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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 210/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente VIGORITA CELESTE, Relatore INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 561/2023 depositato il 22/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia -
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023FG0034897 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La , in San Severo, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 2023FG0034897 in epigrafe indicato, con il quale la Agenzia delle Entrate di Foggia-Territorio ha rettificato la categoria dalla parte proposta in sede di DOCFA presentato il 23.3.2022 ( C/2, ovvero magazzini e locali di deposito, rettificata in C/1, ovvero negozio, classe 5 ) Indirizzo_2dell'immobile in Catasto al , z.c.1, mq 95,00.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Difetto di motivazione.
2-Errata attribuzione di categoria non conforme alle effettive caratteristiche dell'immobile, piuttosto riconducibili alla categoria C/3 (deposito) , se non addirittura ad A/6 (abitazione rurale).
3-Violazione art. 1 DM n. 701/1994.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE DI FOGGIA, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato.
All'esito della udienza del 29.10.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo motivo si rileva che il provvedimento impugnato segue variazione della categoria catastale proposta dalla parte mediante procedura c.d. DOCFA, ovvero procedura definita a formazione partecipativa , dal cui confronto con il successivo provvedimento adottato dall'Ufficio è possibile evincere le ragioni della rettifica operata da quest'ultimo (circostanza confermata dalla ampia ed articolata difesa svolta in sede di ricorso).
In sede di rettifica l'Ufficio non ha operato alcun intervento sulle caratteristiche della u.i., limitandosi a procedere ad una diversa valutazione delle stesse, sicchè l'obbligo di motivazione è, per così dire, attenuato e soddisfatto con la sola indicazione della diversa categoria attribuita.
Ed invero, per pacifico insegnamento del giudice (cfr, ex multis, Cass.
8.3.2023 n. 6970, sent. n. 8282/2022, ord. n. 7773/2020, etc.) , in tema di classamento a seguito di procedura cd DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e conseguentemente attribuiti allo stesso immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa del procedimento, sono conosciuti , o comunque facilmente conoscibili, dal contribuente, il quale, mediante il raffronto con quelli riportati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della differente classificazione e tutelarsi.
Solo laddove la valutazione sia compiuta su elementi di fatto diversi da quelli indicati dal proprietario dell'immobile l'accertamento deve contenere la espressa specificazione delle ragioni della rettifica.
A tanto aggiungasi che, in ogni caso, nella fattispecie concreta, la rettifica è accompagnata da note aggiuntive nelle quali vengono richiamati gli elementi sottoposti a valutazione (situazione dell'immobile, indicazione degli immobili posti a confronto).
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al secondo ed al terzo motivo , che possono essere trattati congiuntamente, si rileva che:
° siccome evidenziato dall'Ufficio, già la CTP di Foggia, con sentenza n. 2259/04/2015, non impugnata, ha attribuito all'immobile de quo la categoria C/1, cl. 5;
° dalla planimetria allegata al DOCFA qui rettificato si evince che la situazione dell'immobile è identica a quella già accertata giudizialmente e che non risulta apportata alcuna modifica;
° le caratteristiche e la ubicazione dell'immobile (tra Indirizzo_3 e Indirizzo_4 e Indirizzo_5 Chiesa_1o , a pochi metri dal piazzale sul quale si affaccia la famosa
) , anche in ragione della destinazione e dell'utilizzo degli immobili adiacenti e, pertanto, della ordinaria destinazione della zona (trattasi di zona a vocazione commerciale) , escludono (come già ritenuto, ripetesi, nel precedente contenzioso giudiziale) la possibilità di attribuzione della diversa categoria C/2, propria dei depositi e, tanto meno di quelle , sia pure in via subordinata, richieste dalla parte, ovvero C/3 (laboratorio di arti e mestieri) o, ancora, A/6 (abitazione rurale), categoria, quest'ultima, tra l'altro, mantenuta solo per gli immobili allo stato così classati negli anni trenta, ma non più attribuibile in quanto più non rispondente agli attuali standard abitativi;
° contrariamente a quanto ritenuto dalla parte privata, la qualifica della u.i. non dipende dall'uso che ne viene fatto o dalla mancanza di interventi manutentivi ovvero dallo stato in cui versa, bensì dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche , in aderenza al classamento attribuito alle altre u.i. presenti nella zona aventi quelle stesse caratteristiche (nella specie, come indicato nelle note aggiuntive all'atto impositivo, tutte classificate C/1).
Il motivo è pertanto infondato.
Da qui il rigetto del ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Foggia delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.000,00.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Foggia, Sezione Seconda :
-Rigetta il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Foggia delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.000,00.
