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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/10/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4613/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
TE AI, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4613/2021,
PROMOSSA DA
in persona dei legali rapp. ti p.t., (P.I.: , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall' avv. Salvatore Corrado, presso il cui studio in Muro Leccese, alla via Malta, n. 5 è elettivamente domiciliata parte opponente
CONTRO dott. (C.F.: ), in qualità di Amministratore Controparte_1 C.F._1
Giudiziario delle quote sociali e del compendio aziendale della società Magrì Arreda s.r.l. già dichiarata fallita (P.I.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. NA AR, P.IVA_2 presso il cui studio in Latiano, alla Via F. D'Ippolito, n. 48, è elettivamente domiciliato parte opposta
Conclusioni: come risultanti dalle note di trattazione scritta depositate entro il termine scaduto il
23.10.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'opposizione presentata da avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1090/2021, notificato il 25.11.2021, con cui il
Tribunale di Brindisi, su ricorso dell'Amministratore Giudiziario della società Magrì Arreda s.r.l. già dichiarata fallita con sentenza n. 32/2019 dal Tribunale di Brindisi e attinta poi da sequestro preventivo c.d. antimafia in data 08.04.2020 disposto sempre dal Tribunale di Brindisi, dichiaratosi creditore della somma di € 26.666,77 a titolo di restituzione di deposito cauzionale
Pag. 1 a 11 infruttifero in virtù di contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato il 26.02.2018 con
[...]
ha ingiunto a quest'ultima l'immediato pagamento della somma di € 26.666,77, oltre Parte_1 interessi legali decorrenti dal 12.05.2020, nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 286,00 per esborsi e € 1.305,00 per compensi, oltre oneri di legge.
1.1 Avverso il d.i. indicato ha proposto opposizione con atto di Parte_1 citazione notificato a mezzo pec in data 17.12.2021, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. e, nel merito, la revoca del d.i. opposto, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
A sostegno di tale richiesta l'opponente ha, in primo luogo, eccepito il difetto di rappresentanza processuale della ricorrente e il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Brindisi in favore del Tribunale di Lecce, quale foro elettivo ai sensi dell'art. 25 del contratto di affitto, e ha, in secondo luogo, contestato l'esistenza del credito restitutorio.
Sul punto, l'opponente ha sollevato eccezione di compensazione del presunto credito restitutorio azionato in via monitoria da Magrì arreda con il maggior controcredito dell'opponente derivante dal mancato pagamento dei canoni di affitto pari all'importo di € 49.341,86, oltre Iva per
3mensilità antecedenti alla dichiarazione di fallimento e di € 93.331,00, oltre Iva, per 8mensilità successive alla dichiarazione di fallimento fino al rilascio dell'immobile avvenuto in data
12.05.2020, controcredito indicato nella domanda di ammissione al passivo con prededuzione e ammesso dal giudice delegato, con riserva, senza prededuzione, per l'importo di € 142.244,94 in chirografo.
In conclusione, l'opponente ha chiesto, nel merito, l'accertamento del diritto di trattenere l'importo ottenuto a titolo di deposito cauzionale, a parziale compensazione della maggior somma dovuta, o, in subordine, la dichiarazione di compensazione parziale, anche ai sensi dell'art. 56 della L.F.
2. Il dott. , in qualità di Amministratore Giudiziario delle quote sociali e Controparte_1 del compendio aziendale della società Magrì Arreda s.r.l. già dichiarata fallita, si è costituito in giudizio con comparsa del 05.03.2022, chiedendo, in via preliminare, il mutamento del rito trattandosi di rito locatizio assoggettato al rito lavoro, il rigetto dell'istanza di sospensione ex adverso spiegata nonché il rigetto delle altrui eccezioni preliminari e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, con condanna della Pt_1 alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di € 26.666,77, oltre interessi legali, vinte
[...] le spese di lite.
A sostegno delle proprie conclusioni parte opposta ha svolto le seguenti osservazioni:
Pag. 2 a 11 - in merito al difetto di rappresentanza processuale, ha indicato il decreto del 21.09.2021 con cui il Tribunale di Brindisi-sezione GIP ha autorizzato la nomina dell'avv. AR, a norma dell'art. 40, comma 3, D. Lgs. 159/2011, in uno alle circolari dell'Avvocatura dello
Stato sul patrocinino erariale previsto dall'art. 39 del medesimo decreto legislativo;
- in merito al difetto di competenza territoriale, ha richiamato l'art. 24 L. F. ritenuto applicabile al caso di specie non solo per un'analogia strutturale tra amministrazione giudiziaria prevista dal codice antimafia e curatela prevista dalla legge fallimentare ma anche e soprattutto per la persistente pendenza della procedura fallimentare, non ancora definita e chiusa, con vis attrattiva del foro del fallimento;
- in merito alla domanda riconvenzionale e all'eccezione riconvenzionale di compensazione, ha invocato la necessità di rispettare la procedura concorsuale prevista dal Codice antimafia per la tutela dei terzi, valorizzando altresì il rapporto esistente con la procedura fallimentare. In tal senso ha richiamato il divieto di compensazione, pena la violazione della par condicio creditorum, intendendo il deposito cauzionale in questione come una garanzia reale della specie del pegno irregolare.
3. All'esito della prima udienza il Tribunale, con ordinanza del 13.09.2022, ha sospeso l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuto di dover decidere preliminarmente sull'eccezione di incompetenza territoriale, ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni e discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termini per note finali.
3.1 Alla successiva udienza del 02.11.2022, il Tribunale, ritenuto di dover decidere l'eccezione preliminare di incompetenza unitamente al merito e considerata la sussistenza di un difetto di rappresentanza e assistenza dell'amministratore giudiziario della società opposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. n. 159/2011, ha revocato la precedente ordinanza del
13.09.2022, con esclusione della parte relativa alla sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, assegnando termine, all'opposto, per la regolarizzazione dell'assistenza in giudizio e riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento.
3.2 A seguito di tale provvedimento, l'opposto ha prodotto in giudizio la documentazione attestante l'avvenuto inoltro dell'istanza di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 159/2011 all'Avvocatura
Distrettuale dello Stato e la nota di riscontro con cui l'Avvocatura ha manifestato la volontà di non assumere il patrocinio della controversia.
3.3 Su richiesta delle parti è stata fissata, quindi, dapprima udienza di precisazione delle conclusioni e dipoi udienza di discussione orale e decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in considerazione del regime processuale della controversia in materia di affitto prevista dall'art. 447bis c.p.c.
Pag. 3 a 11 Questa è stata, infine, sostituita, sempre su richiesta delle parti, dalle note di trattazione scritta di cui all'art. 127ter c.p.c., depositate da entrambe le parti entro il termine scaduto il 23.10.2025.
3.4 In particolare, parte opponente ha insistito nella revoca del d.i. per assenza di ius postulandi, ritenendo insanabile il vizio di rappresentanza dedotto, per incompetenza territoriale del Tribunale di Brindisi nonché per infondatezza della domanda, dichiarando che l'amministratore giudiziario ha riconosciuto il controcredito per l'importo tanto di € 49.341,86 quanto di € 93.331,00 a titolo di canoni scaduti, con conseguente diritto dell'opponente a trattenere la somma oggetto di deposito cauzionale o, in subordine, dichiarando la compensazione parziale dei rispettivi crediti ovvero, sollevando q.l.c. per contrasto con gli artt. 3
e 24 Cost. nella parte in cui esclude la possibilità di azione del terzo anche in analogia con l'art. 56
L. F., in ogni caso vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3.5 Parimenti parte opposta ha ribadito le proprie conclusioni, riportandosi al contenuto della propria precedente nota conclusiva del 19.05.2023 con cui ha ritenuto sanato il vizio di rappresentanza, da intendersi piuttosto come vizio della procedura relativo alla rappresentanza erariale di cui all'art. 39 del Codice antimafia, e ha valorizzato l'inderogabilità del foro adito in sede monitoria anche ai sensi dell'art. 447bis c.p.c., concludendo per il rigetto dell'opposizione in ragione del regime procedurale delineato dal Codice antimafia per l'accertamento di diritti di credito vantati da terzi sui beni oggetto di sequestro o confisca preventiva.
3.6 Lette le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate negli atti introduttivi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***
Il rito
4. In via prioritaria, occorre chiarire che la presente controversia, pur essendo stata avviata nelle forme del rito ordinario, è assoggettata alle forme del rito lavoro, trattandosi di controversia in materia di affitto di azienda ai sensi dell'art. 447bis c.p.c., motivo per il quale ne è stato disposto il mutamento del rito e la prosecuzione della trattazione della causa con udienza di discussione e decisione ai sensi degli artt. 420 e 429 c.p.c., come sostituita dalle note di trattazione scritta.
Le questioni preliminari di rito
5. Ciò chiarito, va rilevata la necessità, prima di valutare la fondatezza o meno dell'opposizione spiegata, di soffermarsi sulle eccezioni preliminari di rito sollevate dall'opponente relative alla rappresentanza processuale di parte opposta e alla competenza territoriale del Tribunale adito.
Sull'eccezione di difetto di rappresentanza processuale
Pag. 4 a 11 6. In merito alla prima eccezione, deve osservarsi che la rappresentanza processuale in capo all'avv. AR della società Magrì arreda s.r.l. fallita e amministrata in via giudiziaria dal dott. è regolarmente conferita ai sensi degli artt. 39 e 40 del Codice antimafia (d.lgs. CP_1
159/2011).
6.1 È bene, invero, prendere le mosse dal dato legislativo.
A norma dell'art. 40, comma 3, Codice antimafia, “L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio […] senza autorizzazione scritta del giudice delegato” e, a norma del precedente art. 39 relativo all'assistenza legale alla procedura, “1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità.
1-bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista”.
Le disposizioni richiamate delineano una procedura volta a conferire l'assistenza legale in favore dell'amministratore giudiziario della società attinta dalla misura c.d. antimafia che si basa, in primo luogo, sul patrocinio erariale la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità dell'Avvocatura dello Stato e, in secondo luogo, sull'autorizzazione del giudice alla nomina, anche in via devolutiva in caso di silenzio dell'Avvocatura, di un difensore del libero foro.
6.2 Ebbene, nel caso di specie il dott. , amministratore giudiziario della CP_1 [...]
e attinta dalla misura c.d. antimafia, è stato autorizzato a stare in giudizio dal Controparte_2
Tribunale di Brindisi-sezione GIP con decreto di ratifica del 09.07.2021 (all. 07 fascicolo opposta)
e l'avv. AR costituitosi per parte opposta è stato autorizzato ad assistere giudizialmente la procedura Magrì arreda s.r.l. in amministrazione giudiziaria dapprima con decreto del 21.09.2021
(all. 00) e con decreto dell'08.07.2022 (all. 18), emesso all'esito negativo dell'interpello CP_3 dell'Avvocatura dello Stato (all. A e B) svolto in corso di causa all'esito dell'ordinanza del
02.11.2022, sì da consolidare la rappresentanza processuale del difensore nominato con il rilascio delle necessarie autorizzazioni cui fa riferimento l'art. 182 c.p.c.
6.3 Nel caso di specie, il vizio di rappresentanza eccepito dall'opponente è sì un vizio sui generis ma è pur sempre un vizio sanabile, tempestivamente contestato da parte opposta nella comparsa di risposta e comunque rilevabile d'ufficio dal giudice con regolarizzazione della rappresentanza e autorizzazione entro un termine perentorio a norma dell'art. 182 c.p.c.
Che si tratti di un vizio sui generis è dimostrato dal fatto che, per un verso, l'avv. AR era in possesso del decreto di autorizzazione del 21.09.2021 fin dalla proposizione del procedimento monitorio e che, per altro verso, il patrocinio erariale previsto dall'art. 39 del Codice antimafia è
Pag. 5 a 11 sia facoltativo-discrezionale sia non impeditivo, per la procedura in amministrazione giudiziaria, dell'esercizio del diritto di difesa in giudizio a mezzo della difesa tecnica come costituzionalmente tutelato dall'art. 24 Cost.
In quest'ottica va inquadrato, infatti, il meccanismo del silenzio-devolutivo previsto dalla norma.
Ne consegue che se l'Avvocatura rifiuta di assumere l'assistenza legale (diniego espresso), come nel caso di specie, o se l'avvocatura non si esprime nel termine di legge (silenzio-devolutivo), il giudice delegato della procedura relativa all'applicazione della misura c.d. antimafia, ossia il GIP del Tribunale di Brindisi nel caso di specie, deve, nel primo caso (diniego espresso), o può, nel secondo caso (silenzio-devolutivo), autorizzare la nomina di un libero professionista per non lasciare la procedura sprovvista della necessaria difesa tecnica in giudizio.
Che si tratti di un vizio sanato, poi, è provato dalla documentazione depositata in data
11.11.2022, entro il termine perentorio del 20.11.2022 assegnato dal Tribunale, con cui parte opposta ha dato atto di aver seguito l'interpello di cui all'art. 39 Codice antimafia.
Parte opposta ha depositato, altresì, l'ulteriore decreto di autorizzazione dell'08.07.2022 emesso da parte del GIP del Tribunale di Brindisi per la nomina anche dell'avv. AR.
6.4 Alla luce di tali considerazioni l'eccezione del difetto di rappresentanza sollevato da parte opponente va rigettata.
Sull'eccezione di incompetenza territoriale
7. In merito alla seconda eccezione, deve osservarsi che nessun valore assume la clausola contenuta all'art. 25 del contratto di affitto di ramo d'azienda con cui le parti hanno stabilito il foro esclusivo di Lecce, in quanto nulla per violazione della competenza inderogabile del giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda affittata, a norma dell'art. 413 c.p.c.
Considerato che l'azienda affittata si trova in Francavilla Fontana (BR) è evidente la competenza del Tribunale di Brindisi adito in sede monitoria.
7.1 D'altronde, allo stesso esito condurrebbe la valorizzazione dell'art. 24 della Legge fallimentare relativo al foro esclusivo del Tribunale di Brindisi, quale Tribunale che ha tanto dichiarato il fallimento della Magrì arreda s.r.l. (all. 04) quanto disposto il sequestro preventivo c.d. antimafia dei beni aziendali (all. 06) con la nomina dell'amministrazione giudiziaria in capo al dott. . CP_1
7.2 Alla stregua di tali osservazioni l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito sollevata da parte opponente va rigettata.
Il merito
8. Esaurito l'esame delle questioni preliminari, si deve passare ora a valutare la fondatezza o meno dell'opposizione presentata da Parte_1
Pag. 6 a 11 In particolar modo, si tratta di verificare se è fondata o meno la domanda con cui l'amministratore giudiziario della Magrì arreda s.r.l. ha chiesto, in via monitoria, il pagamento della somma di € 26.666,77, a titolo di restituzione di deposito cauzionale infruttifero consegnato dalla Magrì arreda affittuaria alla affittante in forza dell'art. 20 del contratto di Parte_1 affitto di ramo d'azienda del 26.02.2018, tenuto conto dell'accertamento riconvenzionale di ritenzione o di compensazione della somma ottenuta a titolo di deposito cauzionale per o con il controcredito relativo al pagamento dei canoni di affitto pari a complessivi € 142.672,86 (€
49.341,86 + € 93.331,00), avanzato, in sede di opposizione, vuoi in via di domanda vuoi in via di eccezione, dalla Parte_1
In fatto
9. Funzionale alla decisione è la rappresentazione sintetica dei fatti rilevanti e incontestati, oltre che documentalmente provati, nel caso di specie come segue, secondo l'ordine cronologico:
• il 26.02.2018 in qualità di affittante e Magrì arreda in qualità di affittuaria Parte_1 stipulano il contratto di affitto di ramo d'azienda, con contestuale deposito cauzionale di
€ 26.666,77, versato a mezzo assegno bancario dall'affittuaria in favore dell'affittante;
• in data 11.10.2019 viene depositata la sentenza n. 32/2019 con cui il Tribunale di Brindisi dichiara il fallimento della Magrì arreda, con apertura della procedura concorsuale non ancora chiusa, stante il rigetto del 14.04.2022 (all. 17), e nomina dei curatori fallimentari;
• in data 08.04.2020 la Magrì arreda fallita viene attinta dalla misura di prevenzione c.d. antimafia come da decreto del GIP-Tribunale di Brindisi, con conseguente apertura della procedura di amministrazione giudiziaria prevista dal Codice Antimafia (d. lgs. 159/2011)
e subentro/concorso dell'amministratore giudiziario nominato dott. nella CP_1 posizione dei curatori fallimentari;
• il 12.05.2020 l'immobile oggetto del contratto di affitto d'azienda viene rilasciato, come da verbale in atti (all. 05), dai curatori fallimentari alla proprietaria affittante Parte_1
• successivamente, la formula istanza di ammissione del credito derivante dal Parte_1 mancato pagamento dei canoni di affitto mensile pari a € 16.266,66 ante (3mensilità) e post (8mensilità) fallimento sia innanzi alla sezione fallimentare che innanzi al gip delegato dell'amministrazione giudiziaria, ottenendo da quest'ultimo ammissione al passivo, come da provvedimento in atti (v. allegato con nota del 14.10.2022 di parte opponente).
9.1 Viceversa, è dubbia la sorte del contratto di affitto di ramo d'azienda dal momento della dichiarazione di fallimento fino al rilascio dell'immobile aziendale.
Pag. 7 a 11 Con riferimento a tale tipologia contrattuale l'art. 79 L.F. prevede, invero, la prosecuzione del rapporto di affitto salvo riconoscere ad ambedue le parti il diritto di recesso.
Nel caso di specie, è dato sapere soltanto che, trascorsi alcuni mesi dalla dichiarazione di fallimento dell'11.10.2019, l'immobile aziendale è stato rilasciato il 12.05.2020 con evidente manifestazione di scioglimento del vincolo contrattuale.
In diritto.
10. Ebbene, svolte tali premesse fattuali, deve verificarsi (a) se l'affittuario ha diritto alla restituzione del deposito cauzionale versato ai sensi dell'art. 20 del contratto di affitto e dell'art. 11 della legge 392/78 sulla locazione di immobili ad uso non abitativo e (b) se l'affittante ha diritto di ritenzione o di compensazione di tali somme in ragione del preteso maggior controcredito relativo al versamento dei canoni di affitto aziendale.
Sulla restituzione o sulla ritenzione/compensazione del deposito cauzionale
11. Non v'è dubbio, invero, che, cessato il rapporto di affitto, l'importo di denaro oggetto del deposito irregolare, ex art. 1782 c.c., ossia il tandundem, vada restituito all'affittuario, a eccezion fatta delle ipotesi in cui l'affittante lamenti l'inadempimento di obbligazioni dell'affittuario, com'è quella del pagamento del canone, o il risarcimento di danni provocati dall'affittuario.
In questi casi, il deposito cauzionale svolge la funzione di garantire il proprietario affittante, assicurandogli la definitiva disponibilità di una somma di denaro già in suo possesso per coprire il rischio economico degli inadempimenti o dei danni dell'affittuario.
11.1 Se è vero che, nel caso di specie, l'affittante ha dedotto, a sostegno Parte_1 della ritenzione del deposito cauzionale, la morosità dell'affittuario Magrì arreda senza che quest'ultima l'abbia contestata specificamente, è pur vero che l'accertamento dell'esistenza di tale diritto deve passare attraverso le peculiari vicende giudiziarie dell'affittuario Magrì arreda, dichiarata fallita e attinta altresì da misura di prevenzione patrimoniale c.d. antimafia.
Tali vicende sono destinate, infatti, a impattare sulle modalità di soddisfacimento del credito vantato dai terzi nei confronti dell'affittuaria oggi fallita e in amministrazione giudiziaria.
11.2 In breve, la non può ritenere, in autotutela privata individuale, il Parte_1 deposito ottenuto, atteso che tanto il fallimento quanto l'amministrazione giudiziaria sono procedure concorsuali volte ad assicurare la par condicio creditorum secondo disposizioni di legge ben precise (in primis, legge fallimentare e Codice antimafia).
Del pari, la non può ottenere, in via esclusiva e piena, soddisfazione parziale del Parte_1 proprio credito con estinzione a mezzo di compensazione, atteso che la compensazione è, per legge, limitata in seno al fallimento e all'amministrazione giudiziaria onde preservare la par condicio creditorum, ossia il soddisfacimento paritario e concorsuale di tutti i creditori della società.
