TRIB
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/12/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in funzione di giudice unico, nella persona del dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3850 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2015 posta in deliberazione all'udienza cartolare del 27/11/25, a seguito del deposito delle note scritte sostitutive, e vertente
TRA
- avv. ANGELA (C.F. , in proprio (pec: Parte_1 C.F._1
Email_1
- appellante -
E
- (C.F./P.IVA Controparte_1
, con l'avv. Chiara Contursi (pec: t) P.IVA_1 Email_2
- appellato -
§§§
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1353/14 del Giudice di Pace di Foggia, Avv. Maria Antonia
Bonuomo, del 17/11/14.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello notificato nei confronti del suddetto ente appellato, l'appellante pure su indicata ha tempestivamente impugnato la sentenza n. 1353/2014, depositata dal Giudice di Pace di Foggia il
17/11/14, di accoglimento nel merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2 e 616 c.p.c. promossa dall'odierna appellata.
Deve rilevarsi, preliminarmente, la confusione generatasi già nel corso del giudizio di primo grado,
1 in forza già della scelta del giudice per la riassunzione dell'opposizione all'esecuzione endoesecutiva e per le non particolarmente chiare deduzioni offerte dalle parti al primo giudice, confusione poi aggravatasi per la difficoltà avutasi in grado di appello nell'acquisizione integrale del fascicolo del detto primo grado, mancante in particolare dell'atto di costituzione dell'odierna appellante.
Occorre quindi preliminarmente ricostruire correttamente gli elementi fondamentali del presente giudizio, come segue:
1) si ricava con certezza dal medesimo atto di citazione dell' in I grado, rubricato “Atto di CP_1 citazione in riassunzione ex art. 616 c.p.c. Procedura esecutiva RGE n. 9012/23”, che il Giudice di pace è stato adito dall'ente appellato, nell'ambito di un procedimento di opposizione all'esecuzione endoesecutivo (ex art. 615, co. 2 c.p.c.), a seguito di pignoramento presso terzi promosso dall'odierna appellante contro il medesimo ente;
2) la detta procedura esecutiva mobiliare presso terzi era stata avviata dall'avv. al fine di Parte_1 ottenere l'esecuzione coattiva dell'ordinanza di liquidazione di onorari emessa in suo favore dal
G.E. di Foggia, quale distrattario, nell'ambito di altra procedura esecutiva;
ordinanza emessa ai sensi dell'art. 614 c.p.c., all'esito di procedura per l'esecuzione coattiva di obbligo di facere, il cui oggetto è qui del tutto irrilevante, tanto quanto la sentenza del G.d.L. posta a base della detta esecuzione;
3) la detta ordinanza ex art. 614 c.p.c. del 28/06/13 fu notificata all' , unitamente ad atto di CP_1 precetto, con successivo avvio dell'esecuzione mobiliare per espropriazione di crediti presso terzi n.
9012/13, indicata nell'atto di citazione in riassunzione sopra richiamato;
4) in ossequio alla struttura c.d. bifasica delle opposizioni endoesecutive, l' ha correttamente CP_1 introdotto l'opposizione, con ricorso e contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, davanti al
G.E. titolare della procedura esecutiva mobiliare già avviata, eccependo, per quanto poi riprodotto in sede di riassunzione in I grado:
- l'inesistenza del credito azionato per intervenuto pagamento,
- l'improcedibilità dell'esecuzione per violazione dell'art. 14, co. 1bis D.L. 669/96, conv. in L.
30/97 (come modificato dall'art. 44, co. 3 L. 326/03);
5) rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva presso terzi a cura del G.E. (che ha anche proceduto all'assegnazione delle somme nell'esecuzione medesima), quest'ultimo ha concesso il termine di 60 giorni previsto per l'introduzione (eventuale) del giudizio di merito, a cura
2 in tal caso ovviamente del debitore soccombente in sede di preliminare istanza di sospensione;
6) l' esecutato ha provveduto alla detta riassunzione, nel termine concesso, mediante l'atto di CP_1 citazione già richiamato, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., ma erronamente introdotto davanti al Giudice di Pace di Foggia spettando la competenza per materia in tal caso al Tribunale di Foggia, come in tutti i casi di opposizione endoesecutiva: tuttavia, al riguardo, la relativa questione, né è stata rilevata d'ufficio dal primo giudice, nè è stata eccepita nella prima difesa dall'odierna appellante, come risulta dalla comparsa di costituzione in I grado da ultimo acquisita agli atti del giudizio d'appello;
7) solo con l'appello infatti l'avv. ha sollevato la relativa eccezione preliminare, oltre agli Parte_1 atti motivi di appello di cui oltre.
§§§
Così ricostruiti gli elementi del presente giudizio, vanno come di seguito individuate le questioni rilevanti da risolvere nel presente appello.
1) Incompetenza del Giudice di pace adito in I grado
Come anticipato, la questione della competenza funzionale del giudice adito non è stata, in I grado, né sollevata d'ufficio dal medesimo giudice, né eccepita dall'odierna appellante nel termine previsto a pena di decadenza dall'art. 38 c.p.c.
L'eccezione risulta pertanto proposta solo con l'atto di appello.
La questione, pertanto, non è ammissibile (per la prima volta in appello), per mancato tempestivo rilievo in I grado e il relativo motivo di impugnazione dev'essere dunque rigettato, nonostante appaia indubbio che la competenza nelle opposizioni endoesecutive vada individuata funzionalmente in capo al tribunale.
