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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/10/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2123 nel ruolo generale dell'anno 2021 promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to Piero Parte_1
DI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1
AU RE e AN OL LL
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
1 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea - avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito contributivo indicato nel verbale unico di notificazione e accertamento n. 2019016469 notificato il
25.03.2021 - èinfondata e deve essere rigettata.
3. Con il verbale di accertamento ispettivo oggetto di odierno giudizio emesso nei confronti della gli ispettori hanno proceduto all'addebito delle Parte_2 differenze contributive derivanti dal superiore livello di inquadramento ritenuto riconducibile all'attività svolta dalla manodopera agricola assunta dalla società, per il periodo dal gennaio
2018 al dicembre 2019, per un totale di € 100.361,84 a titolo di contributi previdenziali obbligatori ed € 45.510,57 a titolo di somme aggiuntive previste dalla legge vigente in materia.
Gli ispettori in particolare hanno osservato che dall'esame della documentazione analizzata, esibita in fase di accertamento ispettivo, (contratti di lavoro e L.U.L. comunicazioni di assunzioni UNILAV), trasmesse dall'impresa a R.L. Parte_1 al Centro per l'Impiego di riferimento, è risultato che la manodopera occupata, sia OTI che
OTD, è stata tutta inquadrata con qualifica di “bracciante agricolo III Area operai comuni del
Contratto Collettivo Territoriale di Roma”, ad eccezione del Sig. collocato Parte_3 con livello A2 - operaio qualificato super, con funzioni di gestione e manutenzione di macchinari ed impianti.
Hanno ritenuto gli ispettori, anche a seguito della dichiarazione resa in sede ispettiva dall'amministratore sig. e dai lavoratori, che i braccianti agricoli nel periodo Parte_4 di riferimento avessero svolto, in realtà, mansioni proprie sia di operai specializzati (attività di capo reparto, conduttore di trattori e muletti, attività di potatura), sia di operai qualificati
(legatura, fresatura, concimazione, ed impollinazione del kiwi).
In conseguenza hanno riscontrato che i minimali di retribuzione corrisposti ai dipendenti (e quindi la relativa tariffazione dei contributi dovuti riportata sui modelli DMAG) fossero inferiori rispetto a quelli previste dal Contratto Provinciale di lavoro per la Provincia di Roma
(proprio in quanto doveva ritenersi errato il livello di inquadramento) e proceduto all'addebito delle differenze contributive, nonché, al recupero delle agevolazioni contributive fruite.
2 4. Avverso tale accertamento e le risultanze in esso contenute ha presentato opposizione la società, contestando le conclusioni cui erano giunti gli ispettori;
in particolare ha dichiarato che solo i sig.ri e avessero svolto mansioni di operai Parte_5 Parte_6 agricoli specializzati con qualifica di Super, mentre, altri operai indicati nel verbale, avevano svolto mansioni di zappatura, taglio erba, raccolta frutti, riconducibili ad attività comuni ed ordinarie, non richiedenti alcuna specializzazione, né formazione particolare.
Specificava, in punto di diritto, che il lavoratore può essere adibito allo svolgimento di più mansioni corrispondenti a diversi livelli professionali previsti dal Ccnl (c.d. mansioni promiscue) e che la qualifica da attribuirgli dovesse essere determinata con esclusivo riferimento al contenuto delle mansioni prevalenti, cioè quelle primarie e maggiormente caratterizzanti il profilo professionale del lavoratore. Evidenziava pertanto che le mansioni prevalenti svolte dai lavoratori assunti fosse quelle ordinarie di operai agricoli comuni.
Eccepiva poi dei profili di illegittimità dell'accertamento ispettivo in relazione alla tardività della conclusione dell'accertamento (oltre il termine di 90 giorni), nonché la nullità delle dichiarazioni per mancata lettura e assenza dell'interprete.
5. Preliminarmente, con riferimento all'eccezione di decadenza per tardività della notifica del verbale di accertamento, è appena il caso di rilevare che secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, la durata di un accertamento ispettivo è da ricollegare alle dimensioni aziendali e quindi alla mole di lavoro degli ispettori.
Invero, “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine dei novanta giorni, entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, può iniziare a decorrere anche in tempo successivo al primo verbale di accertamento, qualora i fatti da accertare, non semplici ed evidenti, richiedano ulteriori indagini.” (Cass. Civ., sez. lav., 13.01.2006, n. 539).
In altre parole, “la regola che impone di contestare l'infrazione, quando non è possibile farlo immediatamente, entro un preciso termine di decadenza decorrente dall'accertamento, […] non vale, infatti, a superare il rilievo che la pura constatazione dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l'accertamento degli estremi della violazione (Cass.
3043/2009), se occorre una ulteriore istruttoria e/o valutazione, mentre il momento dal quale decorrere il termine per la contestazione coincide con “il momento in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento” (Cass. 5395/2007).
3 Nel caso di specie, l'accertamento ispettivo è certamente risultato complesso, tant'è che sono stati redatti due verbali interlocutori che testimoniano la prosecuzione dell'indagine, con richiesta all'azienda da parte degli Ispettori di ulteriore documentazione nonché l'audizione dei lavoratori in date successive rispetto al primo accesso ispettivo.