Pag. 8 a 11 11.3 In questo contesto, d'altronde, il diritto di ritenzione su richiamato si atteggia allo stesso modo della compensazione dei crediti, finendo per consentire a uno solo dei creditori sociali di soddisfarsi in via prioritaria, esclusiva e piena, senza subire il concorso con gli altri creditori sociali.
In tal modo il creditore chirografario verrebbe a trasformarsi, per il tramite della ritenzione del deposito cauzionale a foggia di pegno irregolare, in creditore privilegiato, pur in assenza di un titolo di prelazione.
Sul punto, coglie nel segno la tesi difensiva di parte opposta.
La ritenzione del deposito cauzionale da parte dell'affittante costituirebbe, infatti, una forma inedita di garanzia reale con instaurazione di un pegno irregolare di denaro, ignoto ai creditori della società affittuaria in assenza di un adeguato regime di pubblicità.
Diversamente dal pegno tradizionale e dal pegno mobiliare non possessorio introdotto dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv. in l. 30 giugno 2016, n. 119, la garanzia impropria costituita dalla ritenzione del deposito cauzionale resta sottratta al sistema di pubblicità e di conoscenza delineato dal legislatore vuoi tramite lo spossessamento materiale vuoi tramite l'iscrizione nel registro telematico tenuto dall'Agenzia delle entrate, impedendo la conoscenza dell'esistenza della garanzia reale prestata.
In definitiva, tale forma di garanzia finirebbe per stravolgere il regime della responsabilità patrimoniale generica delineato dagli artt. 2740 e 2741 c.c. come presieduto, altresì, dal divieto di patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c.
11.4 Che la ritenzione o la compensazione alterino il sistema concorsuale tipico del fallimento e dell'amministrazione giudiziaria è pericolo noto al legislatore che, fin dalla più risalente legge fallimentare, ha escluso, all'art. 56 L.F., la compensazione dei crediti “sospetti”, in quanto acquistati per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.
D'altronde, non può sottacersi l'impatto che la natura di durata del contratto di affitto di ramo d'azienda ha sulla situazione complessiva, soprattutto nei casi, com'è quello in esame, in cui il contratto non sia stato sciolto immediatamente al momento della dichiarazione di fallimento ma sia stato mantenuto anche per parte della procedura fallimentare.
Sulla disciplina specifica dettata dal Codice antimafia, anche nei rapporti con il fallimento
12. A tali rilievi si aggiunge quello dirimente concernente la disciplina relativa alla procedura di amministrazione giudiziaria delineata dal Codice antimafia, anche nei rapporti con il fallimento.
Pag. 9 a 11 A tal proposito, l'art. 64 Codice antimafia prevede il subentro o la sostituzione degli organi dell'amministrazione giudiziaria a quelli dal fallimento a seconda che alcuni o tutti i beni ricompresi nella massa fallimentare siano attinti anche dalla misura di prevenzione patrimoniale c.d. antimafia disposta dal giudice penale, con separazione delle due masse patrimoniali nel primo caso o con chiusura del precedente fallimento nel secondo caso.
12.1 Nel caso di specie, la procedura di amministrazione giudiziaria riguarda le quote sociali e il compendio aziendale della società Magrì Arreda s.r.l. già dichiarata fallita, ivi compresi i rapporti di credito-debito facenti capo alla società e ulteriormente assoggettati a verifica ai sensi dell'art. 64, comma 2, Codice antimafia, senza chiusura del precedente fallimento, con conseguente prevalenza della procedura concorsuale prevista dal Codice antimafia rispetto a quella prevista dalla legge fallimentare.
12.2 Ebbene, il credito in ritenzione o in compensazione fatto valere dall'opponente è un credito che può trovare soddisfazione soltanto nelle forme e secondo le modalità di cui agli artt.
52 e ss del Codice antimafia, secondo cui solo il credito del terzo in buona fede risultante da atto avente data certa anteriore al sequestro e ammesso allo stato passivo può trovare soddisfazione sui beni oggetto di confisca, in base al piano e all'ordine di pagamento di cui all'art. 61 del medesimo codice.
Nel caso in esame, il credito di concernente il pagamento dei canoni di affitto Parte_1 anteriori al sequestro è stato ammesso allo stato passivo della procedura di amministrazione giudiziaria, come da provvedimento giudiziale allegato alla nota di deposito del 14.10.2022, motivato anche con riferimento alla pretesa prededucibilità, in seno alla diversa procedura di amministrazione giudiziaria, dei canoni di affitto post-fallimento e ante-sequestro preventivo.
È in quella sede, dunque, che l'opponente potrà soddisfare il proprio credito, concorrendo con gli altri creditori chirografari, privilegiati e prededucibili.
12.3 Diversamente opinando, consentire all'opponente di ritenere o compensare la somma di € 26.666,77 spettante all'amministrazione giudiziaria di Magrì arreda s.r.l. fallita significherebbe garantire all'opponente una soddisfazione in via immediata, esclusiva e piena ancorché parziale delle proprie ragioni di credito in dispetto al principio generale della par condicio creditorum, in violazione delle regole previste per la tutela dei terzi dal Codice antimafia e, in ipotesi di revoca del sequestro o confisca preventiva prima della chiusura del fallimento, in violazione altresì delle disposizioni per la tutela dei creditori del fallito previste dalla legge fallimentare.
In breve, significherebbe frustrare quelle esigenze di concorsualità proprie sia della procedura di amministrazione giudiziaria che del fallimento e significherebbe anche invadere quella competenza relativa all'accertamento e alla soddisfazione dei diritti dei terzi che il Codice
Pag. 10 a 11 antimafia riserva al giudice delegato della misura di prevenzione patrimoniale, ossia al giudice penale competente per il sequestro o per la confisca ai sensi degli artt. 20 e 24 del Codice stesso.
La decisione finale
13. Alla stregua delle considerazioni fin qui esposte l'opposizione proposta da
[...]
va rigettata con conferma del d.i. opposto. Pt_1
La regolazione delle spese di lite
14. Al rigetto dell'opposizione segue la condanna di parte opponente soccombente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta vittoriosa, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 26.001 a € 52.000, in considerazione del valore della causa (€ 26.666,77).
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta le eccezioni di difetto di rappresentanza processuale della parte opposta e di incompetenza territoriale del Tribunale adito sollevate da parte opponente e, per l'effetto, dichiara la competenza del Tribunale di Brindisi;
2. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1090/2021 che, ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c., acquista efficacia esecutiva;
3. condanna in persona dei legali rapp. ti p.t., al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore di dott. in qualità di Amministratore Controparte_1
Giudiziario delle quote sociali e del compendio aziendale della società Magrì Arreda
s.r.l. già dichiarata fallita, che liquida in € 7.616,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
NA AR dichiaratosi antistatario.
