Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 836 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA avv.ti Massimo Cundari e Andrea Rondo) Parte_1
appellante
E
(avv. Fernanda Gigliotti) Controparte_1
appellato
Oggetto: Sospensione del lavoratore addetto all'appalto a seguito dell'esercizio della clausola di non gradimento da parte dal committente. Rivendicazioni retributive.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha riportato una condanna penale definitiva a 4 anni di Controparte_1
reclusione per reati di usura ed estorsione commessi tra il 2005 e il 2008.
2. La società per cui lavora e che lo impiega nei servizi di pulizia Parte_1
che le appalta la società (unica sua committente), lo ha sospeso dal servizio Controparte_2
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è avvalsa della clausola di non gradimento che è contemplata dall'art. 3 del contratto di appalto e, ravvisando una situazione di “incompatibilità” ambientale scaturente dalle condotte del lavoratore sanzionate penalmente, ha rifiutato di continuare a farlo lavorare presso di sé.
3. Il tribunale di Lamezia Terme ha accolto parzialmente il ricorso proposto dal lavoratore il 3.12.2020 e – per quanto ancora interessa – ha dichiarato la nullità del provvedimento di sospensione dal servizio;
ha negato al ricorrente la riammissione nel posto di lavoro, stante il licenziamento collettivo da cui, nelle more, è stato attinto;
gli ha accordato le retribuzioni maturate e non corrisposte dal 2.9.2020 (data della sospensione dal servizio) al
31.10.2021 (data del licenziamento collettivo) maggiorate di interessi e rivalutazione.
4. Ha ritenuto, infatti, che il provvedimento di sospensione sia immotivato
(risolvendosi nel mero richiamo per relationem alla richiesta di ); non ricada CP_2 nell'ambito applicativo dell'art. 65 del ccnl di categoria (unica disposizione che legittima la sospensione cautelare del rapporto di lavoro nel caso di mancanze disciplinari sanzionabili con il licenziamento); integri “un vero e proprio licenziamento di fatto privo però di tutte le garanzie procedimentali ed economiche e senza consentire al ricorrente un adeguato diritto di difesa”; contraddica la precedente decisione della società datrice di lavoro che, in data
28.11.2019, aveva riammesso in servizio il ricorrente, dopo che il tribunale di sorveglianza gli aveva concesso l'affidamento ai servizi sociali per favorire il suo rientro al lavoro.
5. La società soccombente appella la sentenza perché addebita al tribunale di non aver considerato che: 1) il mancato gradimento da parte della committente determina, ai sensi degli artt. 1256 e 1464 c.c., una condizione di impossibilità oggettiva e assoluta della prestazione, che il lavoratore non avrebbe potuto rendere altrove giacché la società opera in regime di mono committenza;
2) l'art. 65 del ccnl, richiamato in sentenza, è inapplicabile nella fattispecie, non vertendosi in ipotesi di procedimento disciplinare, ma di temporaneo impedimento oggettivo;
3) il provvedimento di sospensione era stato congruamente motivato col richiamo all'intervenuto mancato gradimento della committente e all'impossibilità di ricollocare in altro ambito il lavoratore, che non avrebbe potuto essere licenziato a causa “dei divieti di cui alla normativa anticovid”; 4) la pregressa decisione di riammettere in azienda il lavoratore, affidato ai servizi sociali, non era vincolante per la società committente che, con il suo mancato gradimento, aveva obbligato l'appaltatrice ad allontanarlo da tutti i cantieri di
Pag. 2 di 7 , in esecuzione dell'apposita previsione contrattuale;
5) l'assenza di altri cantieri a CP_2
cui adibire il ricorrente impediva, oggettivamente, la sua ricollocazione in azienda, precludendo alla datrice di lavoro scelte diverse.
6. Nella resistenza dell'appellato che ha chiesto il rigetto del gravame, assumendolo inammissibile e infondato, la Corte ha disposto la trattazione cartolare dell'udienza di discussione e, acquisite le note conclusionali di entrambe le parti, la decide con la presente sentenza.
DIRITTO
7. L'appello, pur ammissibile perché motivatamente volto a censurare con gli specifici rilievi dianzi riassunti le argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata, è infondato alla stregua della regolamentazione speciale che vige nel diritto del lavoro, evidentemente ispirata al favor prestatoris, secondo cui il datore di lavoro che sia costretto a sospendere il dipendente e non decida di licenziarlo (invocando il giustificato motivo oggettivo di licenziamento) è tenuto comunque a retribuirlo1.
8. Nel caso di specie, è vero, come prospetta la società appellante e come il tribunale ha ritenuto, che il mancato gradimento della committente rispetto alla permanenza in azienda dell'appellato integrava una condizione di incompatibilità ambientale di quest'ultimo ed impediva, oggettivamente, di farlo lavorare stante l'assenza di altri appalti a cui adibirlo. Ma è altrettanto vero, allora, che la situazione così determinatasi, alla quale non avrebbe potuto porsi rimedio con il suo trasferimento, si apprezza quale causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa e, dunque, di licenziamento2. 1 Cfr., tra le tante, Cass. n. 11391/2014 che ribadisce il “divieto di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva (o di emergenze del tutto eccezionali, in cui la sospensione possa ragionevolmente ritenersi necessariamente attivabile)”. Vds. in dottrina: “Nel caso … in cui la sospensione provenga da mera scelta unilaterale del datore, al di fuori di una pattuizione collettiva o individuale che disciplini il regime del trattamento economico durante il periodo di sospensione …, sarà dovuta, in conformità ai principi generali …, l'intera retribuzione”.
Pag. 3 di 7 9. La situazione era, in concreto, ostativa alla prosecuzione del rapporto di lavoro a causa dell'imprevedibilità della sua durata, non essendo prevedibile – e non essendo stata neppure ventilata – una futura disponibilità della committente a revocare, in tempi ragionevoli, il mancato gradimento che quella situazione ha generato3.
10. Da ciò consegue la condivisibile assimilazione, da parte del tribunale, della condizione del ricorrente a quella di un lavoratore licenziato. Egli, trovandosi nell'impossibilità di rendere la prestazione ed essendo stato privato della retribuzione è stato posto, di fatto e a prescindere dal perdurare del vincolo giuridico tra le parti, nella medesima condizione del dipendente licenziato che, per l'appunto, non rende la prestazione e non viene retribuito. In questo senso, e quindi a fini meramente descrittivi, si spiega il giudizio che il tribunale ha riservato alla decisione datoriale, paragonandola, per l'appunto, ad un licenziamento le cui ricadute pregiudizievoli per il lavoratore si sono manifestate già dal momento in cui è stato sospeso dal servizio e gli è stata negata la retribuzione.
11. Nel medesimo senso, del resto, depone l'indicazione ermeneutica4 secondo cui ogni ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione (diversa dalla morte delle parti del rapporto), anche se attiene alla persona del lavoratore, deve essere fatta valere con il trasferimento, non potendo l'impresa appaltatrice ulteriormente avvalersi, nella stessa unità produttiva, della prestazione del dipendente non più gradito e, tuttavia, rimanendo contrattualmente obbligata ad assicurare i livelli di servizio già in precedenza concordati con il committente”. 3 Cass. n. 1591/2004: "La sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa dovuta ad un evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto stesso, ai sensi dell'art. 1464 cod. civ., in mancanza di un suo interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative, la sussistenza o meno del quale deve essere accertata, con valutazione "ex ante", in riferimento alla prevedibilità o meno del protrarsi della causa dell'impossibilità di esecuzione della prestazione e del tempo occorrente per il suo venir meno, nonché dei pregiudizi derivanti all'organizzazione del datore di lavoro;
l'impossibilità parziale della prestazione, infatti, non giustifica il recesso solo quando, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, si può prevedere (dunque necessariamente a livello di prognosi) la ripresa della attualità del rapporto senza significativi pregiudizi per l'organizzazione del datore di lavoro in relazione alla prevedibile durata dell'assenza". Cfr. anche Cass. 7904/1998.
Pag. 4 di 7 licenziamento, nel quale resta quindi assorbito lo strumento civilistico della risoluzione ex art. 1463 e 1464 c.c.5.
12. Sennonché, a fronte della situazione così determinatasi, che le avrebbe consentito di licenziare l'appellato, la società appellante ha scelto invece di tenerlo alle sue dipendenze, senza però farlo lavorare e senza erogargli la retribuzione.
13. Tale scelta, contrariamente a quanto ha dedotto in giudizio, non può dirsi coerente con la disciplina dettata dall'art. 46 del d.l. 18/2020 (conv. in l. 27/2020) che ha vietato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel periodo dell'emergenza pandemica.
Siffatto divieto generalizzato di licenziamento è stato prorogato prima dal d.l. 34/2020 e poi dall'art. 14 del d.l. n. 104/2020, che ha consentito all'imprenditore di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo solo dopo aver concluso il periodo di godimento degli ammortizzatori sociali o soltanto dopo aver fruito dell'agevolazione contributiva prevista dal medesimo decreto legge. La scadenza è stata, in seguito, ulteriormente differita dall'art. 12, c. 9, del d.l. 137/2020 e dai d.l. n. 41 e n. 73 del 2021.
14. Con questa disciplina, il legislatore ha attributo a sé, sino al superamento della crisi sanitaria, ogni valutazione in merito all'opportunità o meno di continuare una determinata attività d'impresa e, quindi, ha avocato a sé anche le scelte relative alla cessazione o alla sospensione dei rapporti di lavoro che, normalmente, competono all'imprenditore. Nel sancire la permanenza del rapporto anche a dispetto della mancata esecuzione della prestazione lavorativa, il legislatore ha salvaguardato il diritto del lavoratore alla retribuzione (che rinviene la sua fonte nel contratto da cui quel rapporto scaturisce) o al sostitutivo trattamento previdenziale.
