Decreto cautelare 2 marzo 2022
Ordinanza cautelare 8 aprile 2022
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 04/06/2025, n. 10791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10791 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10791/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01779/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1779 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sottile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Reparto Comando Supporti Tattici Aosta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Reparto comando e supporti tattici “Aosta” – Sezione maggiorità e personale prot. n. M_D E21255 REG2021 -OMISSIS-del 21 dicembre 2021, avente ad oggetto: “Obbligo vaccinale per il personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico. Accertamento di inosservanza dell’obbligo vaccinale”, che ha disposto la sospensione del ricorrente dal diritto di svolgere attività lavorativa;
- della lettera d’informazione in merito all’estensione dell’obbligo vaccinale anti SARS-Cov-2 prot. n. M _D E21255 REG2021 -OMISSIS-del 14 dicembre 2021;
- della lettera prot. n. M_D E21255 REG2021 -OMISSIS-del 15 dicembre 2021, recante l’invito a produrre documentazione relativa all’avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione;
- della direttiva dello Stato maggiore dell’Esercito – I Reparto reclutamento, affari giuridici ed economici del personale prot. n. M_D E0012000 REG2021 0267908 del 29 dicembre 2021, in merito agli adempimenti e indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della difesa nella verifica della vaccinazione obbligatoria;
- del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
- del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;
- del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
- della legge 28 maggio 2021, n. 76;
- della legge 23 luglio 2021, n. 106;
- ogni altro atto presupposto, dipendente e/o esecutivo degli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, 1° Luogotenente dell’Esercito Italiano in servizio presso il Reparto Comando e Supporti Tattici “Aosta” di Messina, ha impugnato il provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa a causa dell’accertamento della inosservanza dell’obbligo vaccinale ex art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021 e la circolare presupposta (direttiva dello Stato maggiore dell’Esercito prot. n. M_D E0012000 REG2021 0267908 del 29/12/2021).
2. Espone in fatto il ricorrente che:
- in data 10/12/2021, a seguito di visita specialistica effettuata presso un ospedale pubblico, trasmetteva all’Amministrazione intimata certificato di inidoneità al servizio e certificato medico che prescriveva un periodo di riposo di 30 giorni;
- in data 16/12/2021, veniva posto in licenza straordinaria per malattia fino al 31/12/2021 (periodo poi prolungato fino al 05/01/2022);
- in data 21/12/2021, gli veniva notificato il gravato provvedimento di sospensione;
- in data 05/01/2022, veniva giudicato dalla C.M.O. competente temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato per la durata di 62 giorni;
- avverso il succitato provvedimento di sospensione, ha, in data 11/01/2022, proposto istanza di ritiro in autotutela che però è stata respinta;
- a causa della citata sospensione, a partire dal 21/12/2021 è stato privato della retribuzione;
- in data 10/03/2022, mentre era sospeso dal diritto di svolgere attività lavorativa, gli veniva notificato il provvedimento con cui veniva posto in aspettativa per infermità a decorrere dal 15/02/2022;
- a decorrere dal 25/03/2022 è stata riammesso in servizio;
- da ultimo, in data 12/12/2022, veniva giudicato “permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato nell’EI in modo assoluto e da porre in congedo assoluto” e quindi veniva collocato a riposo.
3. Nel ricorso vengono dedotte le censure che seguono:
I. Illegittimità per violazione di legge con riferimento al d.l. 44/2021e d.l. 172/2021. Violazione del d.lgs. 66/2010 (com) atteso il carattere discriminatorio dell’atto impugnato. Violazione dell’art. 3 e 32della costituzione.
In primo luogo, parte ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati perché ritiene che l’obbligo vaccinale non potesse trovare applicazione per coloro che fossero assenti dal servizio per malattia, in quanto impossibilitati a svolgere ogni tipo di attività lavorativa; nel caso di specie, invero, l’Amministrazione, nonostante avesse contezza del fatto che il ricorrente fosse dapprima in licenza e quindi in aspettativa per malattia e fosse quindi impossibilitato a svolgere la propria attività lavorativa, ha applicato il provvedimento di sospensione dal servizio.
Sul punto, sarebbe da considerare illegittima la direttiva dello Stato maggiore dell’Esercito prot. n. M_D E0012000 REG2021 0267908 del 29/12/2021 nella parte in cui stabilisce che sono esentati dall’obbligo vaccinale coloro che sono in aspettativa, ad eccezione però di chi si trovi in aspettativa per infermità temporanee richieste dall’interessato successivamente all’entrata in vigore del d.l. 172/2021, ovverosia dal 26/11/2021: tale disposizione, invero, sarebbe discriminatoria, in quanto introduce una irrazionale distinzione tra i militari che hanno manifestato un’infermità prima di tale data e quelli che l’hanno invece manifestata successivamente e ancora tra quelli che si trovano in aspettativa per un’infermità certificata dal medico curante e coloro che sono in aspettativa per un’infermità certificata dalla C.M.O.
