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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/10/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3197/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. RE IO
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3197/2022 R.G.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
TO ED e NA LA
ATTRICE
contro
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Vittorina Tregnago
CONVENUTO
conclusioni delle parti
per parte attrice (come da note scritte depositate in data 11.6.2025) Pt_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale, nulla di favorevole ammesso agli assunti avversari, respinta ogni contraria azione, eccezione e deduzione,
NEL MERITO
Ritenere accertata la responsabilità del IG. come già disposto dalla CP_1
Sentenza del Tribunale di Ivrea e dalla Corte di Appello di Torino nella causazione delle lesioni tutte patite dalla IGnora e, per l'effetto, condannarlo al Parte_1 risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice nella misura come indicata a seguire o altra veriore accertanda in corso di causa:
- quanto al danno patrimoniale passato sub specie di danno emergente: €. 17.990,87
Pag. 1 a 18 - quanto al danno patrimoniale futuro sub specie di danno emergente: € 353.184,30
- quanto al danno biologico permanente: € 1.088.907,00
- quanto al danno biologico temporaneo: € 81.577,50
- quanto al danno da perdita di chance di sopravvivenza: € 250.000,00
- quanto al danno morale: incremento per sofferenza nella misura massima del 50% del
D.B. come previsto dalle ultime tabelle milanesi (percentuale già applicata nella liquidazione sopra proposta)
- quanto al danno esistenziale, al danno da rinuncia forzata alla maternità, alla sessualità
e alla vita di coppia: personalizzazione massima nella misura del 25% del D.B. come previsto dalle ultime tabelle milanesi (percentuale già applicata nella liquidazione sopra proposta)
e così in totale €. 1.791.659,67, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Voglia l'Ill.mo IGnor Giudice, acclarata la manifesta lacunosità della consulenza tecnica
e la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 196 cpc per i motivi tutti di cui alle proprie note scritte del 15/01/24, disporre la rinnovazione in toto delle attività peritali con la sostituzione del consulente nominato previa declaratoria di nullità della CTU per violazione dei principi di imparzialità, di difesa e del contraddittorio, non avendo il CTU motivatamente controargomentato alcunché alle osservazioni critiche di parte attrice pur avendole totalmente disattese.
Si chiede altresì che il Giudice voglia tenere conto di quanto sopra anche in punto liquidazione del compenso a favore del Dottor considerando non adempiuto il Pt_2 compito affidatogli e comunque si chiede di liquidare il dott. solo dopo aver Pt_2 confrontato le conclusioni della chiesta nuova CTU con le sue per valutare la gravità dell'inadempimento ai fini liquidatori.
In via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di rinnovazione della CTU, si chiede che il Giudice voglia disporre un supplemento di CTU convocando il
Consulente nominato affinché fornisca specifica e motivata risposta in merito a tutte le censure sollevate dal CTP di parte attrice e risponda in particolare al quesito n. 2, prendendo posizione in maniera rigorosa e puntuale rispetto alle osservazioni formulate sul punto dal Consulente Tecnico di parte attrice.
Si insiste altresì per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie già formulate nelle memorie ex art. 183 n. 2 e n. 3 cpc.
Con vittoria di spese, compensi professionali, 15% t.p. oltre I.V.A. e C.P.A., rimborso costi di C.T.U. e C.T.P. e successive occorrende.
Pag. 2 a 18 per parte convenuta (come da note scritte depositate in data 10.6.2025) CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea, reiectis contrariis,
-ammettere le prove per interpello e testi sui capitoli di prova dedotti nella Memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 del 4 aprile 2023 e nella Memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 del 24.4.2023;
-respingere tutte le domande ex adverso formulate e dichiarare integralmente risarcito il danno con il pagamento della provvisionale stabilita in sede penale.
Con il favore di spese e onorari di giudizio, rimb forf 15%, spese di CTU, Iva e Cpa come per legge.
*
oggetto: risarcimento del danno
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. adiva il Tribunale di Ivrea allegando che: Parte_1
a) con sentenza n. 317/2007 del 19.6.2007 (dep. 6.9.2007) (cfr. all.
1-2 depositato il 18.1.2023) il Tribunale di Ivrea dichiarava colpevole dei seguenti reati: Controparte_1
Pag. 3 a 18 Il Tribunale di Ivrea condannava altresì al risarcimento dei danni in favore della parte civile
, rimettendo le parti avanti al giudice civile per la liquidazione e, comunque, Parte_1 riconoscendo in favore della parte civile la somma di € 35.000,00 a titolo di provvisionale;
b) la Corte di appello di Torino con sentenza del 2.10.2012 (dep. 15.10.2012) (cfr. all.
1-2 depositato il 18.1.2023) riformava la pronuncia del Tribunale di Ivrea per essere i reati estinti per prescrizione (maturata il 28.3.2012, cfr. all.
1-2 depositato il 18.1.2023 pag. 19 del file) e, provvedendo sull'impugnazione ai sensi dell'art. 578 c.p.p., rigettava l'appello di Parte_3
confermando integralmente le disposizioni civili della sentenza di primo grado,
[...] compreso il riconoscimento della provvisionale;
c) la sentenza della Corte di appello non era stata impugnata ed era passata in giudicato;
d) in conseguenza delle condotte tenute dal convenuto nei suoi confronti, l'attrice aveva patito un danno non patrimoniale consistente in lesioni psico-fisiche (come accertato nelle sentenze penali) nonché nelle sofferenze morali, allegate come di peculiare gravità in quanto verificatesi nell'ambito di una relazione coniugale.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. parte attrice precisava le singole voci di danno non patrimoniale di cui richiedeva il risarcimento e chiedeva altresì il risarcimento del danno patrimoniale passato (individuato nelle spese sanitarie sostenute dall'attrice a partire dal 2004 al 2022) e futuro (individuato nelle spese sanitarie che l'attrice dovrà sostenere in futuro, compreso il costo di una badante a tempo parziale).
2. Tempestivamente costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda ed eccepiva:
- la decadenza dell'attrice dall'effettuare le produzioni indicate come all.
1-3 in citazione in quanto non prodotte contestualmente all'iscrizione a ruolo ma successivamente;
- la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
3. La controversia è stata istruita mediante l'espletamento di c.t.u. medico-legale affidata al dott.
(depositata in data 9.12.2023). Pt_2
Assegnato alle parti termine perentorio fino al 11.6.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, riassegnata – in data
17.2.2025 – la controversia allo scrivente (giusta VT n. 4/2025), preso atto del deposito delle note
Pag. 4 a 18 scritte da parte dell'attrice in data 11.6.2025 e da parte del convenuto in data 10.6.2025, alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.
*
4. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi non è meritevole di accoglimento.
L'atto di citazione, infatti, nel caso di specie contiene, seppur in modo sintetico ma del tutto chiaramente, sia l'indicazione della causa petendi (ossia: le condotte contestate penalmente al convenuto integralmente trascritte nell'atto introduttivo;
l'allegazione dello svolgimento di un processo penale nei confronti del convenuto conclusosi con sentenza d'appello passata in giudicato che, pur dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione, confermava le disposizioni civili della sentenza di primo grado;
l'allegazione dell'attrice di aver patito dei danni in conseguenza delle condotte penalmente rilevanti del convenuto) sia del petitum (ossia, la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle condotte per cui il convenuto era stato sottoposto a procedimento penale).
Gli elementi sopra evidenziati consentivano quindi al convenuto di apprestare adeguate e puntuali difese.
L'atto di citazione soddisfa, dunque, i requisiti previsti dall'art. 163, comma 3, nn. 3) e 4), c.p.c.
(testo ratione temporis applicabile).
5. Deve essere rigettata anche l'eccezione del convenuto secondo cui i documenti indicati in citazione sarebbero inutilizzabili in quanto la loro produzione non è avvenuta contestualmente all'iscrizione a ruolo.
Effettivamente, i documenti indicati in citazione come nn.
1-3 sono stati prodotti successivamente all'iscrizione a ruolo: i docc.
1-2 in data 18.1.2023, il doc. 3 in data 27.10.2022.
Ciò, tuttavia, non rende affatto le produzioni inammissibili.
È sufficiente evidenziare che i documenti in esame sono stati prodotti anteriormente alla prima udienza del 25.1.2023 (udienza sostituita con lo scambio di note scritte) e che all'esito dell'udienza sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (ratione temporis applicabile): ne consegue che parte attrice avrebbe potuto legittimamente produrre tali documenti anche con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. il cui termine per il deposito scadeva successivamente (ossia, a aprile 2023: cfr. ordinanza del 26.1.2023) rispetto a quando tali produzioni sono state effettuate (18.1.2023 e 27.10.2022).
Infine, nessun pregiudizio per il diritto di difesa del convenuto vi è stato. Infatti, il convenuto dimostra di aver contezza del contenuto del doc. 3 (depositato il 27.10.2022) fin dalla comparsa di costituzione (comparsa pag. 9) e dei docc. 1 e 2 (depositati il 18.1.2023) dalla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (ove vi è espresso riferimento a tali produzioni, con indicazione della data in cui sono state effettuate). Pertanto, il convenuto ha avuto effettiva contezza dell'avvenuto
Pag. 5 a 18 deposito dei documenti in questione ben prima dello scadere del termine ultimo (ossia, la scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.: aprile 2023) entro cui l'attrice era legittimata a produrre documenti.
6. Ritiene questo giudice che la modifica delle conclusioni effettuata da parte attrice in memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. sia ammissibile. Se è vero che nell'atto di citazione vi sono argomentazioni unicamente a sostegno della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale
(cfr. atto di citazione pagg. 3-6), non può non evidenziarsi che nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione è comunque richiesta la condanna al risarcimento «di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice».
In tale contesto, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale effettuata a partire dalla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. risulta ammissibile, dovendosi altresì evidenziare che le allegazioni rispetto a tale danno sono state effettuate entro il maturare delle preclusioni assertive (ossia, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.).
Quanto sopra in conformità all'orientamento, qui condiviso, della giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si deve riferire a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. Ne consegue che, laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di pregiudizio, a tale indicazione deve riconoscersi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal
"petitum" le voci non menzionate» (Cass. VI-3, 7 giugno 2019, n. 15523, Rv. 654310 - 01).
7. Il presente giudizio è promosso dall'attrice per richiedere il risarcimento al convenuto dei danni che allega aver patito in conseguenza della condotta del convenuto consistente nei fatti riportati al superiore par. 1 lett. a).
Per tali fatti, integranti i reati di maltrattamenti contro familiari (art. 572 c.p.) e lesioni (art. 582
c.p.), il convenuto, all'esito del procedimento penale, è stato condannato in primo grado con sentenza n. 317/2007 del 19.6.2007 (dep. 6.9.2007) del Tribunale di Ivrea (cfr. all.
1-2 attrice, depositato il 18.1.2023). Il procedimento di appello si concludeva con sentenza del 2.10.2012
(dep. 15.10.2012) (cfr. all.
1-2 depositato il 18.1.2023) della Corte di appello di Torino che riformava la pronuncia di primo grado per essere i reati estinti per prescrizione (maturata il
28.3.2012, cfr. all.
1-2 attrice, depositato il 18.1.2023 pag. 19 del file) e, provvedendo sull'impugnazione ai sensi dell'art. 578 c.p.p., rigettava l'appello di confermando Parte_3 integralmente le disposizioni civili della sentenza di primo grado.
È, inoltre, pacifico tra le parti che la sentenza della Corte di appello sia passata in giudicato: trattasi di circostanza espressamente allegata dall'attrice nell'atto introduttivo e mai contestata dal convenuto.
Pag. 6 a 18 In tale contesto, occorre perimetrare l'ambito di cognizione riservato al giudice civile: nel presente giudizio non può più essere messo in discussione che il convenuto abbia commesso i fatti di cui al capo di imputazione (e con riferimento ai quali è stato giudicato colpevole in primo grado), dovendosi unicamente stabilire quali siano le eventuali conseguenze dannose (ossia, il cd. danno conseguenza) che l'attrice ha patito, appunto, in conseguenza delle richiamate condotte del convenuto. Ciò conformemente al qui condiviso orientamento della Corte di legittimità secondo cui « la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla
"declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice di merito, compiendo un nuovo accertamento sul titolo della responsabilità, aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno - conseguente al suicidio, avvenuto durante il ricovero ospedaliero e in mancanza di adeguate misure preventive adottate dalla struttura sanitaria, di un soggetto affetto da gravi disturbi psichiatrici con tendenze autolesive - rilevando che la sentenza penale di non doversi procedere per estinzione del reato prescritto aveva disposto condanna generica al risarcimento, sebbene da liquidarsi in sede civile)» (Cass. III, 9 marzo 2018, n. 5660, Rv. 648292
- 01). Giova precisare che tale orientamento è stato anche recentemente ribadito: « Qualora il giudice penale, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, pronunci condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, a tale statuizione deve riconoscersi efficacia vincolante, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, nel successivo giudizio civile risarcitorio, che resta deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c.» (Cass. III, 18 ottobre 2024, n. 27055, Rv. 672491 - 01).
7.1. Ciò posto, l'attrice – che riferisce di essere attualmente affetta da malattie autoimmuni, sindrome di EN, disordine da stress post traumatico, patologie oculistiche / dentali / parodontali (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. dell'attrice pagg. 5, 6 e 8) – allega che la sua complessiva situazione clinica è conseguenza delle condotte penalmente rilevanti tenute nei suoi confronti dall'attore.
La controversia è stata quindi istruita mediante c.t.u. medico legale sulla persona dell'attrice, con formulazione del seguente quesito:
«Esaminati gli atti e i documenti di causa, visitata la IG.ra , esperite le indagini Parte_1 tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente:
1) descriva il CTU la sintomatologia soggettiva ed i segni di malattia in corso del periziando;
Pag. 7 a 18 2) accerti il CTU, a seguito di riscontro medico-legale, la natura e l'entità delle lesioni subite dalla in rapporto causale con i fatti di causa indicando la probabilità di derivazione Pt_1 causale delle patologie attuali a carico della perizianda – con particolare riguardo alla riduzione del visus - dai fatti in termini percentuali secondo il principio del più probabile che non (probabilità maggiore o minore del 51%) anche ricorrendo ad indicazioni della dottrina medico-legale e della letteratura scientifica e/o statistica – epidemiologica;
3) accerti quale sia stato e sia attualmente il grado di sofferenza fisica nocicettiva patita dalla specificando le terapie antidolorifiche adottate e se la si sia resa conto;
Pt_1 Pt_1
4) accerti la durata della inabilità temporanea sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate;
5) accerti se residuano postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale rispettivamente sull'integrità sia psichica che fisica ed indicando il danno biologico complessivo specificando i criteri di determinazione e la tabella di valutazione medicolegale di riferimento (c.d. bareme);
6) accerti la necessità di terapie continuative o di presidi protesici – incluse protesi dentarie, occhiali e, in progresso di tempo, anche un cane per ipovedenti – e/o dell'ausilio / assistenza di terzi e in che misura oraria sufficiente a garantire le necessità assistenziali giornaliere;
7) accerti la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future in relazione alla naturale inevitabile progressione dei processi patologici originati dai fatti di causa;
8) accerti se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti incidano e/o abbiano inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionale personali e sociali»
Esaminati gli atti e effettuata la visita medico legale, il CTU ha formulato la seguente diagnosi relativa all'attrice: «Grave Connettivite Mista con Artrite Reumatoide, ad Alto Titolo, Erosiva, associata a Sindrome di EN Severa con Interessamento Oculare per Grave Xeroftalmia.
Tiroidite Autoimmune. Severa Riduzione del Visus con ODV = 1/50 ed OSV = 1/20 l.n.m (Cieca
Parziale). Sinistro. Borsite Piede Sinistro. Gravi Erosioni Ossee Mano Controparte_2
Destra con Deformazioni. Disturbo dell'Adattamento con Ansia ed Umore Depresso, Misti, Cronico” (c.t.u. pag. 16). Nessuna osservazione sul punto è stata presentata dai CCTTP, salva la seguente precisazione del CTP di parte attrice: “nessuna obiezione salvo che la secchezza
SJ – correlata alla mucosa orale determina una maggiore suscettibilità alle carie dentali e in generale alle patologie del cavo orale per il venir meno dell'azione detersione e disinfezione ad opera della saliva» (osservazioni CTP attrice pag. 5). Trattasi, all'evidenza, di precisazione che non comporta una contestazione della diagnosi effettuata dal CTU.
Il CTU ha ritenuto che, tra le patologie che affliggono l'attrice, l'unica da porsi in correlazione causale con le condotte penalmente rilevati [cfr. sopra par. 1 lett. a)] tenute dal convenuto sia il disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, misti, cronico (c.t.u. pag. 19). Deve, quindi, certamente ritenersi provato il nesso di causa tra tale patologia e le condotte del
Pag. 8 a 18 convenuto, tenuto conto del fatto che sul punto nessuno dei CCTTP ha presentato osservazioni a confutazione.
7.2. Con riferimento alle ulteriori patologie diagnosticate all'attrice, il CTU ha escluso che esse possano porsi in rapporto di causalità (o concausalità) con la condotta tenuta dal convenuto. In particolare, il CTU ha osservato che «La Letteratura Scientifica in materia non fornisce prova diretta di Correlazione Causale e/o Concausale tra un Forte, Ripetitivo, Costante Stress
Psichico, sfociato in un Quadro Clinico Psicopatologico accertato e l'Insorgenza di Malattie Autoimmuni (cfr. sopra), cioè non sussistono “Evidenze Scientifiche”, ma – solo –“ Ipotesi di Ricerche”, che non hanno alcun ruolo nè valore Medico-Legale; il semplice Riscontro di
Patologie Autoimmuni – dopo la Separazione e, quindi, dopo la Interruzione della Azione Lesiva
(cioè Maltrattamenti, Vessazioni, ad opera del Marito) – non è indicativo della Sussistenza di un
Rapporto Causale e/o Concausale tra loro» (c.t.u. pagg. 18-19).
Ritiene questo giudice che, nonostante le osservazioni presentate dal CTP dell'attrice, le conclusioni raggiunte dal CTU debbano essere accolte e poste a fondamento della decisione. Ciò per un duplice ordine di concorrenti ragioni.
7.2.1. Deve evidenziarsi che le osservazioni del CTP dell'attrice si basano, anche, sullo studio
Song 2018. Ebbene, la stessa attrice dà atto che il CTU ha avuto modo di esaminarlo prima della predisposizione della relazione (cd. bozza di c.t.u.) da inviare ai CCTTP per le osservazioni, tanto
è vero che l'attrice lamenta, sostanzialmente, che il CTU sul punto abbia accolto la posizione del convenuto (cfr. comparsa conclusionale, punto 2, pagg. 7-8: «… l'unico studio epidemiologico prodotto agli atti prima della stesura della bozza di c.t.u. (studio Song. 2018) è stato depositato paradossalmente dallo stesso convenuto attraverso il proprio CT …»).
In tale contesto, tenuto conto delle ragioni addotte dal CTU per escludere la sussistenza del nesso di causa (ossia, assenza di consenso nella comunità scientifica circa un rapporto di causa tra malattie autoimmuni e costante stress psico-fisico), ritiene questo giudice che del tutto legittimamente il consulente d'ufficio in sede di replica alle osservazioni non poteva che richiamare quanto già sostenuto nella “bozza di c.t.u.”, non essendo stati apportati elementi nuovi alla discussione tecnica.
Deve, peraltro, essere evidenziato che la posizione del CTU non appare affatto peregrina e pregiudizialmente appiattita sulla posizione del convenuto (come espressamente e inaccettabilmente insinua l'attrice, cfr. comparsa conclusionale pag. 6 punto 2). Infatti, anche i medici incaricati della consulenza genetica dall'attrice hanno concluso, in data 15.5.2014, come segue: «Non ci risulta che la valutazione dell'attività telomerasica abbia attualmente valore diagnostico, sebbene siano presenti in letteratura alcuni lavori che riportano una probabile associazione tra accorciamento dei telomeri e un vissuto di maltrattamenti e violenza. Tale approfondimento è stato proposto dal Medico curante che ha suggerito un'analisi all'interno di un progetto di ricerca, del quale non abbiamo notizia. Suggeriamo pertanto di ricontattare il
Medico curante per ottenere maggiori informazioni sulle modalità di questo approfondimento»
(doc. 3 pag. 5 del file, depositato in data 27.10.2022). Pt_1
Pag. 9 a 18 7.2.2. Quale ulteriore argomento per accogliere le conclusioni CTU, è la considerazione che ben quattro (su sei) degli elementi evidenziati dal CTP (cfr. osservazioni allegate alla c.t.u., Pt_1 pagg.
8-9 del file) della convenuta per dimostrare la sussistenza del nesso di causa tra la condotta del convenuto e le malattie autoimmuni non hanno trovato alcun riscontro nel presente giudizio.