L'eccezione pertanto deve essere rigettata.
6. Ancora preliminarmente, si rileva che le dichiarazioni dei lavoratori e del legale rappresentante sono tutte sottoscritte e firmate dai dichiaranti (cfr. dichiarazioni in atti) e che molti operai stranieri, titolari del permesso di soggiorno illimitato, hanno dichiarato di aver sostenuto un esame di lingua italiana, pertanto anche l'eccezione di nullità delle dichiarazioni avanzata da parte ricorrente risulta infondata.
7. Tutto ciò premesso, è opportuno ricordare che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Ne consegue che nel giudizio promosso da una società ovvero una persona fisica per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di CP_1 verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso.
Tale orientamento, costantemente ribadito dai giudici di merito (da ultimo, ex multis Corte appello Roma sez. V, 18/02/2019, n.622), è esplicitamente espresso dalla Cassazione con sentenza n. 12108 del 18.5.2010 (in conformità con la precedente pronuncia n. 19762 del 2008) in cui la Suprema Corte ha affermato che, con riguardo al tema dell'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, l'attore non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Ed infatti, una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. (che, come osservato in dottrina, può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura
4 sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale comporterebbe una alterazione in radice dei criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile.
7.1. Costituisce in ogni caso ius receptum in giurisprudenza il principio di circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, il quale comporta che la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa devono essere specificamente indicati nei rispettivi atti introduttivi (cfr. al riguardo: Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202; Cass., Sez. Un., 23 gennaio
2002 n. 761).
Nel rito del lavoro pertanto le parti sin dalle prime battute processuali sono tenute a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.
7.2. In materia di riparto degli oneri probatori nei giudizi di opposizione a verbale ispettivo, la giurisprudenza è conforme nel ritenere che il verbale ispettivo fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale,
5 qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. 6 giugno 2008, n. 15703; Cass. 14 maggio
2014, n. 10427, Cass. 10 marzo 2011, n. 5715; Cass. 29 luglio 2010, n. 17720; Cass. 8 aprile
2010, n. 8335; Cass. Sez. L. n. 3525/2005; Cass. n. 9827/2000; Cass., sez. I, 26.01.1999, n.
693; Cass., sez. I, 05.02.1999, n. 1006; Cass., sez. un., 25.11.1992, n. 12545).
In conformità con l'orientamento giurisprudenziale riferito, il verbale ispettivo assume pertanto un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità a seconda dei fatti che ne costituiscono oggetto: “a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (in tal senso Cass.
8.1.2014 n. 166; conf. Cass. n. 6565/2007; Cass. n.
9919/2006; Cass. n. 11946/2005).
Pertanto, con specifico riferimento alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese all'ispettore, i verbali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere invalidata solo da una specifica prova contraria, con la conseguente inversione dell'onere della prova in giudizio quanto alle dichiarazioni rese all'ispettore, ossia con l'onere della controprova a carico del datore di lavoro. In questo caso, però: “Il rapporto ispettivo deve essere in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine e, in particolare devono essere allegati i verbali che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei
6 suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass.
166/2014; Cass. n. 14965/2012; Cass. n. 13075/2009; Cass. n. 4558/2009; Cass. n. 6565/2007;
Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005; n. 12009 del 2004; n. 13003 del 2003; n. 5227 del
2001; n. 7168 del 1998; Cass. Sezioni Unite n. 916 del 3 febbraio 1996).
8. Applicando tali principi alla fattispecie in esame si osserva che l' ha prodotto in CP_2 giudizio il verbale di primo accesso ispettivo del 21.11.2019 nonchè il verbale interlocutorio del 12.10.2020, entrambi comprensivi delle dichiarazioni rese dai lavoratori, nonché copia integrale del verbale ispettivo conclusivo. L'accertamento ispettivo afferisce il periodo
8.1.2018 – 31.12.2019
Dall'esame del copioso, approfondito e dettagliato verbale ispettivo emerge quanto segue.
L'azienda conduce fondi in affitto per superfici agricole per 64 ettari con coltivazione di alberi da frutto, per la gran parte coltivati a Kiwi (cfr. dichiarazioni del legale rappresentante e giornale campagna riportato nel verbale ispettivo).
Documentale che tutta la manodopera, OTI e OTD, sia stata inquadrata nella III area, come operaio comune, con qualifica di “bracciante agricolo” ad eccezione del sig. Pt_3 inquadrato nella II area come operaio qualificato con mansioni di gestione e manutenzione di macchinari e impianti.
Di particolare rilievo – per immediatezza e genuinità con cui sono state rese – risultano le dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante sig. il quale ha specificato, Testimone_1 per quanto la circostanza già emergesse dalla composizione dei terreni e dal giornale campagna, che “l'azienda si occupa principalmente della coltivazione kiwi” e che “tutti gli operai svolgono le stesse mansioni” riconducibili alle mansioni cicliche proprie della coltivazione dei Kiwi.
