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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 6042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6042 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3580/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile nella persona del dott. Elio Di Molfetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3580/2023 di R.G.
tra
(P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p. t., con sede legale in
Milano, via Ignazio Gardella n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Mazza
attrice e
( , nato in [...] Controparte_1 CodiceFiscale_1
Marmatiei (Romania), il 1.5.1992, contumace convenuto
All'udienza del 27.11.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni del procuratore della parte attrice riportate nelle note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor nella Controparte_1 causazione del sinistro verificatosi in Padova, in data 17.6.2021, ad ore 20.40, in RS Stati Uniti all'intersezione con Viale della Regione Veneto e dei danni cagionati dal sinistro;
accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti legittimanti il diritto di rivalsa dell'attrice nei confronti del convenuto/assicurato, e precisamente la guida da parte di proprietario dell'autovettura Audi A4, Controparte_1 targata DY 380 DN, in stato di alterazione alcolica e l'intervenuto risarcimento dei danni conseguenti al sinistro;
per l'effetto condannare a Controparte_1 corrispondere a la somma Parte_1 complessiva di € 10.920,47 (€ 10.550,47 + € 370,00), oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla debenza al saldo effettivo. Premetteva la di Parte_1 avere in data 18.12.2018 assicurato per la R.c.a.
l'autovettura Audi A4 Avant, targata DY 380 DN, di proprietà di in virtù di contratto di CP_1 CP_1 assicurazione n. 831.013.0000057547 (doc. 2, 3) e che in data 17.6.2021, ad ore 20.40 circa, il convenuto causava il menzionato sinistro per propria esclusiva colpa in quanto alla guida in stato di ebbrezza. Assumeva l'attrice di aver dovuto pagare a favore di la Controparte_2 somma di € 370,00 (doc. 10, 11). Dal suo canto,
[...]
impresa di assicurazione del veicolo contro CP_3 cui il era andato a coLIdere, provvedeva a CP_1 risarcire in regime di indennizzo diretto il danno materiale subito dal veicolo proprio assicurato quantificato in € 10.550,47 (doc. 12, 13), per poi addebitare alla Compagnia esponente in stanza di compensazione l'importo stabilito a forfait ai sensi dell'art. 23 C.A.R.D. di € 1.616,00 (doc. 14). Più
pag. 2/13 precisamente l'importo di € 10.550,47 veniva dalla corrisposto a Officina Controparte_4
Meccanica F.LI Viroli, cessionaria del credito dell'assicurata (cfr. doc. 12 Parte_2 ed, in particolare, intestazione atto di transazione e quietanza). Per i fatti de quo e, precisamente, per il reato di guida in stato di ebbrezza conseguente all'uso di sostanze alcoliche con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale, veniva nei confronti del emessa CP_1 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n. 731/2022 G.I.P. - Tribunale di Padova (doc. 15).
Le richieste stragiudiziali di pagamento rivolte dalla
Compagnia esponente al sia personalmente che a mezzo CP_1 del proprio procuratore non hanno avuto esito (doc. 16, 17,
18, 19), costringendo l'esponente ad azionare il presente procedimento e ad agire ora in rivalsa.
La domanda attorea merita accoglimento.
2. Dalla documentazione allegata a corredo della domanda attorea emerge come in effetti in data 17.6.2021, ad ore
20.40, in Padova, in RS Stati Uniti all'intersezione con
Viale della Regione Veneto sia avvenuto un sinistro stradale che ha coinvolto l'autovettura Audi A4, targata DY
380 DN, di proprietà del convenuto, dal medesimo nell'occasione condotta ed assicurata per la R.c.a. con
(cfr. doc. 2, 3) e Parte_1
l'autoarticolato Renault HD targato FW 852 XZ, di proprietà di condotto da ed Parte_2 CP_5 assicurato per la R.c.a. con La Controparte_3 circostanza trova conferma nella Relazione di incidente stradale redatta dal Corpo di Polizia Locale di Padova
pag. 3/13 intervenuto sul luogo del sinistro nell'immediatezza della sua verificazione (cf. doc. 4) nonchè nella constatazione amichevole di incidente sottoscritta dal che, CP_1 denunciando il sinistro, ha reso noto alla propria
Compagnia assicurativa di avere perso il controllo del mezzo e di avere invaso la corsia percorsa dall'autoarticolato Renault (perdevo il controllo del mezzo e invadevo la corsia del veicolo B), allegando anche la individuazione del veicolo antagonista coinvolto nel sinistro (cfr. doc. 6). La documentazione predetta prova altresì che la causazione del sinistro debba essere ascritta all'esclusiva responsabilità del convenuto. Le
Autorità intervenute sono pervenute a ricostruire la dinamica dell'evento lesivo previa esecuzione degli opportuni rilievi e assunzione delle necessarie dichiarazioni rese dai conducenti dei mezzi coinvolti. Per quanto di interesse il (denominato conducente del CP_1 veicolo A) ha dichiarato di essersi trovato al di sopra dello spartitraffico presente all'intersezione tra Viale della Regione Veneto e RS Stati Uniti per una distrazione alla guida e di avere sterzato verso destra senza però riuscire ad evitare l'impatto contro un autoarticolato che si trovava a transitare lungo la sede stradale: “ero da solo a bordo del veicolo su Viale della
Regione Veneto con direzione verso RS Stati Uniti ed in prossimità dell'intersezione con RS Stati Uniti stavo leggendo un messaggio sul telefono e distraendomi mi sono trovato sopra allo spartitraffico sentendo un botto e ho cercato di girare verso destra, però non sono riuscito ad evitare un camion che transitava e l'ho colpito con la fiancata sinistra della mia auto” (cfr. doc. 4, pag. 2).