È appena il caso di ricordare che il processo civile è caratterizzato, per ragioni di ordine pubblico processuale, da un sistema di preclusioni sia assertive che probatorie. Pertanto, non possono essere esaminate né possono essere poste a fondamento della decisione (nemmeno quali elementi presuntivi) circostanze di fatto che non siano state tempestivamente specificatamente allegate
(ossia, entro lo scadere del termine per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c.) e che la parte interessata non si sia offerta tempestivamente di provare (ossia, entro lo scadere del termine per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
In primo luogo, il CTP nell'affermare la mancanza di predisposizione genetica a malattie autoimmuni per familiarità negativa (“lo attesto io assumendomi ogni responsabilità”, cfr. osservazioni pagg. 8 del file al punto 2) effettua un'inammissibile inversione dell'onere Pt_1 di allegazione e prova, gravante invece sull'attrice, la quale dunque doveva produrre entro la scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. le cartelle cliniche dei suoi familiari o, comunque, formulare istanze istruttorie volte alla loro acquisizione.
Deve, peraltro, precisarsi che nessun rilievo sul punto può assumere la consulenza genica del
15.5.2014 ove viene riportato che nelle famiglie paterna e materna “non sono riferiti casi di malattie ereditarie, malformazioni congenite o ritardo mentale specifico” (doc. 3 pag. 4 Pt_1 del file, depositato in data 27.10.2022) in quanto trattasi, appunto, di circostanze riferite dalla stessa attrice e, dunque, di mere asserzioni di parte.
In secondo luogo, deve evidenziarsi che nel presente giudizio non vi è stata alcuna specifica allegazione entro il maturare delle preclusioni assertive (e, comunque, non vi è stata alcuna istanza istruttoria sul punto) circa la mancanza di fattori ambientali favorenti l'insorgenza delle patologie autoimmuni. Tale onere di allegazione non può in alcun modo ritenersi soddisfatto dalle manifestamente e inammissibilmente generiche affermazioni contenute nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (pag. 7) secondo cui l'attrice “vivendo … in un casolare isolato di
MO ha sempre respirato aria non inquinata e ha mangiato cibi a km zero, in gran parte coltivate biologicamente dai genitori nell'orto di casa o spesso scambiate o acquistate dai vicini”. Prescindendo dalla più che discutibile affermazione secondo cui lo scambio “informale” e non regolamentato di cibo con i vicini sia indice di sicura qualità del cibo stesso, non può che prendersi atto del fatto che l'attrice nemmeno ha indicato specificatamente quali potrebbero essere i fattori ambientali (genericamente indicati come “sostanze tossiche e inquinanti”, memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. pag. 7) la cui esposizione comporterebbe, secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche, la possibilità di insorgenza delle malattie autoimmuni che la affliggono: ciò, all'evidenza, ha impedito al convenuto di prendere posizione su tale questione nonché, eventualmente, di formulare richieste istruttorie in prova contraria. È appena il caso di evidenziare che l'attrice avrebbe dovuto assolvere tale onere (quantomeno) di allegazione in modo estremamente rigoroso, considerato che, come risulta dai documenti dalla stessa
Pag. 10 a 18 prodotti, “le patologie di tipo autoimmunitario sono considerate a patogenesi multifattoriale, ovvero come il risultato della combinazione di diversi fattori, quali la predisposizione genetica e
l'esposizione a fattori ambientali” (doc. 3 pag. 4 del file, depositato in data 27.10.2022). Pt_1
In altri termini, l'attrice non ha nemmeno posto il convenuto nelle condizioni di difendersi sul tale aspetto poiché non ha mai allegato specificatamente quali sarebbero i fattori ambientali a cui, se si è esposti, vi la possibilità di contrarre le malattie autoimmuni che affliggono l'attrice.
In terzo luogo, l'assenza di spiegazioni alternativa non è sufficiente nel presente giudizio in quanto, da un lato, non è stata raggiunta la prova dell'esclusione degli altri fattori che possono – pacificamente – determinare l'insorgenza delle patologie autoimmuni dell'attrice (predisposizione genetica, esposizione a fattori ambientali) e, dall'altro lato, nella presente controversia è onere della ricorrente fornire la prova positiva della derivazione causale delle patologie che la affliggono dalla condotta del convenuto costituente reato, andando quindi la situazione di incertezza circa la sussistenza del nesso di causa a danno della parte onerata di provarla, ossia l'attrice, come previsto dall'art. 2697 c.c.
In quarto luogo, è del tutto irrilevante che non esistano studi epidemiologici che escludano il nesso causale stress – malattie autoimmuni: ciò per le medesime ragioni di riparto dell'onere della prova già sopra evidenziate, essendo l'attrice gravata di fornire la prova positiva della propria allegazione.
Quanto sopra è già sufficiente a rendere del tutto inidonee le osservazioni del CTP a superare le conclusioni raggiunte dal CTU.
Da ultimo deve, comunque, aggiungersi che indebolisce ulteriormente la tesi di parte attrice circa la sussistenza di un nesso di causa tra la condotta del convenuto e l'insorgenza delle malattie autoimmuni il fatto che l'attrice sostenga che anche lo stress derivante dalla separazione giudiziale dal convenuto avrebbe causalmente contribuito all'insorgere delle malattie (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. pag. 7 “… eliminando mentalmente i sette anni di maltrattamenti coniugali seguiti da altrettanti anni di stress post-separazione … l'attuale situazione clinica risulterebbe inspiegabile”; tesi ribadita anche successivamente, cfr. comparsa conclusionale pag. 11, punto 2). Ebbene, premesso che in ogni caso non vi è alcuna prova della sussistenza di tale stress durante il procedimento di separazione né vi sono state specifiche allegazioni e richieste istruttorie sul punto, deve sottolinearsi che tale eventuale stress durante il periodo di separazione non può in alcun modo venire il rilievo nel presente giudizio, non essendo tale stress determinato dalla condotta per cui il convenuto è stato sottoposto a procedimento penale (e condannato in primo grado), condotta comunque cessata in data 29.9.2004 come da capo di imputazione riportato in sentenza.
7.3. Alla luce di quanto sopra, e quindi conformemente alle conclusioni raggiunte dal CTU, vi è correlazione causale tra le condotte del convenuto di cui al par. 1 lett. a) e il disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, misti, cronico che affligge l'attrice. Ciò comporta un'invalidità permanente dell'attrice dell'8% (c.t.u. pag. 20). Tale quantificazione viene posta a fondamento della decisione, considerato che, da un lato, non è contestata dal CTP dell'attrice e,
Pag. 11 a 18 dall'altro lato, il CTU ha adeguatamente risposto alle sintetiche osservazioni del CTP del convenuto richiamando i barèms tabellari (c.t.u. pag. 27).
7.4. Infine, vengono condivise le conclusioni del CTU anche in punto invalidità temporanea: 365 giorni al 50% (c.t.u. pag. 20). Sul punto si evidenzia che non vi è alcuna specifica argomentazione del CTP dell'attrice con riferimento a tale questione che si limita a richiamare un referto della psichiatra che segue l'attrice (cfr. osservazioni pagg. 18 del file al punto 4): Pt_1 tale osservazione non è pertanto specifica e idonea a infirmare la valutazione medico legale del
CTU. Inoltre, il CTU ha adeguatamente replicato alle osservazioni del CTP del convenuto in punto quantificazione dell'invalidità temporanea, evidenziando che deve tenersi conto “del forte e lungo stress psichico” a cui l'attrice era stata sottoposta (c.t.u. pag. 28).
8. Procedendo alla liquidazione del danno, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale deve essere integralmente rigettata.
Il danno emergente lamentato è costituito dalle spese sostenute per terapie odontoiatriche, visite oculistiche, occhiali, colliri e altri presidi oculistici: si tratta di spese da porsi in correlazione causale, secondo la tesi dell'attrice stessa (memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., pag. 8), con le malattie autoimmuni che affliggono l'attrice. Poiché è, come sopra esposto, non è stata provata la sussistenza del nesso di causa tra l'insorgenza di tali malattie e la condotta del convenuto di cui al par. 1 lett. a), la domanda deve essere integralmente rigettata.
Per la medesima ragione deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro, individuato nel costo che l'attrice dovrebbe sostenere per tutta la vita per una badante nonché per le future spese sanitarie: anche in questo caso, si tratta – eventualmente – di spese che sarebbero in correlazione causale con le malattie autoimmuni e, pertanto, il convenuto non è tenuto a risponderne non essendo stata raggiunta la prova del nesso di cui causa tra la condotta del convenuto stesso e l'insorgenza di tali patologie.
9. Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale si osserva quanto segue.
Occorre distinguere il danno biologico, suscettibile di accertamento medico-legale, consistente nel danno alla salute che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico- relazionali del soggetto, dal danno cd. morale, consistente nella sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute.
È possibile inoltre riconoscere la cd. personalizzazione del danno, ossia un aumento dell'ammontare del ristoro purché vi siano conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. III, 27 marzo 2018, n.
7513, in motivazione punto 5.10; Cass. III, 31 ottobre 2023, n. 30293, in motivazione punto 2.3).
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale occorre riferirsi alle tabelle adottate dal
Tribunale di Milano (Cass. III, 7 giugno 2011, n. 12408, Rv. 618048 – 01) in uso al momento in
Pag. 12 a 18 cui viene effettuata la liquidazione (Cass. III, 13 dicembre 2016, n. 25485, Rv. 642330 – 01;
Cass. III, 13 settembre 2018, n. 22265, Rv. 650595 – 01).
Nella fattispecie in esame deve farsi riferimento ai criteri di elaborazione giurisprudenziale adottati dal Tribunale di Milano le cui tabelle, aggiornate al 2024, prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, ossia dunque il danno biologico e il danno morale, unitariamente considerati, secondo un valore medio personalizzabile in ragione delle peculiarità del caso concreto. Tali tabelle indicano anche distintamente l'importo monetario per ciascuna componente (danno biologico e danno morale) del danno non patrimoniale.
Esse risultano, pertanto, conformi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatosi (per tutte: Cass. III, 17 gennaio 2018, n. 901; Cass. III, 27 marzo 2018, n. 7513;
Cass. III, 4 novembre 2020, n. 24473). Infatti,
«I. Sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.).