È opportuno riportare integralmente le dichiarazioni rese dal sig Parte_4
“Sono amministratore della società agricola dalla costituzione, gennaio 2018. Parte_7 Oltre a me c'è un altro amministratore entrambi soci a Controparte_3 50%. Non svolgo attività manuale, mi occupo solo della gestione amministrativa e controllo i dipendenti, anche se abbiamo un capo reparto, il quale si occupa del controllo e del coordinamento dei dipendenti e mi riferisce. Questo capo è Luca Di Stasio. L'azienda si occupa principalmente di coltivazione di kiwi, i fondi si trovano tutti in agro di Velletri per ettari complessivi circa 64, di cui 15 ettari circa produttivi e altri 12 ettari circa coltivati a piante giovani di kiwi. Poi ci sono 2 ettari coltivati ad alberi di albicocche, però mai raccolte e non vendute. Ancora altro mezzo ettaro coltivato a patate, che stanno i miei operai
7 raccogliendo quest'anno. Poi altro mezzo ettaro coltivato ad ulivi, che abbiamo raccolto per uso personale. Altri 9 ettari circa di fondo non coltivato, nuovo impianto. Altri 20 ettari incolto. Assumo circa 14/15 operai all'anno, di cui l'impiegata denunciata nel settore commercio a tempo indeterminato, gli altri denunciati nel settore agricolo come braccianti agricoli, di cui 4 sono denunciati a tempo indeterminato, tutti gli altri operai sono denunciati a tempo determinato. Tutti i braccianti effettuano le seguenti mansioni: coltivano i kiwi, effettuano la potatura, tirano gli zeppi dai kiwi (sermentatura), legano i rami, concimano i prodotti, puliscono e lavorano il terreno, diradano i kiwi, impollinano, tagliano i rametti per far entrare la luce. Ci sono tre operai che portano il trattore e il muletto, sono tutti e tre muniti di patentino. Effettuo una paga oraria per gli operai OTD di euro 9,45 mentre per gli operai OTI effettuo una paga lorda di € 1224,18 mensile circa. Li pago tutti con bonifico. Le buste paghe vengono consegnate dalla dipendente impiegata. I kiwi vengono venduti all'ingrosso all' CP_4 Parte_8
La manodopera assunta è impiegata prevalentemente, se non esclusivamente (a parte mezzo ettaro per coltivazione di patate e mezzo ettaro ad ulivi), nella attività di coltivazione di kiwi che è l'attività in assoluto prevalente svolta dalla azienda agricola.
Il legale rappresentante ha poi dichiarato che, ad eccezione di (indicato come Parte_5 capo, colui che si occupa del coordinamento degli altri operai) e di altri tre operai che portano il trattore ed il muletto “tutti i braccianti effettuano le stesse mansioni”; che sono le mansioni tipiche della coltivazione dei kiwi.
Gli ispettori hanno poi rilevato (e tale indicazione, trattandosi di rilievo diretto, fa fede fino a querela di falso) che dalla consultazione del giornale di campagna esibito dall'azienda, nel corso dell'anno vengono svolte le seguenti lavorazioni: potatura del kiwi a gennaio (c.d. potatura invernale); legatura del kiwi a marzo;
impianto nuovo e messa a dimora piantine ad aprile (kiwi giallo verde e rosso); rippatura e fresatura del kiwi ad aprile;
fresatura dell'albicocco ad aprile;
fresatura del kiwi a maggio;
diradamento dei frutti del kiwi e taglio erba a giugno;
fresatura del kiwi a luglio.
Gli operai risultano assunti per l'anno 2018 tutti come operai a tempo determinato e per l'anno
2019, tutti a tempo determinato e solo 4 a tempo indeterminato.
La circostanza che tutti gli operai agricoli esercitino tutti le stesse mansioni riconducibili a quelle tipiche della coltivazione kiwi a seconda dei vari periodi dell'anno (potatura, spollonature, strecciatura, legatura, pulizia e raccolta) è confermata dalle dichiarazioni del sig.
(cfr verbale in atti) nonché da quanto dichiarato dai singoli lavoratori sentiti Parte_5 dagli ispettori.
8 Diversa e con una maggiore specializzazione è risultata l'attività disimpegnata dai dipendenti e;
sono in atti le dichiarazioni le quali tra l'altro Parte_5 Parte_6 coincidono con quelle rese dal legale rappresentante.
Il ha svolto attività di capo operaio (controllo dei braccianti), nonché trattorista, e Parte_5 potatore (mansione svolta sia per la potatura invernale a gennaio e febbraio, sia per la potatura verde chiamata anche diradamento ad aprile che per la potatura dei “maschi” da giugno ad agosto), strecciatore, legatore di kiwi a maggio, imbarcatore delle piantine a settembre ed ottobre.
Il sig. ha dichiarato anch'egli di operare come trattorista (lo stesso l.r. ha dichiarato che Pt_6
“ci sono tre operai che portano il trattore”), nonché, potatore, addetto ai trattamenti, legatore, raccoglitore di polline a maggio.
Trattasi in entrambi i casi di trattoristi muniti di apposito patentino.
Nel primo accesso (21.11.2019) gli operai (eccetto il capo operaio ) sono stati trovati Parte_5 intenti a raccogliere le patate (conformemente a quanto dichiarato dal legale rappresentante), nel secondo accesso (12.10.2020) gli operai e erano occupati Parte_5 Parte_6 nella legatura e nell'imbarcatura dei kiwi, gli operai , Persona_1 Persona_2
, nel tiraggio dei ferri dei kiwi, Persona_3 Persona_4 Persona_5 [...] nella legatura dei kiwi, e nel taglio Per_6 Parte_9 Per_7 Persona_8 dell'erba con il decespugliatore.
9. Orbene, dal contenuto delle declaratorie del CCNL operai agricoli e florivivaisti riportato nel verbale e dalla classificazione del personale – operai agricoli del Contratto Provinciale Lavoro della Provincia di Roma (anche in questo caso la circostanza fa fede fino a querela di falso in quanto riportata dagli ispettori senza margine di apprezzamento ed, in ogni caso, non smentita dalle deduzioni o produzioni attoree) gli operai sono classificati sulla base di tre aree professionali
I area
- Controparte_5
[...] appartengono a questa area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionale che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione. Rientrano in questa area ad esempio il trattorista completo, il potatore l'irroratore, l'innestatore o l'ortolano completo. II area
9 - Qualificati Super
- Qualificati appartengono a questa area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali – acquisite per pratica o per titolo – ancorché necessitanti di un periodo di pratica. Rientrano in questa area ad esempio l'addetto a tutte le operazioni di irrigazione, scacchiatore viti, inconocchiatore e legatore viti, selezionatore di frutta a mano o macchina, addetto al confezionamento ed imballaggio di frutta o altri prodotti agricoli, addetto al diradamento della frutta sulla pianta III area
- Comuni
- Comuni Tipo A
- Comuni Tipo B appartengono a questa area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali. Appartengono alla suddetta area gli operai comuni addetti ad esempio alla pulizia del terreno, al diradamento delle piante, alla raccolta dei prodotti agricoli, etc.
10. In considerazione delle declaratorie contrattuali non vi è dubbio, con riferimento ai dipendenti DI e che l'inquadramento nella III Area Parte_5 Parte_6 non sia corretto in quanto, entrambi, hanno svolto attività per la quale sono richieste specifiche conoscenze e capacità professionali e hanno svolto lavori richiedenti specifica specializzazione;
entrambi hanno svolto attività di trattoristi muniti di specifico patentino oltre ad altre molteplici funzioni certamente non riconducibili alle mansioni di carattere minimalistico prescritte per gli operai comuni di III Area.
Corretta risulta allora la riconducibilità delle attività disimpegnate nell'Area I livello B “ex specializzati”, come indicato dagli ispettori.
11. Con riferimento agli altri lavoratori indicati in verbale , Persona_1 [...]
, , , , Per_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
, , , e Persona_6 Parte_9 Per_7 Persona_8 [...]
può ugualmente ritenersi non corretto l'inquadramento nell'Area III con qualifica Per_3 di operaio comune, cui sono riconducibili coloro che svolgono mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali. Ed infatti, la coltivazione dei kiwi - attività a cui pacificamente sono stati addetti in via prevalente - ricomprende attività quali la potatura, legatura, strecciatura, spollonatura, oltre alla semplice raccolta, rispetto alle quali occorre una maggiore capacità professionale, acquisita sul campo e con la pratica;
tutta l'attività indicata nel verbale, confermata dalle dichiarazioni dei testi, nonché dall'agronomo sentito in sede
10 testimoniale, non costituisce una attività facilmente praticabile (quale può essere la semplice raccolta) in assenza di conoscenze specifiche, anche se acquisite con la pratica.
Ne consegue che correttamente gli ispettori hanno riqualificato in livello di inquadramento dall'Area III operai comuni all'Area II operaio qualificati.
Anche sotto tale aspetto, pertanto, il verbale ispettivo si appalesa privo di censure e condivisibile.
12. Tra l'altro la riqualificazione ha correttamente riguardato solo gli operai che sono risultati assunti con continuità per tutto l'anno e che quindi si ritiene avessero appunto una maggiore esperienza rispetto alle attività necessarie nelle varie fasi di lavorazione del kiwi.
Condivisibilmente gli ispettori hanno invece confermato l'inquadramento nell'Area III “ex comuni” per tutti quei lavoratori assunti per brevi periodi e per i quali sono state denunciate giornate lavorative al di sotto delle 50 annue.
13. La rideterminazione del livello di inquadramento ha comportato il ricalcolo dei minimi retributivi (e di conseguenza contributivi) che sono risultati inferiori alle retribuzioni orarie e giornaliere contemplate nel CPL per gli operai I Area livello B (specializzati) e per gli operai II
Area livello D (qualificati).
Nel verbale ispettivo sono poi riportati anche tutti i prospetti dei conteggi con specifica indicazione anche delle modalità di calcolo, non oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'opponente.
14. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con integrale conferma dell'addebito accertato in via ispettiva.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in conformità ai parametri indicati nel D.M. 55 del 2014, in considerazione del valore della causa (scaglione € 52.000 – 260.000) e della attività processuale svolta (comprensiva di istruttoria).
