Trib. Foggia, sentenza 28/12/2025, n. 2167
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Sentenza 28 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Incompetenza del Giudice di Pace adito in primo grado

    La questione di competenza non è stata sollevata d'ufficio né eccepita tempestivamente in primo grado, pertanto l'eccezione proposta per la prima volta in appello è inammissibile. La competenza funzionale nelle opposizioni endoesecutive spetta al Tribunale, ma l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace è corretto se proposto al Tribunale in funzione di giudice monocratico.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'opposizione per genericità degli argomenti

    La sentenza impugnata ha accolto l'opposizione basandosi sulla violazione del termine dilatorio per la P.A. ai sensi del D.L. 669/96, rilevando la corretta notifica del titolo esecutivo e del precetto. L'appellante non ha contestato specificamente queste affermazioni né l'applicabilità della norma citata. Gli atti su cui si basava il Giudice di Pace risultano depositati in appello e confermano le date indicate.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 112 c.p.c. per superamento del petitum

    L'atto di riassunzione dell'opposizione conteneva una domanda espressa di dichiarare il diritto alla restituzione delle somme assegnate. La sentenza del Giudice di Pace ha accolto l'opposizione dichiarando l'inefficacia del precetto e il conseguente diritto alla restituzione delle somme versate, utilizzando la formulazione richiesta dalla parte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Foggia, sentenza 28/12/2025, n. 2167
    Giurisdizione : Trib. Foggia
    Numero : 2167
    Data del deposito : 28 dicembre 2025

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