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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/06/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL NI
SENTENZA pronunciata all'udienza del 4/6/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1211/2024 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Oberdan Capponi Parte_1 ricorrente e
, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 28.2.2024, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'assegno mensile di cui all'art. 13 l. 118/71 a decorrere dalla domanda amministrativa del 20.9.2021, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. 5444/2022 emesso il 23.8.2023 dal Tribunale di Tivoli.
L'ente resistente è rimasto contumace, nonostante la ritualità e tempestività della notifica.
Con note autorizzate depositate per l'udienza odierna, la ricorrente ha allegato e documentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che la ricorrente ha ottenuto decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP in data 23.8.2023, che ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 14.9.2023 alla sede zonale ed ha notificato il decreto di omologa il 28.8.2023 alla sede provinciale.
Il ricorso è stato depositato in data 28.2.2024.
Soltanto in data 9.4.2024– successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
La domanda, al momento della proposizione, era virtualmente fondata nel merito: la spettanza della pretesa è stata infatti riconosciuta dallo stesso Ente con il richiamato provvedimento di liquidazione, intervenuto tuttavia oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445bis co 5 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1211/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere e quanto alle spese, accertata la fondatezza della pretesa e la soccombenza virtuale dell' condanna l'Ente resistente al pagamento CP_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 4 giugno 2024
Il Giudice
LL NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL NI
SENTENZA pronunciata all'udienza del 4/6/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1211/2024 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Oberdan Capponi Parte_1 ricorrente e
, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 28.2.2024, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'assegno mensile di cui all'art. 13 l. 118/71 a decorrere dalla domanda amministrativa del 20.9.2021, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. 5444/2022 emesso il 23.8.2023 dal Tribunale di Tivoli.
L'ente resistente è rimasto contumace, nonostante la ritualità e tempestività della notifica.
Con note autorizzate depositate per l'udienza odierna, la ricorrente ha allegato e documentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che la ricorrente ha ottenuto decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP in data 23.8.2023, che ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 14.9.2023 alla sede zonale ed ha notificato il decreto di omologa il 28.8.2023 alla sede provinciale.
Il ricorso è stato depositato in data 28.2.2024.
Soltanto in data 9.4.2024– successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
La domanda, al momento della proposizione, era virtualmente fondata nel merito: la spettanza della pretesa è stata infatti riconosciuta dallo stesso Ente con il richiamato provvedimento di liquidazione, intervenuto tuttavia oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445bis co 5 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1211/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere e quanto alle spese, accertata la fondatezza della pretesa e la soccombenza virtuale dell' condanna l'Ente resistente al pagamento CP_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 4 giugno 2024
Il Giudice
LL NI