TAR Brescia, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 1185
TAR
Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzione e carenza istruttoria e motivazionale

    Il Collegio ritiene che le scelte urbanistiche siano espressione di ampia discrezionalità amministrativa e insindacabili nel merito, se non per errori di fatto, abnormità o irrazionalità. Le decisioni del Comune sono conformi agli obiettivi regionali di riduzione del consumo di suolo e rispettano la giurisprudenza che ammette la tutela ambientale anche a scapito di destinazioni d'uso più favorevoli. Il diritto all'abitazione non è violato, poiché la pianificazione è funzionale a preservare il valore paesistico e garantire l'equilibrio tra aree edificate e spazi liberi. Non sussiste un legittimo affidamento alla modifica della destinazione d'uso, dato che anche il precedente PGT prevedeva restrizioni simili.

  • Rigettato
    Contraddittorietà, sproporzione e ingiustizia degli atti impugnati

    La circostanza che il lotto non sia più utilizzato per attività agricola e sia prossimo ad aree urbanizzate non rende irragionevole la pianificazione, che mira a preservare un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi. L'adozione di obiettivi di riduzione del consumo di suolo più ambiziosi rispetto a quelli sovraordinati è legittima, in quanto gli enti locali possono garantire una maggiore tutela. La giurisprudenza riconosce ai Comuni la facoltà di procedere a riduzioni superiori alle soglie regionali. La stabilità della popolazione residente e del fabbisogno abitativo dal 2015 al 2019, come indicato nella relazione generale, supporta la scelta pianificatoria.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione della L.R. 31/2014 e contrasto con atti di pianificazione sovraordinati

    La giurisprudenza ammette che gli enti locali possano fissare obiettivi di riduzione del consumo di suolo più stringenti rispetto a quelli regionali o provinciali, in quanto gli strumenti sovraordinati pongono solo un limite minimo di tutela. La Provincia di Bergamo ha riconosciuto la compatibilità del PGT comunale con il PTC. La scelta del Comune è in linea con la pianificazione previgente e con gli indicatori sociodemografici che evidenziano stabilità della popolazione.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, emessa il 23 dicembre 2025, con il giudice estensore Ariberto Sabino Limongelli. Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno, ha chiesto l'annullamento del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Seriate, sostenendo che l'inclusione della sua area in un tessuto ecologico e paesaggistico impedisse la realizzazione di una nuova abitazione, contravvenendo al suo diritto all'abitazione. Il Comune ha respinto le osservazioni del ricorrente, motivando la scelta con l'obiettivo di riduzione del consumo di suolo.

Il giudice ha rigettato il ricorso, affermando che le scelte urbanistiche sono soggette a un'ampia discrezionalità da parte dell'amministrazione, e che il divieto di nuove costruzioni era coerente con gli obiettivi di tutela ambientale e di preservazione del paesaggio. Ha sottolineato che la pianificazione non necessitava di una motivazione dettagliata per il rigetto delle osservazioni, purché fosse dimostrato che queste fossero state esaminate in modo ragionevole. Inoltre, il Collegio ha evidenziato che la pianificazione comunale, pur perseguendo obiettivi più ambiziosi rispetto a quelli regionali, era legittima e in linea con le normative vigenti, non presentando profili di illogicità o irragionevolezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 1185
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 1185
    Data del deposito : 23 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo