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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/11/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1445/2020 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. BRUNO Parte_1 C.F._1
CARMELA
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. RAMUNDO Controparte_1 P.IVA_1
MONICA
Convenuto
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione la sig.ra conveniva in giudizio il al fine Parte_1 Controparte_1 di sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma complessiva pari ad € 40.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione ed interessi, dalla stessa patiti con vittoria di spese e competenza del giudizio.
A sostegno della domanda assumeva;
che il giorno 4 agosto 2018, verso le ore 20,00 nel Comune di in località Marina, la Sig.ra percorreva a piedi la via Maggiore Alfonso CP_1 Parte_1
CA IO, quando improvvisamente ed imprevedibilmente, inciampava in un tratto di marciapiede dalla superficie irregolare e sconnessa, cadendo rovinosamente a terra;
che la caduta avveniva a causa della imprevedibile ed inevitabile insidia costituita dal marciapiede sconnesso e dissestato ivi esistente;
che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, intervenuti anche i vigili urbani, la Sig.ra riportava gravi lesioni personali, tali da richiedere l'immediato Parte_1 trasporto, tramite ambulanza al Pronto Soccorso di Paola dove le veniva effettuato un primo soccorso;
che, all'esito degli esami clinici effettuati, alla sig.ra veniva diagnosticata Parte_1 una “frattura scomposta pluriframmentaria al terzo prossimale della diafisi ulnare;
frattura composta capitello radiale a sinistra”, tanto che le consigliavano il ricovero;
che sig.ra per Parte_2 motivi logistici preferiva ricoverarsi presso “La Casa di Cura Scarnati”di Cosenza, struttura sanitaria più vicina alla propria residenza dove, in data 9/8/2018 si sottoponeva ad intervento chirurgico di “osteosintesi con placca e viti frattura ulna”in data 9.8.2018 e applicazione di enigomitiera per giorni 14, nonché successiva riabilitazione funzionale e intervento di rimozione placca;
che in data 24.8.2018 la sig.ra eseguiva un controllo ambulatoriale presso la suddetta Pt_1 struttura dove le venivano rimossi i punti di sutura e prescritto un ciclo di venti sedute di rieducazione funzionale;
che in data 9.10.2018 in seguito a nuova visita specialistica ortopedica veniva riscontrata, alla sig.ra la limitazione del movimento del gomito sinistro Parte_1 mentre il controllo radiografico evidenziava presenza di callo osseo;
che al successivo controllo clinico radiologico del 19.11.2018 le veniva consigliata l'esecuzione di Kinesiterapia attiva e passiva del gomito sinistro;
che in data 2/1/2019 il dott. certificava che la sig,.ra CP_2 [...] risultava guarita con postumi invalidanti, da valutarsi in sede medico legale, dalle lesioni Pt_1 riportate nell'infortunio verificatosi in data 4/8/2018; che in data 25/10/2019 la sig.ra subiva Pt_1 nuovo intervento per la rimozione della placca e delle viti.
Si costituiva in giudizio il che instava per il rigetto della domanda siccome Controparte_1 infondata in fatto e diritto;
in vi subordinata eccepiva la sussistenza di un un concorso causale colposo ex art. 1227 c.c. dell'istante medesima nella causazione dell'evento il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, assunta prove testimoniale e disposta consulenza tecnica d'ufficio, veniva discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
Tanto premesso occorre rilevare che la domanda avanzata dall'istante è volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta occorsa allorchè nelle indicate circostanze di tempo e di luogo a causa quando improvvisamente ed imprevedibilmente, inciampava in un tratto di marciapiede dalla superficie irregolare e sconnessa, cadendo rovinosamente a terra sull'assunto della mancata custodia ex art. 2051 cc e dell'insidia ex art. 2043 cc.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o in alternativa il fatto dell'attore.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione da intendere sussistente, tuttavia, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza;
afferma al riguardo la più recente giurisprudenza di legittimità che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa tuttavia essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. n. 13550/2009; n. 7763/2007; n. 2308/2007).