II. La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte Cost. n. 233 del 2003; Cass. Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-26975) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso:
a. di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b. di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
III. Nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e del recente intervento del legislatore del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 138 e 139 (Codice delle assicurazioni private), modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17 - la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostituiva della precedente, "danno biologico"), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale - deve congiuntamente, ma
Pag. 13 a 18 distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico- relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
IV. Nella valutazione del danno alla salute, in particolare - ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. nn. 8827-8828 del 2003; Cass. Sez. U. n. 6572 del 2006; Corte Cost. n. 233 del 2003) - il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso - quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé").
V. In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
VI. Nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.).
VII. Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all'art. 139 cod. ass. "non è chiusa anche al risarcimento del danno morale"), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, lett. e), cod. ass., introdotta - con valenza evidentemente interpretativa - dalla legge di stabilità del 2016» (Cass. III, 4 novembre 2020, n. 24473).
9.1. In applicazione dei principi che precedono, ritiene questo giudice che parte attrice abbia patito – oltre al danno biologico, già accertato come da c.t.u. sopra esaminata – anche un danno morale, consistente nella paura e angoscia derivante dalla convivenza quotidiana, quantomeno per il periodo indicato nel capo di imputazione (2.8.2000 – 29.9.2004), con il convenuto maltrattante.
Pag. 14 a 18 Ritiene, inoltre, questo giudice che il valore medio previsto dalla Tabelle di Milano debba essere, nel caso di specie, aumentato nella misura del 50%. Ciò risulta giustificato dalla natura dolosa della condotta del convenuto, dalla durata alquanto significativa della condotta maltrattante e svalutante (2.8.2000 – 29.9.2004) nonché dalla natura anche fisicamente violenta della condotta del convenuto.
9.2. Si premette che l'età di riferimento dell'attrice ai fini dell'applicazione delle Tabelle di
Milano è 37 anni, ossia l'età dell'attrice a seguito della stabilizzazione dei postumi, data da individuarsi al 29.9.2005 (ossia, un anno dopo – tempo coincidente con la durata dell'invalidità temporanea – la cessazione delle condotte maltrattanti come risultante dal capo di imputazione).
Procedendo alla liquidazione del danno sulla base delle richiamate Tabelle del Tribunale di
Milano edizione 2024 – tenuto conto dell'età del ricorrente al tempo della stabilizzazione dei postumi (37 anni) e della misura (8 %) dell'invalidità accertata – la quantificazione del danno viene determinata come segue:
• danno biologico permanente (8%), € 14.852,00;
• danno morale conseguente al danno biologico permanente, € 3.713,00.
Gli importi si intendono tutti determinati all'attualità.
Il danno per invalidità temporanea (365 giorni al 50%) viene quantificato applicando al valore monetario previsto per un giorno di inabilità temporanea assoluta fissato in € 115,00 (di cui € 84,00 per danno biologico e € 31,00 per danno morale) una riduzione del 50% in ragione del grado di invalidità temporanea accertato, ottenendo dunque € 57,50. Conseguentemente il danno
– sia nella componente biologica che nella componente morale – conseguente all'invalidità temporanea deve viene determinato in € 20.987,50. Importo da intendersi determinato all'attualità.
Il danno non patrimoniale complessivo, liquidato all'attualità, è dunque pari a € 39.552,50 (€ 14.852,00 + € 3.713,00 + € 20.987,50). Tale importo deve essere aumentato del 50% in ragione della personalizzazione riconosciuta, ottenendo l'importo complessivo di € 59.328,75 da intendersi determinato all'attualità.
Infine, occorre tenere presente i seguenti principi affermati dalla Corte di legittimità (Cass. III, 10 ottobre 2014, n. 21396, in motivazione punto 4.2):
«Il debitore del risarcimento del danno aquiliano è in mora ex re dal giorno del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.).
La mora nell'adempimento dell'obbligo di risarcire il danno come noto non produce interessi legali: non ai sensi dell'art. 1283 c.c., né ai sensi dell'art. 1224 c.c.: l'una e l'altra di tali norme sono infatti dettate con esclusivo riferimento all'ipotesi di ritardato pagamento di debiti di valuta, nozione nella quale non rientra l'obbligo di risarcimento, che ha natura di obbligazione di valore.
Pag. 15 a 18 La mora nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria non è tuttavia senza effetti: essa comporta l'obbligo del debitore di risarcire al creditore il pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità di investire la somma spettantegli a titolo di risarcimento, e ricavarne un lucro finanziario.
Tale danno, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., può essere monetizzato anche sotto forma di interessi, purché sia ben chiaro che:
(a) quelli in esame non sono interessi in senso tecnico, cioè frutti civili del credito principale, ma una voce o componente dell'unico credito risarcitorio;
(b) vanno liquidati ad un saggio equitativamente scelto dal giudice, secondo le circostanze del caso concreto;
(c) vanno applicati sulla semisomma (cioè la media) tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca del fatto illecito, e lo stesso credito espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, ovvero - il risultato è analogo - sul credito espresso in moneta dell'epoca del fatto, e poi rivalutato anno per anno (per tutti questi princìpi si veda la fondamentale decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995, Rv. 490480)».
L'importo così ottenuto deve quindi essere devalutato alla data di stabilizzazione dei postumi (settembre 2005). L'importo (€ 59.328,75) devalutato al settembre 2005 è pari a € 41.751,41
(ultimo indice Istat FOI generale disponibile alla data di effettuazione della devalutazione: settembre 2025).
Su tale importo devono essere riconosciuti dal 29.9.2005 la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, fino al 19.6.2007 data di pronuncia del dispositivo della sentenza penale di primo grado con è stata riconosciuta in favore dell'attrice una provvisionale dall'importo di € 35.000,00 (importo chiaramente da sottrarsi al danno liquidato nel presente giudizio al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), ottenendo l'importo di €
44.928,28. Detratto quanto già riconosciuto con la condanna provvisionale in sede penale residua in favore dell'attrice un credito di € 9.928,28 (€ 44.928,28 – 35.000,00) espresso in moneta del giugno 2007.
Su tale importo (€ 9.928,28) devono essere riconosciuti dal 19.6.2007 la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, fino alla presente decisione (ultimo indice Istat disponibile: Foi settembre 2025), ottenendo così l'importo di € 16.985,69. Sul credito, così divenuto obbligazione di valuta (Cass. VI-3, 25 gennaio 2022, n. 2181, in motivazione punto
2.8), devono essere riconosciuti dalla presente decisione gli interessi al tasso legale.
9.3. L'importo determinato al paragrafo che precede è idoneo a ristorare ogni pregiudizio non patrimoniale patito dall'attrice. Con riferimento agli ulteriori danni non patrimoniali lamentati dall'attrice deve osservarsi quanto segue:
- il cd. danno esistenziale (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. pag. 12) non può essere riconosciuto per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, alla luce della giurisprudenza richiamata al par. 9. (cfr. punto VI della sentenza di legittimità riportata), si tratterebbe di
Pag. 16 a 18 un'indebita duplicazione del danno biologico per come definito dalla citata giurisprudenza (e concretamente applicato nella presente sentenza provvedendo alla liquidazione del danno biologico). In secondo luogo, comunque, l'attrice riconduce a tale categoria di danno pregiudizi conseguenti l'insorgenza delle malattie autoimmuni, malattie che, tuttavia, non si pongono in nesso di derivazione causale con la condotta del convenuto;
- il cd. danno da perdita di chance di sopravvivenza (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c. pag. 12) individuato nella maggiore possibilità per l'attrice di incorrere in cadute accidentali potenzialmente letali e nella perdita funzionale delle mani “con i relativi rischi” (non meglio precisati) in ragione dell'artrite reumatoide non può essere riconosciuto per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, si tratta di pregiudizi del tutto ipotetici e astratti, non oggetto di specifica allegazione e tantomeno di specifiche richieste istruttorie (se non di c.t.u. che tuttavia si rivela inammissibilmente esplorativa in quanto priva di prove in fatto a giustificazione dell'espletamento della consulenza), tanto da potersi dubitare che si tratti di un danno effettivamente allegato. In secondo luogo, comunque, l'attrice riconduce a tale categoria di danno pregiudizi conseguenti l'insorgenza delle malattie autoimmuni, malattie che, tuttavia, non si pongono in nesso di derivazione causale con la condotta del convenuto;
- il cd. danno alla vita sessuale e alla rinuncia a trovarsi un compagno e a formare una famiglia con figli (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. pagg. 12-13) non può essere oggetto di autonoma liquidazione. Non può non evidenziarsi che si è di fronte a una mera enunciazione astratta di una pretesa risarcitoria priva di qualsivoglia concreta allegazione della sussistenza effettiva del danno e priva di qualsivoglia istanza istruttoria ammissibile a sostegno (il capo 13 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è generico e non si vede come possa farsi derivare una relazione causale tra tali circostanze e la condotta del convenuto).
10. Con riferimento alle spese del giudizio, ritiene questo giudice di operare una compensazione parziale delle stesse con le modalità di seguito precisate. Si premette che la compensazione parziale delle spese è giustificata dal fatto che vi è stato l'integrale rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, conseguentemente si verte in ipotesi di soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Infatti, «in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa» (Cass. III, 15 maggio
2023, n. 13212, Rv. 669349 - 01).
Ciò posto, ritiene questo giudice di compensare tra le parti integralmente le spese per i rispettivi
CCTTP e le spese di lite nella misura del 20%, ad eccezione degli esposti (contributo unificato, anticipazioni forfettarie) e le spese successive occorrende (quali la tassa di registro) che, nei
Pag. 17 a 18 rapporti tra le parti, vengono poste integralmente a carico del convenuto. Vengono, inoltre, poste a carico integrale del convenuto le spese di c.t.u. già liquidate con decreto del 19.1.2024.
Le spese, quindi, vengono poste per il restante 80% (fatte salve le precisazioni di cui sopra con riferimento agli esposti e alle spese successive) a carico del convenuto. Le spese si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione € 5.200-26.000 (valore del decisum: art. 5, comma 3,
d.m. 55/2014) con applicazione dei valori medi per tutte le fasi – in complessivi € 4.061,60 (ossia
€ 5.077,00 con riduzione del 20%), oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva di legge, contributo unificato (€ 118,50), anticipazioni forfettarie (€ 27,00), spese successive occorrende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 16.985,69, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.061,60 oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva di legge, contributo unificato (€ 118,50), anticipazioni forfettarie (€ 27,00), spese successive occorrende;
3) pone definitivamente, per intero, le spese di c.t.u. a carico esclusivo di CP_1
.
[...]