II. Violazione degli artt. 1, 2, 36 Costituzione.
In secondo luogo, il ricorrente ritiene che la normativa emergenziale che ha introdotto l’obbligo vaccinale si pone in contrasto con gli articoli della Costituzione richiamati perché, a fronte di un inadempimento non grave e inidoneo a porre in pericolo la pubblica sicurezza, è prevista la sospensione dal servizio con integrale mancato percepimento del reddito da lavoro.
III. Violazione di legge. Violazione dell’art. 2 commi 2 e 3 d.l. 172/2021
In terzo luogo, il ricorrente ritiene che, in forza della normativa emergenziale, il provvedimento di sospensione avrebbe dovuto essere adottato dal Comandante del Corpo d’appartenenza, mentre nel caso di specie esso è stato adottato dal Capo della Sezione Maggiorità e Personale e quindi da un soggetto incompetente.
IV. Irregolarità dell’atto per mancanza delle indicazioni richieste dall’art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, concernenti il termine per l’impugnazione e l’autorità cui ricorrere. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
In quarto luogo, il ricorrente rileva, da un lato, il difetto di istruttoria per non aver l’Amministrazione preso in considerazione le specificità del caso concreto e, dall’altro lato, la mancata indicazione del termine e dall’autorità cui poter ricorrere.
V. Violazione di legge e mancata applicazione dell’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dell’art. 21 della carta europea dei diritti fondamentali, del considerando numero 36 del regolamento UE n. 953 del 14 giugno 2021.
Da ultimo, viene dedotta la violazione delle norme europee e convenzionali indicate, essendoci stata una evidente discriminazione nei confronti del ricorrente, solo perché soggetto non vaccinato.
4. Si è costituito il Ministero intimato, il quale ha chiesto la reiezione del ricorso.
5. Con successive memorie parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.
6. All’udienza pubblica del 28/05/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
8. Principiando per ragioni di ordine logico-giuridico dal terzo motivo di ricorso, il Collegio osserva innanzitutto che l’articolo 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge n. 76 del 2021, nella formulazione introdotta dall’articolo 2 del decreto legge n. 172 del 2021, prevede, al comma 2 (con riferimento all’obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’art. 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 102 e degli istituti penitenziari), che “ La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1”.
Il successivo comma 3, dopo aver specificato gli adempimenti di verifica e controllo gravanti su di essi, precisa che “ I soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
Dalla normativa speciale richiamata emerge chiaramente che la sospensione del diritto di svolgere attività lavorativa consegue ex lege all’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, senza alcuna valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione di appartenenza; la sospensione è dunque conseguenza immediata e diretta dell’atto di accertamento del suddetto inadempimento. Orbene, come chiarito dalla giurisprudenza (recentemente cfr. TAR Lazio, Sez. IV, 31 marzo 2025, n. 6469) “la competenza dei responsabili della struttura ad adottare l’atto di accertamento dell’inadempimento, derivante dalla attribuzione agli stessi delle attività dirette ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale (come prescritto dal comma 2), comprende in sé anche quella di disporne la sospensione dal diritto di svolgerne l’attività lavorativa. La sospensione, infatti, costituisce automatica ed ineluttabile conseguenza dell’accertamento dell’inadempimento per espressa previsione di legge, consustanziale ad esso, e, in ragione della portata meramente dichiarativa di un effetto che discende direttamente dalla norma in conseguenza di tale accertamento, l’adozione del relativo provvedimento può ritenersi rientrare nelle attribuzioni dei responsabili delle strutture in cui l’interessato svolge la propria attività lavorativa, trattandosi di atto privo di discrezionalità valutativa, sostanzialmente riproduttivo di un effetto giuridico previsto dalla norma primaria e direttamente collegato all’accertamento della mancata vaccinazione”.
In virtù di quanto esposto, discende, così come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente, che il soggetto competente ad adottare il provvedimento di sospensione era il responsabile della struttura presso cui prestava servizio il militare.
Ebbene, ciò posto, nel caso di specie deve essere rilevato che, così come allegato e provato dall’Amministrazione in sede di memorie, il soggetto che ha adottato l’atto gravato (il Capo della Sezione Maggiorità e Personale, Tenente Colonnello -OMISSIS-) aveva ricevuto dal responsabile della struttura d’appartenenza del ricorrente (Comandante del Reparto Comando e Supporto Tattici “Aosta”) apposita delega di funzioni – datata 13/12/2021 e quindi anteriore all’atto gravato - che comprendeva sia il potere di accertare il rispetto dell’obbligo vaccinale sia di comunicare l’accertamento negativo all’interessato, con conseguente sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa.