Brindisi, 23.10.2025
La Giudice
TE AI
Pag. 11 a 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
TE AI, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4613/2021,
PROMOSSA DA
in persona dei legali rapp. ti p.t., (P.I.: , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall' avv. Salvatore Corrado, presso il cui studio in Muro Leccese, alla via Malta, n. 5 è elettivamente domiciliata parte opponente
CONTRO dott. (C.F.: ), in qualità di Amministratore Controparte_1 C.F._1
Giudiziario delle quote sociali e del compendio aziendale della società Magrì Arreda s.r.l. già dichiarata fallita (P.I.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. NA AR, P.IVA_2 presso il cui studio in Latiano, alla Via F. D'Ippolito, n. 48, è elettivamente domiciliato parte opposta
Conclusioni: come risultanti dalle note di trattazione scritta depositate entro il termine scaduto il
23.10.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'opposizione presentata da avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1090/2021, notificato il 25.11.2021, con cui il
Tribunale di Brindisi, su ricorso dell'Amministratore Giudiziario della società Magrì Arreda s.r.l. già dichiarata fallita con sentenza n. 32/2019 dal Tribunale di Brindisi e attinta poi da sequestro preventivo c.d. antimafia in data 08.04.2020 disposto sempre dal Tribunale di Brindisi, dichiaratosi creditore della somma di € 26.666,77 a titolo di restituzione di deposito cauzionale
Pag. 1 a 11 infruttifero in virtù di contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato il 26.02.2018 con
[...]
ha ingiunto a quest'ultima l'immediato pagamento della somma di € 26.666,77, oltre Parte_1 interessi legali decorrenti dal 12.05.2020, nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 286,00 per esborsi e € 1.305,00 per compensi, oltre oneri di legge.
1.1 Avverso il d.i. indicato ha proposto opposizione con atto di Parte_1 citazione notificato a mezzo pec in data 17.12.2021, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. e, nel merito, la revoca del d.i. opposto, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
A sostegno di tale richiesta l'opponente ha, in primo luogo, eccepito il difetto di rappresentanza processuale della ricorrente e il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Brindisi in favore del Tribunale di Lecce, quale foro elettivo ai sensi dell'art. 25 del contratto di affitto, e ha, in secondo luogo, contestato l'esistenza del credito restitutorio.
Sul punto, l'opponente ha sollevato eccezione di compensazione del presunto credito restitutorio azionato in via monitoria da Magrì arreda con il maggior controcredito dell'opponente derivante dal mancato pagamento dei canoni di affitto pari all'importo di € 49.341,86, oltre Iva per
3mensilità antecedenti alla dichiarazione di fallimento e di € 93.331,00, oltre Iva, per 8mensilità successive alla dichiarazione di fallimento fino al rilascio dell'immobile avvenuto in data
12.05.2020, controcredito indicato nella domanda di ammissione al passivo con prededuzione e ammesso dal giudice delegato, con riserva, senza prededuzione, per l'importo di € 142.244,94 in chirografo.
In conclusione, l'opponente ha chiesto, nel merito, l'accertamento del diritto di trattenere l'importo ottenuto a titolo di deposito cauzionale, a parziale compensazione della maggior somma dovuta, o, in subordine, la dichiarazione di compensazione parziale, anche ai sensi dell'art. 56 della L.F.
2. Il dott. , in qualità di Amministratore Giudiziario delle quote sociali e Controparte_1 del compendio aziendale della società Magrì Arreda s.r.l. già dichiarata fallita, si è costituito in giudizio con comparsa del 05.03.2022, chiedendo, in via preliminare, il mutamento del rito trattandosi di rito locatizio assoggettato al rito lavoro, il rigetto dell'istanza di sospensione ex adverso spiegata nonché il rigetto delle altrui eccezioni preliminari e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, con condanna della Pt_1 alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di € 26.666,77, oltre interessi legali, vinte
[...] le spese di lite.
A sostegno delle proprie conclusioni parte opposta ha svolto le seguenti osservazioni:
Pag. 2 a 11 - in merito al difetto di rappresentanza processuale, ha indicato il decreto del 21.09.2021 con cui il Tribunale di Brindisi-sezione GIP ha autorizzato la nomina dell'avv. AR, a norma dell'art. 40, comma 3, D. Lgs. 159/2011, in uno alle circolari dell'Avvocatura dello
Stato sul patrocinino erariale previsto dall'art. 39 del medesimo decreto legislativo;
- in merito al difetto di competenza territoriale, ha richiamato l'art. 24 L. F. ritenuto applicabile al caso di specie non solo per un'analogia strutturale tra amministrazione giudiziaria prevista dal codice antimafia e curatela prevista dalla legge fallimentare ma anche e soprattutto per la persistente pendenza della procedura fallimentare, non ancora definita e chiusa, con vis attrattiva del foro del fallimento;
- in merito alla domanda riconvenzionale e all'eccezione riconvenzionale di compensazione, ha invocato la necessità di rispettare la procedura concorsuale prevista dal Codice antimafia per la tutela dei terzi, valorizzando altresì il rapporto esistente con la procedura fallimentare. In tal senso ha richiamato il divieto di compensazione, pena la violazione della par condicio creditorum, intendendo il deposito cauzionale in questione come una garanzia reale della specie del pegno irregolare.
3. All'esito della prima udienza il Tribunale, con ordinanza del 13.09.2022, ha sospeso l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuto di dover decidere preliminarmente sull'eccezione di incompetenza territoriale, ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni e discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termini per note finali.
3.1 Alla successiva udienza del 02.11.2022, il Tribunale, ritenuto di dover decidere l'eccezione preliminare di incompetenza unitamente al merito e considerata la sussistenza di un difetto di rappresentanza e assistenza dell'amministratore giudiziario della società opposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. n. 159/2011, ha revocato la precedente ordinanza del
13.09.2022, con esclusione della parte relativa alla sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, assegnando termine, all'opposto, per la regolarizzazione dell'assistenza in giudizio e riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento.
3.2 A seguito di tale provvedimento, l'opposto ha prodotto in giudizio la documentazione attestante l'avvenuto inoltro dell'istanza di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 159/2011 all'Avvocatura
Distrettuale dello Stato e la nota di riscontro con cui l'Avvocatura ha manifestato la volontà di non assumere il patrocinio della controversia.
3.3 Su richiesta delle parti è stata fissata, quindi, dapprima udienza di precisazione delle conclusioni e dipoi udienza di discussione orale e decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in considerazione del regime processuale della controversia in materia di affitto prevista dall'art. 447bis c.p.c.
Pag. 3 a 11 Questa è stata, infine, sostituita, sempre su richiesta delle parti, dalle note di trattazione scritta di cui all'art. 127ter c.p.c., depositate da entrambe le parti entro il termine scaduto il 23.10.2025.