Ivrea, 28/10/2025
Il Giudice
RE IO
Pag. 18 a 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. RE IO
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3197/2022 R.G.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
TO ED e NA LA
ATTRICE
contro
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Vittorina Tregnago
CONVENUTO
conclusioni delle parti
per parte attrice (come da note scritte depositate in data 11.6.2025) Pt_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale, nulla di favorevole ammesso agli assunti avversari, respinta ogni contraria azione, eccezione e deduzione,
NEL MERITO
Ritenere accertata la responsabilità del IG. come già disposto dalla CP_1
Sentenza del Tribunale di Ivrea e dalla Corte di Appello di Torino nella causazione delle lesioni tutte patite dalla IGnora e, per l'effetto, condannarlo al Parte_1 risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice nella misura come indicata a seguire o altra veriore accertanda in corso di causa:
- quanto al danno patrimoniale passato sub specie di danno emergente: €. 17.990,87
Pag. 1 a 18 - quanto al danno patrimoniale futuro sub specie di danno emergente: € 353.184,30
- quanto al danno biologico permanente: € 1.088.907,00
- quanto al danno biologico temporaneo: € 81.577,50
- quanto al danno da perdita di chance di sopravvivenza: € 250.000,00
- quanto al danno morale: incremento per sofferenza nella misura massima del 50% del
D.B. come previsto dalle ultime tabelle milanesi (percentuale già applicata nella liquidazione sopra proposta)
- quanto al danno esistenziale, al danno da rinuncia forzata alla maternità, alla sessualità
e alla vita di coppia: personalizzazione massima nella misura del 25% del D.B. come previsto dalle ultime tabelle milanesi (percentuale già applicata nella liquidazione sopra proposta)
e così in totale €. 1.791.659,67, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Voglia l'Ill.mo IGnor Giudice, acclarata la manifesta lacunosità della consulenza tecnica
e la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 196 cpc per i motivi tutti di cui alle proprie note scritte del 15/01/24, disporre la rinnovazione in toto delle attività peritali con la sostituzione del consulente nominato previa declaratoria di nullità della CTU per violazione dei principi di imparzialità, di difesa e del contraddittorio, non avendo il CTU motivatamente controargomentato alcunché alle osservazioni critiche di parte attrice pur avendole totalmente disattese.
Si chiede altresì che il Giudice voglia tenere conto di quanto sopra anche in punto liquidazione del compenso a favore del Dottor considerando non adempiuto il Pt_2 compito affidatogli e comunque si chiede di liquidare il dott. solo dopo aver Pt_2 confrontato le conclusioni della chiesta nuova CTU con le sue per valutare la gravità dell'inadempimento ai fini liquidatori.
In via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di rinnovazione della CTU, si chiede che il Giudice voglia disporre un supplemento di CTU convocando il
Consulente nominato affinché fornisca specifica e motivata risposta in merito a tutte le censure sollevate dal CTP di parte attrice e risponda in particolare al quesito n. 2, prendendo posizione in maniera rigorosa e puntuale rispetto alle osservazioni formulate sul punto dal Consulente Tecnico di parte attrice.
Si insiste altresì per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie già formulate nelle memorie ex art. 183 n. 2 e n. 3 cpc.
Con vittoria di spese, compensi professionali, 15% t.p. oltre I.V.A. e C.P.A., rimborso costi di C.T.U. e C.T.P. e successive occorrende.
Pag. 2 a 18 per parte convenuta (come da note scritte depositate in data 10.6.2025) CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea, reiectis contrariis,
-ammettere le prove per interpello e testi sui capitoli di prova dedotti nella Memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 del 4 aprile 2023 e nella Memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 del 24.4.2023;
-respingere tutte le domande ex adverso formulate e dichiarare integralmente risarcito il danno con il pagamento della provvisionale stabilita in sede penale.
Con il favore di spese e onorari di giudizio, rimb forf 15%, spese di CTU, Iva e Cpa come per legge.
*
oggetto: risarcimento del danno
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. adiva il Tribunale di Ivrea allegando che: Parte_1
a) con sentenza n. 317/2007 del 19.6.2007 (dep. 6.9.2007) (cfr. all.
1-2 depositato il 18.1.2023) il Tribunale di Ivrea dichiarava colpevole dei seguenti reati: Controparte_1
Pag. 3 a 18 Il Tribunale di Ivrea condannava altresì al risarcimento dei danni in favore della parte civile
, rimettendo le parti avanti al giudice civile per la liquidazione e, comunque, Parte_1 riconoscendo in favore della parte civile la somma di € 35.000,00 a titolo di provvisionale;
b) la Corte di appello di Torino con sentenza del 2.10.2012 (dep. 15.10.2012) (cfr. all.
1-2 depositato il 18.1.2023) riformava la pronuncia del Tribunale di Ivrea per essere i reati estinti per prescrizione (maturata il 28.3.2012, cfr. all.
1-2 depositato il 18.1.2023 pag. 19 del file) e, provvedendo sull'impugnazione ai sensi dell'art. 578 c.p.p., rigettava l'appello di Parte_3
confermando integralmente le disposizioni civili della sentenza di primo grado,
[...] compreso il riconoscimento della provvisionale;
c) la sentenza della Corte di appello non era stata impugnata ed era passata in giudicato;
d) in conseguenza delle condotte tenute dal convenuto nei suoi confronti, l'attrice aveva patito un danno non patrimoniale consistente in lesioni psico-fisiche (come accertato nelle sentenze penali) nonché nelle sofferenze morali, allegate come di peculiare gravità in quanto verificatesi nell'ambito di una relazione coniugale.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. parte attrice precisava le singole voci di danno non patrimoniale di cui richiedeva il risarcimento e chiedeva altresì il risarcimento del danno patrimoniale passato (individuato nelle spese sanitarie sostenute dall'attrice a partire dal 2004 al 2022) e futuro (individuato nelle spese sanitarie che l'attrice dovrà sostenere in futuro, compreso il costo di una badante a tempo parziale).
2. Tempestivamente costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda ed eccepiva:
- la decadenza dell'attrice dall'effettuare le produzioni indicate come all.
1-3 in citazione in quanto non prodotte contestualmente all'iscrizione a ruolo ma successivamente;
- la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
3. La controversia è stata istruita mediante l'espletamento di c.t.u. medico-legale affidata al dott.
(depositata in data 9.12.2023). Pt_2
Assegnato alle parti termine perentorio fino al 11.6.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, riassegnata – in data
17.2.2025 – la controversia allo scrivente (giusta VT n. 4/2025), preso atto del deposito delle note
Pag. 4 a 18 scritte da parte dell'attrice in data 11.6.2025 e da parte del convenuto in data 10.6.2025, alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.
*
4. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi non è meritevole di accoglimento.
L'atto di citazione, infatti, nel caso di specie contiene, seppur in modo sintetico ma del tutto chiaramente, sia l'indicazione della causa petendi (ossia: le condotte contestate penalmente al convenuto integralmente trascritte nell'atto introduttivo;
l'allegazione dello svolgimento di un processo penale nei confronti del convenuto conclusosi con sentenza d'appello passata in giudicato che, pur dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione, confermava le disposizioni civili della sentenza di primo grado;
l'allegazione dell'attrice di aver patito dei danni in conseguenza delle condotte penalmente rilevanti del convenuto) sia del petitum (ossia, la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle condotte per cui il convenuto era stato sottoposto a procedimento penale).
Gli elementi sopra evidenziati consentivano quindi al convenuto di apprestare adeguate e puntuali difese.
L'atto di citazione soddisfa, dunque, i requisiti previsti dall'art. 163, comma 3, nn. 3) e 4), c.p.c.
(testo ratione temporis applicabile).
5. Deve essere rigettata anche l'eccezione del convenuto secondo cui i documenti indicati in citazione sarebbero inutilizzabili in quanto la loro produzione non è avvenuta contestualmente all'iscrizione a ruolo.
Effettivamente, i documenti indicati in citazione come nn.
1-3 sono stati prodotti successivamente all'iscrizione a ruolo: i docc.
1-2 in data 18.1.2023, il doc. 3 in data 27.10.2022.
Ciò, tuttavia, non rende affatto le produzioni inammissibili.
È sufficiente evidenziare che i documenti in esame sono stati prodotti anteriormente alla prima udienza del 25.1.2023 (udienza sostituita con lo scambio di note scritte) e che all'esito dell'udienza sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (ratione temporis applicabile): ne consegue che parte attrice avrebbe potuto legittimamente produrre tali documenti anche con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. il cui termine per il deposito scadeva successivamente (ossia, a aprile 2023: cfr. ordinanza del 26.1.2023) rispetto a quando tali produzioni sono state effettuate (18.1.2023 e 27.10.2022).
Infine, nessun pregiudizio per il diritto di difesa del convenuto vi è stato. Infatti, il convenuto dimostra di aver contezza del contenuto del doc. 3 (depositato il 27.10.2022) fin dalla comparsa di costituzione (comparsa pag. 9) e dei docc. 1 e 2 (depositati il 18.1.2023) dalla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (ove vi è espresso riferimento a tali produzioni, con indicazione della data in cui sono state effettuate). Pertanto, il convenuto ha avuto effettiva contezza dell'avvenuto
Pag. 5 a 18 deposito dei documenti in questione ben prima dello scadere del termine ultimo (ossia, la scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.: aprile 2023) entro cui l'attrice era legittimata a produrre documenti.
6. Ritiene questo giudice che la modifica delle conclusioni effettuata da parte attrice in memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. sia ammissibile. Se è vero che nell'atto di citazione vi sono argomentazioni unicamente a sostegno della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale
(cfr. atto di citazione pagg. 3-6), non può non evidenziarsi che nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione è comunque richiesta la condanna al risarcimento «di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice».
In tale contesto, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale effettuata a partire dalla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. risulta ammissibile, dovendosi altresì evidenziare che le allegazioni rispetto a tale danno sono state effettuate entro il maturare delle preclusioni assertive (ossia, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.).
Quanto sopra in conformità all'orientamento, qui condiviso, della giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si deve riferire a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. Ne consegue che, laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di pregiudizio, a tale indicazione deve riconoscersi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal
"petitum" le voci non menzionate» (Cass. VI-3, 7 giugno 2019, n. 15523, Rv. 654310 - 01).
7. Il presente giudizio è promosso dall'attrice per richiedere il risarcimento al convenuto dei danni che allega aver patito in conseguenza della condotta del convenuto consistente nei fatti riportati al superiore par. 1 lett. a).