Così deciso in Foggia il 29.10.2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita) (Dott. Paolo Cassano)
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente VIGORITA CELESTE, Relatore INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 561/2023 depositato il 22/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia -
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023FG0034897 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La , in San Severo, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 2023FG0034897 in epigrafe indicato, con il quale la Agenzia delle Entrate di Foggia-Territorio ha rettificato la categoria dalla parte proposta in sede di DOCFA presentato il 23.3.2022 ( C/2, ovvero magazzini e locali di deposito, rettificata in C/1, ovvero negozio, classe 5 ) Indirizzo_2dell'immobile in Catasto al , z.c.1, mq 95,00.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Difetto di motivazione.
2-Errata attribuzione di categoria non conforme alle effettive caratteristiche dell'immobile, piuttosto riconducibili alla categoria C/3 (deposito) , se non addirittura ad A/6 (abitazione rurale).
3-Violazione art. 1 DM n. 701/1994.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE DI FOGGIA, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato.
All'esito della udienza del 29.10.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo motivo si rileva che il provvedimento impugnato segue variazione della categoria catastale proposta dalla parte mediante procedura c.d. DOCFA, ovvero procedura definita a formazione partecipativa , dal cui confronto con il successivo provvedimento adottato dall'Ufficio è possibile evincere le ragioni della rettifica operata da quest'ultimo (circostanza confermata dalla ampia ed articolata difesa svolta in sede di ricorso).
In sede di rettifica l'Ufficio non ha operato alcun intervento sulle caratteristiche della u.i., limitandosi a procedere ad una diversa valutazione delle stesse, sicchè l'obbligo di motivazione è, per così dire, attenuato e soddisfatto con la sola indicazione della diversa categoria attribuita.
Ed invero, per pacifico insegnamento del giudice (cfr, ex multis, Cass.
8.3.2023 n. 6970, sent. n. 8282/2022, ord. n. 7773/2020, etc.) , in tema di classamento a seguito di procedura cd DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e conseguentemente attribuiti allo stesso immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa del procedimento, sono conosciuti , o comunque facilmente conoscibili, dal contribuente, il quale, mediante il raffronto con quelli riportati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della differente classificazione e tutelarsi.
Solo laddove la valutazione sia compiuta su elementi di fatto diversi da quelli indicati dal proprietario dell'immobile l'accertamento deve contenere la espressa specificazione delle ragioni della rettifica.
A tanto aggiungasi che, in ogni caso, nella fattispecie concreta, la rettifica è accompagnata da note aggiuntive nelle quali vengono richiamati gli elementi sottoposti a valutazione (situazione dell'immobile, indicazione degli immobili posti a confronto).
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al secondo ed al terzo motivo , che possono essere trattati congiuntamente, si rileva che:
° siccome evidenziato dall'Ufficio, già la CTP di Foggia, con sentenza n. 2259/04/2015, non impugnata, ha attribuito all'immobile de quo la categoria C/1, cl. 5;
° dalla planimetria allegata al DOCFA qui rettificato si evince che la situazione dell'immobile è identica a quella già accertata giudizialmente e che non risulta apportata alcuna modifica;
° le caratteristiche e la ubicazione dell'immobile (tra Indirizzo_3 e Indirizzo_4 e Indirizzo_5 Chiesa_1o , a pochi metri dal piazzale sul quale si affaccia la famosa
) , anche in ragione della destinazione e dell'utilizzo degli immobili adiacenti e, pertanto, della ordinaria destinazione della zona (trattasi di zona a vocazione commerciale) , escludono (come già ritenuto, ripetesi, nel precedente contenzioso giudiziale) la possibilità di attribuzione della diversa categoria C/2, propria dei depositi e, tanto meno di quelle , sia pure in via subordinata, richieste dalla parte, ovvero C/3 (laboratorio di arti e mestieri) o, ancora, A/6 (abitazione rurale), categoria, quest'ultima, tra l'altro, mantenuta solo per gli immobili allo stato così classati negli anni trenta, ma non più attribuibile in quanto più non rispondente agli attuali standard abitativi;
° contrariamente a quanto ritenuto dalla parte privata, la qualifica della u.i. non dipende dall'uso che ne viene fatto o dalla mancanza di interventi manutentivi ovvero dallo stato in cui versa, bensì dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche , in aderenza al classamento attribuito alle altre u.i. presenti nella zona aventi quelle stesse caratteristiche (nella specie, come indicato nelle note aggiuntive all'atto impositivo, tutte classificate C/1).
Il motivo è pertanto infondato.
Da qui il rigetto del ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Foggia delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.000,00.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Foggia, Sezione Seconda :
-Rigetta il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Foggia delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.000,00.
Così deciso in Foggia il 29.10.2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita) (Dott. Paolo Cassano)