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti di (R.G. 2123/2021), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell' che si CP_1 liquidano in € 6.115,00 oltre accessori come per legge
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
12
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2123 nel ruolo generale dell'anno 2021 promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to Piero Parte_1
DI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1
AU RE e AN OL LL
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
1 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea - avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito contributivo indicato nel verbale unico di notificazione e accertamento n. 2019016469 notificato il
25.03.2021 - èinfondata e deve essere rigettata.
3. Con il verbale di accertamento ispettivo oggetto di odierno giudizio emesso nei confronti della gli ispettori hanno proceduto all'addebito delle Parte_2 differenze contributive derivanti dal superiore livello di inquadramento ritenuto riconducibile all'attività svolta dalla manodopera agricola assunta dalla società, per il periodo dal gennaio
2018 al dicembre 2019, per un totale di € 100.361,84 a titolo di contributi previdenziali obbligatori ed € 45.510,57 a titolo di somme aggiuntive previste dalla legge vigente in materia.
Gli ispettori in particolare hanno osservato che dall'esame della documentazione analizzata, esibita in fase di accertamento ispettivo, (contratti di lavoro e L.U.L. comunicazioni di assunzioni UNILAV), trasmesse dall'impresa a R.L. Parte_1 al Centro per l'Impiego di riferimento, è risultato che la manodopera occupata, sia OTI che
OTD, è stata tutta inquadrata con qualifica di “bracciante agricolo III Area operai comuni del
Contratto Collettivo Territoriale di Roma”, ad eccezione del Sig. collocato Parte_3 con livello A2 - operaio qualificato super, con funzioni di gestione e manutenzione di macchinari ed impianti.
Hanno ritenuto gli ispettori, anche a seguito della dichiarazione resa in sede ispettiva dall'amministratore sig. e dai lavoratori, che i braccianti agricoli nel periodo Parte_4 di riferimento avessero svolto, in realtà, mansioni proprie sia di operai specializzati (attività di capo reparto, conduttore di trattori e muletti, attività di potatura), sia di operai qualificati
(legatura, fresatura, concimazione, ed impollinazione del kiwi).
In conseguenza hanno riscontrato che i minimali di retribuzione corrisposti ai dipendenti (e quindi la relativa tariffazione dei contributi dovuti riportata sui modelli DMAG) fossero inferiori rispetto a quelli previste dal Contratto Provinciale di lavoro per la Provincia di Roma
(proprio in quanto doveva ritenersi errato il livello di inquadramento) e proceduto all'addebito delle differenze contributive, nonché, al recupero delle agevolazioni contributive fruite.
2 4. Avverso tale accertamento e le risultanze in esso contenute ha presentato opposizione la società, contestando le conclusioni cui erano giunti gli ispettori;
in particolare ha dichiarato che solo i sig.ri e avessero svolto mansioni di operai Parte_5 Parte_6 agricoli specializzati con qualifica di Super, mentre, altri operai indicati nel verbale, avevano svolto mansioni di zappatura, taglio erba, raccolta frutti, riconducibili ad attività comuni ed ordinarie, non richiedenti alcuna specializzazione, né formazione particolare.
Specificava, in punto di diritto, che il lavoratore può essere adibito allo svolgimento di più mansioni corrispondenti a diversi livelli professionali previsti dal Ccnl (c.d. mansioni promiscue) e che la qualifica da attribuirgli dovesse essere determinata con esclusivo riferimento al contenuto delle mansioni prevalenti, cioè quelle primarie e maggiormente caratterizzanti il profilo professionale del lavoratore. Evidenziava pertanto che le mansioni prevalenti svolte dai lavoratori assunti fosse quelle ordinarie di operai agricoli comuni.
Eccepiva poi dei profili di illegittimità dell'accertamento ispettivo in relazione alla tardività della conclusione dell'accertamento (oltre il termine di 90 giorni), nonché la nullità delle dichiarazioni per mancata lettura e assenza dell'interprete.
5. Preliminarmente, con riferimento all'eccezione di decadenza per tardività della notifica del verbale di accertamento, è appena il caso di rilevare che secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, la durata di un accertamento ispettivo è da ricollegare alle dimensioni aziendali e quindi alla mole di lavoro degli ispettori.
Invero, “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine dei novanta giorni, entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, può iniziare a decorrere anche in tempo successivo al primo verbale di accertamento, qualora i fatti da accertare, non semplici ed evidenti, richiedano ulteriori indagini.” (Cass. Civ., sez. lav., 13.01.2006, n. 539).
In altre parole, “la regola che impone di contestare l'infrazione, quando non è possibile farlo immediatamente, entro un preciso termine di decadenza decorrente dall'accertamento, […] non vale, infatti, a superare il rilievo che la pura constatazione dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l'accertamento degli estremi della violazione (Cass.
3043/2009), se occorre una ulteriore istruttoria e/o valutazione, mentre il momento dal quale decorrere il termine per la contestazione coincide con “il momento in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento” (Cass. 5395/2007).
3 Nel caso di specie, l'accertamento ispettivo è certamente risultato complesso, tant'è che sono stati redatti due verbali interlocutori che testimoniano la prosecuzione dell'indagine, con richiesta all'azienda da parte degli Ispettori di ulteriore documentazione nonché l'audizione dei lavoratori in date successive rispetto al primo accesso ispettivo.
L'eccezione pertanto deve essere rigettata.
6. Ancora preliminarmente, si rileva che le dichiarazioni dei lavoratori e del legale rappresentante sono tutte sottoscritte e firmate dai dichiaranti (cfr. dichiarazioni in atti) e che molti operai stranieri, titolari del permesso di soggiorno illimitato, hanno dichiarato di aver sostenuto un esame di lingua italiana, pertanto anche l'eccezione di nullità delle dichiarazioni avanzata da parte ricorrente risulta infondata.
7. Tutto ciò premesso, è opportuno ricordare che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Ne consegue che nel giudizio promosso da una società ovvero una persona fisica per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di CP_1 verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso.
Tale orientamento, costantemente ribadito dai giudici di merito (da ultimo, ex multis Corte appello Roma sez. V, 18/02/2019, n.622), è esplicitamente espresso dalla Cassazione con sentenza n. 12108 del 18.5.2010 (in conformità con la precedente pronuncia n. 19762 del 2008) in cui la Suprema Corte ha affermato che, con riguardo al tema dell'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, l'attore non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Ed infatti, una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. (che, come osservato in dottrina, può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura
4 sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale comporterebbe una alterazione in radice dei criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile.
7.1. Costituisce in ogni caso ius receptum in giurisprudenza il principio di circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, il quale comporta che la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa devono essere specificamente indicati nei rispettivi atti introduttivi (cfr. al riguardo: Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202; Cass., Sez. Un., 23 gennaio
2002 n. 761).
Nel rito del lavoro pertanto le parti sin dalle prime battute processuali sono tenute a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.
7.2. In materia di riparto degli oneri probatori nei giudizi di opposizione a verbale ispettivo, la giurisprudenza è conforme nel ritenere che il verbale ispettivo fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale,
5 qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. 6 giugno 2008, n. 15703; Cass. 14 maggio
2014, n. 10427, Cass. 10 marzo 2011, n. 5715; Cass. 29 luglio 2010, n. 17720; Cass. 8 aprile
2010, n. 8335; Cass. Sez. L. n. 3525/2005; Cass. n. 9827/2000; Cass., sez. I, 26.01.1999, n.
693; Cass., sez. I, 05.02.1999, n. 1006; Cass., sez. un., 25.11.1992, n. 12545).
In conformità con l'orientamento giurisprudenziale riferito, il verbale ispettivo assume pertanto un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità a seconda dei fatti che ne costituiscono oggetto: “a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (in tal senso Cass.
8.1.2014 n. 166; conf. Cass. n. 6565/2007; Cass. n.
9919/2006; Cass. n. 11946/2005).
Pertanto, con specifico riferimento alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese all'ispettore, i verbali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere invalidata solo da una specifica prova contraria, con la conseguente inversione dell'onere della prova in giudizio quanto alle dichiarazioni rese all'ispettore, ossia con l'onere della controprova a carico del datore di lavoro. In questo caso, però: “Il rapporto ispettivo deve essere in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine e, in particolare devono essere allegati i verbali che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei
6 suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass.
166/2014; Cass. n. 14965/2012; Cass. n. 13075/2009; Cass. n. 4558/2009; Cass. n. 6565/2007;
Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005; n. 12009 del 2004; n. 13003 del 2003; n. 5227 del
2001; n. 7168 del 1998; Cass. Sezioni Unite n. 916 del 3 febbraio 1996).
8. Applicando tali principi alla fattispecie in esame si osserva che l' ha prodotto in CP_2 giudizio il verbale di primo accesso ispettivo del 21.11.2019 nonchè il verbale interlocutorio del 12.10.2020, entrambi comprensivi delle dichiarazioni rese dai lavoratori, nonché copia integrale del verbale ispettivo conclusivo. L'accertamento ispettivo afferisce il periodo
8.1.2018 – 31.12.2019
Dall'esame del copioso, approfondito e dettagliato verbale ispettivo emerge quanto segue.
L'azienda conduce fondi in affitto per superfici agricole per 64 ettari con coltivazione di alberi da frutto, per la gran parte coltivati a Kiwi (cfr. dichiarazioni del legale rappresentante e giornale campagna riportato nel verbale ispettivo).
Documentale che tutta la manodopera, OTI e OTD, sia stata inquadrata nella III area, come operaio comune, con qualifica di “bracciante agricolo” ad eccezione del sig. Pt_3 inquadrato nella II area come operaio qualificato con mansioni di gestione e manutenzione di macchinari e impianti.
Di particolare rilievo – per immediatezza e genuinità con cui sono state rese – risultano le dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante sig. il quale ha specificato, Testimone_1 per quanto la circostanza già emergesse dalla composizione dei terreni e dal giornale campagna, che “l'azienda si occupa principalmente della coltivazione kiwi” e che “tutti gli operai svolgono le stesse mansioni” riconducibili alle mansioni cicliche proprie della coltivazione dei Kiwi.
