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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 13507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13507 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50669/2023, vertente
TRA
nata in [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv. COCCIA ANGELO
-ricorrente-
E
nato in [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. DI SALVIO REALE ANTONIO
-resistente-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale
Espinoza Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sua separazione Parte_1 personale con richiesta di addebito da , rappresentando che Controparte_1 il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 16 luglio 2021 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
il resistente costituitosi ha contestato l'addebito e formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione. Le parti sono addivenute tuttavia ad una intesa in ordine alle condizioni della loro separazione, ed hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
A. La casa coniugale di via Giovanni Andrea Scartazzini, n. 34 in Roma viene assegnata alla moglie, sig.ra Pt_1
B. Il signor verserà in favore della signora Controparte_1 [...] quale compartecipazione al mantenimento della minore la somma di Parte_1
350,00 (euro trecentocinquanta) mensili entro il giorno 5 del mese con aggiornamento annuale
ISTAT, oltre il 50% di tutte quante le spese extra ivi compreso il costo della baby-sitter;
C. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
D. La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e Persona_1 collocata nella casa coniugale insieme alla madre.
E. Circa il diritto/dovere di visita del padre questi potrà trascorrere con la figlia: un pomeriggio a settimana il lunedì prelevandola dalla casa familiare alle 10:00 per riportarvela alle 20:00. A fine settimana alterni, fino al compimento dei 4 anni il padre prenderà e terrà con sé la figlia la domenica mattina alle ore 10:00 con pernotto fino al lunedì sera quando la riaccompagnerà a casa dalla madre entro le ore 20;00; dopo il compimento dei 4 anni la prenderà tutte le domeniche salvo diverso accordo dei genitori, i quali si accorderanno di volta in volta in merito al diritto di visita. In caso di disaccordo tra le parti il giovedì dalle ore 10:00 e fino alle ore 20:00 orario entro cui il padre provvederà a riaccompagnare la figlia presso l'abitazione della madre. Per quanto riguarda invece le festività comandate si seguirà il criterio dell'alternanza previo accordo tra le parti;
F. .Le parti con la sottoscrizione del suddetto accordo dichiarano di aver appianato tutte quante le pendenze economiche tra loro in essere e di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra;
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, può disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata in Perù il Parte_1
29/04/1992 e nato in [...] il [...], che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in Roma in data 16 luglio 2021, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 149, Parte I, Serie 26, Anno 2021, alle condizioni di cui in parte motiva;
spese compensate. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 23 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50669/2023, vertente
TRA
nata in [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv. COCCIA ANGELO
-ricorrente-
E
nato in [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. DI SALVIO REALE ANTONIO
-resistente-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale
Espinoza Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sua separazione Parte_1 personale con richiesta di addebito da , rappresentando che Controparte_1 il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 16 luglio 2021 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
il resistente costituitosi ha contestato l'addebito e formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione. Le parti sono addivenute tuttavia ad una intesa in ordine alle condizioni della loro separazione, ed hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
A. La casa coniugale di via Giovanni Andrea Scartazzini, n. 34 in Roma viene assegnata alla moglie, sig.ra Pt_1
B. Il signor verserà in favore della signora Controparte_1 [...] quale compartecipazione al mantenimento della minore la somma di Parte_1
350,00 (euro trecentocinquanta) mensili entro il giorno 5 del mese con aggiornamento annuale
ISTAT, oltre il 50% di tutte quante le spese extra ivi compreso il costo della baby-sitter;
C. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
D. La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e Persona_1 collocata nella casa coniugale insieme alla madre.
E. Circa il diritto/dovere di visita del padre questi potrà trascorrere con la figlia: un pomeriggio a settimana il lunedì prelevandola dalla casa familiare alle 10:00 per riportarvela alle 20:00. A fine settimana alterni, fino al compimento dei 4 anni il padre prenderà e terrà con sé la figlia la domenica mattina alle ore 10:00 con pernotto fino al lunedì sera quando la riaccompagnerà a casa dalla madre entro le ore 20;00; dopo il compimento dei 4 anni la prenderà tutte le domeniche salvo diverso accordo dei genitori, i quali si accorderanno di volta in volta in merito al diritto di visita. In caso di disaccordo tra le parti il giovedì dalle ore 10:00 e fino alle ore 20:00 orario entro cui il padre provvederà a riaccompagnare la figlia presso l'abitazione della madre. Per quanto riguarda invece le festività comandate si seguirà il criterio dell'alternanza previo accordo tra le parti;
F. .Le parti con la sottoscrizione del suddetto accordo dichiarano di aver appianato tutte quante le pendenze economiche tra loro in essere e di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra;
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, può disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata in Perù il Parte_1
29/04/1992 e nato in [...] il [...], che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in Roma in data 16 luglio 2021, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 149, Parte I, Serie 26, Anno 2021, alle condizioni di cui in parte motiva;
spese compensate. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 23 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi