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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/07/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. BE AR ME, all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte convenuta;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2723 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Coco;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.07.2024, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare estinto l'asserito credito dell' nei confronti del Sig. CP_1 Parte_1 in forza dell'intervenuta prescrizione dell'asserito credito e per l'effetto accertare e dichiarare illegittima la compensazione operata dall'Istituto con il provvedimento del 16.05.2024, o in via subordinata accertare e dichiarare non dovuto il presunto debito nei confronti dell' giusta la tutela del legittimo affidamento dell'accipiens come da tutela CP_1 costituzionale e consolidata giurisprudenza con condanna alla restituzione in favore del ricorrente di quanto indebitamente trattenuto oltre interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo.”
Il tutto con il favore delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo concedersi breve rinvio per consentire il riesame della CP_1 pratica relativa alla posizione del ricorrente.
All'udienza di cui in epigrafe, celebrata con modalità di trattazione cartolare, l'Istituto deduceva e documentava di aver abbandonato l'indebito impugnato e di aver provveduto a corrispondere al ricorrente quanto sino a quel momento trattenuto a tale titolo restitutorio.
Sulla base delle superiori brevi considerazioni non può che concludersi per la declaratoria di cessata materia del contendere.
Dal momento che il riesame della pratica, l'abdicazione della pretesa ripetitoria ed il pagamento degli arretrati sono intervenute soltanto in corso di causa, in applicazione del principio della 'soccombenza virtuale', le spese devono essere poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo. CP_1
P.Q.M
.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro CP_1
1.865,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Latina, data del deposito
IL GIUDICE
BE AR ME
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. BE AR ME, all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte convenuta;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2723 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Coco;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.07.2024, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare estinto l'asserito credito dell' nei confronti del Sig. CP_1 Parte_1 in forza dell'intervenuta prescrizione dell'asserito credito e per l'effetto accertare e dichiarare illegittima la compensazione operata dall'Istituto con il provvedimento del 16.05.2024, o in via subordinata accertare e dichiarare non dovuto il presunto debito nei confronti dell' giusta la tutela del legittimo affidamento dell'accipiens come da tutela CP_1 costituzionale e consolidata giurisprudenza con condanna alla restituzione in favore del ricorrente di quanto indebitamente trattenuto oltre interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo.”
Il tutto con il favore delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo concedersi breve rinvio per consentire il riesame della CP_1 pratica relativa alla posizione del ricorrente.
All'udienza di cui in epigrafe, celebrata con modalità di trattazione cartolare, l'Istituto deduceva e documentava di aver abbandonato l'indebito impugnato e di aver provveduto a corrispondere al ricorrente quanto sino a quel momento trattenuto a tale titolo restitutorio.
Sulla base delle superiori brevi considerazioni non può che concludersi per la declaratoria di cessata materia del contendere.
Dal momento che il riesame della pratica, l'abdicazione della pretesa ripetitoria ed il pagamento degli arretrati sono intervenute soltanto in corso di causa, in applicazione del principio della 'soccombenza virtuale', le spese devono essere poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo. CP_1
P.Q.M
.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro CP_1
1.865,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Latina, data del deposito
IL GIUDICE
BE AR ME