Nel caso di specie l'attore, quindi, deve provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto, ovvero sia la circostanza del tratto di marciapiede dalla superficie irregolare e sconnessa, sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la caduta è avvenuta per effetto di tale elemento, sia il fatto che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta.
Per quanto riguarda l'insidia ex articolo 2043, va invece osservato che - in forza del principio generale del neminem laedere - incombe sul convenuto il dovere di mantenere le strade posti al proprio interno in condizioni tali che non derivino agli utenti, che fanno ragionevole affidamento sullo stato di apparente fruibilità di esse, situazioni diverse dall'apparenza, costituenti veri e propri pericoli occulti (insidie appunto o trabocchetti). Sotto tale profilo vengono, pertanto, in considerazione sia il requisito obiettivo della non visibilità del pericolo, sia quella soggettivo, rappresentato dalla non prevedibilità dell'evento dannoso, occorso proprio in conseguenza dello stato di manutenzione della strada;
tuttavia, deve precisarsi che – vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. – l'onere di provare l'esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile e del nesso causale con i danni che ne siano conseguiti, incombe sul danneggiato (Cass. civ. sez. III, 4 giugno 2004, n. 10654; Cass. civ. sez. III, 28 novembre 2003, n.
16240; Cass. civ. sez. III, 30 luglio 2002, n. 11250; Cass. civ. sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2067; v. pure, al riguardo, C. Cost. 99/156). A tal riguardo è, invero, evidente che non ogni irregolarità del manto stradale può costituire un pericolo occulto per l'utente, dovendo l'insidia essere ravvisata solo in quelle situazioni di pericolo che l'utente, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non possa obiettivamente prevedere ed evitare. Ciò in quanto sia legittimo nella situazione concreta – proprio per i menzionati caratteri della non visibilità e non prevedibilità del pericolo - fare affidamento sull'apparente stato di fruibilità della strada (cfr., fra le tante, Cass. 1996, n. 191; Cass.
1996, n. 340).
Tanto premesso in via di principio, in punto di fatto occorre considerare che l'evento nella sua dimensione storica può ritenersi debitamente provato;
riguardo alla responsabilità se il luogo in cui avveniva era verosimilmente illuminato, atteso lo svolgimento della manifestazione “alici in festival”, circostanza non univocamente emerse dalle dichiarazioni testimoniali. Tuttavia la presenza di numerosi avventori unitamente alle dimensioni della “buca” fanno propendere per la sussistenza di un concorso di responsabilità laddove l'odierna istante era onerata dell'uso della normale diligenza dovuta alla frequentazione di un luogo affollato in orario serale, mentre per quanto riguarda il lo stesso non ha fornito prova di elementi idonei ad interrompere il CP_1 nesso causale, ovvero del repentino mutamento dello stato dei luoghi e dell'assenza di tempo a provvedere. Del resto non può ritenersi che la “buca” fosse particolarmente visibile in considerazione delel dimensioni della medesime l acui insidiosità risulta ancor più accentuata dall'essere posizionata sul marciapiede nei pressi di una postazione telefonica e di una pizzeria, ovvero in luoghi necessariamente rivolti alla frequentazione di pedoni.
Deve ritenersi dunque sussistente una responsabilità concorsuale nella misura del 50% nella causazione dell'episodio di cui è causa.
Passando al quantum il ctu ha stimato un periodo di inabilità totale al 100% di giorni 30 (trenta), un periodo di inabilità parziale al 50% di giorni 40 (quaranta), un periodo di inabilità parziale al 25% di giorni 30 (trenta), un danno biologico nella misura del 5% ed ha ritenuto congrue le spese allegate di €1.120,00.