pag. 4/13 Dal suo canto, il conducente del mezzo pesante (denominato conducente del veicolo B) ha dichiarato che ad un certo punto, in corrispondenza dell'intersezione tra RS Stati
Uniti e Viale della Regione Veneto, si accorgeva che: dalla mia destra proveniva un'autovettura che saliva sopra lo spartitraffico abbastanza veloce ed impattava contro il lato destro e anteriore destro del trattore stradale (…).
La macchina dopo l'impatto ha proseguito per qualche decina di metri su RS Stati Uniti e si è fermata (cfr. doc. 4, pag. 2). Ed è proprio la dinamica del sinistro, come ricostruita dalla Polizia Locale, che conduce ad abbeditare integralmente al la causazione del sinistro: “Il CP_1 veicolo A proveniente dal lato di via Vigonovese, transitava per il tratto di Viale della Regione Veneto prossimo a RS Stati Uniti a velocità imprecisata tenendo una parte non definita della carreggiata nella strada a doppio senso di circolazione. Il conducente di detto, giunto al termine del tratto di percorrenza ove esiste segnale di “fermarsi e dare la precedenza”, causa a suo dire una riferita distrazione alla guida, dopo essere salito sull'aiuola spartitraffico centrale ed avere urtato con la parte anteriore il segnale verticale di Stop ivi ubicato, nel proseguire la marcia con manovra di svolta a destra, impegnava RS Stati Uniti ed urtava con la fiancata sinistra, la parte anteriore angolare destra del veicolo B in transito sul predetto RS proveniente dal lato di Saonara” (cfr. doc. 4, pag. 2 e 3). La collocazione del punto d'urto, evincibile dall'esame del fascicolo fotografico (cfr. doc. 5), prova in effetti che il CP_1 mentre percorreva Viale della Regione Veneto, ha impattato frontalmente contro la segnaletica verticale collocata in pag. 5/13 corrispondenza dell'intersezione con RS Stati Uniti e che nel compiere poi la svolta verso destra ha invaso RS
Stati Uniti e, per la precisione, la corsia ove stava regolarmente transitando l'autoarticolato Renault, incorrendo così nella violazione dell'art. 15, comma 1 lett. b e comma 2, C.d.S. (perché danneggiava, spostava, rimuoveva o imbrattava la segnaletica stradale o altro manufatto ad essa attinente) e dell'art. 141, commi 2 e 11,
C.d.S. (perché non manteneva il controllo del proprio veicolo e non era in grado, in condizioni di sicurezza, di compiere le manovre necessarie per evitare qualsiasi ostacolo prevedibile entro il limite del suo campo di visibilità). Si può dunque ritenere che in ragione della condotta di guida del suo conducente, il veicolo Audi A4 si sia appalesato pressocchè all'improvviso al veicolo antagonista, quale ostacolo non prevedibile né evitabile.
Un tanto trova conferma sia nella dichiarazione rilasciata dal conducente dell'autoarticolato Renault che ha dichiarato essersi trattato di una frazione di secondo tanto da essere riuscito solamente a frenare e a spostarsi leggermente verso sinistra (cfr. doc. 4, pag. 2) sia nelle degradazioni subite dai mezzi che hanno riportato, quanto al mezzo pesante, danni in corrispondenza dell'angolare anteriore destro e, quanto al veicolo Audi A4, danneggiamenti per sfregamento lungo la fiancata laterale sinistra e, precisamente, nella parte centrale di essa. Il che sta sostanzialmente a significare che il veicolo Audi
A4 ha invaso la corsia dell'autoarticolato Renault all'improvviso quando questi si trovava a transitare proprio all'altezza del punto in cui RS Stati Uniti interseca Viale della Regione Veneto, tanto che il pag. 6/13 conducente del mezzo pesante, resosi conto che l'autovettura Audi A4 aveva invaso la sua corsia, nulla ha potuto fare per evitare l'impatto se non attuare una manovra di emergenza ossia frenare e spostarsi leggermente verso sinistra. Del resto lo stesso nella CP_1 constatazione amichevole di incidente, ha dichiarato di avere perso il controllo del mezzo e di avere invaso la corsia percorsa dall'autoarticolato Renault, assumendosi in tal modo la piena responsabilità della coLIsione conseguita, appunto, all'invasione di corsia. Risulta altresì provato per tabulas che il convenuto sia incorso nella violazione dell'art. 186, comma 2 lett. b e comma 2 bis, C.d.S. Dagli accertamenti esperiti nell'immediatezza del sinistro è emerso come il si fosse posto alla CP_1 guida in condizioni psicofisiche inadatte per l'assunzione di bevande alcoliche;
da tale condotta è seguita l'emissione, a suo carico, di un decreto penale di condanna, successivamente revocato dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che ha condannato il alla pena complessiva di quattro mesi CP_1 di arresto ed ad € 3.200,00 di ammenda con concessione della sospensione condizionale (cfr. doc. 16, pag. 2). La sentenza ora citata - Sent. G.I.P. dr.ssa Materia n.