È opportuno riportare integralmente le dichiarazioni rese dal sig Parte_4
“Sono amministratore della società agricola dalla costituzione, gennaio 2018. Parte_7 Oltre a me c'è un altro amministratore entrambi soci a Controparte_3 50%. Non svolgo attività manuale, mi occupo solo della gestione amministrativa e controllo i dipendenti, anche se abbiamo un capo reparto, il quale si occupa del controllo e del coordinamento dei dipendenti e mi riferisce. Questo capo è Luca Di Stasio. L'azienda si occupa principalmente di coltivazione di kiwi, i fondi si trovano tutti in agro di Velletri per ettari complessivi circa 64, di cui 15 ettari circa produttivi e altri 12 ettari circa coltivati a piante giovani di kiwi. Poi ci sono 2 ettari coltivati ad alberi di albicocche, però mai raccolte e non vendute. Ancora altro mezzo ettaro coltivato a patate, che stanno i miei operai
7 raccogliendo quest'anno. Poi altro mezzo ettaro coltivato ad ulivi, che abbiamo raccolto per uso personale. Altri 9 ettari circa di fondo non coltivato, nuovo impianto. Altri 20 ettari incolto. Assumo circa 14/15 operai all'anno, di cui l'impiegata denunciata nel settore commercio a tempo indeterminato, gli altri denunciati nel settore agricolo come braccianti agricoli, di cui 4 sono denunciati a tempo indeterminato, tutti gli altri operai sono denunciati a tempo determinato. Tutti i braccianti effettuano le seguenti mansioni: coltivano i kiwi, effettuano la potatura, tirano gli zeppi dai kiwi (sermentatura), legano i rami, concimano i prodotti, puliscono e lavorano il terreno, diradano i kiwi, impollinano, tagliano i rametti per far entrare la luce. Ci sono tre operai che portano il trattore e il muletto, sono tutti e tre muniti di patentino. Effettuo una paga oraria per gli operai OTD di euro 9,45 mentre per gli operai OTI effettuo una paga lorda di € 1224,18 mensile circa. Li pago tutti con bonifico. Le buste paghe vengono consegnate dalla dipendente impiegata. I kiwi vengono venduti all'ingrosso all' CP_4 Parte_8
La manodopera assunta è impiegata prevalentemente, se non esclusivamente (a parte mezzo ettaro per coltivazione di patate e mezzo ettaro ad ulivi), nella attività di coltivazione di kiwi che è l'attività in assoluto prevalente svolta dalla azienda agricola.
Il legale rappresentante ha poi dichiarato che, ad eccezione di (indicato come Parte_5 capo, colui che si occupa del coordinamento degli altri operai) e di altri tre operai che portano il trattore ed il muletto “tutti i braccianti effettuano le stesse mansioni”; che sono le mansioni tipiche della coltivazione dei kiwi.
Gli ispettori hanno poi rilevato (e tale indicazione, trattandosi di rilievo diretto, fa fede fino a querela di falso) che dalla consultazione del giornale di campagna esibito dall'azienda, nel corso dell'anno vengono svolte le seguenti lavorazioni: potatura del kiwi a gennaio (c.d. potatura invernale); legatura del kiwi a marzo;
impianto nuovo e messa a dimora piantine ad aprile (kiwi giallo verde e rosso); rippatura e fresatura del kiwi ad aprile;
fresatura dell'albicocco ad aprile;
fresatura del kiwi a maggio;
diradamento dei frutti del kiwi e taglio erba a giugno;
fresatura del kiwi a luglio.
Gli operai risultano assunti per l'anno 2018 tutti come operai a tempo determinato e per l'anno
2019, tutti a tempo determinato e solo 4 a tempo indeterminato.
La circostanza che tutti gli operai agricoli esercitino tutti le stesse mansioni riconducibili a quelle tipiche della coltivazione kiwi a seconda dei vari periodi dell'anno (potatura, spollonature, strecciatura, legatura, pulizia e raccolta) è confermata dalle dichiarazioni del sig.
(cfr verbale in atti) nonché da quanto dichiarato dai singoli lavoratori sentiti Parte_5 dagli ispettori.
8 Diversa e con una maggiore specializzazione è risultata l'attività disimpegnata dai dipendenti e;
sono in atti le dichiarazioni le quali tra l'altro Parte_5 Parte_6 coincidono con quelle rese dal legale rappresentante.
Il ha svolto attività di capo operaio (controllo dei braccianti), nonché trattorista, e Parte_5 potatore (mansione svolta sia per la potatura invernale a gennaio e febbraio, sia per la potatura verde chiamata anche diradamento ad aprile che per la potatura dei “maschi” da giugno ad agosto), strecciatore, legatore di kiwi a maggio, imbarcatore delle piantine a settembre ed ottobre.
Il sig. ha dichiarato anch'egli di operare come trattorista (lo stesso l.r. ha dichiarato che Pt_6
“ci sono tre operai che portano il trattore”), nonché, potatore, addetto ai trattamenti, legatore, raccoglitore di polline a maggio.
Trattasi in entrambi i casi di trattoristi muniti di apposito patentino.
