Decreto cautelare 10 marzo 2022
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 24/07/2025, n. 14708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14708 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14708/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02488/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2488 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Barca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, Ministero della Difesa, Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento previa adozione di misura cautelare monocratica
• del provvedimento prot. 125/5-2021 - datato e notificato 18 febbraio 2022 - adottato dal Comandante del Corpo Comando Carabinieri presso la Camera dei Deputati - con il quale all'odierno ricorrente è stata decretata la “sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa - ai sensi dell'art. 4 ter, comma 3, del Decreto Legge 1° aprile 2021 n. 44 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021 n. 76” – dal 20 dicembre 2021 al 1° febbraio 2022 (all. n. 1), con la precisazione che “durante tale periodo non è dovuto alcun compenso, né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario. Le giornate di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa sono considerate servizio non utile agli effetti della maturazione di classi e scatti economici, nonché della maturazione della licenza ordinaria, che andrà proporzionalmente decurtata. Inoltre, le giornate di sospensione non sono utili ai fini pensionistici, né determinano accantonamenti contributivi, stante la mancata retribuzione. I trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori e i compensi indennitari, comunque denominati, saranno diminuiti di tanti trentesimi per quanti sono i giorni di sospensione. L'interessato subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico. Il periodo di sospensione non è valido ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l'avanzamento”.
• nonché di ogni suo atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco e di Ministero della Difesa e di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Appuntato TO -OMISSIS- adiva questo TAR contestando la legittimità della sospensione dal servizio (dal 20/12/2021 all’1/02/2022) disposta nei suoi confronti dal Comando Carabinieri della Camera dei Deputati per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti-COVID-19 (D.L. 44/2021, art. 4-ter).
1.1 Impugnava: l’invito a produrre documentazione vaccinale (15/12/2021, f.n. 125/1), la sospensione dal servizio senza retribuzione (20/12/2021, f.n. 125/2) e la determinazione finale di “assenza ingiustificata” per 44 giorni (18/02/2022, f.n. 125/5).
1.2 In dettaglio il decreto impugnato prevedeva la sospensione dallo svolgimento dell’attività lavorativa “ senza diritto alla retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominato ”, altresì precisando che “ durante tale periodo non è dovuto alcun compenso, né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario. Le giornate di sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa sono considerate servizio non utile agli effetti della maturazione di classi e scatti economici, nonché della maturazione della licenza ordinaria, che andrà proporzionalmente decurtata. Inoltre, le giornate di sospensione non sono utili ai fini pensionistici, né determinano accantonamenti contributivi, stante la mancata retribuzione. I trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori e i compensi indennitari, comunque denominati, saranno diminuiti di tanti trentesimi per quanti sono i giorni di sospensione. L’interessato subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico. Il periodo di sospensione non è valido ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l’avanzamento ”.
1.3 Lamentava il ricorrente come la sospensione avesse comportato quindi sia la perdita della retribuzione, sia indebiti impatti sulla sua carriera e sulla sua posizione contributiva.
1.4 Il ricorso denunciava la violazione di più disposizioni costituzionali (artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 97 Cost.) ed in particolare, data la sospensione dello stipendio unica fonte di sostentamento, del diritto al lavoro, alla retribuzione e ad un’esistenza libera e dignitosa, (artt. 4, 36 Cost.) nonché del principio di buon andamento (art. 97 Cost.) non avendo esplorato l’Amministrazione alternative non sproporzionate (come l’adibizione a mansioni diverse) per conseguire i propri obiettivi.
1.5 Censurava poi i negativi riflessi pensionistici e di carriera illegittimamente stabiliti dal provvedimento visto che le giornate di sospensione (44 giorni) non erano utili ai fini pensionistici, riducendo i relativi contributi previdenziali, e comportavano poi detrazione dell’anzianità di servizio, con effetti negativi sulla progressione pensionistica, né erano valide per la maturazione di scatti economici, congedo ordinario (decurtato proporzionalmente) e requisiti per l’avanzamento, compromettendo ulteriormente i diritti previdenziali e di carriera con conseguenti effetti lesivi dei relativi diritti costituzionalmente garantiti (artt. 36 e 38 Cost.).
1.6 Si costituivano il Ministero della difesa ed il Comando generale dei Carabinieri resistendo al ricorso con documenti e memoria a spettro fin troppo ampio rispetto alle censure prospettate. L’Avvocatura si costituiva -probabilmente per errore- anche per AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco e Ministero della salute, in realtà mai evocati in giudizio.
1.7 Alla camera di consiglio del 30.3.2022 il ricorrente rinunciava all’istanza cautelare.
1.8 All’udienza pubblica dell’11 giugno 2025 fissata per la trattazione del merito la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
2. Il ricorso può solo parzialmente trovare accoglimento nei termini di cui in seguito.
L’Appuntato TO SF è stato sospeso dal servizio per non aver adempiuto all’obbligo vaccinale anti-COVID-19 introdotto dal D.L. 172/2021 (art. 4-ter, D.L. 44/2021), applicabile al personale del comparto difesa e sicurezza.
La sospensione del ricorrente è durata dal 15/12/2021 fino al suo successivo reintegro il 2/2/2022 dopo aver contratto il SARS-CoV-2.
