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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10007/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.09.2024 da 1) Parte_1
Nato a Augusta (SR), il 10.08.1981 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Maria Zanasi presso la quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Francesca Maria Zanasi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Siracusa (SR) il 14.9.2013 (anno 2014, atto n. 139, registro Stato Civile del Comune di Siracusa, Parte II Serie C)
separati con sentenza n.290/2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli
, nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
Pagina 1 , nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.9.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto, con l'obiettivo primario di essere solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali
2. I figli minorenni della coppia sono affidati congiuntamente ai genitori. La responsabilità genitoriale sarà dunque esercitata di comune accordo tra le parti tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori, nel pieno rispetto dell'interesse morale e materiale dei bambini. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni quotidiane e ordinarie relative ai figli. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla prole.
3. ed saranno collocati prevalentemente presso la madre nell'abitazione di Milano Per_1 Pt_3
(MI), via Tarquinio Prisco n.3 che viene a quest'ultima assegnata in sede di separazione. 4. Il padre potrà vedere i figli, compatibilmente con loro impegni scolastici, extrascolastici e sportivi, ogniqualvolta lo desideri e, comunque sia, quantomeno secondo il seguente calendario che i genitori potranno concordemente modificare in ogni momento:
- a fine settimana alternati, dal venerdì sera, quando il padre li preleverà da casa, sino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà presso la madre;
- due mezze giornate a settimana, eventualmente anche con pernottamento. 5. Le vacanze scolastiche saranno così regolamentate, fatti salvi diversi accordi tra i genitori:
- durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno il periodo dal primo giorno di vacanza scolastica sino al 30 dicembre con un genitore e il periodo dal 30 dicembre, sino all'ultimo giorno di vacanza, con l'altro genitore, alternando i due periodi di anno in anno. A prescindere dalla settimana di relativa spettanza i minori trascorreranno preferibilmente il 24 ed il 25 Dicembre con entrambi i genitori. In mancanza di accordo su tale ultimo punto, i minori trascorreranno il 24 Dicembre con un genitore e il 25 Dicembre con l'altro, alternando di anno in anno la Vigilia di Natale con il giorno di Natale;
- il periodo delle vacanze pasquali sarà trascorso, alternativamente con ciascun genitore di anno in anno, dal primo giorno di vacanza e sino alla sera di Pasqua e dalla sera di Pasqua al termine delle relative festività con l'altro;
- per quanto concerne i compleanni dei minori, i genitori si impegnano a trascorrerli congiuntamente ai bambini;
in caso di impossibilità di festeggiare insieme ai minori, i genitori, alternandosi di anno in anno, staranno con i figli il giorno della ricorrenza o la relativa vigilia;
- gli eventuali ponti scolastici ( 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, etc.) Per_2 Per_3 spetteranno al genitore che starà con i figli nel fine settimana interessato dal ponte;
- con riguardo alle vacanze estive, i genitori concordano che ciascuno potrà tenere con sé i figli per tre settimane, anche non consecutive, tra luglio e agosto, obbligandosi a decidere il relativo periodo entro il 1° Gennaio di ciascun anno.
6. I minori trascorreranno con l'omologo genitore la Festa della Mamma e quella del Papà.
7. I coniugi esprimono reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo di carte d'identità e/o passaporti e/o documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per le figlie.
Pagina 2 8. Il padre contribuirà al mantenimento indiretto dei figli corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 1.500,00 (€ 750,00 mensili per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
quanto alle spese straordinarie per i figli, i genitori si impegnano a contribuire nella misura del 50%, come da linee guida dell'intestato Tribunale di Milano, che si intendono integralmente richiamate all'interno del presente atto.