Nel primo accesso (21.11.2019) gli operai (eccetto il capo operaio ) sono stati trovati Parte_5 intenti a raccogliere le patate (conformemente a quanto dichiarato dal legale rappresentante), nel secondo accesso (12.10.2020) gli operai e erano occupati Parte_5 Parte_6 nella legatura e nell'imbarcatura dei kiwi, gli operai , Persona_1 Persona_2
, nel tiraggio dei ferri dei kiwi, Persona_3 Persona_4 Persona_5 [...] nella legatura dei kiwi, e nel taglio Per_6 Parte_9 Per_7 Persona_8 dell'erba con il decespugliatore.
9. Orbene, dal contenuto delle declaratorie del CCNL operai agricoli e florivivaisti riportato nel verbale e dalla classificazione del personale – operai agricoli del Contratto Provinciale Lavoro della Provincia di Roma (anche in questo caso la circostanza fa fede fino a querela di falso in quanto riportata dagli ispettori senza margine di apprezzamento ed, in ogni caso, non smentita dalle deduzioni o produzioni attoree) gli operai sono classificati sulla base di tre aree professionali
I area
- Controparte_5
[...] appartengono a questa area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionale che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione. Rientrano in questa area ad esempio il trattorista completo, il potatore l'irroratore, l'innestatore o l'ortolano completo. II area
9 - Qualificati Super
- Qualificati appartengono a questa area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali – acquisite per pratica o per titolo – ancorché necessitanti di un periodo di pratica. Rientrano in questa area ad esempio l'addetto a tutte le operazioni di irrigazione, scacchiatore viti, inconocchiatore e legatore viti, selezionatore di frutta a mano o macchina, addetto al confezionamento ed imballaggio di frutta o altri prodotti agricoli, addetto al diradamento della frutta sulla pianta III area
- Comuni
- Comuni Tipo A
- Comuni Tipo B appartengono a questa area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali. Appartengono alla suddetta area gli operai comuni addetti ad esempio alla pulizia del terreno, al diradamento delle piante, alla raccolta dei prodotti agricoli, etc.
10. In considerazione delle declaratorie contrattuali non vi è dubbio, con riferimento ai dipendenti DI e che l'inquadramento nella III Area Parte_5 Parte_6 non sia corretto in quanto, entrambi, hanno svolto attività per la quale sono richieste specifiche conoscenze e capacità professionali e hanno svolto lavori richiedenti specifica specializzazione;
entrambi hanno svolto attività di trattoristi muniti di specifico patentino oltre ad altre molteplici funzioni certamente non riconducibili alle mansioni di carattere minimalistico prescritte per gli operai comuni di III Area.
Corretta risulta allora la riconducibilità delle attività disimpegnate nell'Area I livello B “ex specializzati”, come indicato dagli ispettori.
11. Con riferimento agli altri lavoratori indicati in verbale , Persona_1 [...]
, , , , Per_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
, , , e Persona_6 Parte_9 Per_7 Persona_8 [...]
può ugualmente ritenersi non corretto l'inquadramento nell'Area III con qualifica Per_3 di operaio comune, cui sono riconducibili coloro che svolgono mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali. Ed infatti, la coltivazione dei kiwi - attività a cui pacificamente sono stati addetti in via prevalente - ricomprende attività quali la potatura, legatura, strecciatura, spollonatura, oltre alla semplice raccolta, rispetto alle quali occorre una maggiore capacità professionale, acquisita sul campo e con la pratica;
tutta l'attività indicata nel verbale, confermata dalle dichiarazioni dei testi, nonché dall'agronomo sentito in sede
10 testimoniale, non costituisce una attività facilmente praticabile (quale può essere la semplice raccolta) in assenza di conoscenze specifiche, anche se acquisite con la pratica.
Ne consegue che correttamente gli ispettori hanno riqualificato in livello di inquadramento dall'Area III operai comuni all'Area II operaio qualificati.
Anche sotto tale aspetto, pertanto, il verbale ispettivo si appalesa privo di censure e condivisibile.
12. Tra l'altro la riqualificazione ha correttamente riguardato solo gli operai che sono risultati assunti con continuità per tutto l'anno e che quindi si ritiene avessero appunto una maggiore esperienza rispetto alle attività necessarie nelle varie fasi di lavorazione del kiwi.
Condivisibilmente gli ispettori hanno invece confermato l'inquadramento nell'Area III “ex comuni” per tutti quei lavoratori assunti per brevi periodi e per i quali sono state denunciate giornate lavorative al di sotto delle 50 annue.
13. La rideterminazione del livello di inquadramento ha comportato il ricalcolo dei minimi retributivi (e di conseguenza contributivi) che sono risultati inferiori alle retribuzioni orarie e giornaliere contemplate nel CPL per gli operai I Area livello B (specializzati) e per gli operai II
Area livello D (qualificati).
Nel verbale ispettivo sono poi riportati anche tutti i prospetti dei conteggi con specifica indicazione anche delle modalità di calcolo, non oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'opponente.
14. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con integrale conferma dell'addebito accertato in via ispettiva.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in conformità ai parametri indicati nel D.M. 55 del 2014, in considerazione del valore della causa (scaglione € 52.000 – 260.000) e della attività processuale svolta (comprensiva di istruttoria).
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti di (R.G. 2123/2021), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell' che si CP_1 liquidano in € 6.115,00 oltre accessori come per legge
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
12