Ordinanza cautelare 25 luglio 2019
Ordinanza cautelare 29 gennaio 2021
Ordinanza collegiale 21 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 29 giugno 2022
Ordinanza collegiale 26 settembre 2022
Sentenza 23 giugno 2023
Decreto cautelare 27 luglio 2023
Ordinanza cautelare 25 agosto 2023
Sentenza 7 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 29/06/2022, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/06/2022
N. 01145/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 1145 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:
- Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. AR Giardino, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall’Avv. Laura Astuto, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
- la Regione Puglia e la Provincia di Lecce, non costituite in giudizio;
nei confronti
- FR BO, RG BO e NA OV, rappresentati e difesi dall’Avv. Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum , di:
- UL IA, UL IA, LA CA, RE SS, AN ER, IL RN, UL OS CE, UL VE, AU TO, EL PE, ME MI, RC D'TO, SE DO, PA NA, RG De BE, DA OT, KA CO, DR LO, SS SO, NI LE, ON Di OL, IO IC, LO ZO, AR AV, AR IN, BR NA, DR ON, RO PA MA, IA LD, DR LA, IV De RI, FR De IS, IT Di LE, IN AL, IA EL OC, CO EL OC, RI LO ON, ON EL OC, OM LA, KA LA, RI LA, CA LA, TA EL OC, EL EL OC, NS De DO, ST De DO, DR LA, NT NG, ON ZO, NO RI, FO MI, EL CI, FR GI, EP AR, OSria OF, DR RO, FR AR, TA TA, MI AR, FR De LA, MA MM, AN GA, OS DA, RE UR, AN RI GA, PA UR, TA UR, AN EP RR, RI BI, RA HI, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Valeria Pellegrino e UL IA, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’atto adottato dalla Città di Lecce, Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare, Appalti, Edilizia Produttiva in data 1.7.2020 e avente a oggetto “ Richiesta di titolo abilitativo ai sensi art. 87 D.Lgs. n. 259/03 per realizzazione impianto TIM su infrastrutture INWIT alla via Torre Mozza - Codice sito LE3E - Comunicazione inizio lavori del 6.3.2020 - Provvedimenti ”;
- solo laddove ritenuti e/o intesi in senso contrario alla pretesa quivi fatta valere dalla ricorrente: dell’art. 5, incluso il comma 3, del regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 26 del 9.3.07 “ Norme concernenti gli impianti radioelettrici con frequenza di trasmissione tra 100 Khz a 300 Ghz ” e del relativo allegato C), nonché del regolamento regionale n. 14/06, incluso quanto previsto alle lettere B) ed F) del predetto regolamento;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti:
- dell’atto del 30.10.2020, prot. n. 0126848/2020, adottato dalla Città di Lecce, Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare, Appalti, Edilizia Produttiva, e avente a oggetto “ richiesta di titolo abilitativo ai sensi dell’art 87 D.Lgs. n. 259/03 per realizzazione impianto TIM su infrastruttura INWIT alla via Torre Mozza - Codice sito LE3E - Comunicazione inizio
lavori del 6.3.2020 - Provvedimenti ”;
- solo laddove ritenuti e/o intesi in senso contrario alla pretesa quivi fatta valere dalla ricorrente: dell’art. 5, incluso il comma 3, del citato regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 26 del 9.3.07; del relativo allegato C); regolamento regionale n. 14/06, incluso quanto previsto alle lettere B) ed F) dello stesso;
- e, ove occorrer possa, dell’atto del 29.6.2020 adottato dal Nucleo di Vigilanza Edilizia e dell’atto del 9.12.2019, prot. 178287, adottato dallo stesso Comune di Lecce; del PRG del Comune di Lecce, laddove contempla il luogo in esame come appartenente a zona urbanistica classificata come di tipo ‘C-4’, nonché laddove disciplina, sempre rispetto alla zona in esame, il completamento del comparto esistente in ordine al presunto equilibrio paesaggistico pianificato tra spazi aperti e residenza; della ELibera di C.C. n. 103 del 20.12.2016, recante relativo regolamento comunale;
- e degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
- nonché e ove occorra, per l’annullamento di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche non noto ai ricorrenti;
per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti:
- dell’atto adottato dalla Città di Lecce - Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio ERP in data 5 gennaio 2022 e avente ad oggetto “ impianto TIM su infrastruttura IT loc. Torre Mozza - Comunicazione di ulteriori adempimenti istruttori - Ordinanza del TAR Puglia - Sez. Lecce 1523/2021 ”;
- di tutti gli atti già impugnati;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
per quanto riguarda i ricorsi incidentali presentati da FR BO, RG BO e NA OV:
- per l’accertamento dell’illegittimità della condotta tenuta dal Comune di Lecce sulla istanza di autotutela sul titolo silente formatosi ex art. 87 D.lgs. n. 259/03 in favore di INWIT s.p.a. e Tim s.p.a. per la installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare in Via Torre Mozza s.n.c., foglio 236 p.lla 743, nella parte in cui ha mancato di adottare il definitivo atto di autotutela e per la condanna del Comune di Lecce a porre in essere ex art. 19 e 21- novies L. n. 241/90 e art. 27 DPR n. 380/01 tutti gli atti necessari alla rimozione degli effetti abilitativi della predetta istanza e alla riduzione in pristino;
- per l’accertamento dell’illegittimità dell’atto del 30.10.2020, prot. n. 0126848/2020 nella misura in cui non contemplava pure altre ragioni, precisate nell’atto difensivo, a fondamento dell’esercizio del potere di autotutela.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visti gli atti di ricorso incidentale.