2.1 Va in primis affermato che la giurisprudenza costituzionale (v.si sentt. nn. 14, 15, 16 del 2023, n. 185 del 2023 e n. 188 del 2024) ha già più volte affermato la legittimità del quadro normativo -e con esso dei provvedimenti in base ad esso emanati- relativo all’obbligo vaccinale introdotto dal D.L. 172/2021, sottolineando la temporaneità delle misure assunte e la loro proporzionalità con adeguato bilanciamento tra il diritto individuale alla salute (Art. 32 Cost.) ed al lavoro adeguatamente retribuito (Artt. 4 e 36) e l'interesse collettivo di sanità pubblica secondo i doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.).
2.2 Il Giudice delle leggi, in particolare con la sentenza n.15/2023, quanto alla capacità delle misure adottate a fronteggiare efficacemente l’emergenza ha affermato che “nella giurisprudenza costituzionale l’affermazione per cui il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto ” e che, sulla base “ dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o sovranazionali – a ciò deputati ”, le decisioni assunte dal legislatore risultano coerenti con i dati forniti dall’AIFA, dall’ISS, e dall’EMA, che confermano l’efficacia dei vaccini per il contenimento della diffusione del virus e la prevenzione di casi gravi, mentre l’utilizzo dei soli tamponi, oltre a essere un consistente gravame a carico del SSN, non sarebbe stato sufficiente a ridurre la velocità di contagio.
2.3 Risultava giustificata –sempre nella stessa pronuncia- anche la mancata corresponsione al lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, nel periodo di sospensione, della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, inclusa "la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del D.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva),” considerando che il lavoratore decideva di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.
2.4 Nell’ancor più recente sentenza n. 188 del 28 novembre 2024 la Corte Costituzionale ha ribadito che il datore di lavoro era tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore dal momento dell'accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale e fino al suo assolvimento, determinando la mancata vaccinazione la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni ed il venire meno (sia pure temporaneo) del sinallagma funzionale del contratto.
2.5 Assunta, pertanto, la conformità dei provvedimenti di sospensione impugnati al quadro legislativo all’epoca vigente nonché la conformità di quest’ultimo alla normativa costituzionale, va respinta la domanda principale del loro annullamento con conseguente reiezione di tutte le conseguenziali richieste ripristinatorie retributive e risarcitorie del ricorrente, salvo quanto appresso.
2.6 Il ricorrente ha invero specificamente contestato la legittimità dei negativi riflessi pensionistici e di carriera comminati, quali ulteriori conseguenze della sospensione, dai provvedimenti impugnati laddove stabilivano che “ Le giornate di sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa sono considerate servizio non utile agli effetti della maturazione di classi e scatti economici, nonché della maturazione della licenza ordinaria, che andrà proporzionalmente decurtata. Inoltre, le giornate di sospensione non sono utili ai fini pensionistici, né determinano accantonamenti contributivi, stante la mancata retribuzione. I trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori e i compensi indennitari, comunque denominati, saranno diminuiti di tanti trentesimi per quanti sono i giorni di sospensione. L’interessato subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico. Il periodo di sospensione non è valido ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l’avanzamento ”.
2.7 Il Collegio, dando seguito al precedente della Sezione di cui alla sent. n. -OMISSIS-, deve osservare che l’art. 4-ter del DL 44/21 (introdotto dal DL 172/21) stabilisce <<che “ L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati ”. Con riguardo alla questione concernente l’inclusione, tra le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, della detrazione dell’anzianità, il Collegio condivide la posizione espressa dalla recente e consolidata giurisprudenza secondo cui la norma di cui all’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 è una disposizione di carattere speciale che contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, mentre ulteriori conseguenze sanzionatorie, come, ad esempio, la detrazione dell’anzianità di grado non sono permesse (in termini, TAR-Veneto, Sez. I, 18 luglio 2024, n. 1917; TAR-Sicilia, Catania, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 1700; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 giugno 2023, n. 1877); deve, infatti, essere ribadito, in conformità con T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16, che “ la norma è chiara – tenuto conto della sua portata letterale – nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La norma contempla una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria. ”>>
Si deve pertanto ritenere che dalla sospensione ex art. 4-ter del DL n. 44/2021 debbano derivare solo e soltanto le conseguenze ivi specificamente previste, che attengono esclusivamente alla retribuzione, con conseguente illegittimità di clausole con le quali si sia proceduto difformemente, estendendo gli effetti del periodo di sospensione -con conseguente sterilizzazione delle giornate relative- agli altri istituti, in primis quelli contributivi e di carriera, previsti dal contratto di lavoro.
Resta inteso che potranno sempre conseguire alla sospensione gli effetti previsti da altre speciali disposizioni o principi inderogabili di legge, come nel caso della non computabilità dei relativi periodi ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche o dei periodi di comando richiesti nell’ambito delle procedure di avanzamento.
3 Conclusivamente il ricorso va accolto solo parzialmente, nei sensi di cui sopra in motivazione al punto 2.7; i provvedimenti impugnati sono quindi confermati solo per quanto attiene alla legittimità della sospensione ed ai correlati effetti strettamente retributivi.
3.1 Le spese, considerata la reciproca soccombenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
--lo accoglie in parte come da punto 2.7 della motivazione e, per l’effetto, conferma i provvedimenti impugnati per quanto attiene alla legittimità della sospensione ed ai suoi correlati effetti strettamente retributivi, annullandoli invece, nei limiti di interesse del ricorrente, nella parte in cui hanno disposto ulteriori effetti del periodo di sospensione negativamente incidenti su altri diritti previsti dal contratto di lavoro, salvi comunque gli effetti previsti da speciali disposizioni o principi inderogabili di legge.
--compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.