15. In siffatto contesto non opera la regola sinallagmatica della corrispettività, giacché il costo della prestazione lavorativa non resa resta a carico dell'imprenditore che, però, è legittimato a trasferirlo al sistema di sicurezza sociale, il quale, in ossequio ai doveri costituzionali di solidarietà, si è fatto carico delle conseguenze del divieto di licenziamento
Pag. 5 di 7 del lavoratore che non rende la prestazione. Ed infatti, alle imprese assoggettate al blocco dei licenziamenti è stato garantito l'accesso generalizzato alla cassa integrazione senza causale e, in genere, senza oneri. Tale accesso non è stato previsto, invece, per le imprese che del blocco dei licenziamenti non hanno risentito.
16. Ma, allora, l'appellante non convince quando sostiene di non aver potuto licenziare l'appellato a causa del blocco dei licenziamenti6 senza, però, allegare e provare di non aver potuto attivare, in suo favore, gli ammortizzatori di legge che sono riservati proprio ai dipendenti delle imprese che quel blocco hanno subito.
17. Delle due l'una: o l'appellante non era soggetta al blocco dei licenziamenti e quindi, non riuscendo a ricollocare diversamente l'appellato, ben avrebbe potuto licenziarlo, facendosi altrimenti carico della scelta di mantenerlo alla sue dipendenze pur non potendolo far lavorare;
oppure l'appellante era soggetta al blocco dei licenziamenti, ma allora avrebbe dovuto assicurare al dipendente la fruizione degli ammortizzatori sociali, sicché, non avendolo fatto, deve comunque farsi carico della scelta di averlo mantenuto in organico in una condizione di privazione economica. In entrambi i casi, la mancata erogazione della retribuzione non si giustifica e si ritorce in danno dell'impresa appellante.
18. Pertanto, la sua scelta di non erogare la retribuzione al lavoratore colpito dall'interdetto che ne precludeva l'impiego in azienda si rivela illegittima (1) sia perché fa seguito ad una valutazione, in ordine alla inoccupabilità del medesimo lavoratore, che nel periodo di emergenza sanitaria era preclusa all'imprenditore assoggettato al divieto di licenziamento;
(2) sia perché finisce per privare della retribuzione il lavoratore non licenziabile, benché in suo favore non abbia attivato gli ammortizzatori sociali pur riservati ai dipendenti non licenziabili nel periodo di emergenza sanitaria.
19. La scelta datoriale rivelatesi illegittima va dunque sanzionata – come correttamente ha fatto il tribunale – con la condanna al pagamento della retribuzione che al lavoratore compete per l'intera durata della sospensione del rapporto.
20. Ne consegue il rigetto dell'appello e la regolamentazione delle spese di lite in base alla soccombenza.
Pag. 6 di 7 21. Esse si liquidano come da dispositivo in base ai vigenti parametri previsti dal d.m.
Giustizia n. 55/2014 e allo scaglione più basso che è applicabile alle cause di valore indeterminato (compreso tra 5.200,01 e 26.000 euro7).
22. Sussistono, in ragione dell'esito dell'impugnazione, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte che l'ha proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
ricorso depositato il 14.2.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, giudice del lavoro, n. 493/23, pubblicata in data 18.12.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in €
4.000 oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 24/02/2025
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 7 di 7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. in motivazione Cass. n. 6154/1999 che richiama la "equiparazione - operata dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte - del recesso dal rapporto di lavoro per impossibilità sopravvenuta della prestazione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" e, parimenti in motivazione, Cass. n.
12029/2020 secondo cui: “il venir meno del gradimento … si traduce in una obiettiva ragione di tipo organizzativo, e di conseguenza in un presupposto di legittimità ex art. 2103 c.c., del provvedimento di 4 Che, per quanto attiene all'ipotesi di inidoneità fisica o psichica del prestatore, trova avallo nella scelta legislativa di ricondurla nella fattispecie del licenziamento per g.m.o. ex art. 18, c. 7, St. lav. come novellato dalla l. n. 92 del 2012. 5 Così in dottrina: “Ogni altra ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, sia per ragioni attinenti alla persona del lavoratore, sia per ragioni aziendali, deve essere fatta valere con il recesso, nel quale resta assorbito lo strumento civilistico della risoluzione ex artt. 1463 e 1464 c.c.”. E secondo altro autore: “… laddove lo stato invalidante della persona assuma i caratteri della inidoneità al lavoro … si ritiene … ravvisabile un giustificato motivo di recesso del datore di lavoro ex art. 3 l. n. 604/1966 (norma considerata prevalente su quella consacrata agli artt. 1463 e 1464 c.c. per il noto principio secondo cui lex specialis derogat generali) …”. 6 Così a pagina 9 dell'atto di appello: “… non era astrattamente ipotizzabile il suo licenziamento, essendo all'epoca (si era nel 2020, in piena pandemia) in vigore la normativa che prevedeva il divieto di licenziamento per ragioni oggettive”. 7 Cfr. in mot. Cass. n. 29821/2019, n. 11887/2019, n. 968/2022, n. 10663/2022.