Visto l’atto di intervento ad opponendum .
Visti gli artt. 65 ss. c.p.a.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di FR BO, RG BO, NA OV e del Comune di Lecce.
Relatore all’udienza pubblica del 22 giugno 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
1.- Richiamata l’ordinanza n. 1523 del 21 ottobre 2021, con cui la Sezione richiedeva alle parti, e quindi Comune di Lecce, ricorrenti principale/incidentali e interventori, di dare luogo, dopo quello del 13 settembre 2021, « ad un nuovo incontro nel corso del quale le stesse, anzitutto, preciseranno, in termini quanto più possibile concreti e circostanziati, le rispettive posizioni, e, quindi, verificheranno l’effettiva possibilità di pervenire, nel bilanciamento dei diversi interessi (cfr. Consiglio di Stato, VI, sentenza n. 206 del 2021), a una soluzione della questione - mediante una eventuale ‘mitigazione’ dell’impatto dell’impianto o una sua eventuale localizzazione ‘alternativa’ - concordata e rispettosa della disciplina comunale, regionale e nazionale in materia ».
2.- Considerato che all’ordinanza facevano seguito:
a) l’incontro del 7 dicembre 2021, il cui verbale riporta che: « in data 07/12/2021 alle ore 12:00 presso il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Lecce si è aperto il tavolo tecnico di cui alle premesse. Coordina il tavolo tecnico l’ing. MA Guido, Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, E.R.P. del Comune di Lecce (…) Risultano presenti:
- per Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (in collegamento da remoto tramite piattaforma Zoom): l’Avv. AR Giardino, il sig. Fabio Dentico e l’arch. Stefania Gasparro;
- per i controinteressati: l’Avv. Valeria Pellegrino, l’Ing. Caterina AR, l’Avv. UL IA, il sig. FR BO.
L’Avv. Valeria Pellegrino dichiara disponibilità dei controinteressati a trovare delle soluzioni localizzative alternative.
L’Ing. Caterina AR (sempre per i controinteressati, ndr) deposita agli atti una nota di precisazioni redatta in data 06/12/2021 redatta a firma degli ing. EP AR e Caterina AR nella quale, a fronte di una dichiarata impossibilità di mitigazione degli impatti dell’impianto nel sito attuale, viene proposta una seria di localizzazioni alternative. L’Avv. AR Giardino illustra le motivazioni che hanno giustificato la scelta localizzativa dì IT nel sito attuale e nel contempo si riserva di valutare le proposte alternative avanzate dai controinteressati.
A questo punto si decide per il rinvio dell’incontro ad altra data al fine di consentire a IT di valutare i siti alternativi proposti dai controinteressati ».
b) il deposito a cura dei controinteressati, come appena scritto, di una relazione tecnica della quale si richiamano di seguito alcuni passaggi: « Al fine di pervenire ad una soluzione della questione ‘concordata e rispettosa della disciplina comunale, regionale e nazionale in materia’, di cui all’Ordinanza su citata (quella T.a.r. n. 1523/2021, ndr) , sono state valutate le due possibilità prospettate qui di seguito riportate:
1) ‘mediante una eventuale mitigazione dell’impatto dell’impianto’;
2) ‘mediante una eventuale localizzazione alternativa’.