Per tali fatti, integranti i reati di maltrattamenti contro familiari (art. 572 c.p.) e lesioni (art. 582
c.p.), il convenuto, all'esito del procedimento penale, è stato condannato in primo grado con sentenza n. 317/2007 del 19.6.2007 (dep. 6.9.2007) del Tribunale di Ivrea (cfr. all.
1-2 attrice, depositato il 18.1.2023). Il procedimento di appello si concludeva con sentenza del 2.10.2012
(dep. 15.10.2012) (cfr. all.
1-2 depositato il 18.1.2023) della Corte di appello di Torino che riformava la pronuncia di primo grado per essere i reati estinti per prescrizione (maturata il
28.3.2012, cfr. all.
1-2 attrice, depositato il 18.1.2023 pag. 19 del file) e, provvedendo sull'impugnazione ai sensi dell'art. 578 c.p.p., rigettava l'appello di confermando Parte_3 integralmente le disposizioni civili della sentenza di primo grado.
È, inoltre, pacifico tra le parti che la sentenza della Corte di appello sia passata in giudicato: trattasi di circostanza espressamente allegata dall'attrice nell'atto introduttivo e mai contestata dal convenuto.
Pag. 6 a 18 In tale contesto, occorre perimetrare l'ambito di cognizione riservato al giudice civile: nel presente giudizio non può più essere messo in discussione che il convenuto abbia commesso i fatti di cui al capo di imputazione (e con riferimento ai quali è stato giudicato colpevole in primo grado), dovendosi unicamente stabilire quali siano le eventuali conseguenze dannose (ossia, il cd. danno conseguenza) che l'attrice ha patito, appunto, in conseguenza delle richiamate condotte del convenuto. Ciò conformemente al qui condiviso orientamento della Corte di legittimità secondo cui « la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla
"declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice di merito, compiendo un nuovo accertamento sul titolo della responsabilità, aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno - conseguente al suicidio, avvenuto durante il ricovero ospedaliero e in mancanza di adeguate misure preventive adottate dalla struttura sanitaria, di un soggetto affetto da gravi disturbi psichiatrici con tendenze autolesive - rilevando che la sentenza penale di non doversi procedere per estinzione del reato prescritto aveva disposto condanna generica al risarcimento, sebbene da liquidarsi in sede civile)» (Cass. III, 9 marzo 2018, n. 5660, Rv. 648292
- 01). Giova precisare che tale orientamento è stato anche recentemente ribadito: « Qualora il giudice penale, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, pronunci condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, a tale statuizione deve riconoscersi efficacia vincolante, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, nel successivo giudizio civile risarcitorio, che resta deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c.» (Cass. III, 18 ottobre 2024, n. 27055, Rv. 672491 - 01).
7.1. Ciò posto, l'attrice – che riferisce di essere attualmente affetta da malattie autoimmuni, sindrome di EN, disordine da stress post traumatico, patologie oculistiche / dentali / parodontali (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. dell'attrice pagg. 5, 6 e 8) – allega che la sua complessiva situazione clinica è conseguenza delle condotte penalmente rilevanti tenute nei suoi confronti dall'attore.
La controversia è stata quindi istruita mediante c.t.u. medico legale sulla persona dell'attrice, con formulazione del seguente quesito:
«Esaminati gli atti e i documenti di causa, visitata la IG.ra , esperite le indagini Parte_1 tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente:
1) descriva il CTU la sintomatologia soggettiva ed i segni di malattia in corso del periziando;
Pag. 7 a 18 2) accerti il CTU, a seguito di riscontro medico-legale, la natura e l'entità delle lesioni subite dalla in rapporto causale con i fatti di causa indicando la probabilità di derivazione Pt_1 causale delle patologie attuali a carico della perizianda – con particolare riguardo alla riduzione del visus - dai fatti in termini percentuali secondo il principio del più probabile che non (probabilità maggiore o minore del 51%) anche ricorrendo ad indicazioni della dottrina medico-legale e della letteratura scientifica e/o statistica – epidemiologica;
3) accerti quale sia stato e sia attualmente il grado di sofferenza fisica nocicettiva patita dalla specificando le terapie antidolorifiche adottate e se la si sia resa conto;
Pt_1 Pt_1
4) accerti la durata della inabilità temporanea sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate;
5) accerti se residuano postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale rispettivamente sull'integrità sia psichica che fisica ed indicando il danno biologico complessivo specificando i criteri di determinazione e la tabella di valutazione medicolegale di riferimento (c.d. bareme);
6) accerti la necessità di terapie continuative o di presidi protesici – incluse protesi dentarie, occhiali e, in progresso di tempo, anche un cane per ipovedenti – e/o dell'ausilio / assistenza di terzi e in che misura oraria sufficiente a garantire le necessità assistenziali giornaliere;
7) accerti la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future in relazione alla naturale inevitabile progressione dei processi patologici originati dai fatti di causa;
8) accerti se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti incidano e/o abbiano inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionale personali e sociali»
Esaminati gli atti e effettuata la visita medico legale, il CTU ha formulato la seguente diagnosi relativa all'attrice: «Grave Connettivite Mista con Artrite Reumatoide, ad Alto Titolo, Erosiva, associata a Sindrome di EN Severa con Interessamento Oculare per Grave Xeroftalmia.
Tiroidite Autoimmune. Severa Riduzione del Visus con ODV = 1/50 ed OSV = 1/20 l.n.m (Cieca
Parziale). Sinistro. Borsite Piede Sinistro. Gravi Erosioni Ossee Mano Controparte_2
Destra con Deformazioni. Disturbo dell'Adattamento con Ansia ed Umore Depresso, Misti, Cronico” (c.t.u. pag. 16). Nessuna osservazione sul punto è stata presentata dai CCTTP, salva la seguente precisazione del CTP di parte attrice: “nessuna obiezione salvo che la secchezza
SJ – correlata alla mucosa orale determina una maggiore suscettibilità alle carie dentali e in generale alle patologie del cavo orale per il venir meno dell'azione detersione e disinfezione ad opera della saliva» (osservazioni CTP attrice pag. 5). Trattasi, all'evidenza, di precisazione che non comporta una contestazione della diagnosi effettuata dal CTU.
Il CTU ha ritenuto che, tra le patologie che affliggono l'attrice, l'unica da porsi in correlazione causale con le condotte penalmente rilevati [cfr. sopra par. 1 lett. a)] tenute dal convenuto sia il disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, misti, cronico (c.t.u. pag. 19). Deve, quindi, certamente ritenersi provato il nesso di causa tra tale patologia e le condotte del
Pag. 8 a 18 convenuto, tenuto conto del fatto che sul punto nessuno dei CCTTP ha presentato osservazioni a confutazione.
7.2. Con riferimento alle ulteriori patologie diagnosticate all'attrice, il CTU ha escluso che esse possano porsi in rapporto di causalità (o concausalità) con la condotta tenuta dal convenuto. In particolare, il CTU ha osservato che «La Letteratura Scientifica in materia non fornisce prova diretta di Correlazione Causale e/o Concausale tra un Forte, Ripetitivo, Costante Stress
Psichico, sfociato in un Quadro Clinico Psicopatologico accertato e l'Insorgenza di Malattie Autoimmuni (cfr. sopra), cioè non sussistono “Evidenze Scientifiche”, ma – solo –“ Ipotesi di Ricerche”, che non hanno alcun ruolo nè valore Medico-Legale; il semplice Riscontro di
Patologie Autoimmuni – dopo la Separazione e, quindi, dopo la Interruzione della Azione Lesiva
(cioè Maltrattamenti, Vessazioni, ad opera del Marito) – non è indicativo della Sussistenza di un
Rapporto Causale e/o Concausale tra loro» (c.t.u. pagg. 18-19).
Ritiene questo giudice che, nonostante le osservazioni presentate dal CTP dell'attrice, le conclusioni raggiunte dal CTU debbano essere accolte e poste a fondamento della decisione. Ciò per un duplice ordine di concorrenti ragioni.
7.2.1. Deve evidenziarsi che le osservazioni del CTP dell'attrice si basano, anche, sullo studio
Song 2018. Ebbene, la stessa attrice dà atto che il CTU ha avuto modo di esaminarlo prima della predisposizione della relazione (cd. bozza di c.t.u.) da inviare ai CCTTP per le osservazioni, tanto
è vero che l'attrice lamenta, sostanzialmente, che il CTU sul punto abbia accolto la posizione del convenuto (cfr. comparsa conclusionale, punto 2, pagg. 7-8: «… l'unico studio epidemiologico prodotto agli atti prima della stesura della bozza di c.t.u. (studio Song. 2018) è stato depositato paradossalmente dallo stesso convenuto attraverso il proprio CT …»).
In tale contesto, tenuto conto delle ragioni addotte dal CTU per escludere la sussistenza del nesso di causa (ossia, assenza di consenso nella comunità scientifica circa un rapporto di causa tra malattie autoimmuni e costante stress psico-fisico), ritiene questo giudice che del tutto legittimamente il consulente d'ufficio in sede di replica alle osservazioni non poteva che richiamare quanto già sostenuto nella “bozza di c.t.u.”, non essendo stati apportati elementi nuovi alla discussione tecnica.
Deve, peraltro, essere evidenziato che la posizione del CTU non appare affatto peregrina e pregiudizialmente appiattita sulla posizione del convenuto (come espressamente e inaccettabilmente insinua l'attrice, cfr. comparsa conclusionale pag. 6 punto 2). Infatti, anche i medici incaricati della consulenza genetica dall'attrice hanno concluso, in data 15.5.2014, come segue: «Non ci risulta che la valutazione dell'attività telomerasica abbia attualmente valore diagnostico, sebbene siano presenti in letteratura alcuni lavori che riportano una probabile associazione tra accorciamento dei telomeri e un vissuto di maltrattamenti e violenza. Tale approfondimento è stato proposto dal Medico curante che ha suggerito un'analisi all'interno di un progetto di ricerca, del quale non abbiamo notizia. Suggeriamo pertanto di ricontattare il
Medico curante per ottenere maggiori informazioni sulle modalità di questo approfondimento»
(doc. 3 pag. 5 del file, depositato in data 27.10.2022). Pt_1
Pag. 9 a 18 7.2.2. Quale ulteriore argomento per accogliere le conclusioni CTU, è la considerazione che ben quattro (su sei) degli elementi evidenziati dal CTP (cfr. osservazioni allegate alla c.t.u., Pt_1 pagg.
8-9 del file) della convenuta per dimostrare la sussistenza del nesso di causa tra la condotta del convenuto e le malattie autoimmuni non hanno trovato alcun riscontro nel presente giudizio.