Non sussiste pertanto il censurato vizio di incompetenza.
9. Passando all’esame del primo motivo di ricorso, il Collegio osserva che il provvedimento di sospensione in esame è stato adottato quando il ricorrente era in licenza straordinaria per malattia, avendo avuto inizio il periodo di aspettativa per infermità solamente a decorrere dal 15/02/2022 così come risulta dal provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 10/03/2022; la doglianza in esame è pertanto inconferente nella parte in cui è stata censurata la direttiva dello Stato maggiore dell’Esercito prot. n. M_D E0012000 REG2021 0267908 del 29/12/2021 laddove si stabiliva che erano esentati dall’obbligo vaccinale coloro che erano in aspettativa, ad eccezione di chi si trovasse in aspettativa per infermità temporanee richieste dall’interessato successivamente all’entrata in vigore del d.l. 172/2021; sul punto, infatti, difetta l’interesse a ricorrente di parte attorea dal momento che, giova ribadirlo, al momento di adozione dell’atto gravato l’interessato non era in aspettativa, ma solamente in licenza straordinaria per malattia.
Chiarito questo aspetto, quanto alla parte della censura con cui è stata dedotta l’illegittimità degli atti impugnati per la ritenuta impossibilità di sottoporre all’obbligo vaccinale chi fosse assente dal servizio, deve essere osservato, in linea con il consolidato orientamento in materia del Consiglio di Stato, che l'art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, nel prevedere l'imposizione dell'obbligo vaccinale (esteso, per quanto qui rileva, al comparto del personale delle Forze della difesa e sicurezza prima dall'art. 4-ter, comma 1, lettera b), e poi dall'art. 4-ter, comma 1, lettera b), non condiziona tale obbligo all'effettivo e attuale svolgimento del servizio e consente deroghe allo stesso solo nelle ipotesi, nella specie né dedotte né verificatasi, di cui al comma 2 del medesimo articolo (ossia, in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2). Invero, l’art. 4, comma 1, “ si limita [...] a sancire che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, non prevedendo affatto - come preteso dall'appellante - che l'assenza dal servizio [...] integri una ragione di esenzione dal generale obbligo vaccinale in essa contemplato” (Cons. Stato, Sez. III, 14 settembre 2023, n. 8329).
Alla stregua di tale indirizzo, si deve concludere che la sussistenza dell'obbligo vaccinale introdotto dall'art. 4-ter, d.l. n. 172 del 2021 consegue alla mera appartenenza dell'interessato alla categoria selezionata dal legislatore, senza che assumano rilievo esimente né le caratteristiche del servizio espletato nel concreto, né l’eventualità di un reimpiego in altre mansioni all’interno della medesima categoria, né il dato oggettivo dell’assenza del dipendente dal luogo di lavoro per l'intero periodo di vigenza dell'obbligo, per essere egli non idoneo o esentato dal servizio per altre causali (malattia o congedi). L’art. 2, comma 3, del d.l. n. 172/2021, nel disporre che, in caso di omessa presentazione della documentazione la sospensione sia riferita al “diritto di svolgere l’attività lavorativa” , contempla invero tutte le situazioni per cui il dipendente possa esercitare il suo diritto di eseguire la prestazione lavorativa, sì che la convalescenza per malattia, per sua natura temporanea, all’esito di essa determinerebbe l’immediata possibilità per il dipendente di riesercitare il proprio diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto non viene in questione una condizione tale da derogare all’applicazione dell’obbligo di cui all’art. 2 del d.l. 172/2021, cit.
Nella presente fattispecie, invero, il ricorrente al momento di adozione dell’atto gravato era in congedo per malattia, dal che l’asserita l’impossibilità di adempiere all’obbligo vaccinale; tuttavia, dagli atti versati in causa, non emerge che il ricorrente avesse diritto ad essere esonerato dall’obbligo vaccinale.
Né merita condivisione la tesi sostenuta da parte ricorrente in sede di memorie secondo cui visto che egli successivamente è stato posto in aspettativa a decorrere dal 15/02/2022 sarebbero venuti meno gli effetti del provvedimento di sospensione; invero, anche a ritenere, seguendo la tesi attorea, che, a seguito della sospensione dal servizio per accertamento del mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale, avrebbe dovuto essere interrotto ovvero sospeso il decorso del termine del congedo straordinario, la conseguenza potrebbe essere unicamente che l’Amministrazione non avrebbe dovuto adottare l’atto con cui ha posto in aspettativa il militare, ma non già un venir meno degli effetti dell’atto con cui era stata disposta la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa; è infatti quest’ultimo un atto non solo cronologicamente anteriore, ma soprattutto logicamente distinto e autonomo dal primo di talché non è possibile sostenere la sussistenza di una interferenza tra gli effetti dei due provvedimenti.