3.4 In particolare, parte opponente ha insistito nella revoca del d.i. per assenza di ius postulandi, ritenendo insanabile il vizio di rappresentanza dedotto, per incompetenza territoriale del Tribunale di Brindisi nonché per infondatezza della domanda, dichiarando che l'amministratore giudiziario ha riconosciuto il controcredito per l'importo tanto di € 49.341,86 quanto di € 93.331,00 a titolo di canoni scaduti, con conseguente diritto dell'opponente a trattenere la somma oggetto di deposito cauzionale o, in subordine, dichiarando la compensazione parziale dei rispettivi crediti ovvero, sollevando q.l.c. per contrasto con gli artt. 3
e 24 Cost. nella parte in cui esclude la possibilità di azione del terzo anche in analogia con l'art. 56
L. F., in ogni caso vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3.5 Parimenti parte opposta ha ribadito le proprie conclusioni, riportandosi al contenuto della propria precedente nota conclusiva del 19.05.2023 con cui ha ritenuto sanato il vizio di rappresentanza, da intendersi piuttosto come vizio della procedura relativo alla rappresentanza erariale di cui all'art. 39 del Codice antimafia, e ha valorizzato l'inderogabilità del foro adito in sede monitoria anche ai sensi dell'art. 447bis c.p.c., concludendo per il rigetto dell'opposizione in ragione del regime procedurale delineato dal Codice antimafia per l'accertamento di diritti di credito vantati da terzi sui beni oggetto di sequestro o confisca preventiva.
3.6 Lette le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate negli atti introduttivi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***
Il rito
4. In via prioritaria, occorre chiarire che la presente controversia, pur essendo stata avviata nelle forme del rito ordinario, è assoggettata alle forme del rito lavoro, trattandosi di controversia in materia di affitto di azienda ai sensi dell'art. 447bis c.p.c., motivo per il quale ne è stato disposto il mutamento del rito e la prosecuzione della trattazione della causa con udienza di discussione e decisione ai sensi degli artt. 420 e 429 c.p.c., come sostituita dalle note di trattazione scritta.
Le questioni preliminari di rito
5. Ciò chiarito, va rilevata la necessità, prima di valutare la fondatezza o meno dell'opposizione spiegata, di soffermarsi sulle eccezioni preliminari di rito sollevate dall'opponente relative alla rappresentanza processuale di parte opposta e alla competenza territoriale del Tribunale adito.
Sull'eccezione di difetto di rappresentanza processuale
Pag. 4 a 11 6. In merito alla prima eccezione, deve osservarsi che la rappresentanza processuale in capo all'avv. AR della società Magrì arreda s.r.l. fallita e amministrata in via giudiziaria dal dott. è regolarmente conferita ai sensi degli artt. 39 e 40 del Codice antimafia (d.lgs. CP_1
159/2011).
6.1 È bene, invero, prendere le mosse dal dato legislativo.
A norma dell'art. 40, comma 3, Codice antimafia, “L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio […] senza autorizzazione scritta del giudice delegato” e, a norma del precedente art. 39 relativo all'assistenza legale alla procedura, “1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità.
1-bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista”.
Le disposizioni richiamate delineano una procedura volta a conferire l'assistenza legale in favore dell'amministratore giudiziario della società attinta dalla misura c.d. antimafia che si basa, in primo luogo, sul patrocinio erariale la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità dell'Avvocatura dello Stato e, in secondo luogo, sull'autorizzazione del giudice alla nomina, anche in via devolutiva in caso di silenzio dell'Avvocatura, di un difensore del libero foro.
6.2 Ebbene, nel caso di specie il dott. , amministratore giudiziario della CP_1 [...]
e attinta dalla misura c.d. antimafia, è stato autorizzato a stare in giudizio dal Controparte_2
Tribunale di Brindisi-sezione GIP con decreto di ratifica del 09.07.2021 (all. 07 fascicolo opposta)
e l'avv. AR costituitosi per parte opposta è stato autorizzato ad assistere giudizialmente la procedura Magrì arreda s.r.l. in amministrazione giudiziaria dapprima con decreto del 21.09.2021
(all. 00) e con decreto dell'08.07.2022 (all. 18), emesso all'esito negativo dell'interpello CP_3 dell'Avvocatura dello Stato (all. A e B) svolto in corso di causa all'esito dell'ordinanza del
02.11.2022, sì da consolidare la rappresentanza processuale del difensore nominato con il rilascio delle necessarie autorizzazioni cui fa riferimento l'art. 182 c.p.c.
6.3 Nel caso di specie, il vizio di rappresentanza eccepito dall'opponente è sì un vizio sui generis ma è pur sempre un vizio sanabile, tempestivamente contestato da parte opposta nella comparsa di risposta e comunque rilevabile d'ufficio dal giudice con regolarizzazione della rappresentanza e autorizzazione entro un termine perentorio a norma dell'art. 182 c.p.c.
Che si tratti di un vizio sui generis è dimostrato dal fatto che, per un verso, l'avv. AR era in possesso del decreto di autorizzazione del 21.09.2021 fin dalla proposizione del procedimento monitorio e che, per altro verso, il patrocinio erariale previsto dall'art. 39 del Codice antimafia è
Pag. 5 a 11 sia facoltativo-discrezionale sia non impeditivo, per la procedura in amministrazione giudiziaria, dell'esercizio del diritto di difesa in giudizio a mezzo della difesa tecnica come costituzionalmente tutelato dall'art. 24 Cost.
In quest'ottica va inquadrato, infatti, il meccanismo del silenzio-devolutivo previsto dalla norma.
Ne consegue che se l'Avvocatura rifiuta di assumere l'assistenza legale (diniego espresso), come nel caso di specie, o se l'avvocatura non si esprime nel termine di legge (silenzio-devolutivo), il giudice delegato della procedura relativa all'applicazione della misura c.d. antimafia, ossia il GIP del Tribunale di Brindisi nel caso di specie, deve, nel primo caso (diniego espresso), o può, nel secondo caso (silenzio-devolutivo), autorizzare la nomina di un libero professionista per non lasciare la procedura sprovvista della necessaria difesa tecnica in giudizio.
Che si tratti di un vizio sanato, poi, è provato dalla documentazione depositata in data
11.11.2022, entro il termine perentorio del 20.11.2022 assegnato dal Tribunale, con cui parte opposta ha dato atto di aver seguito l'interpello di cui all'art. 39 Codice antimafia.
Parte opposta ha depositato, altresì, l'ulteriore decreto di autorizzazione dell'08.07.2022 emesso da parte del GIP del Tribunale di Brindisi per la nomina anche dell'avv. AR.
6.4 Alla luce di tali considerazioni l'eccezione del difetto di rappresentanza sollevato da parte opponente va rigettata.
Sull'eccezione di incompetenza territoriale
7. In merito alla seconda eccezione, deve osservarsi che nessun valore assume la clausola contenuta all'art. 25 del contratto di affitto di ramo d'azienda con cui le parti hanno stabilito il foro esclusivo di Lecce, in quanto nulla per violazione della competenza inderogabile del giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda affittata, a norma dell'art. 413 c.p.c.