Pertanto complessivamente all'istante che al momento del sinistro aveva 47 anni compete la somma di € 5.588, 78, € 3.230,35 per l'inabilità temporanea ed €3.039,41 quale percentuale (33%) di danno morale calcolata sul predetto danno biologico oltre € 1.120,00 di spese mediche per complessivi €
13.278,54; tale somma alla luce dell'indicata sussistenza di una responsabilità concorsuale deve essere dunque quantificata in € 6.639,27.
Il danno biologico da invalidità permanente viene liquidato equitativamente sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (cfr. tabella di cui all'art. 139 del Dlgs 209/2005 successivamente aggiornata). Ora, deve osservarsi che alle luce delle note e molteplici sentenze della Corte di Cassazione si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto, sopra liquidato (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purchè costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In sostanza secondo tale orientamento, ribadito dall'orientamento della Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008, condiviso da questo giudice,” nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana “(cfr Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Compete, quindi, quale danno morale, inteso quale residuo danno non patrimoniale, l'importo percentuale di 1/3 in assenza di una specifica e puntuale diversa individuazione dello stesso;
la suddetta percentuale è stata determinata tenendo conto della entità delle lesioni e del grado di afflittività delle conseguenze riportate e costituiscono, del resto, la necessaria personalizzazione del predetto danno non patrimoniale riconosciuto, dovendo essere presi in considerazione (per un adeguata personalizzazione del risarcimento) i riflessi oggettivi e soggettivi di tale danno (accertati mediante indagine medico legale) (Cass. n. 11701/2009).
Sulle somme così liquidate andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo va determinato equitativamente ex art. 2056 cod.civ. secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno (cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali (nella fattispecie in misura del 1,5%); tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi.
Le spese del giudizio, compensate nella misura del 50%, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, così come quelle occorse per l'espletamento della ctu, nella misura liquidata nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda proposta nell'interesse di parte attrice, accerta la sussistenza di una responsabilità concorsuale nella misura del 50% nella causazione dell'episodio per cui è causa e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento di parte attrice della somma di € 6.639,27 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2) NA parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio che si liquidano, già parzialmente compensate, in € 2.538,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico di parte convenuta.
Paola, 17.11.2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1445/2020 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. BRUNO Parte_1 C.F._1
CARMELA
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. RAMUNDO Controparte_1 P.IVA_1
MONICA
Convenuto
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione la sig.ra conveniva in giudizio il al fine Parte_1 Controparte_1 di sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma complessiva pari ad € 40.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione ed interessi, dalla stessa patiti con vittoria di spese e competenza del giudizio.
A sostegno della domanda assumeva;
che il giorno 4 agosto 2018, verso le ore 20,00 nel Comune di in località Marina, la Sig.ra percorreva a piedi la via Maggiore Alfonso CP_1 Parte_1
CA IO, quando improvvisamente ed imprevedibilmente, inciampava in un tratto di marciapiede dalla superficie irregolare e sconnessa, cadendo rovinosamente a terra;
che la caduta avveniva a causa della imprevedibile ed inevitabile insidia costituita dal marciapiede sconnesso e dissestato ivi esistente;
che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, intervenuti anche i vigili urbani, la Sig.ra riportava gravi lesioni personali, tali da richiedere l'immediato Parte_1 trasporto, tramite ambulanza al Pronto Soccorso di Paola dove le veniva effettuato un primo soccorso;
che, all'esito degli esami clinici effettuati, alla sig.ra veniva diagnosticata Parte_1 una “frattura scomposta pluriframmentaria al terzo prossimale della diafisi ulnare;
frattura composta capitello radiale a sinistra”, tanto che le consigliavano il ricovero;
che sig.ra per Parte_2 motivi logistici preferiva ricoverarsi presso “La Casa di Cura Scarnati”di Cosenza, struttura sanitaria più vicina alla propria residenza dove, in data 9/8/2018 si sottoponeva ad intervento chirurgico di “osteosintesi con placca e viti frattura ulna”in data 9.8.2018 e applicazione di enigomitiera per giorni 14, nonché successiva riabilitazione funzionale e intervento di rimozione placca;
che in data 24.8.2018 la sig.ra eseguiva un controllo ambulatoriale presso la suddetta Pt_1 struttura dove le venivano rimossi i punti di sutura e prescritto un ciclo di venti sedute di rieducazione funzionale;
che in data 9.10.2018 in seguito a nuova visita specialistica ortopedica veniva riscontrata, alla sig.ra la limitazione del movimento del gomito sinistro Parte_1 mentre il controllo radiografico evidenziava presenza di callo osseo;
che al successivo controllo clinico radiologico del 19.11.2018 le veniva consigliata l'esecuzione di Kinesiterapia attiva e passiva del gomito sinistro;
che in data 2/1/2019 il dott. certificava che la sig,.ra CP_2 [...] risultava guarita con postumi invalidanti, da valutarsi in sede medico legale, dalle lesioni Pt_1 riportate nell'infortunio verificatosi in data 4/8/2018; che in data 25/10/2019 la sig.ra subiva Pt_1 nuovo intervento per la rimozione della placca e delle viti.