Da quanto detto, discende l’infondatezza del primo motivo di ricorso, non potendosi predicare l’illegittimità né del provvedimento di sospensione né della circolare ministeriale.
10. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, è sufficiente osservare, da un lato, che il provvedimento di sospensione era atto vincolato per l’Amministrazione, la quale, una volta accertato il fatto che il ricorrente non aveva ottemperato all’obbligo vaccinale, era tenuta ad adottarlo; alcun difetto di istruttoria può pertanto essere rintracciato nell’operato dell’Amministrazione che si è limitata, dapprima con l’adozione delle circolari e quindi con l’atto di sospensione, ad applicare le norme di legge introdotte dal decreto legge n. 172/2021. Dall’altro lato, deve essere richiamata la granitica giurisprudenza amministrativa secondo cui l'omessa indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere, prevista dall'art. 3, comma 4, l. n. 241/1990, costituisce una mera irregolarità e non influisce sulla legittimità degli atti impugnati (cfr. ex multis, TAR Lazio, Sez. II, 22 gennaio 2024, n. 1190).
11. Infine, con riguardo alle ulteriori censure formulate da parte ricorrente con le quali sotto diversi profili sono stati avanzati dubbi di legittimità costituzionale, comunitaria e convenzionale delle disposizioni emergenziali che hanno introdotto l’obbligo vaccinale, il Collegio rileva quanto segue.
11.1 Relativamente all’asserito contrasto con i principi costituzionali che tutelano il diritto al lavoro e a una giusta retribuzione può essere richiamata la sentenza n. 15/2023 della Corte Costituzionale con cui quest’ultima ha escluso - fissando un principio valido per ogni settore del pubblico impiego, anche non contrattualizzato - la illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni per le quali ai lavoratori che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, e siano stati conseguentemente sospesi dal lavoro e dallo stipendio, non è dovuta neppure l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare (conf. Corte cost., n. 188/2024).
Invero “ nel meccanismo degli artt. 4,4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, "la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati", giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile”.
Né rileva - ha aggiunto la Corte - il diverso trattamento normativo riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, essendo in tali casi la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente, ed essendo perciò giustificato il riconoscimento dell'assegno alimentare alla luce della necessità di assicurare allo stesso lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità (in termini TAR Sardegna, sentenza n. 720/2024).
In altri termini, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale introdotto per le professioni sanitarie dall'art. 4, d.l. n. 44 del 2021 e poi esteso ad altre categorie di lavoratori, la misura della sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione appare legittima anche sul piano dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento, rispetto al pur fondamentale principio lavoristico, attesa la temporaneità della misura sospensiva, “ senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, come chiarisce l'art. 4-ter, comma 3, del citato decreto e, dunque, motivata non già da una contestazione disciplinare del datore di lavoro, ma da una precisa scelta individuale del lavoratore che, per fatto proprio rende impossibile lo svolgimento di mansioni lavorative e si pone in contrasto con un fondamentale principio dell'ordinamento, ossia con l'esigenza di tutelare la salute individuale e pubblica, sottesa all'introduzione dell'obbligo vaccinale, e dunque contro l'ordine pubblico.
11.2 Quanto alla compatibilità della normativa emergenziale con i diritti sanciti dal diritto dell’Unione Europea, in adesione a un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il Collegio ritiene che esso non “ sia applicabile in una materia come questa, inerente all’intervento sanitario delle autorità nazionali e, nello specifico, alle vaccinazioni obbligatorie, che non rientra propriamente ed “esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione” , come prevede l’art. 51 della Carta di Nizza nel fissare i limiti della propria applicazione, ma è riservata alla discrezionalità dei singoli Stati seppure nel coordinamento, quanto alla profilassi internazionale (art. 117, comma secondo, lett. q), Cost.), con il diritto e le istituzioni dell’Unione per l’uniforme attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale» (Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045).
11.3 Infine, riguardo alla dedotta violazione delle disposizioni della CEDU, il Collegio osserva che secondo la giurisprudenza della Corte EDU la disposizione in esame non è affatto incompatibile con l’imposizione di un obbligo vaccinale allorquando questa sia giustificata da impellenti esigenze di tutela della salute pubblica e individuale (si veda la sentenza 8 aprile 2021, VA e altri c. Repubblica Ceca). La Corte ha di recente ribadito tali principi nella sentenza 29 agosto 2024, NE e altri c. San Marino, nella quale si trattava proprio della sospensione di lavoratori che non si sono sottoposti alla vaccinazione per il Covid-19; tale misura è stata ritenuta proporzionata rispetto ai costi umani, sociali ed economici che la diffusione del contagio reca con sé.
12. Dall’infondatezza dei motivi di gravame discende il rigetto del ricorso.
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.305,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Amenta | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.