Per quanto attiene il punto 1), sulla scorta degli studi effettuati, è lecito asserire che non esiste alcuna possibilità di mitigare l’impatto dell’impianto, in quanto il contesto urbano esistente nell’attuale sito di installazione della ‘torre’ è incompatibile con la tipologia di impianto di progetto, così come relazionato nella perizia di parte del 20/11/2020 a firma ing. EP AR. Pertanto, non si riescono a trovare soluzioni attraverso una ‘mitigazione’ dell’impatto dell’impianto. Si ricorda che l’altezza della torre è pari a 36.00 metri mentre gli edifici attigui hanno sviluppi a piano terra o al massimo piano primo, cioè pari a 3 metri o 7 metri fuori terra.
L’unica soluzione alternativa fattibile, e concretizzabile nell’immediato, consiste nello spostare l’attuale sito di installazione della torre in altri luoghi alternativi, il tutto nel rispetto della disciplina comunale, regionale e nazionale. A tal scopo il comitato spontaneo di quartiere … ha individuato dei terreni apparentemente idonei, che potrebbero essere oggetto di valutazione e verifica da parte Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Tali terreni risultano censiti presso l’Agenzia delle Entrate nel Catasto Terreni del comune di Lecce come segue: 1) NCT fg. 225 p.lla 55; 2) NCT fg. 225 p.lla 144; 3) NCT fg. 235 p.lla 517; 4) NCT fg. 247 p.lla 255; 5) NCT fg. 247 p.lla 326; 6) NCT fg. 247 p.lla 328; 7) NCT fg. 247 p.lla 330. In particolare, per i terreni di cui ai punti 4), 5), 6), 7) si allega dichiarazione di disponibilità della proprietaria … con documenti di identità, visure catastali aggiornate ed estratto di mappa ».
c) le relazioni tecniche prodotte dalla ricorrente, del 27 dicembre 2021 e del 22 febbraio 2022, in base alle quali « i candidati alternativi proposti per i quali è stato possibile individuare la posizione geografica dalla documentazione ricevuta, … non risultano idonei a garantire adeguata copertura radioelettrica all’interno della zona delimitata … perché troppo distanti (da 900 a 1.300 metri) ed in alcuni casi vicini ad altri siti TIM già esistenti. Nel dettaglio, si riportano di seguito le motivazioni per cui i quattro candidati alternativi non possono essere ritenuti idonei allo scopo. Candidato con P.lla 55 Tale candidato dista dalla zona di interesse 1,3 km ed inoltre è limitrofo ad un altro impianto TIM già attivo, per cui non offrirebbe comunque adeguata copertura aggiuntiva rispetto a quella attuale. Candidato con P.lla 245 Tale candidato dista dalla zona di interesse circa 1 km, in direzione opposta a quella del centro abitato, per cui non sarebbe idoneo nemmeno a smaltire le esigenze di traffico. Candidato con P.lla 144 Tale candidato dista dalla zona di interesse circa 1 km, in direzione opposta a quella del centro abitato, per cui non sarebbe idoneo nemmeno a smaltire le esigenze di traffico. Candidato con P.lla 517 Tale candidato dista dalla zona di interesse circa 900 m, in direzione opposta a quella del centro abitato, per cui non sarebbe idoneo nemmeno a smaltire le esigenze di traffico. Come già specificato nella relazione di settembre 2020, per poter considerare di interesse dei candidati alternativi, questi devono ricadere ad una distanza massima di 250 metri dalle aree ad alta densità di popolazione, affinché i sistemi di nuova 6 generazione 4G (in tecnologia LTE) possano assicurare prestazioni in linea con gli standard imposti dal servizio erogato. Le distanze sopra indicate non possono essere superate anche per: questioni legate alla propagazione radio, a causa del così detto fenomeno di fading che, a determinate distanze, non consente ai segnali di garantire la copertura radio; limiti tecnologici, in quanto gli apparati di rete (BTS: Base Tansceiver Station) non possono erogare valori di potenza oltre una certa soglia; i limiti di emissione ai campi elettromagnetici da rispettare con normative nazionali e regionali (come le Analisi di Impatto Elettromagnetico inviate ad ARPA Puglia). Pertanto, delocalizzare il sito ad una distanza uguale o superiore a 900 metri rispetto alla posizione desiderata (quale è quella del candidato alternativo più vicino, tra quelli che è stato possibile individuare dalla documentazione ricevuta) non consente di raggiungere in alcun modo gli obiettivi di copertura prefissati dall’operatore con la realizzazione del nuovo