731/2022 - è rilevante laddove in particolare viene dedotto quanto segue: “Invero, nella prima serata del 17 giugno
2021 personale appartanente al Corpo di Polizia Locale di
Padova ha sottoposto a controllo l'imputato - in occasione di un incidente stradale - mentre si trovava alla guida dell'autovettura Audi A4 targata DY 380 DN. Nell'occasione, lo stesso è stato sottoposto alle verifiche di rito per accertarne l'eventuale stato di ebbrezza alcolica, che pag. 7/13 davano esito positivo, avendo condotto a riscontrare un tasso alcolemico di gran lunga superiore a quello consentito dalla normativa vigente (pari, alla prima prova, ad un tasso etilico di 2,00 g/l ed alla seconda a 1,33
g/l). Atteso il valore del tasso alcolemico accertato in occasione del secondo rilevamento, la condotta appare, infatti, sussumibile nell'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 186 C.d.S.; opera, poi, la circostanza aggravante di cui al comma 2 bis della medesima disposizione, essendo stato l'imputato coinvolto in un incidente stradale” (cfr. doc. 16, pag. 1). Ne discende, quanto al sinistro di cui si controverte, la non operatività della copertura assicurativa derivante dal contratto di assicurazione n.
831.013.0000057547 del 18.12.2018 atteso che le Condizioni
Generali di Assicurazione, all'art. 2 rubricato “Esclusioni
e rivalsa”, prevedono che l'assicurazione non è operante, per tutti i veicoli, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 C.d.S. e successive modifiche (cfr. doc. 21, pag. 4.1). Ne discende il diritto di di agire in rivalsa verso il convenuto con Pt_1 riguardo a tutte le somme erogate a titolo di risacimento del danno conseguito al sinistro da quest'ultimo causato.
Ai sensi dell'art. 144, comma 2, D.Lgs. n. 209/2005 per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Nel
pag. 8/13 caso che ci occupa è legittimata ad agire in Pt_1 rivalsa nei confronti del in quanto: I. il danno CP_1 risarcito è diretta conseguenza del sinistro verificatosi in data 17.6.2021, ad ore 20.40, in Padova, lungo RS
Stati Uniti in corrispondenza dell'intersezione con Viale della Regione Veneto e la cui esclusiva responsabilità va ascritta al convenuto, assicurato per la R.c.a. con e proprietario dell'autovettura Audi Parte_1
A4 targata DY 380 DN;
II. il al momento del sinistro CP_1 risultava essersi messo alla guida in condizioni psicofiche inadatte in quanto in stato di alterazione alcolica come accertato dal Corpo di Polizia Locale e successivamente confermato dalla sentenza in atti (cfr. doc. 16); III. i danni, diretta conseguenza dell'evento lesivo, sono stati risarciti - come si dirà meglio infra - ed ammontano a complessivi € 10.920,47 (€ 370,00 + € 10.550,47). Ed è proprio passando ora all'esame del quantum della domanda attorea, che si ritiene necessario passare in rassegna le somme sopra esposte per evidenziare come abbia Pt_1 titolo per agire in rivalsa con riguardo a ciascuna di esse. Dalla documentazione in atti risulta che nell'immediatezza del fatto è intervenuta
[...] per le necessarie operazioni di ripristino Controparte_2 delle condizioni di sicurezza della viabilità compromesse dallo sversamento di materiali liquidi e solidi, richiedendo a proprio favore la somma di € 1.269,01 (cfr. doc. 7, 8). In considerazione della palese responsabilità del proprio assicurato, l'attrice ha erogato alla Società la minor somma di € 370,00 a mezzo bonifico bancario, come evincibile dalla documentazione allegata (cfr. doc. 10, 11) che attesta l'avvenuto pagamento a favore della società.
pag. 9/13 Quanto all'importo di € 10.550,47 va precisato come detta somma sia stata erogata, a ristoro del danno materiale, da impresa di assicurazione Controparte_3 dell'autoarticolato Renault di proprietà di
[...]
infatti, in qualità di Parte_2 Controparte_3
Impresa Gestionaria ed in applicazione della normatica
CARD, vi ha provveduto in nome e per conto di
[...]
, Impresa Debitrice, per poi procedere ad Parte_1 addebitare a quest'ultima l'importo stabilito a forfait unico - pari ad € 1.616,00 - ai sensi dell'art. 23
Convenzione CARD (cfr. doc. 14). L'articolo ora citato, rubricato “rimborsi a favore della gestionaria” prevede infatti che: “I risarcimenti operati dalla gestionaria relativi ai danni al veicolo assicurato, alla persona del conducente e alle cose trasportate vengono rimborsati mediante un forfait unico stabilito annualmente dal
Comitato tecnico previsto dal Regolamento di attuazione dell'art. 150 eventualmente differenziato in tre macroaree territoriali per la componente del forfait relativo ai danni alle cose. Il forfait richiesto dalla gestionaria è quello relativo all'anno di accadimento del sinistro. Il rimborso deve essere richiesto alla debitrice tramite
Gestore Stanza Compensazione.” L'importo di € 10.550,47 è stato da erogato a carrozzeria CP_3 CP_6 incaricata delle riparazioni e cessionaria del credito di
Risulta provato sia per tabulas Parte_2 che dall'espletata istruttoria che delle riparazioni sull'autoarticolato Renault si è occupata la CP_7
(cfr. doc. 26 e dichiarazioni rese dai testi
[...]
e interrogati sul cap. 2 della Testimone_1 Testimone_2 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., attorea) che ha pag. 10/13 emesso fattura per € 12.871,57 di cui € 10.550,47 pari al totale imponibile ed € 2.321,10 pari all'I.v.a. (cfr. doc.
26). Parimenti risulta dall'istruttoria svolta essere intervenuta la cessione del credito da parte di
[...]
a favore di Indicative a Parte_2 CP_6 tale riguardo le dichiarazioni rese dai testi Tes_3
, e che, interrogati sul
[...] Testimone_1 Testimone_2 cap. 1 della memoria attorea (Vero che Parte_2
, proprietaria dell'autoarticolato Renault HD001,
[...] targato FW 853 XZ, assicurato per la con CP_8 [...]
, ha ceduto il credito per il risarcimento del CP_3 danno materiale conseguente al sinistro verificatosi in
Padova RS Stati Uniti all'intersezione con Viale della
Regione Veneto in data 17.6.2021, a avente CP_6 sede in Villa Verucchio (RN), via Victor Hugo n. 22) hanno dichiarato rispettivamente: Teste “Si Testimone_3 abbiamo ceduto il credito;
è stato pagato l'imponibile perché noi abbiamo completato la fattura con il versamento dell'Iva”; Teste “Sì è vero;
a noi ci ha Testimone_1 pagato l'assicurazione con bonifico, ho la documentazione di tutto”; Teste “Sì è vero;
poi noi siamo Testimone_2 stati pagati dall'assicurazione; c'è anche mia figlia in amministrazione e me lo ha confermato lei”. Risulta infine che ha pagato in data 27.10.2021 l'importo Controparte_3 di € 10.550,47 corrispondente al totale imponibile di cui alla fattura prodotta sub doc. 26 direttamente alla carrozzeria cessionaria a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate nell'atto di transazione e quietanza prodotto sub doc. 12. Soccorre, ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, la documentazione dimessa in ottemperanza all'ordine di esibizione da Riviera Banca
pag. 11/13 Credito Cooperativo di IM e AD a mezzo pec del
26.8.2024 che lo scrivente procuratore ha provveduto a depositare nel fascicolo telematico con numerazione sub doc. 27. Dall'esame del predetto documento si evince, infatti, che il pagamento di € 10.550,47 è stato eseguito dalla a favore della Controparte_4
Carrozzeria cessionaria - ivi erroneamente indicata F.LI
Viroli anziché - e che l'importo versato attiene CP_6 alla fattura n. 1069 emessa dal riparatore (si veda contabile di pagamento sub doc. 27 alla voce
“informazioni”). La circostanza in oggetto è stata provata anche in sede di escussione testimoniale ove i testi citati, e rispettivamente Testimone_1 Testimone_2 legale rappresentante e socio di F.LI Veroli S.n.c., hanno entrambi dichiarato di avere ricevuto il pagamento a mezzo bonifico dalla Compagnia assicurativa (cfr. cap. 1, memoria attorea) che, come già precisato, ha versato l'imponibile indicato in fattura. Alla luce di quanto esposto risultano provati i fatti costitutivo della domanda che, pertanto, può essere accolta.
3. Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese di lite, come determinate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1)condanna a pagare all'attrice la somma Controparte_1 di € 10.920,47, oltre agli interessi legali dalla pag. 12/13 costituzione in mora fino al saldo;
2)condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in complessivi € 2.540,00 per onorari di avvocati, oltre accessori come per legge, oltre rimborso spese vive.
15.12.2025 Il Giudice Elio Di Molfetta
pag. 13/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile nella persona del dott. Elio Di Molfetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3580/2023 di R.G.
tra
(P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p. t., con sede legale in
Milano, via Ignazio Gardella n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Mazza
attrice e
( , nato in [...] Controparte_1 CodiceFiscale_1
Marmatiei (Romania), il 1.5.1992, contumace convenuto
All'udienza del 27.11.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni del procuratore della parte attrice riportate nelle note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor nella Controparte_1 causazione del sinistro verificatosi in Padova, in data 17.6.2021, ad ore 20.40, in RS Stati Uniti all'intersezione con Viale della Regione Veneto e dei danni cagionati dal sinistro;
accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti legittimanti il diritto di rivalsa dell'attrice nei confronti del convenuto/assicurato, e precisamente la guida da parte di proprietario dell'autovettura Audi A4, Controparte_1 targata DY 380 DN, in stato di alterazione alcolica e l'intervenuto risarcimento dei danni conseguenti al sinistro;
per l'effetto condannare a Controparte_1 corrispondere a la somma Parte_1 complessiva di € 10.920,47 (€ 10.550,47 + € 370,00), oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla debenza al saldo effettivo. Premetteva la di Parte_1 avere in data 18.12.2018 assicurato per la R.c.a.
l'autovettura Audi A4 Avant, targata DY 380 DN, di proprietà di in virtù di contratto di CP_1 CP_1 assicurazione n. 831.013.0000057547 (doc. 2, 3) e che in data 17.6.2021, ad ore 20.40 circa, il convenuto causava il menzionato sinistro per propria esclusiva colpa in quanto alla guida in stato di ebbrezza. Assumeva l'attrice di aver dovuto pagare a favore di la Controparte_2 somma di € 370,00 (doc. 10, 11). Dal suo canto,
[...]
impresa di assicurazione del veicolo contro CP_3 cui il era andato a coLIdere, provvedeva a CP_1 risarcire in regime di indennizzo diretto il danno materiale subito dal veicolo proprio assicurato quantificato in € 10.550,47 (doc. 12, 13), per poi addebitare alla Compagnia esponente in stanza di compensazione l'importo stabilito a forfait ai sensi dell'art. 23 C.A.R.D. di € 1.616,00 (doc. 14). Più
pag. 2/13 precisamente l'importo di € 10.550,47 veniva dalla corrisposto a Officina Controparte_4
Meccanica F.LI Viroli, cessionaria del credito dell'assicurata (cfr. doc. 12 Parte_2 ed, in particolare, intestazione atto di transazione e quietanza). Per i fatti de quo e, precisamente, per il reato di guida in stato di ebbrezza conseguente all'uso di sostanze alcoliche con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale, veniva nei confronti del emessa CP_1 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n. 731/2022 G.I.P. - Tribunale di Padova (doc. 15).
Le richieste stragiudiziali di pagamento rivolte dalla
Compagnia esponente al sia personalmente che a mezzo CP_1 del proprio procuratore non hanno avuto esito (doc. 16, 17,
18, 19), costringendo l'esponente ad azionare il presente procedimento e ad agire ora in rivalsa.
La domanda attorea merita accoglimento.
2. Dalla documentazione allegata a corredo della domanda attorea emerge come in effetti in data 17.6.2021, ad ore
20.40, in Padova, in RS Stati Uniti all'intersezione con
Viale della Regione Veneto sia avvenuto un sinistro stradale che ha coinvolto l'autovettura Audi A4, targata DY
380 DN, di proprietà del convenuto, dal medesimo nell'occasione condotta ed assicurata per la R.c.a. con
(cfr. doc. 2, 3) e Parte_1
l'autoarticolato Renault HD targato FW 852 XZ, di proprietà di condotto da ed Parte_2 CP_5 assicurato per la R.c.a. con La Controparte_3 circostanza trova conferma nella Relazione di incidente stradale redatta dal Corpo di Polizia Locale di Padova
pag. 3/13 intervenuto sul luogo del sinistro nell'immediatezza della sua verificazione (cf. doc. 4) nonchè nella constatazione amichevole di incidente sottoscritta dal che, CP_1 denunciando il sinistro, ha reso noto alla propria
Compagnia assicurativa di avere perso il controllo del mezzo e di avere invaso la corsia percorsa dall'autoarticolato Renault (perdevo il controllo del mezzo e invadevo la corsia del veicolo B), allegando anche la individuazione del veicolo antagonista coinvolto nel sinistro (cfr. doc. 6). La documentazione predetta prova altresì che la causazione del sinistro debba essere ascritta all'esclusiva responsabilità del convenuto. Le
Autorità intervenute sono pervenute a ricostruire la dinamica dell'evento lesivo previa esecuzione degli opportuni rilievi e assunzione delle necessarie dichiarazioni rese dai conducenti dei mezzi coinvolti. Per quanto di interesse il (denominato conducente del CP_1 veicolo A) ha dichiarato di essersi trovato al di sopra dello spartitraffico presente all'intersezione tra Viale della Regione Veneto e RS Stati Uniti per una distrazione alla guida e di avere sterzato verso destra senza però riuscire ad evitare l'impatto contro un autoarticolato che si trovava a transitare lungo la sede stradale: “ero da solo a bordo del veicolo su Viale della
Regione Veneto con direzione verso RS Stati Uniti ed in prossimità dell'intersezione con RS Stati Uniti stavo leggendo un messaggio sul telefono e distraendomi mi sono trovato sopra allo spartitraffico sentendo un botto e ho cercato di girare verso destra, però non sono riuscito ad evitare un camion che transitava e l'ho colpito con la fiancata sinistra della mia auto” (cfr. doc. 4, pag. 2).
pag. 4/13 Dal suo canto, il conducente del mezzo pesante (denominato conducente del veicolo B) ha dichiarato che ad un certo punto, in corrispondenza dell'intersezione tra RS Stati
Uniti e Viale della Regione Veneto, si accorgeva che: dalla mia destra proveniva un'autovettura che saliva sopra lo spartitraffico abbastanza veloce ed impattava contro il lato destro e anteriore destro del trattore stradale (…).
La macchina dopo l'impatto ha proseguito per qualche decina di metri su RS Stati Uniti e si è fermata (cfr. doc. 4, pag. 2). Ed è proprio la dinamica del sinistro, come ricostruita dalla Polizia Locale, che conduce ad abbeditare integralmente al la causazione del sinistro: “Il CP_1 veicolo A proveniente dal lato di via Vigonovese, transitava per il tratto di Viale della Regione Veneto prossimo a RS Stati Uniti a velocità imprecisata tenendo una parte non definita della carreggiata nella strada a doppio senso di circolazione. Il conducente di detto, giunto al termine del tratto di percorrenza ove esiste segnale di “fermarsi e dare la precedenza”, causa a suo dire una riferita distrazione alla guida, dopo essere salito sull'aiuola spartitraffico centrale ed avere urtato con la parte anteriore il segnale verticale di Stop ivi ubicato, nel proseguire la marcia con manovra di svolta a destra, impegnava RS Stati Uniti ed urtava con la fiancata sinistra, la parte anteriore angolare destra del veicolo B in transito sul predetto RS proveniente dal lato di Saonara” (cfr. doc. 4, pag. 2 e 3). La collocazione del punto d'urto, evincibile dall'esame del fascicolo fotografico (cfr. doc. 5), prova in effetti che il CP_1 mentre percorreva Viale della Regione Veneto, ha impattato frontalmente contro la segnaletica verticale collocata in pag. 5/13 corrispondenza dell'intersezione con RS Stati Uniti e che nel compiere poi la svolta verso destra ha invaso RS
Stati Uniti e, per la precisione, la corsia ove stava regolarmente transitando l'autoarticolato Renault, incorrendo così nella violazione dell'art. 15, comma 1 lett. b e comma 2, C.d.S. (perché danneggiava, spostava, rimuoveva o imbrattava la segnaletica stradale o altro manufatto ad essa attinente) e dell'art. 141, commi 2 e 11,
C.d.S. (perché non manteneva il controllo del proprio veicolo e non era in grado, in condizioni di sicurezza, di compiere le manovre necessarie per evitare qualsiasi ostacolo prevedibile entro il limite del suo campo di visibilità). Si può dunque ritenere che in ragione della condotta di guida del suo conducente, il veicolo Audi A4 si sia appalesato pressocchè all'improvviso al veicolo antagonista, quale ostacolo non prevedibile né evitabile.
Un tanto trova conferma sia nella dichiarazione rilasciata dal conducente dell'autoarticolato Renault che ha dichiarato essersi trattato di una frazione di secondo tanto da essere riuscito solamente a frenare e a spostarsi leggermente verso sinistra (cfr. doc. 4, pag. 2) sia nelle degradazioni subite dai mezzi che hanno riportato, quanto al mezzo pesante, danni in corrispondenza dell'angolare anteriore destro e, quanto al veicolo Audi A4, danneggiamenti per sfregamento lungo la fiancata laterale sinistra e, precisamente, nella parte centrale di essa. Il che sta sostanzialmente a significare che il veicolo Audi
A4 ha invaso la corsia dell'autoarticolato Renault all'improvviso quando questi si trovava a transitare proprio all'altezza del punto in cui RS Stati Uniti interseca Viale della Regione Veneto, tanto che il pag. 6/13 conducente del mezzo pesante, resosi conto che l'autovettura Audi A4 aveva invaso la sua corsia, nulla ha potuto fare per evitare l'impatto se non attuare una manovra di emergenza ossia frenare e spostarsi leggermente verso sinistra. Del resto lo stesso nella CP_1 constatazione amichevole di incidente, ha dichiarato di avere perso il controllo del mezzo e di avere invaso la corsia percorsa dall'autoarticolato Renault, assumendosi in tal modo la piena responsabilità della coLIsione conseguita, appunto, all'invasione di corsia. Risulta altresì provato per tabulas che il convenuto sia incorso nella violazione dell'art. 186, comma 2 lett. b e comma 2 bis, C.d.S. Dagli accertamenti esperiti nell'immediatezza del sinistro è emerso come il si fosse posto alla CP_1 guida in condizioni psicofisiche inadatte per l'assunzione di bevande alcoliche;
da tale condotta è seguita l'emissione, a suo carico, di un decreto penale di condanna, successivamente revocato dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che ha condannato il alla pena complessiva di quattro mesi CP_1 di arresto ed ad € 3.200,00 di ammenda con concessione della sospensione condizionale (cfr. doc. 16, pag. 2). La sentenza ora citata - Sent. G.I.P. dr.ssa Materia n.
731/2022 - è rilevante laddove in particolare viene dedotto quanto segue: “Invero, nella prima serata del 17 giugno
2021 personale appartanente al Corpo di Polizia Locale di
Padova ha sottoposto a controllo l'imputato - in occasione di un incidente stradale - mentre si trovava alla guida dell'autovettura Audi A4 targata DY 380 DN. Nell'occasione, lo stesso è stato sottoposto alle verifiche di rito per accertarne l'eventuale stato di ebbrezza alcolica, che pag. 7/13 davano esito positivo, avendo condotto a riscontrare un tasso alcolemico di gran lunga superiore a quello consentito dalla normativa vigente (pari, alla prima prova, ad un tasso etilico di 2,00 g/l ed alla seconda a 1,33
g/l). Atteso il valore del tasso alcolemico accertato in occasione del secondo rilevamento, la condotta appare, infatti, sussumibile nell'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 186 C.d.S.; opera, poi, la circostanza aggravante di cui al comma 2 bis della medesima disposizione, essendo stato l'imputato coinvolto in un incidente stradale” (cfr. doc. 16, pag. 1). Ne discende, quanto al sinistro di cui si controverte, la non operatività della copertura assicurativa derivante dal contratto di assicurazione n.
831.013.0000057547 del 18.12.2018 atteso che le Condizioni
Generali di Assicurazione, all'art. 2 rubricato “Esclusioni
e rivalsa”, prevedono che l'assicurazione non è operante, per tutti i veicoli, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 C.d.S. e successive modifiche (cfr. doc. 21, pag. 4.1). Ne discende il diritto di di agire in rivalsa verso il convenuto con Pt_1 riguardo a tutte le somme erogate a titolo di risacimento del danno conseguito al sinistro da quest'ultimo causato.
Ai sensi dell'art. 144, comma 2, D.Lgs. n. 209/2005 per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Nel
pag. 8/13 caso che ci occupa è legittimata ad agire in Pt_1 rivalsa nei confronti del in quanto: I. il danno CP_1 risarcito è diretta conseguenza del sinistro verificatosi in data 17.6.2021, ad ore 20.40, in Padova, lungo RS
Stati Uniti in corrispondenza dell'intersezione con Viale della Regione Veneto e la cui esclusiva responsabilità va ascritta al convenuto, assicurato per la R.c.a. con e proprietario dell'autovettura Audi Parte_1
A4 targata DY 380 DN;
II. il al momento del sinistro CP_1 risultava essersi messo alla guida in condizioni psicofiche inadatte in quanto in stato di alterazione alcolica come accertato dal Corpo di Polizia Locale e successivamente confermato dalla sentenza in atti (cfr. doc. 16); III. i danni, diretta conseguenza dell'evento lesivo, sono stati risarciti - come si dirà meglio infra - ed ammontano a complessivi € 10.920,47 (€ 370,00 + € 10.550,47). Ed è proprio passando ora all'esame del quantum della domanda attorea, che si ritiene necessario passare in rassegna le somme sopra esposte per evidenziare come abbia Pt_1 titolo per agire in rivalsa con riguardo a ciascuna di esse. Dalla documentazione in atti risulta che nell'immediatezza del fatto è intervenuta
[...] per le necessarie operazioni di ripristino Controparte_2 delle condizioni di sicurezza della viabilità compromesse dallo sversamento di materiali liquidi e solidi, richiedendo a proprio favore la somma di € 1.269,01 (cfr. doc. 7, 8). In considerazione della palese responsabilità del proprio assicurato, l'attrice ha erogato alla Società la minor somma di € 370,00 a mezzo bonifico bancario, come evincibile dalla documentazione allegata (cfr. doc. 10, 11) che attesta l'avvenuto pagamento a favore della società.
pag. 9/13 Quanto all'importo di € 10.550,47 va precisato come detta somma sia stata erogata, a ristoro del danno materiale, da impresa di assicurazione Controparte_3 dell'autoarticolato Renault di proprietà di
[...]
infatti, in qualità di Parte_2 Controparte_3
Impresa Gestionaria ed in applicazione della normatica
CARD, vi ha provveduto in nome e per conto di
[...]
, Impresa Debitrice, per poi procedere ad Parte_1 addebitare a quest'ultima l'importo stabilito a forfait unico - pari ad € 1.616,00 - ai sensi dell'art. 23
Convenzione CARD (cfr. doc. 14). L'articolo ora citato, rubricato “rimborsi a favore della gestionaria” prevede infatti che: “I risarcimenti operati dalla gestionaria relativi ai danni al veicolo assicurato, alla persona del conducente e alle cose trasportate vengono rimborsati mediante un forfait unico stabilito annualmente dal
Comitato tecnico previsto dal Regolamento di attuazione dell'art. 150 eventualmente differenziato in tre macroaree territoriali per la componente del forfait relativo ai danni alle cose. Il forfait richiesto dalla gestionaria è quello relativo all'anno di accadimento del sinistro. Il rimborso deve essere richiesto alla debitrice tramite
Gestore Stanza Compensazione.” L'importo di € 10.550,47 è stato da erogato a carrozzeria CP_3 CP_6 incaricata delle riparazioni e cessionaria del credito di
Risulta provato sia per tabulas Parte_2 che dall'espletata istruttoria che delle riparazioni sull'autoarticolato Renault si è occupata la CP_7
(cfr. doc. 26 e dichiarazioni rese dai testi
[...]
e interrogati sul cap. 2 della Testimone_1 Testimone_2 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., attorea) che ha pag. 10/13 emesso fattura per € 12.871,57 di cui € 10.550,47 pari al totale imponibile ed € 2.321,10 pari all'I.v.a. (cfr. doc.
26). Parimenti risulta dall'istruttoria svolta essere intervenuta la cessione del credito da parte di
[...]
a favore di Indicative a Parte_2 CP_6 tale riguardo le dichiarazioni rese dai testi Tes_3
, e che, interrogati sul
[...] Testimone_1 Testimone_2 cap. 1 della memoria attorea (Vero che Parte_2
, proprietaria dell'autoarticolato Renault HD001,
[...] targato FW 853 XZ, assicurato per la con CP_8 [...]
, ha ceduto il credito per il risarcimento del CP_3 danno materiale conseguente al sinistro verificatosi in
Padova RS Stati Uniti all'intersezione con Viale della
Regione Veneto in data 17.6.2021, a avente CP_6 sede in Villa Verucchio (RN), via Victor Hugo n. 22) hanno dichiarato rispettivamente: Teste “Si Testimone_3 abbiamo ceduto il credito;
è stato pagato l'imponibile perché noi abbiamo completato la fattura con il versamento dell'Iva”; Teste “Sì è vero;
a noi ci ha Testimone_1 pagato l'assicurazione con bonifico, ho la documentazione di tutto”; Teste “Sì è vero;
poi noi siamo Testimone_2 stati pagati dall'assicurazione; c'è anche mia figlia in amministrazione e me lo ha confermato lei”. Risulta infine che ha pagato in data 27.10.2021 l'importo Controparte_3 di € 10.550,47 corrispondente al totale imponibile di cui alla fattura prodotta sub doc. 26 direttamente alla carrozzeria cessionaria a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate nell'atto di transazione e quietanza prodotto sub doc. 12. Soccorre, ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, la documentazione dimessa in ottemperanza all'ordine di esibizione da Riviera Banca
pag. 11/13 Credito Cooperativo di IM e AD a mezzo pec del
26.8.2024 che lo scrivente procuratore ha provveduto a depositare nel fascicolo telematico con numerazione sub doc. 27. Dall'esame del predetto documento si evince, infatti, che il pagamento di € 10.550,47 è stato eseguito dalla a favore della Controparte_4
Carrozzeria cessionaria - ivi erroneamente indicata F.LI
Viroli anziché - e che l'importo versato attiene CP_6 alla fattura n. 1069 emessa dal riparatore (si veda contabile di pagamento sub doc. 27 alla voce
“informazioni”). La circostanza in oggetto è stata provata anche in sede di escussione testimoniale ove i testi citati, e rispettivamente Testimone_1 Testimone_2 legale rappresentante e socio di F.LI Veroli S.n.c., hanno entrambi dichiarato di avere ricevuto il pagamento a mezzo bonifico dalla Compagnia assicurativa (cfr. cap. 1, memoria attorea) che, come già precisato, ha versato l'imponibile indicato in fattura. Alla luce di quanto esposto risultano provati i fatti costitutivo della domanda che, pertanto, può essere accolta.
3. Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese di lite, come determinate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1)condanna a pagare all'attrice la somma Controparte_1 di € 10.920,47, oltre agli interessi legali dalla pag. 12/13 costituzione in mora fino al saldo;
2)condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in complessivi € 2.540,00 per onorari di avvocati, oltre accessori come per legge, oltre rimborso spese vive.
15.12.2025 Il Giudice Elio Di Molfetta
pag. 13/13