È appena il caso di ricordare che il processo civile è caratterizzato, per ragioni di ordine pubblico processuale, da un sistema di preclusioni sia assertive che probatorie. Pertanto, non possono essere esaminate né possono essere poste a fondamento della decisione (nemmeno quali elementi presuntivi) circostanze di fatto che non siano state tempestivamente specificatamente allegate
(ossia, entro lo scadere del termine per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c.) e che la parte interessata non si sia offerta tempestivamente di provare (ossia, entro lo scadere del termine per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
In primo luogo, il CTP nell'affermare la mancanza di predisposizione genetica a malattie autoimmuni per familiarità negativa (“lo attesto io assumendomi ogni responsabilità”, cfr. osservazioni pagg. 8 del file al punto 2) effettua un'inammissibile inversione dell'onere Pt_1 di allegazione e prova, gravante invece sull'attrice, la quale dunque doveva produrre entro la scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. le cartelle cliniche dei suoi familiari o, comunque, formulare istanze istruttorie volte alla loro acquisizione.
Deve, peraltro, precisarsi che nessun rilievo sul punto può assumere la consulenza genica del
15.5.2014 ove viene riportato che nelle famiglie paterna e materna “non sono riferiti casi di malattie ereditarie, malformazioni congenite o ritardo mentale specifico” (doc. 3 pag. 4 Pt_1 del file, depositato in data 27.10.2022) in quanto trattasi, appunto, di circostanze riferite dalla stessa attrice e, dunque, di mere asserzioni di parte.
In secondo luogo, deve evidenziarsi che nel presente giudizio non vi è stata alcuna specifica allegazione entro il maturare delle preclusioni assertive (e, comunque, non vi è stata alcuna istanza istruttoria sul punto) circa la mancanza di fattori ambientali favorenti l'insorgenza delle patologie autoimmuni. Tale onere di allegazione non può in alcun modo ritenersi soddisfatto dalle manifestamente e inammissibilmente generiche affermazioni contenute nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (pag. 7) secondo cui l'attrice “vivendo … in un casolare isolato di
MO ha sempre respirato aria non inquinata e ha mangiato cibi a km zero, in gran parte coltivate biologicamente dai genitori nell'orto di casa o spesso scambiate o acquistate dai vicini”. Prescindendo dalla più che discutibile affermazione secondo cui lo scambio “informale” e non regolamentato di cibo con i vicini sia indice di sicura qualità del cibo stesso, non può che prendersi atto del fatto che l'attrice nemmeno ha indicato specificatamente quali potrebbero essere i fattori ambientali (genericamente indicati come “sostanze tossiche e inquinanti”, memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. pag. 7) la cui esposizione comporterebbe, secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche, la possibilità di insorgenza delle malattie autoimmuni che la affliggono: ciò, all'evidenza, ha impedito al convenuto di prendere posizione su tale questione nonché, eventualmente, di formulare richieste istruttorie in prova contraria. È appena il caso di evidenziare che l'attrice avrebbe dovuto assolvere tale onere (quantomeno) di allegazione in modo estremamente rigoroso, considerato che, come risulta dai documenti dalla stessa
Pag. 10 a 18 prodotti, “le patologie di tipo autoimmunitario sono considerate a patogenesi multifattoriale, ovvero come il risultato della combinazione di diversi fattori, quali la predisposizione genetica e
l'esposizione a fattori ambientali” (doc. 3 pag. 4 del file, depositato in data 27.10.2022). Pt_1
In altri termini, l'attrice non ha nemmeno posto il convenuto nelle condizioni di difendersi sul tale aspetto poiché non ha mai allegato specificatamente quali sarebbero i fattori ambientali a cui, se si è esposti, vi la possibilità di contrarre le malattie autoimmuni che affliggono l'attrice.
In terzo luogo, l'assenza di spiegazioni alternativa non è sufficiente nel presente giudizio in quanto, da un lato, non è stata raggiunta la prova dell'esclusione degli altri fattori che possono – pacificamente – determinare l'insorgenza delle patologie autoimmuni dell'attrice (predisposizione genetica, esposizione a fattori ambientali) e, dall'altro lato, nella presente controversia è onere della ricorrente fornire la prova positiva della derivazione causale delle patologie che la affliggono dalla condotta del convenuto costituente reato, andando quindi la situazione di incertezza circa la sussistenza del nesso di causa a danno della parte onerata di provarla, ossia l'attrice, come previsto dall'art. 2697 c.c.
In quarto luogo, è del tutto irrilevante che non esistano studi epidemiologici che escludano il nesso causale stress – malattie autoimmuni: ciò per le medesime ragioni di riparto dell'onere della prova già sopra evidenziate, essendo l'attrice gravata di fornire la prova positiva della propria allegazione.
Quanto sopra è già sufficiente a rendere del tutto inidonee le osservazioni del CTP a superare le conclusioni raggiunte dal CTU.
Da ultimo deve, comunque, aggiungersi che indebolisce ulteriormente la tesi di parte attrice circa la sussistenza di un nesso di causa tra la condotta del convenuto e l'insorgenza delle malattie autoimmuni il fatto che l'attrice sostenga che anche lo stress derivante dalla separazione giudiziale dal convenuto avrebbe causalmente contribuito all'insorgere delle malattie (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. pag. 7 “… eliminando mentalmente i sette anni di maltrattamenti coniugali seguiti da altrettanti anni di stress post-separazione … l'attuale situazione clinica risulterebbe inspiegabile”; tesi ribadita anche successivamente, cfr. comparsa conclusionale pag. 11, punto 2). Ebbene, premesso che in ogni caso non vi è alcuna prova della sussistenza di tale stress durante il procedimento di separazione né vi sono state specifiche allegazioni e richieste istruttorie sul punto, deve sottolinearsi che tale eventuale stress durante il periodo di separazione non può in alcun modo venire il rilievo nel presente giudizio, non essendo tale stress determinato dalla condotta per cui il convenuto è stato sottoposto a procedimento penale (e condannato in primo grado), condotta comunque cessata in data 29.9.2004 come da capo di imputazione riportato in sentenza.
7.3. Alla luce di quanto sopra, e quindi conformemente alle conclusioni raggiunte dal CTU, vi è correlazione causale tra le condotte del convenuto di cui al par. 1 lett. a) e il disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, misti, cronico che affligge l'attrice. Ciò comporta un'invalidità permanente dell'attrice dell'8% (c.t.u. pag. 20). Tale quantificazione viene posta a fondamento della decisione, considerato che, da un lato, non è contestata dal CTP dell'attrice e,
Pag. 11 a 18 dall'altro lato, il CTU ha adeguatamente risposto alle sintetiche osservazioni del CTP del convenuto richiamando i barèms tabellari (c.t.u. pag. 27).
7.4. Infine, vengono condivise le conclusioni del CTU anche in punto invalidità temporanea: 365 giorni al 50% (c.t.u. pag. 20). Sul punto si evidenzia che non vi è alcuna specifica argomentazione del CTP dell'attrice con riferimento a tale questione che si limita a richiamare un referto della psichiatra che segue l'attrice (cfr. osservazioni pagg. 18 del file al punto 4): Pt_1 tale osservazione non è pertanto specifica e idonea a infirmare la valutazione medico legale del
CTU. Inoltre, il CTU ha adeguatamente replicato alle osservazioni del CTP del convenuto in punto quantificazione dell'invalidità temporanea, evidenziando che deve tenersi conto “del forte e lungo stress psichico” a cui l'attrice era stata sottoposta (c.t.u. pag. 28).
8. Procedendo alla liquidazione del danno, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale deve essere integralmente rigettata.
Il danno emergente lamentato è costituito dalle spese sostenute per terapie odontoiatriche, visite oculistiche, occhiali, colliri e altri presidi oculistici: si tratta di spese da porsi in correlazione causale, secondo la tesi dell'attrice stessa (memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., pag. 8), con le malattie autoimmuni che affliggono l'attrice. Poiché è, come sopra esposto, non è stata provata la sussistenza del nesso di causa tra l'insorgenza di tali malattie e la condotta del convenuto di cui al par. 1 lett. a), la domanda deve essere integralmente rigettata.
Per la medesima ragione deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro, individuato nel costo che l'attrice dovrebbe sostenere per tutta la vita per una badante nonché per le future spese sanitarie: anche in questo caso, si tratta – eventualmente – di spese che sarebbero in correlazione causale con le malattie autoimmuni e, pertanto, il convenuto non è tenuto a risponderne non essendo stata raggiunta la prova del nesso di cui causa tra la condotta del convenuto stesso e l'insorgenza di tali patologie.
9. Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale si osserva quanto segue.
Occorre distinguere il danno biologico, suscettibile di accertamento medico-legale, consistente nel danno alla salute che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico- relazionali del soggetto, dal danno cd. morale, consistente nella sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute.
È possibile inoltre riconoscere la cd. personalizzazione del danno, ossia un aumento dell'ammontare del ristoro purché vi siano conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. III, 27 marzo 2018, n.
7513, in motivazione punto 5.10; Cass. III, 31 ottobre 2023, n. 30293, in motivazione punto 2.3).
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale occorre riferirsi alle tabelle adottate dal
Tribunale di Milano (Cass. III, 7 giugno 2011, n. 12408, Rv. 618048 – 01) in uso al momento in
Pag. 12 a 18 cui viene effettuata la liquidazione (Cass. III, 13 dicembre 2016, n. 25485, Rv. 642330 – 01;
Cass. III, 13 settembre 2018, n. 22265, Rv. 650595 – 01).
Nella fattispecie in esame deve farsi riferimento ai criteri di elaborazione giurisprudenziale adottati dal Tribunale di Milano le cui tabelle, aggiornate al 2024, prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, ossia dunque il danno biologico e il danno morale, unitariamente considerati, secondo un valore medio personalizzabile in ragione delle peculiarità del caso concreto. Tali tabelle indicano anche distintamente l'importo monetario per ciascuna componente (danno biologico e danno morale) del danno non patrimoniale.
Esse risultano, pertanto, conformi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatosi (per tutte: Cass. III, 17 gennaio 2018, n. 901; Cass. III, 27 marzo 2018, n. 7513;
Cass. III, 4 novembre 2020, n. 24473). Infatti,
«I. Sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.).