Considerato che l'azienda affittata si trova in Francavilla Fontana (BR) è evidente la competenza del Tribunale di Brindisi adito in sede monitoria.
7.1 D'altronde, allo stesso esito condurrebbe la valorizzazione dell'art. 24 della Legge fallimentare relativo al foro esclusivo del Tribunale di Brindisi, quale Tribunale che ha tanto dichiarato il fallimento della Magrì arreda s.r.l. (all. 04) quanto disposto il sequestro preventivo c.d. antimafia dei beni aziendali (all. 06) con la nomina dell'amministrazione giudiziaria in capo al dott. . CP_1
7.2 Alla stregua di tali osservazioni l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito sollevata da parte opponente va rigettata.
Il merito
8. Esaurito l'esame delle questioni preliminari, si deve passare ora a valutare la fondatezza o meno dell'opposizione presentata da Parte_1
Pag. 6 a 11 In particolar modo, si tratta di verificare se è fondata o meno la domanda con cui l'amministratore giudiziario della Magrì arreda s.r.l. ha chiesto, in via monitoria, il pagamento della somma di € 26.666,77, a titolo di restituzione di deposito cauzionale infruttifero consegnato dalla Magrì arreda affittuaria alla affittante in forza dell'art. 20 del contratto di Parte_1 affitto di ramo d'azienda del 26.02.2018, tenuto conto dell'accertamento riconvenzionale di ritenzione o di compensazione della somma ottenuta a titolo di deposito cauzionale per o con il controcredito relativo al pagamento dei canoni di affitto pari a complessivi € 142.672,86 (€
49.341,86 + € 93.331,00), avanzato, in sede di opposizione, vuoi in via di domanda vuoi in via di eccezione, dalla Parte_1
In fatto
9. Funzionale alla decisione è la rappresentazione sintetica dei fatti rilevanti e incontestati, oltre che documentalmente provati, nel caso di specie come segue, secondo l'ordine cronologico:
• il 26.02.2018 in qualità di affittante e Magrì arreda in qualità di affittuaria Parte_1 stipulano il contratto di affitto di ramo d'azienda, con contestuale deposito cauzionale di
€ 26.666,77, versato a mezzo assegno bancario dall'affittuaria in favore dell'affittante;
• in data 11.10.2019 viene depositata la sentenza n. 32/2019 con cui il Tribunale di Brindisi dichiara il fallimento della Magrì arreda, con apertura della procedura concorsuale non ancora chiusa, stante il rigetto del 14.04.2022 (all. 17), e nomina dei curatori fallimentari;
• in data 08.04.2020 la Magrì arreda fallita viene attinta dalla misura di prevenzione c.d. antimafia come da decreto del GIP-Tribunale di Brindisi, con conseguente apertura della procedura di amministrazione giudiziaria prevista dal Codice Antimafia (d. lgs. 159/2011)
e subentro/concorso dell'amministratore giudiziario nominato dott. nella CP_1 posizione dei curatori fallimentari;
• il 12.05.2020 l'immobile oggetto del contratto di affitto d'azienda viene rilasciato, come da verbale in atti (all. 05), dai curatori fallimentari alla proprietaria affittante Parte_1
• successivamente, la formula istanza di ammissione del credito derivante dal Parte_1 mancato pagamento dei canoni di affitto mensile pari a € 16.266,66 ante (3mensilità) e post (8mensilità) fallimento sia innanzi alla sezione fallimentare che innanzi al gip delegato dell'amministrazione giudiziaria, ottenendo da quest'ultimo ammissione al passivo, come da provvedimento in atti (v. allegato con nota del 14.10.2022 di parte opponente).
9.1 Viceversa, è dubbia la sorte del contratto di affitto di ramo d'azienda dal momento della dichiarazione di fallimento fino al rilascio dell'immobile aziendale.
Pag. 7 a 11 Con riferimento a tale tipologia contrattuale l'art. 79 L.F. prevede, invero, la prosecuzione del rapporto di affitto salvo riconoscere ad ambedue le parti il diritto di recesso.
Nel caso di specie, è dato sapere soltanto che, trascorsi alcuni mesi dalla dichiarazione di fallimento dell'11.10.2019, l'immobile aziendale è stato rilasciato il 12.05.2020 con evidente manifestazione di scioglimento del vincolo contrattuale.
In diritto.
10. Ebbene, svolte tali premesse fattuali, deve verificarsi (a) se l'affittuario ha diritto alla restituzione del deposito cauzionale versato ai sensi dell'art. 20 del contratto di affitto e dell'art. 11 della legge 392/78 sulla locazione di immobili ad uso non abitativo e (b) se l'affittante ha diritto di ritenzione o di compensazione di tali somme in ragione del preteso maggior controcredito relativo al versamento dei canoni di affitto aziendale.
Sulla restituzione o sulla ritenzione/compensazione del deposito cauzionale
11. Non v'è dubbio, invero, che, cessato il rapporto di affitto, l'importo di denaro oggetto del deposito irregolare, ex art. 1782 c.c., ossia il tandundem, vada restituito all'affittuario, a eccezion fatta delle ipotesi in cui l'affittante lamenti l'inadempimento di obbligazioni dell'affittuario, com'è quella del pagamento del canone, o il risarcimento di danni provocati dall'affittuario.
In questi casi, il deposito cauzionale svolge la funzione di garantire il proprietario affittante, assicurandogli la definitiva disponibilità di una somma di denaro già in suo possesso per coprire il rischio economico degli inadempimenti o dei danni dell'affittuario.
11.1 Se è vero che, nel caso di specie, l'affittante ha dedotto, a sostegno Parte_1 della ritenzione del deposito cauzionale, la morosità dell'affittuario Magrì arreda senza che quest'ultima l'abbia contestata specificamente, è pur vero che l'accertamento dell'esistenza di tale diritto deve passare attraverso le peculiari vicende giudiziarie dell'affittuario Magrì arreda, dichiarata fallita e attinta altresì da misura di prevenzione patrimoniale c.d. antimafia.
Tali vicende sono destinate, infatti, a impattare sulle modalità di soddisfacimento del credito vantato dai terzi nei confronti dell'affittuaria oggi fallita e in amministrazione giudiziaria.
11.2 In breve, la non può ritenere, in autotutela privata individuale, il Parte_1 deposito ottenuto, atteso che tanto il fallimento quanto l'amministrazione giudiziaria sono procedure concorsuali volte ad assicurare la par condicio creditorum secondo disposizioni di legge ben precise (in primis, legge fallimentare e Codice antimafia).
Del pari, la non può ottenere, in via esclusiva e piena, soddisfazione parziale del Parte_1 proprio credito con estinzione a mezzo di compensazione, atteso che la compensazione è, per legge, limitata in seno al fallimento e all'amministrazione giudiziaria onde preservare la par condicio creditorum, ossia il soddisfacimento paritario e concorsuale di tutti i creditori della società.