9. Il padre sosterrà integralmente il costo delle rette scolastiche dei figli.
10. I coniugi non svolgono reciproca domanda di mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficienti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Siracusa (SR) il 14.9.2013 (anno 2014, atto n. 139, Parte II Serie C) tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 10.09.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 3 Pagina 4
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.09.2024 da 1) Parte_1
Nato a Augusta (SR), il 10.08.1981 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Maria Zanasi presso la quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Francesca Maria Zanasi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Siracusa (SR) il 14.9.2013 (anno 2014, atto n. 139, registro Stato Civile del Comune di Siracusa, Parte II Serie C)
separati con sentenza n.290/2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli
, nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
Pagina 1 , nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.9.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto, con l'obiettivo primario di essere solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali
2. I figli minorenni della coppia sono affidati congiuntamente ai genitori. La responsabilità genitoriale sarà dunque esercitata di comune accordo tra le parti tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori, nel pieno rispetto dell'interesse morale e materiale dei bambini. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni quotidiane e ordinarie relative ai figli. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla prole.
3. ed saranno collocati prevalentemente presso la madre nell'abitazione di Milano Per_1 Pt_3
(MI), via Tarquinio Prisco n.3 che viene a quest'ultima assegnata in sede di separazione. 4. Il padre potrà vedere i figli, compatibilmente con loro impegni scolastici, extrascolastici e sportivi, ogniqualvolta lo desideri e, comunque sia, quantomeno secondo il seguente calendario che i genitori potranno concordemente modificare in ogni momento:
- a fine settimana alternati, dal venerdì sera, quando il padre li preleverà da casa, sino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà presso la madre;
- due mezze giornate a settimana, eventualmente anche con pernottamento. 5. Le vacanze scolastiche saranno così regolamentate, fatti salvi diversi accordi tra i genitori:
- durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno il periodo dal primo giorno di vacanza scolastica sino al 30 dicembre con un genitore e il periodo dal 30 dicembre, sino all'ultimo giorno di vacanza, con l'altro genitore, alternando i due periodi di anno in anno. A prescindere dalla settimana di relativa spettanza i minori trascorreranno preferibilmente il 24 ed il 25 Dicembre con entrambi i genitori. In mancanza di accordo su tale ultimo punto, i minori trascorreranno il 24 Dicembre con un genitore e il 25 Dicembre con l'altro, alternando di anno in anno la Vigilia di Natale con il giorno di Natale;
- il periodo delle vacanze pasquali sarà trascorso, alternativamente con ciascun genitore di anno in anno, dal primo giorno di vacanza e sino alla sera di Pasqua e dalla sera di Pasqua al termine delle relative festività con l'altro;
- per quanto concerne i compleanni dei minori, i genitori si impegnano a trascorrerli congiuntamente ai bambini;
in caso di impossibilità di festeggiare insieme ai minori, i genitori, alternandosi di anno in anno, staranno con i figli il giorno della ricorrenza o la relativa vigilia;
- gli eventuali ponti scolastici ( 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, etc.) Per_2 Per_3 spetteranno al genitore che starà con i figli nel fine settimana interessato dal ponte;
- con riguardo alle vacanze estive, i genitori concordano che ciascuno potrà tenere con sé i figli per tre settimane, anche non consecutive, tra luglio e agosto, obbligandosi a decidere il relativo periodo entro il 1° Gennaio di ciascun anno.
6. I minori trascorreranno con l'omologo genitore la Festa della Mamma e quella del Papà.
7. I coniugi esprimono reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo di carte d'identità e/o passaporti e/o documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per le figlie.
Pagina 2 8. Il padre contribuirà al mantenimento indiretto dei figli corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 1.500,00 (€ 750,00 mensili per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
quanto alle spese straordinarie per i figli, i genitori si impegnano a contribuire nella misura del 50%, come da linee guida dell'intestato Tribunale di Milano, che si intendono integralmente richiamate all'interno del presente atto.
9. Il padre sosterrà integralmente il costo delle rette scolastiche dei figli.
10. I coniugi non svolgono reciproca domanda di mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficienti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Siracusa (SR) il 14.9.2013 (anno 2014, atto n. 139, Parte II Serie C) tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 10.09.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 3 Pagina 4
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG