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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3322 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1626/2024 pronunciata in data 4 giugno 2024 dal Tribunale di Torre Annunziata, vertente
TRA
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marco Gennaro Filippo Barba e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torre Annunziata (NA) alla Traversa Maresca n. 24 appellante
E
( ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
( , ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
) e Controparte_4 C.F._5 CP_5
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Armando Gelardi e C.F._6
dall'Avv. Mario Sarlo e con gli stessi elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Mario Sarlo in Napoli alla Via dei Mille n.13 appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 All'udienza del 20.3.2025 il Consigliere Istruttore rinviava ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e all'udienza (nuovamente in trattazione in presenza) del 27.3.2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno depositava note.
In tale udienza, pertanto, il Consigliere Istruttore riservava la causa in decisione al collegio, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Orbene, giova precisare che il presente procedimento è stato instaurato in primo grado in epoca successiva alla data del 25 giugno 2008 di entrata in vigore del d.l. n.
112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008.
Per effetto delle modifiche introdotte da tale norma all'art. 181 c.p.c., si prevede che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza/nel corso del processo, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
Quindi, attesa la persistente assenza delle parti all'ultima udienza, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Questa conclusione va confermata anche a seguito dell'introduzione del c.d.
“correttivo” con il quale sono stati introdotti i commi cinque e sei dell'art. 350 c.p.c., secondo i quali “L'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio”;
Ed invero, i predetti commi sono stati aggiunti dall'art. 3, comma 4, lett. f), del d.lgs.
31 ottobre 2024, n. 164 ma, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le
2 disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai “procedimenti” introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
Si tratta di disposizione intertemporale diversa da quella introdotta con la c.d.
“riforma Cartabia”, con la quale, invece, si è stabilita l'applicazione delle norme dei capi I e II del titolo III, nonché degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile - per come modificati - anche alle “impugnazioni” proposte successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35, comma 4, d. lgs. 10/10/2022, n. 149).
Si è ad esempio sostenuto che l'art. 36 D.Lgs. n. 150 del 2011 con il termine
"procedimenti instaurati" si riferisce ai giudizi di primo grado iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. In proposito, in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in forza della specifica previsione dell'art. 643 ult. co. cod. proc. civ., la notificazione del ricorso e del decreto determina la pendenza della lite (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 11/10/2023, n. 28375).
La novità legislativa introdotta con il correttivo, dunque, troverà applicazione per i procedimenti iniziati in primo grado dal 28.2.2023.
In conclusione, verificata la regolare comunicazione dei provvedimenti del 20 e del
27.3.2025 cui sono rimaste assenti le Parti, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, restando le relative spese a carico delle parti che le hanno anticipate (così come previsto dall'art. 310 c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VI sezione civile, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3322 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1626/2024 pronunciata in data 4 giugno 2024 dal Tribunale di Torre Annunziata, vertente
TRA
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marco Gennaro Filippo Barba e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torre Annunziata (NA) alla Traversa Maresca n. 24 appellante
E
( ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
( , ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
) e Controparte_4 C.F._5 CP_5
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Armando Gelardi e C.F._6
dall'Avv. Mario Sarlo e con gli stessi elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Mario Sarlo in Napoli alla Via dei Mille n.13 appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 All'udienza del 20.3.2025 il Consigliere Istruttore rinviava ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e all'udienza (nuovamente in trattazione in presenza) del 27.3.2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno depositava note.
In tale udienza, pertanto, il Consigliere Istruttore riservava la causa in decisione al collegio, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Orbene, giova precisare che il presente procedimento è stato instaurato in primo grado in epoca successiva alla data del 25 giugno 2008 di entrata in vigore del d.l. n.
112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008.
Per effetto delle modifiche introdotte da tale norma all'art. 181 c.p.c., si prevede che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza/nel corso del processo, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
Quindi, attesa la persistente assenza delle parti all'ultima udienza, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Questa conclusione va confermata anche a seguito dell'introduzione del c.d.
“correttivo” con il quale sono stati introdotti i commi cinque e sei dell'art. 350 c.p.c., secondo i quali “L'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio”;
Ed invero, i predetti commi sono stati aggiunti dall'art. 3, comma 4, lett. f), del d.lgs.
31 ottobre 2024, n. 164 ma, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le
2 disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai “procedimenti” introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
Si tratta di disposizione intertemporale diversa da quella introdotta con la c.d.
“riforma Cartabia”, con la quale, invece, si è stabilita l'applicazione delle norme dei capi I e II del titolo III, nonché degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile - per come modificati - anche alle “impugnazioni” proposte successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35, comma 4, d. lgs. 10/10/2022, n. 149).
Si è ad esempio sostenuto che l'art. 36 D.Lgs. n. 150 del 2011 con il termine
"procedimenti instaurati" si riferisce ai giudizi di primo grado iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. In proposito, in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in forza della specifica previsione dell'art. 643 ult. co. cod. proc. civ., la notificazione del ricorso e del decreto determina la pendenza della lite (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 11/10/2023, n. 28375).
La novità legislativa introdotta con il correttivo, dunque, troverà applicazione per i procedimenti iniziati in primo grado dal 28.2.2023.
In conclusione, verificata la regolare comunicazione dei provvedimenti del 20 e del
27.3.2025 cui sono rimaste assenti le Parti, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, restando le relative spese a carico delle parti che le hanno anticipate (così come previsto dall'art. 310 c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VI sezione civile, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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