Si costituiva in giudizio il che instava per il rigetto della domanda siccome Controparte_1 infondata in fatto e diritto;
in vi subordinata eccepiva la sussistenza di un un concorso causale colposo ex art. 1227 c.c. dell'istante medesima nella causazione dell'evento il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, assunta prove testimoniale e disposta consulenza tecnica d'ufficio, veniva discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
Tanto premesso occorre rilevare che la domanda avanzata dall'istante è volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta occorsa allorchè nelle indicate circostanze di tempo e di luogo a causa quando improvvisamente ed imprevedibilmente, inciampava in un tratto di marciapiede dalla superficie irregolare e sconnessa, cadendo rovinosamente a terra sull'assunto della mancata custodia ex art. 2051 cc e dell'insidia ex art. 2043 cc.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o in alternativa il fatto dell'attore.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione da intendere sussistente, tuttavia, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza;
afferma al riguardo la più recente giurisprudenza di legittimità che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa tuttavia essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. n. 13550/2009; n. 7763/2007; n. 2308/2007).
Nel caso di specie l'attore, quindi, deve provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto, ovvero sia la circostanza del tratto di marciapiede dalla superficie irregolare e sconnessa, sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la caduta è avvenuta per effetto di tale elemento, sia il fatto che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta.
Per quanto riguarda l'insidia ex articolo 2043, va invece osservato che - in forza del principio generale del neminem laedere - incombe sul convenuto il dovere di mantenere le strade posti al proprio interno in condizioni tali che non derivino agli utenti, che fanno ragionevole affidamento sullo stato di apparente fruibilità di esse, situazioni diverse dall'apparenza, costituenti veri e propri pericoli occulti (insidie appunto o trabocchetti). Sotto tale profilo vengono, pertanto, in considerazione sia il requisito obiettivo della non visibilità del pericolo, sia quella soggettivo, rappresentato dalla non prevedibilità dell'evento dannoso, occorso proprio in conseguenza dello stato di manutenzione della strada;
tuttavia, deve precisarsi che – vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. – l'onere di provare l'esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile e del nesso causale con i danni che ne siano conseguiti, incombe sul danneggiato (Cass. civ. sez. III, 4 giugno 2004, n. 10654; Cass. civ. sez. III, 28 novembre 2003, n.
16240; Cass. civ. sez. III, 30 luglio 2002, n. 11250; Cass. civ. sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2067; v. pure, al riguardo, C. Cost. 99/156). A tal riguardo è, invero, evidente che non ogni irregolarità del manto stradale può costituire un pericolo occulto per l'utente, dovendo l'insidia essere ravvisata solo in quelle situazioni di pericolo che l'utente, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non possa obiettivamente prevedere ed evitare. Ciò in quanto sia legittimo nella situazione concreta – proprio per i menzionati caratteri della non visibilità e non prevedibilità del pericolo - fare affidamento sull'apparente stato di fruibilità della strada (cfr., fra le tante, Cass. 1996, n. 191; Cass.