impianto. In aggiunta alle considerazioni sopra espresse, va tenuto in debita considerazione che 3 dei 4 candidati alternativi proposti tra quelli individuabili (in particolare le particelle 144, 517 e 245) si trovano nella direzione opposta al centro abitato ed abbondantemente al di fuori dell’ovale di colore rosso riportato in figura 1. L’unico candidato che si trova, almeno parzialmente, in direzione del centro abitato (quello avente particella 55), è troppo vicino ad un altro sito TIM già attivo per cui sarebbe ridondante rispetto alle consistenze di rete attuali e non garantirebbe la copertura della zona di interesse, come indicato anche nella relazione tecnica iniziale. Tale candidato, come si evince dalla figura 1, è comunque abbondantemente al di fuori dell’ovale di colore rosso (alla relazione sono allegate alcune mappe, ndr) che rappresenta … l’area al cui interno deve essere presente il nuovo impianto per poter erogare il servizio radiomobile TIM nelle zone attualmente scoperte e di interesse. Per i candidati sopra analizzati è stato possibile dedurre, anche da valutazioni comparate, la posizione esatta delle particelle individuate come disponibili. Infatti, oltre alle indicazioni nominali del foglio di appartenenza e del numero della particella, dato fornito per tutti e sette i candidati, nei casi valutati, il documento 7 conteneva il posizionamento su estratto di Google Maps, che li ha rese individuabili, nonché estratti catastali, poco leggibili, ma specifici per singola particella (fonte Agenzia delle Entrate). Pertanto, si è potuto addivenire ad una identificazione delle particelle proposte. Per gli altri candidati, tutti rientranti in un unico foglio catastale, nello specifico foglio 247 (particelle 255,326,328,330), solo recentemente sono state fornite le posizioni precise. In virtù dei nuovi riferimenti ottenuti, come si evince dalla immagine riportata nella figura 2 di sotto, anche questi ulteriori candidati risultano essere distanti più di 1 km dalla zona di interesse, oltre che in quella opposta al centro abitato, e pertanto non riuscirebbero a garantire la copertura radiomobile necessaria per erogare i servizi offerti alla clientela TIM (…) Le valutazioni di idoneità di un candidato sono strettamente correlate in via preliminare alla posizione dello stesso rispetto all’area di intervento programmato, inteso come ambito per il quale erogare una fornitura di servizi con determinati livelli di qualità. Si specifica, però, che la posizione in sé non è sufficiente se non ad una primissima valutazione, in quanto poi va verificata la presenza di eventuali ostacoli nelle direzioni di interesse. In ogni caso, i candidati alternativi proposti, per quanto desumibile dalla documentazione ricevuta, hanno tutti posizioni non idonee dal punto di vista radioelettrico a soddisfare le esigenze dell’operatore radiomobile. In conclusione, l’analisi tecnica effettuata evidenzia in maniera inequivocabile come un’eventuale delocalizzazione del sito, la cui funzione è assimilabile ad erogazione di un servizio di pubblica utilità, su qualcuno dei candidati proposti, sarebbe del tutto inidonea in termini di copertura radiomobile e traffico smaltito; se attuata, comporterebbe un decadimento dei livelli di copertura nell’area urbana considerata, tale da non garantire un servizio in linea con gli standard richiesti dalla clientela ”; con riferimento, inoltre, al “ candidato che dovrebbe trovarsi in un’area alternativa posta all’incrocio tra Via Natta e Via Calvani (e non Via Calvary), si rimarca la sua inidoneità. Infatti, come si evince dalla figura di sotto, estrapolata dal programma informatico Google Earth, la zona è posta a 900 mt dal sito attuale, per cui sulla base delle considerazioni tecniche già espresse, non può essere ritenuta idonea: Questo perché l’obiettivo di copertura del sito in questione riguarda la zona che va verso il centro di Lecce e non la sua periferia ed in particolare la zona residenziale nei pressi di 10 Torre Mozza. Tale zona, racchiusa nella schermata di sopra dall’ovale di colore giallo, può essere coperta dal punto di vista radiomobile in modo adeguato, soprattutto in ambiente indoor, dal sito LE3E LE Via Lecciso e non da un eventuale sito collocato nei pressi del crocevia tra via Natta e via Calvani » (v. memoria del 30/31 maggio 2022).
- la nota del 24 febbraio 2022 rivolta al Dirigente comunale con cui la IT rappresentava che « a fronte dell’udienza svoltasi in data 9.2.2022, la scrivente Società, con pec del 15.2.2022, richiedeva all’Avv. Pellegrino, quale difensore dei controinteressati di cui al suddetto giudizio, documentazione integrativa, che veniva trasmessa dal predetto Avvocato, con pec del 17.2.2022. Orbene, nel segno dei vincoli di collaborazione e di buona fede, la scrivente Società chiede a Codesta Amministrazione di dare luogo ad un incontro, possibilmente in via telematica, onde confrontarsi altresì con i controinteressati ed i ricorrenti incidentali nonché con gli interventori in ordine alle soluzioni alternative dagli stessi proposte » (v. anche successiva nota del 1° marzo 2022).
d) l’indicazione inoltre, da parte di IT, con la produzione documentale del 1° marzo 2022, di possibili - come scriveremo invero estremamente limitate - modalità tecniche di ‘mitigazione’ dell’impianto.
e) la consulenza del Prof. Luciano Tarricone, docente Ordinario della materia ‘Campi Elettromagnetici’ presso l’Università del Salento, prodotta dai controinteressati il 20 maggio 2022, secondo la quale “ Come facilmente desumibile da un’occhiata alla cartografia, e come ampiamente noto a chi scrive (la zona è molto vicina al Campus universitario, e vi ho condotto vari studi di radiopropagazione), non è corretto considerare o definire la zona come una zona ad alta densità abitativa. Secondo i parametri quantitativi o empirici tipicamente in uso (si veda ad esempio il caso dei più classici e diffusi modelli di radiopropagazione come Okumura-Hata, Cost 231, e successive versioni, o altri modelli molto noti) si tratta di una zona sub-urbana, se non addirittura rurale. Questa puntualizzazione ci permette di dire che alcune considerazioni prodotte in quella relazione relativamente alla scelta del sito o di siti alternativi non sono vere ad oggi. Al più, lo possono diventare in una prospettiva di futuro sviluppo urbano. D’altra parte, anche volendo ragionare in una prospettiva di sviluppo futuro della rete, vedremo fra un attimo che è possibile identificare una (relativamente ampia) area di caratteristiche equivalenti a quella di via Torre Mozza. I criteri utilizzati (comprensibilmente e correttamente) dal gestore nelle memorie prodotte portano ad escludere la scelta di potenziali siti troppo vicini ad installazioni già esistenti. Dunque, occorre certamente tenere conto di questo criterio. Poi, analizzando le ragioni per le quali il gestore ritiene non adatti i siti alternativi sino ad ora proposti, risulta abbastanza chiaro che l’altro obiettivo dichiarato risulti essere quello di migliorare la copertura nella zona circostante Via Torre Mozza, con particolare attenzione alle aree in direzione della periferia di Lecce, dunque, per intendersi sommariamente, lungo e nei dintorni di via Monteroni in direzione Lecce. Questo risulta chiaro dal fatto che il gestore ha escluso diverse ipotesi di siti alternativi che si allontanassero da dette direzioni. Ora, dal punto di vista della propagazione del segnale elettromagnetico, questi criteri e obiettivi possono essere perseguiti, con livelli di qualità comparabili, valutando di collocare un sito di caratteristiche analoghe a quello ora proposto in un’ampia area alternativa. Detta area potrebbe ad esempio essere identificata nell’intorno di qualche centinaio di metri dai crocevia fra via Calvary e Via Natta. Questa soluzione ha potenzialità di copertura non molto diverse dalla corrente, come si può facilmente vedere misurando le distanze che la separerebbero dalle zone della periferia sud-est di Lecce, e confrontando queste misure con quelle relative al sito di Via Torre Mozza. Inoltre, questa area non si trova troppo vicina a siti preesistenti, dunque è compatibile con un’armonica politica di sviluppo di rete del gestore. Su queste basi, ritengo possibile che il gestore rivaluti, anche con adeguate simulazioni, se effettivamente non possa identificare, nell’ampia area suggerita, dei siti alternativi. Anche la natura del territorio nella zona alternativa suggerita, relativamente pianeggiante e con vegetazione non tanto fitta o alta, potrebbe costituire un punto di vantaggio ”
3.- Considerato che, come già scritto nell’ordinanza n. 1523/2021, la documentazione prodotta dalla IT, e in specie il fotorendering dell’impianto in parola, rappresentava un ‘impatto’ del traliccio rispetto al contesto paesaggistico circostante, una sua ‘visibilità’, in definitiva, significativamente differente rispetto alla situazione effettiva ( cfr. in particolare, sul punto, la relazione tecnica in data 20 novembre 2020, prodotta dai ricorrenti incidentali il successivo 21 gennaio 2021 ): tale circostanza giustificava dunque, indipendentemente dalla circostanza che detto fotorendering non fosse richiesto dall’all.to 13 del D.lgs. n. 259/2003 tra gli atti e i documenti da allegare all’istanza di autorizzazione - la società avrebbe forse potuto astrattamente respingere la richiesta del Comune, ma, com’è ovvio, se prodotto il documento doveva essere fedele alla realtà fattuale -, la riapertura del procedimento da parte dell’Amministrazione intimata.
3.1 Considerato che, tuttavia, a fronte di quest’allegazione documentale in certo modo fuorviante da parte della società, non può non segnalarsi che gli uffici comunali avevano in ogni caso, al momento della presentazione dell’istanza, tutti gli elementi, tra cui anzitutto i riferimenti all’altezza della struttura, per valutare sin da subito l’opportunità almeno di un approfondimento istruttorio (« Descrizione dell’intervento da realizzare: l’impianto sarà realizzato su porzione di terreno sito in Lecce (LE), in Via Torre Mozza, s.n.c., riportato in Catasto al Fg. 236 part. 743. L’immobile ricade in zona ‘C4 residenziali urbane periferiche’ secondo lo strumento urbanistico vigente. L’intervento rientra tra quelli inserito nel Piano di Installazione Annuale per il corrente anno, redatto ai sensi dell’art. 7 della L.R. Puglia n. 5 dell’08/03/2002 e ss.mm.ii. L’impianto sarà costituito da un palo poligonale metallico di altezza pari a mt. 36,00, con ballatoio in sommità. Il tutto viene meglio specificato nel progetto completo di relazione tecnica dettagliata allegato alla presente istanza… »).
3.2 Considerato, ulteriormente, che già si è esposto nell’ordinanza n. 1523/2021 come il regolamento comunale approvato con DCC n. 26/2007 ( il cui art. 5, comma 3, prescrive che gli operatori, al fine del perseguimento degli obiettivi di qualità previsti dal regolamento regionale n. 14/06, nell’individuazione e nella realizzazione dei siti devono progettare le caratteristiche dell’impianto in modo che siano compatibili con le caratteristiche del contesto edilizio ed urbanistico circostante, con riferimento ad un raggio di 300 metri dal sito, avendo a riferimento gli strumenti di urbanistica vigenti ) dev’essere interpretato coerentemente al principio per cui in questa materia « la ‘disciplina regolamentare può stabilire anche divieti di installazione su ampie aree purché sia possibile la localizzazione in aree alternative senza che ciò comporti difficoltà di funzionamento del servizio; è compito dell’amministrazione, nel confronto con gli operatori, garantire la corretta interpretazione, nei casi concreti, dei criteri stabiliti dal regolamento’. EL resto solo il ‘confronto tra le parti … può assicurare nel bilanciamento dei diversi interessi la pianificazione degli interventi e il corretto svolgimento dei procedimenti’ (Cons Stato sent. 206/2021) » (T.a.r Campania Napoli, VII, 20 aprile 2022, n. 2708); più specificamente, ove in questo caso ragioni tecniche impongano una così elevata altezza della torre, tale che, a giudizio dell’A.c., « l’effettivo sviluppo ed impatto visivo dell’impianto si pon(ga) in evidente contrasto con le caratteristiche del contesto dei luoghi (appartenente a zona urbanistica classificata dal vigente Piano Regolatore Generale come zona di tipo C/4 - Residenziali Urbane Periferiche) che risulta caratterizzato da un tessuto edilizio con tipologie residenziali ad edificazione bassa (2 piani fuori terra) e con giardini ampi privati che presenta un particolare equilibrio tra edificato e spazi aperti adibiti a giardini attrezzati, con percorsi, aree di sosta e piscine, pensati come estensione diretta della residenza, e tutti tra loro confinanti », allora la conseguente preclusione alla sua installazione, d’altronde non ricollegata alla presenza di siti ‘sensibili’, intanto appare legittima in quanto, appunto, nel reciproco confronto il Comune e la società pervengano all’individuazione di idonee aree alternative.
4.- Osservato, in definitiva, che:
a) l’Amministrazione avrebbe potuto e dovuto fin dall’inizio meglio valutare la consistenza e l’impatto dell’impianto;
a.1) l’Amministrazione inoltre avrebbe potuto e dovuto, reputando essa quella in parola un’ubicazione lesiva di superiori interessi urbanistico-edilizi, adoperarsi fattivamente per l’individuazione di un idoneo sito alternativo: ciò invece non avveniva, perché l’A.c. non soltanto non elaborava alcuna proposta concreta ma neppure dava seguito alle note rivolte dalla difesa IT in data 24 febbraio e 1° marzo 2022 al Dirigente comunale.
b) la IT, dal canto suo, oltre ad aver, come più volte evidenziato, prodotto una documentazione non coerente con l’effettiva portata dell’intervento, si limitava a contestare l’idoneità dei siti alternativi indicati - non, si badi, dal Comune ma - dai controinteressati, senza tuttavia portare alcun apporto concreto nella ricerca di una diversa localizzazione, cui vieppiù - allo stesso modo del Comune - avrebbe dovuto mirare appunto in ragione dell’anomalo svolgimento del procedimento autorizzatorio ( per l’iniziale disattenzione della stessa A.c. e per la propria disattenzione relativa al fotorendering );
b.1) di nessun pregio, infine, era la proposta IT relativa alla mitigazione dell’impianto, avente una ‘portata’ del tutto trascurabile.
5.- Ritenuto che:
- a fronte di questioni la cui disamina nel merito richiederebbe per il Collegio, probabilmente, l’ausilio di consulenti, le cui valutazioni sull’esistenza di idonei siti alternativi a loro volta non sono prevedibili e, in ogni caso, renderebbero il giudizio ancora più lungo e - per A.c. e/o Società - oneroso;
- e inoltre tenuto conto delle delineate condotte procedimentali - come già scritto non esenti da reciproche ‘sviste’ - e processuali - soltanto i controinteressati, in definitiva, si attivavano concretamente - delle medesime due parti, risulta opportuno - anche al fine di evitare eventuali appendici risarcitorie, in astratto forse ipotizzabili proprio in considerazione delle predette condotte procedimentali del Comune e della società - richiedere ulteriormente alle parti medesime - anzitutto Comune di Lecce, soggetto pubblico contrario, in sede di autotutela, alla installazione, e ricorrente principale, autrice del più volte richiamato fotorendering, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti o delegati; e inoltre controinteressati, nelle persone dei difensori e tecnici - di dare luogo ad un nuovo, definitivo incontro ( o a più incontri, ove necessario, con tempistica dettata dal Comune ma più rapida possibile e comunque tale da consentire il rispetto del termine di cui al punto 6.- ) nel corso del quale verificare la possibilità di pervenire, nel bilanciamento dei diversi interessi, a una soluzione ‘transattiva/concordata’ della controversia.
6.- Ritenuto che:
- dell’incontro ( o degli incontri ) le parti dovranno compiere una puntuale verbalizzazione, da produrre poi in questo giudizio insieme a ogni ulteriore atto/documento eventualmente richiamato o utile alla decisione della causa.
- per l’adempimento istruttorio e il deposito presso la Segreteria di questo Tribunale del predetto verbale ( o verbali ) si indica il termine di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza.
- la causa va rinviata, per il prosieguo, all’udienza pubblica del 19 ottobre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, dispone l’adempimento istruttorio indicato in motivazione, con il termine ivi fissato.
Rinvia, per il prosieguo, all’udienza pubblica del 19 ottobre 2022.
Ordina alla Segreteria di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22 giugno 2022, con l’intervento dei magistrati:
ON Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
DR Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | ON Pasca |
IL SEGRETARIO