Art. 10. Nomina del maestro direttore e del maestro vice direttore 1. Con determinazioni del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata sono approvate le graduatorie e dichiarati vincitori i concorrenti classificatisi al primo posto nei concorsi per maestro direttore e per maestro vice direttore. I vincitori del concorso sono nominati:
a) maggiore, il maestro direttore della Banda musicale;
b) tenente, il maestro vice direttore della Banda musicale.
2. La nomina di cui al comma 1 decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.
3. Il maestro direttore e il maestro vice direttore sono computati nell'organico del ruolo speciale.
4. Con il grado di cui al comma 1, il maestro direttore o il maestro vice direttore sono sottoposti ad un periodo di prova per la durata di sei mesi, durante il quale prestano servizio nella Banda musicale e frequentano un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a centoventi giorni.
5. Le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma 4 ed i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale.
6. Al termine del periodo di prova, una commissione nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, o dell'Autorita' dal medesimo delegata, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella Banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali.
7. Il maestro direttore e il maestro vice direttore, se giudicati idonei ai sensi del comma 6, hanno l'obbligo di contrarre la ferma prevista per gli ufficiali del ruolo speciale, decorrente dal giorno successivo a quello di termine del predetto periodo di prova.
8. Il maestro direttore o il maestro vice direttore riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili, se gia' in servizio nella Guardia di finanza, e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo della guardia di finanza.
a) maggiore, il maestro direttore della Banda musicale;
b) tenente, il maestro vice direttore della Banda musicale.
2. La nomina di cui al comma 1 decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.
3. Il maestro direttore e il maestro vice direttore sono computati nell'organico del ruolo speciale.
4. Con il grado di cui al comma 1, il maestro direttore o il maestro vice direttore sono sottoposti ad un periodo di prova per la durata di sei mesi, durante il quale prestano servizio nella Banda musicale e frequentano un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a centoventi giorni.
5. Le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma 4 ed i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale.
6. Al termine del periodo di prova, una commissione nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, o dell'Autorita' dal medesimo delegata, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella Banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali.
7. Il maestro direttore e il maestro vice direttore, se giudicati idonei ai sensi del comma 6, hanno l'obbligo di contrarre la ferma prevista per gli ufficiali del ruolo speciale, decorrente dal giorno successivo a quello di termine del predetto periodo di prova.
8. Il maestro direttore o il maestro vice direttore riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili, se gia' in servizio nella Guardia di finanza, e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo della guardia di finanza.