II. La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte Cost. n. 233 del 2003; Cass. Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-26975) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso:
a. di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b. di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
III. Nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e del recente intervento del legislatore del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 138 e 139 (Codice delle assicurazioni private), modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17 - la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostituiva della precedente, "danno biologico"), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale - deve congiuntamente, ma
Pag. 13 a 18 distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico- relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
IV. Nella valutazione del danno alla salute, in particolare - ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. nn. 8827-8828 del 2003; Cass. Sez. U. n. 6572 del 2006; Corte Cost. n. 233 del 2003) - il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso - quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé").
V. In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
VI. Nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.).
VII. Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all'art. 139 cod. ass. "non è chiusa anche al risarcimento del danno morale"), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, lett. e), cod. ass., introdotta - con valenza evidentemente interpretativa - dalla legge di stabilità del 2016» (Cass. III, 4 novembre 2020, n. 24473).
9.1. In applicazione dei principi che precedono, ritiene questo giudice che parte attrice abbia patito – oltre al danno biologico, già accertato come da c.t.u. sopra esaminata – anche un danno morale, consistente nella paura e angoscia derivante dalla convivenza quotidiana, quantomeno per il periodo indicato nel capo di imputazione (2.8.2000 – 29.9.2004), con il convenuto maltrattante.
Pag. 14 a 18 Ritiene, inoltre, questo giudice che il valore medio previsto dalla Tabelle di Milano debba essere, nel caso di specie, aumentato nella misura del 50%. Ciò risulta giustificato dalla natura dolosa della condotta del convenuto, dalla durata alquanto significativa della condotta maltrattante e svalutante (2.8.2000 – 29.9.2004) nonché dalla natura anche fisicamente violenta della condotta del convenuto.
9.2. Si premette che l'età di riferimento dell'attrice ai fini dell'applicazione delle Tabelle di
Milano è 37 anni, ossia l'età dell'attrice a seguito della stabilizzazione dei postumi, data da individuarsi al 29.9.2005 (ossia, un anno dopo – tempo coincidente con la durata dell'invalidità temporanea – la cessazione delle condotte maltrattanti come risultante dal capo di imputazione).
Procedendo alla liquidazione del danno sulla base delle richiamate Tabelle del Tribunale di
Milano edizione 2024 – tenuto conto dell'età del ricorrente al tempo della stabilizzazione dei postumi (37 anni) e della misura (8 %) dell'invalidità accertata – la quantificazione del danno viene determinata come segue:
• danno biologico permanente (8%), € 14.852,00;
• danno morale conseguente al danno biologico permanente, € 3.713,00.
Gli importi si intendono tutti determinati all'attualità.
Il danno per invalidità temporanea (365 giorni al 50%) viene quantificato applicando al valore monetario previsto per un giorno di inabilità temporanea assoluta fissato in € 115,00 (di cui € 84,00 per danno biologico e € 31,00 per danno morale) una riduzione del 50% in ragione del grado di invalidità temporanea accertato, ottenendo dunque € 57,50. Conseguentemente il danno
– sia nella componente biologica che nella componente morale – conseguente all'invalidità temporanea deve viene determinato in € 20.987,50. Importo da intendersi determinato all'attualità.
Il danno non patrimoniale complessivo, liquidato all'attualità, è dunque pari a € 39.552,50 (€ 14.852,00 + € 3.713,00 + € 20.987,50). Tale importo deve essere aumentato del 50% in ragione della personalizzazione riconosciuta, ottenendo l'importo complessivo di € 59.328,75 da intendersi determinato all'attualità.
Infine, occorre tenere presente i seguenti principi affermati dalla Corte di legittimità (Cass. III, 10 ottobre 2014, n. 21396, in motivazione punto 4.2):
«Il debitore del risarcimento del danno aquiliano è in mora ex re dal giorno del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.).
La mora nell'adempimento dell'obbligo di risarcire il danno come noto non produce interessi legali: non ai sensi dell'art. 1283 c.c., né ai sensi dell'art. 1224 c.c.: l'una e l'altra di tali norme sono infatti dettate con esclusivo riferimento all'ipotesi di ritardato pagamento di debiti di valuta, nozione nella quale non rientra l'obbligo di risarcimento, che ha natura di obbligazione di valore.
Pag. 15 a 18 La mora nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria non è tuttavia senza effetti: essa comporta l'obbligo del debitore di risarcire al creditore il pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità di investire la somma spettantegli a titolo di risarcimento, e ricavarne un lucro finanziario.
Tale danno, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., può essere monetizzato anche sotto forma di interessi, purché sia ben chiaro che:
(a) quelli in esame non sono interessi in senso tecnico, cioè frutti civili del credito principale, ma una voce o componente dell'unico credito risarcitorio;
(b) vanno liquidati ad un saggio equitativamente scelto dal giudice, secondo le circostanze del caso concreto;
(c) vanno applicati sulla semisomma (cioè la media) tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca del fatto illecito, e lo stesso credito espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, ovvero - il risultato è analogo - sul credito espresso in moneta dell'epoca del fatto, e poi rivalutato anno per anno (per tutti questi princìpi si veda la fondamentale decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995, Rv. 490480)».
L'importo così ottenuto deve quindi essere devalutato alla data di stabilizzazione dei postumi (settembre 2005). L'importo (€ 59.328,75) devalutato al settembre 2005 è pari a € 41.751,41
(ultimo indice Istat FOI generale disponibile alla data di effettuazione della devalutazione: settembre 2025).
Su tale importo devono essere riconosciuti dal 29.9.2005 la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, fino al 19.6.2007 data di pronuncia del dispositivo della sentenza penale di primo grado con è stata riconosciuta in favore dell'attrice una provvisionale dall'importo di € 35.000,00 (importo chiaramente da sottrarsi al danno liquidato nel presente giudizio al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), ottenendo l'importo di €
44.928,28. Detratto quanto già riconosciuto con la condanna provvisionale in sede penale residua in favore dell'attrice un credito di € 9.928,28 (€ 44.928,28 – 35.000,00) espresso in moneta del giugno 2007.
Su tale importo (€ 9.928,28) devono essere riconosciuti dal 19.6.2007 la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, fino alla presente decisione (ultimo indice Istat disponibile: Foi settembre 2025), ottenendo così l'importo di € 16.985,69. Sul credito, così divenuto obbligazione di valuta (Cass. VI-3, 25 gennaio 2022, n. 2181, in motivazione punto
2.8), devono essere riconosciuti dalla presente decisione gli interessi al tasso legale.
9.3. L'importo determinato al paragrafo che precede è idoneo a ristorare ogni pregiudizio non patrimoniale patito dall'attrice. Con riferimento agli ulteriori danni non patrimoniali lamentati dall'attrice deve osservarsi quanto segue:
- il cd. danno esistenziale (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. pag. 12) non può essere riconosciuto per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, alla luce della giurisprudenza richiamata al par. 9. (cfr. punto VI della sentenza di legittimità riportata), si tratterebbe di
Pag. 16 a 18 un'indebita duplicazione del danno biologico per come definito dalla citata giurisprudenza (e concretamente applicato nella presente sentenza provvedendo alla liquidazione del danno biologico). In secondo luogo, comunque, l'attrice riconduce a tale categoria di danno pregiudizi conseguenti l'insorgenza delle malattie autoimmuni, malattie che, tuttavia, non si pongono in nesso di derivazione causale con la condotta del convenuto;
- il cd. danno da perdita di chance di sopravvivenza (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c. pag. 12) individuato nella maggiore possibilità per l'attrice di incorrere in cadute accidentali potenzialmente letali e nella perdita funzionale delle mani “con i relativi rischi” (non meglio precisati) in ragione dell'artrite reumatoide non può essere riconosciuto per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, si tratta di pregiudizi del tutto ipotetici e astratti, non oggetto di specifica allegazione e tantomeno di specifiche richieste istruttorie (se non di c.t.u. che tuttavia si rivela inammissibilmente esplorativa in quanto priva di prove in fatto a giustificazione dell'espletamento della consulenza), tanto da potersi dubitare che si tratti di un danno effettivamente allegato. In secondo luogo, comunque, l'attrice riconduce a tale categoria di danno pregiudizi conseguenti l'insorgenza delle malattie autoimmuni, malattie che, tuttavia, non si pongono in nesso di derivazione causale con la condotta del convenuto;
- il cd. danno alla vita sessuale e alla rinuncia a trovarsi un compagno e a formare una famiglia con figli (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. pagg. 12-13) non può essere oggetto di autonoma liquidazione. Non può non evidenziarsi che si è di fronte a una mera enunciazione astratta di una pretesa risarcitoria priva di qualsivoglia concreta allegazione della sussistenza effettiva del danno e priva di qualsivoglia istanza istruttoria ammissibile a sostegno (il capo 13 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è generico e non si vede come possa farsi derivare una relazione causale tra tali circostanze e la condotta del convenuto).
10. Con riferimento alle spese del giudizio, ritiene questo giudice di operare una compensazione parziale delle stesse con le modalità di seguito precisate. Si premette che la compensazione parziale delle spese è giustificata dal fatto che vi è stato l'integrale rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, conseguentemente si verte in ipotesi di soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Infatti, «in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa» (Cass. III, 15 maggio
2023, n. 13212, Rv. 669349 - 01).
Ciò posto, ritiene questo giudice di compensare tra le parti integralmente le spese per i rispettivi
CCTTP e le spese di lite nella misura del 20%, ad eccezione degli esposti (contributo unificato, anticipazioni forfettarie) e le spese successive occorrende (quali la tassa di registro) che, nei
Pag. 17 a 18 rapporti tra le parti, vengono poste integralmente a carico del convenuto. Vengono, inoltre, poste a carico integrale del convenuto le spese di c.t.u. già liquidate con decreto del 19.1.2024.
Le spese, quindi, vengono poste per il restante 80% (fatte salve le precisazioni di cui sopra con riferimento agli esposti e alle spese successive) a carico del convenuto. Le spese si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione € 5.200-26.000 (valore del decisum: art. 5, comma 3,
d.m. 55/2014) con applicazione dei valori medi per tutte le fasi – in complessivi € 4.061,60 (ossia
€ 5.077,00 con riduzione del 20%), oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva di legge, contributo unificato (€ 118,50), anticipazioni forfettarie (€ 27,00), spese successive occorrende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 16.985,69, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.061,60 oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva di legge, contributo unificato (€ 118,50), anticipazioni forfettarie (€ 27,00), spese successive occorrende;
3) pone definitivamente, per intero, le spese di c.t.u. a carico esclusivo di CP_1
.
[...]
Ivrea, 28/10/2025
Il Giudice
RE IO
Pag. 18 a 18