1996, n. 340).
Tanto premesso in via di principio, in punto di fatto occorre considerare che l'evento nella sua dimensione storica può ritenersi debitamente provato;
riguardo alla responsabilità se il luogo in cui avveniva era verosimilmente illuminato, atteso lo svolgimento della manifestazione “alici in festival”, circostanza non univocamente emerse dalle dichiarazioni testimoniali. Tuttavia la presenza di numerosi avventori unitamente alle dimensioni della “buca” fanno propendere per la sussistenza di un concorso di responsabilità laddove l'odierna istante era onerata dell'uso della normale diligenza dovuta alla frequentazione di un luogo affollato in orario serale, mentre per quanto riguarda il lo stesso non ha fornito prova di elementi idonei ad interrompere il CP_1 nesso causale, ovvero del repentino mutamento dello stato dei luoghi e dell'assenza di tempo a provvedere. Del resto non può ritenersi che la “buca” fosse particolarmente visibile in considerazione delel dimensioni della medesime l acui insidiosità risulta ancor più accentuata dall'essere posizionata sul marciapiede nei pressi di una postazione telefonica e di una pizzeria, ovvero in luoghi necessariamente rivolti alla frequentazione di pedoni.
Deve ritenersi dunque sussistente una responsabilità concorsuale nella misura del 50% nella causazione dell'episodio di cui è causa.
Passando al quantum il ctu ha stimato un periodo di inabilità totale al 100% di giorni 30 (trenta), un periodo di inabilità parziale al 50% di giorni 40 (quaranta), un periodo di inabilità parziale al 25% di giorni 30 (trenta), un danno biologico nella misura del 5% ed ha ritenuto congrue le spese allegate di €1.120,00.
Pertanto complessivamente all'istante che al momento del sinistro aveva 47 anni compete la somma di € 5.588, 78, € 3.230,35 per l'inabilità temporanea ed €3.039,41 quale percentuale (33%) di danno morale calcolata sul predetto danno biologico oltre € 1.120,00 di spese mediche per complessivi €
13.278,54; tale somma alla luce dell'indicata sussistenza di una responsabilità concorsuale deve essere dunque quantificata in € 6.639,27.
Il danno biologico da invalidità permanente viene liquidato equitativamente sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (cfr. tabella di cui all'art. 139 del Dlgs 209/2005 successivamente aggiornata). Ora, deve osservarsi che alle luce delle note e molteplici sentenze della Corte di Cassazione si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto, sopra liquidato (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purchè costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In sostanza secondo tale orientamento, ribadito dall'orientamento della Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008, condiviso da questo giudice,” nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana “(cfr Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Compete, quindi, quale danno morale, inteso quale residuo danno non patrimoniale, l'importo percentuale di 1/3 in assenza di una specifica e puntuale diversa individuazione dello stesso;
la suddetta percentuale è stata determinata tenendo conto della entità delle lesioni e del grado di afflittività delle conseguenze riportate e costituiscono, del resto, la necessaria personalizzazione del predetto danno non patrimoniale riconosciuto, dovendo essere presi in considerazione (per un adeguata personalizzazione del risarcimento) i riflessi oggettivi e soggettivi di tale danno (accertati mediante indagine medico legale) (Cass. n. 11701/2009).
Sulle somme così liquidate andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo va determinato equitativamente ex art. 2056 cod.civ. secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno (cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali (nella fattispecie in misura del 1,5%); tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi.
Le spese del giudizio, compensate nella misura del 50%, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, così come quelle occorse per l'espletamento della ctu, nella misura liquidata nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda proposta nell'interesse di parte attrice, accerta la sussistenza di una responsabilità concorsuale nella misura del 50% nella causazione dell'episodio per cui è causa e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento di parte attrice della somma di € 6.639,27 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2) NA parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio che si liquidano, già parzialmente compensate, in € 2.538,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico di parte convenuta.
Paola, 17.11.2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli