale o commerciale.
6.2. Va inoltre escluso che la Stazione appaltante dovesse attivare il soccorso istruttorio o comunicare il preavviso di rigetto, trattandosi di istituti incompatibili con la ratio della disciplina speciale su richiamata in materia di pubblicità degli atti della procedura di gara.
Appare evidente, infatti, come il legislatore con tale disciplina abbia voluto assicurare le superiori esigenze di speditezza della procedura di gara, attraverso anche la previsione di un rito accelerato in caso di contestazione delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento.
7. In conclusione, il ricorso va rigettato, stante l’infondatezza delle censure proposte.
8. Le spese di lite possono essere integralmente compensate alla luce della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI CO, Presidente
Valerio Bello, Referendario
EN BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN BA | RI CO |
IL SEGRETARIO