Pag. 8 a 11 11.3 In questo contesto, d'altronde, il diritto di ritenzione su richiamato si atteggia allo stesso modo della compensazione dei crediti, finendo per consentire a uno solo dei creditori sociali di soddisfarsi in via prioritaria, esclusiva e piena, senza subire il concorso con gli altri creditori sociali.
In tal modo il creditore chirografario verrebbe a trasformarsi, per il tramite della ritenzione del deposito cauzionale a foggia di pegno irregolare, in creditore privilegiato, pur in assenza di un titolo di prelazione.
Sul punto, coglie nel segno la tesi difensiva di parte opposta.
La ritenzione del deposito cauzionale da parte dell'affittante costituirebbe, infatti, una forma inedita di garanzia reale con instaurazione di un pegno irregolare di denaro, ignoto ai creditori della società affittuaria in assenza di un adeguato regime di pubblicità.
Diversamente dal pegno tradizionale e dal pegno mobiliare non possessorio introdotto dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv. in l. 30 giugno 2016, n. 119, la garanzia impropria costituita dalla ritenzione del deposito cauzionale resta sottratta al sistema di pubblicità e di conoscenza delineato dal legislatore vuoi tramite lo spossessamento materiale vuoi tramite l'iscrizione nel registro telematico tenuto dall'Agenzia delle entrate, impedendo la conoscenza dell'esistenza della garanzia reale prestata.
In definitiva, tale forma di garanzia finirebbe per stravolgere il regime della responsabilità patrimoniale generica delineato dagli artt. 2740 e 2741 c.c. come presieduto, altresì, dal divieto di patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c.
11.4 Che la ritenzione o la compensazione alterino il sistema concorsuale tipico del fallimento e dell'amministrazione giudiziaria è pericolo noto al legislatore che, fin dalla più risalente legge fallimentare, ha escluso, all'art. 56 L.F., la compensazione dei crediti “sospetti”, in quanto acquistati per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.
D'altronde, non può sottacersi l'impatto che la natura di durata del contratto di affitto di ramo d'azienda ha sulla situazione complessiva, soprattutto nei casi, com'è quello in esame, in cui il contratto non sia stato sciolto immediatamente al momento della dichiarazione di fallimento ma sia stato mantenuto anche per parte della procedura fallimentare.
Sulla disciplina specifica dettata dal Codice antimafia, anche nei rapporti con il fallimento
12. A tali rilievi si aggiunge quello dirimente concernente la disciplina relativa alla procedura di amministrazione giudiziaria delineata dal Codice antimafia, anche nei rapporti con il fallimento.
Pag. 9 a 11 A tal proposito, l'art. 64 Codice antimafia prevede il subentro o la sostituzione degli organi dell'amministrazione giudiziaria a quelli dal fallimento a seconda che alcuni o tutti i beni ricompresi nella massa fallimentare siano attinti anche dalla misura di prevenzione patrimoniale c.d. antimafia disposta dal giudice penale, con separazione delle due masse patrimoniali nel primo caso o con chiusura del precedente fallimento nel secondo caso.
12.1 Nel caso di specie, la procedura di amministrazione giudiziaria riguarda le quote sociali e il compendio aziendale della società Magrì Arreda s.r.l. già dichiarata fallita, ivi compresi i rapporti di credito-debito facenti capo alla società e ulteriormente assoggettati a verifica ai sensi dell'art. 64, comma 2, Codice antimafia, senza chiusura del precedente fallimento, con conseguente prevalenza della procedura concorsuale prevista dal Codice antimafia rispetto a quella prevista dalla legge fallimentare.
12.2 Ebbene, il credito in ritenzione o in compensazione fatto valere dall'opponente è un credito che può trovare soddisfazione soltanto nelle forme e secondo le modalità di cui agli artt.
52 e ss del Codice antimafia, secondo cui solo il credito del terzo in buona fede risultante da atto avente data certa anteriore al sequestro e ammesso allo stato passivo può trovare soddisfazione sui beni oggetto di confisca, in base al piano e all'ordine di pagamento di cui all'art. 61 del medesimo codice.
Nel caso in esame, il credito di concernente il pagamento dei canoni di affitto Parte_1 anteriori al sequestro è stato ammesso allo stato passivo della procedura di amministrazione giudiziaria, come da provvedimento giudiziale allegato alla nota di deposito del 14.10.2022, motivato anche con riferimento alla pretesa prededucibilità, in seno alla diversa procedura di amministrazione giudiziaria, dei canoni di affitto post-fallimento e ante-sequestro preventivo.
È in quella sede, dunque, che l'opponente potrà soddisfare il proprio credito, concorrendo con gli altri creditori chirografari, privilegiati e prededucibili.
12.3 Diversamente opinando, consentire all'opponente di ritenere o compensare la somma di € 26.666,77 spettante all'amministrazione giudiziaria di Magrì arreda s.r.l. fallita significherebbe garantire all'opponente una soddisfazione in via immediata, esclusiva e piena ancorché parziale delle proprie ragioni di credito in dispetto al principio generale della par condicio creditorum, in violazione delle regole previste per la tutela dei terzi dal Codice antimafia e, in ipotesi di revoca del sequestro o confisca preventiva prima della chiusura del fallimento, in violazione altresì delle disposizioni per la tutela dei creditori del fallito previste dalla legge fallimentare.
In breve, significherebbe frustrare quelle esigenze di concorsualità proprie sia della procedura di amministrazione giudiziaria che del fallimento e significherebbe anche invadere quella competenza relativa all'accertamento e alla soddisfazione dei diritti dei terzi che il Codice
Pag. 10 a 11 antimafia riserva al giudice delegato della misura di prevenzione patrimoniale, ossia al giudice penale competente per il sequestro o per la confisca ai sensi degli artt. 20 e 24 del Codice stesso.
La decisione finale
13. Alla stregua delle considerazioni fin qui esposte l'opposizione proposta da
[...]
va rigettata con conferma del d.i. opposto. Pt_1
La regolazione delle spese di lite
14. Al rigetto dell'opposizione segue la condanna di parte opponente soccombente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta vittoriosa, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 26.001 a € 52.000, in considerazione del valore della causa (€ 26.666,77).
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta le eccezioni di difetto di rappresentanza processuale della parte opposta e di incompetenza territoriale del Tribunale adito sollevate da parte opponente e, per l'effetto, dichiara la competenza del Tribunale di Brindisi;
2. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1090/2021 che, ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c., acquista efficacia esecutiva;
3. condanna in persona dei legali rapp. ti p.t., al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore di dott. in qualità di Amministratore Controparte_1
Giudiziario delle quote sociali e del compendio aziendale della società Magrì Arreda
s.r.l. già dichiarata fallita, che liquida in € 7.616,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
NA AR dichiaratosi antistatario.
Brindisi, 23.10.2025
La Giudice
TE AI
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