Corretta invece, sulla base del principio dell'apparenza, è l'impugnazione della sentenza del
Giudice di Pace davanti al Tribunale in funzione di giudice monocratico.
§§§
2) Motivi di appello
Risolta la preliminare questione in merito alla competenza del giudice adito in I grado, vanno ora affrontati gli ulteriori motivi di appello proposti dall'appellante.
2.1) Controparte ha innanzitutto eccepito “l'inammissibilità dell'opposizione giacché del tutto generici ed apodittici i profili argomentativi…”, avendo l'ente opponente, da un lato, eccepito l'adempimento del credito azionato nella procedura esecutiva senza fornire alcuna prova della detta
3 causa estintiva, contestato genericamente la quantificazione contenuta nel titolo ed eccepito l'improcedibilità dell'esecuzione per violazione dell'art. 14, co. 1bis D.L. 669/96, conv. in L. 30/97
(come modificato dall'art. 44, co. 3 L. 326/03), senza alcuna indicazione in ordine alla notificazione del titolo esecutivo, nemmeno allegato, né a quella del precetto.
Quanto precede è però tutto quanto contenuto nell'atto di appello introduttivo del presente giudizio di impugnazione, non facendosi carico la parte di alcuna analitica critica ulteriore del capo della sentenza impugnata ritenuto invece decisivo dal giudice di prime cure.
Va infatti rilevato che il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione all'esecuzione (così peraltro dovendosi correttamente qualificare l'opposizione basata, in particolare, sulla violazione del termine dilatorio concesso alla P.A., sulla base della norma su indicata, per l'organizzazione delle risorse necessarie a far fronte ai pagamenti a seguito di notifica del titolo esecutivo), rilevando proprio che “dalla disamina dell'atto di precetto emerge che lo stesso è stato notificato in data
16.9.2013 (c'è documentazione in atti al riguardo), quale data di notifica del titolo in forma esecutiva il 26.7.2013, in violazione, pertanto, del disposto della norma citata”.
Nessuna critica è stata posta in essere nell'atto di appello avverso le dette affermazioni, contenute nella sentenza impugnata e, in particolare, sull'applicabilità alla fattispecie della norma di cui al
D.L. 669/96, di cui il giudice ha fatto invece applicazione, né sulla veridicità delle date rilevate dal
G.d.P.
In definitiva, non è ravvisabile una vera e propria impugnazione della sentenza medesima in relazione al capo in discorso, peraltro espresamente dichiarato decisivo e assorbente gli altri proposti in sede di opposizione.
Come visto, l'unico argomento speso nell'atto di appello è l'asserito mancato deposito del titolo esecutivo azionato e del precetto da parte dell'opponente in I grado e, tuttavia, i medesimi atti risultano depositati in appello proprio dalla parte appellante/opposta e, in effetti, dai medesimi atti, allegati in appello dall'avv. , si evince la correttezza delle date indicate da Giudice di Pace Parte_1 per la notifica del titolo esecutivo e del precetto, potendosi aggiungere anzi a quanto indicato dal detto giudice che, mentre la data di notificazione del titolo esecutivo è rinvenibile nell'atto di precetto, a firma dell'avv. , la data di notifica di quest'ultimo, oltre che dal medesimo atto, Parte_1
è anche ricavabile dall'atto di pignoramento presso terzi, essendo la data ivi indicata sempre a firma dell'appellante.
Donde in definitiva la totale infondatezza del presente motivo di appello.
4 2.2) Residua poi l'eccepita violazione dell'art. 112 c.p.c., con asserito superamento da parte del giudice di prime cure della domanda effettivamente contenuta nell'opposizione all'esecuzione in merito alla restituzione delle somme assegnate dal G.E.
Anche in tal caso, tuttavia, il capo relativo della sentenza di prime cure appare del tutto esente da critiche.
Si evince infatti dall'atto di riassunzione dell'opposizione che l'opponente, qui appellato, ha domandato espressamente al giudice di “dichiarare il diritto alla restituzione, in favore dell' CP_1 di tutte le somme come assegnate”.
Al riguardo, l'appellante eccepisce che il Giudice di pace sarebbe andato oltre il detto petitum ma dalla lettura della sentenza è evidente l'utilizzo dell'esatta formulazione richiesta dalla parte:
“accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficiacia dell'atto di precetto, con conseguenziale diritto dell' alla restituzione delle somme versate in sede esecutiva”. CP_1
Anche tale motivo di appello appare dunque manifestamente infondato.
§§§
Ne consegue in definitiva l'infondatezza dello spiegato appello e la necessaria conferma della sentenza impugnata, restando anche in questa sede assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione dell' . CP_1
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/14 (come da ultimo modificato dal DM 147/2022), tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra 1.101 e 5.200, al punto minimo considerando il valore del credito controverso prossimo al punto più basso dello scaglione.
In considerazione dell'esito del presente giudizio, l'appellante è inoltre tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1quater del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, co. 17 e 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' , così Parte_2 CP_1 provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 1353/14 del Giudice di
Pace di Foggia, Avv. Maria Antonia Bonuomo, del 17/11/14;
5 2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata liquidandole in € 1.278,00 per onorari, oltre rimb. forf. s.g. (15%) e oltre a iva e c.p.a. se e come dovuti per legge;
3) si da atto che l'appellante soccombente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Si comunichi.
Così deciso lì 28/12/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
6