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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/12/2025, n. 4596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4596 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa AU RE, a seguito dell'udienza del
23.12.2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6618/2025 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Peluso e dall'avvocato Parte_1 stabilito giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con il funzionario delegato ex art. 417 c.p.c. dott. Controparte_2
- resistente –
Avente ad oggetto: Indennità sostitutiva delle ferie non godute - docenti a tempo determinato
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 23 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2 luglio 2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere un'insegnante di scuola superiore di II grado e di aver prestato servizio alle dipendenze dell' in forza di contratti di lavoro a tempo determinato con Controparte_3 termine fissato al 30 giugno adiva il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, docente precario con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, per un totale complessivo di 106,74, come da calcoli di cui in atti;
2. Accertare e dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione scolastica resistente di corrispondere, a titolo di indennità sostitutiva per ferie
1 maturate e non fruite, la somma complessiva di euro 7.658,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
3. Condannare
l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, ivi comprese le competenze professionali, il rimborso spese forfettario nella misura del 15%, il contributo unificato
(ove anticipato) e tutti gli accessori di legge, in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari;
4. Manlevare la parte ricorrente, nell'ipotesi – meramente eventuale e non auspicata – di rigetto della domanda, da qualsivoglia condanna alle spese di lite.”
Parte ricorrente precisava di aver prestato servizio nell'anno scolastico 2021/2022 presso l'Istituto
Scolastico “RO Chinnici” di Mascalucia (CT), con decorrenza dall'08/10/2020 al 30/06/2021; nell'anno scolastico 2021/2022 presso l'I.P.S.S.E.O.A. “Karol Wojtyla” di Catania (CT), dal
04/10/2021 al 30/06/2022; nell'anno scolastico 2022/2023 presso l'IIS “Enrico De Nicola” di San
AN la UN (CT), con decorrenza dal 05/09/2022 al 30/06/2023 e nell'anno scolastico
2023/2024 presso l'Istituto Scolastico “RO Chinnici” di Mascalucia (CT) dal 01.09.2023 al
30.06.2024.
A fondamento delle spiegate domande esponeva: di non aver fruito delle ferie maturate nell'ambito dei rapporti di lavoro sopra indicati, di non averne mai fatto richiesta in quanto mai adeguatamente informata della possibilità di esercitare tale diritto durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, né di essere stata formalmente invitata dai dirigenti scolastici a fruirne e di non essere mai stata avvisata in modo chiaro e formale circa le conseguenze della mancata fruizione, e in particolare del fatto che ciò avrebbe comportato la decadenza dal diritto stesso, con evidente pregiudizio.
Tanto premesso in fatto, in diritto, richiamava l'evoluzione della disciplina normativa relativa alla monetizzazione delle ferie non godute in riferimento alla categoria costituita dal personale scolastico, rimarcando che le ferie devono essere richieste dal docente e autorizzate dal dirigente scolastico, il quale non può d'ufficio collocare i docenti in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, in particolare, nei giorni compresi tra l'8 giugno e il 30 giugno di ciascun anno, senza un'esplicita richiesta.
Precisava, altresì, che il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, richiamando il principio statuito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione del
17/06/2024, n.16715, secondo cui “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il
2 datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d. l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7 par.2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenza del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informativa adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in considerazione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Aggiungeva che gravava sul datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di tutte le misure idonee a consentire al lavoratore di esercitare concretamente il suo diritto, informandolo del fatto che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita del relativo indennizzo;
e che il dipendente godeva del diritto a richiedere il pagamento dell'indennità relativa ai giorni di ferie accumulati negli anni, in misura pari alla retribuzione lorda per ogni giorno non goduto, qualora non vi avesse volontariamente e consapevolmente rinunciato.
Dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa della disciplina concernente la monetizzazione delle ferie non godute con riferimento al personale scolastico, sottolineava che le ferie dovevano essere richieste dai docenti ed autorizzate dal Dirigente Scolastico, il quale non poteva d'ufficio collocare gli insegnanti in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, in particolare, nel periodo intercorrente tra l'8 e il 30 Giugno di ciascun anno, senza alcuna esplicita richiesta.
Sul tema, menzionava le sentenze nn. 14268 del 05.05.2022 e 16715 del 17.06.2024 della Sezione
Lavoro della Corte di Cassazione, le quali statuivano: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite
3 e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Per corroborare la propria tesi, si avvaleva infine dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e quelli assunti a tempo indeterminato, precetti disciplinati dal D.Lgs. n. 368/2001, recepente la Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, secondo cui i primi dovevano godere dei medesimi diritti dei secondi;
richiamava, in materia, la sentenza n. 218/2024 della Corte di Giustizia, secondo cui anche i docenti non di ruolo avevano diritto all'indennità dovuta a titolo di ferie maturate e non godute, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro.
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 17 ottobre 2025, si costituiva in giudizio il
[...]
, il quale, contestava le ragioni avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
In particolare, deduceva che la ricorrente aveva fruito, negli anni da essa indicati, di più giorni di ferie di quanti fruibili,.
Richiamato l'art. 13, comma 9, del CCNL 2007 ai sensi del quale “le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”, ricostruita la disciplina normativa in materia di ferie del personale docente e richiamata la nota n. 72696 del 4 settembre 2013 emanata dal , e contestando la computazione delle cd. Controparte_4 festività soppresse, affermava che dal calcolo delle ferie residue andavano espunti, altresì, i giorni di sospensione del servizio disposte dalla legge, integrata dai decreti della Regione Sicilia, per i periodi natalizi e pasquali e le altre festività previste dalla singola autonomia scolastica, nonché quelli richiesti dalla docente a domanda, dovendosi inoltre, considerare che tra la fine delle lezioni di ciascun anno e la scadenza del contratto, la ricorrente era risultata disimpegnata da qualsiasi attività didattica.
Nello specifico eccepiva che nulla era dovuto alla ricorrente per l'anno 2021/2022 in quanto risultava che il calendario scolastico era stato approvato e deliberato dal Consiglio di Istituto “ivi comprendendo tutti i giorni di chiusura della scuola ed il programma per giugno dell'anno in questione, così determinandosi efficace ed effettiva informazione al dipendente tenuto a conoscere, e pertanto informato, le deliberazioni aziendali” (così testualmente in ricorso).
4 Richiamava la giurisprudenza di merito secondo cui i docenti con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche possono ottenere il pagamento del trattamento retributivo sostitutivo limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui gli è consentito di fruire delle ferie e aggiungeva che dal conteggio dei giorni di ferie spettanti al docente devono essere espunti i giorni previsti in sostituzione di festività soppresse, in quanto non monetizzabili, precisando, peraltro, che tali giornate maturate, considerati i giorni lavorati per ciascun anno, non sono, in ogni caso, superiori a 3 per anno scolastico.
Contestava i conteggi elaborati in ricorso;
formulava un proprio prospetto di calcolo determinando il quantum debeatur in complessivi €. 1.800,95 utilizzando a tal fine un importo inferiore a titolo di paga lorda giornaliera rispetto a quello utilizzato da parte ricorrente.
Tanto premesso, parte resistente, eccepita la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., ovvero ex art. 2947 c.c. o, ancora, quella ordinaria ex art. 2936 c.c., concludeva chiedendo: “Rigettare il ricorso formulato ex. art. 414 c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- Dichiarare estinti i diritti prescritti;
- Dichiarare, in alternativa, infondato il ricorso per carenza di prova;
- Rigettare, in ogni caso, la richiesta di monetizzazione dei giorni aggiuntivi per festività soppresse;
- Contenere, in tutto subordine, la monetizzazione richiesta nei limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui sono sospese le lezioni ai sensi di Legge, di normativa e di CCNL, nel limite di € 1.800,95; -
Disporre condanna generica illiquida in subordine;
- Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.; - Compensare le spese di lite in estremo subordine.”.
1.3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
1.4 Sostituita l'udienza di discussione del 23 dicembre 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., depositate dalla sola parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione e viene quindi definita nei termini che seguono
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2. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di parte ricorrente aalla monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti durante il periodo di servizio prestato negli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 alle dipendenze del convenuto quale docente in virtù CP_1 di contratti a tempo determinato e, conseguentemente, al pagamento della relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
2.1 Preliminarmente, va ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che, dallo Stato Matricolare depositato dal resistente al momento della proposizione del presente giudizio (2 luglio CP_1
5 2025) emerge che l'ultima sede di servizio della ricorrente era l'Istituto Professionale per servizi alberghieri RO Chinnici di Nicolosi (CT) (cfr. All. n. 10 fascicolo di parte resistente).
2.2 Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente in ragione della natura mista dell'indennità per ferie non godute, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale, non ancora decorso al momento del deposito del ricorso in relazione alle annualità richieste.
Sul punto si richiama l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità per cui
“l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/02/2020, n.3021).
Peraltro la Suprema Corte, quanto alla decorrenza del diritto alla indennità sostitutiva con Ordinanza
n. 17643 del 20.06.2023, ha affermato che “La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne”.
2.3 Ciò premesso, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 5522/2024, resa l'8 dicembre 2024 nella causa iscritta al n. 5737/2024 R.G. in fattispecie identica, e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c..
“Al riguardo, la questione può essere decisa sulla scorta del recente orientamento che si è andato consolidando di recente presso la giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. n. 16715 del
17/06/2024, Cass. n. 15415 del 03/06/2024, Cass. n. 13440 del 15/05/2024), alle cui condivisibili può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “…trova applicazione il principio affermato da
Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con
6 espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Corte ha quindi proceduto ad una ricostruzione della normativa in tema di ferie del personale scolastico, ponendo particolare attenzione alle modifiche della disciplina legislativa nazionale intervenute nel 2012, dando rilievo alla necessità di favorire un'interpretazione in linea con i principi eurocomunitari in materia.
In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL
2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie Per_1 del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
7 In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione
«periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico»
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre
2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice
8 remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del
2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista
9 dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite
C569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo -se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si
10 verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8,
d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma
2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.” (cfr. Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite
11 e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Orbene, alla luce dei principi sopra enunciati, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, sicchè, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente
Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro”.
2.4 Venendo al caso di specie, va rilevato che emerge dalla documentazione in atti che parte ricorrente ha svolto attività di docente alle dipendenze del resistente, presso scuole della provincia di CP_1
Catania, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'attività didattica (id est scadenza al 30 giugno) per come è evincibile dai cedolini paga allegati al ricorso, nonché, dallo stato matricolare prodotto dall'amministrazione resistente (cfr. All. 3 fascicolo ricorrente e All. 10 fascicolo resistente) e segnatamente: nell'a.s. 2020/2021 dal 8.10.2020 al 30.6.2021 presso l'Istituto
Scolastico “RO Chinnici” di Mascalucia (CT); nell'a.s. 2021/2022 dal 4.10.2021 al 30.6.2022 presso l'I.P.S.S.E.O.A. “Karol Wojtyla” di Catania (CT); nell'a.s. 2022/2023, dal 5.9.2022 al
30.6.223 presso l'IIS “Enrico De Nicola” – San AN la UN (CT) e nell'a.s. 2023/2024, dal
1.9.2023 al 30.06.2024 presso l'Istituto Scolastico “RO Chinnici” – Mascalucia (CT).
2.5 Con riguardo agli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente in costanza dei predetti rapporti di lavoro non ha mai richiesto né tantomeno ha usufruito di giorni di ferie coincidenti con la sospensione previsti dai calendari scolastici reginali o in costanza di lavoro e il resistente, una volta costituitosi in giudizio, non ha assolto CP_1 all'onere probatorio sullo stesso gravante ovvero di aver formalmente invitato la ricorrente, ad usufruire delle ferie residue entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, ella avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse né tantomeno che la ricorrente, durante i predetti anni scolastici, ha goduto eventuali giorni di ferie.
Ed invero, nell'a.s. 2020/2021 la ricorrente ha maturato complessivi giorni 25,08 giorni di ferie di cui
3 di festività soppressa (a fronte di complessivi 265 giorni di lavoro); nell'a.s. 2022/2023 ha maturato
12 complessivi giorni 27,83 di ferie di cui 3 di festività soppressa (a fronte di 298 gg. di servizio) e nell'a.s. 2023/2024 ha maturato 28,33 giorni (a fronte di 304 gg. di servizio) quantificazione quest'ultima non specificamente contestata dal resistente. (cfr. pag. da 8 a 10 ricorso) CP_1
2.6 Con riferimento, invece, alle pretese attoree relative all'anno scolastici 2021/2022 le stesse vanno
- seppur leggermente - rideterminate rispetto a quanto indicato in ricorso, atteso che dalla relazione di servizio rilasciata con riferimento alla predetta annualità dall'Istituto “Karol Wojtyla” di Catania
(CT) prodotta in atti, emerge che la ricorrente ha usufruito di un giorno di festività soppressa e a fronte di ciò la predetta istituzione scolastica ha pertanto accertato che la ricorrente a fronte di complessivi 270 giorni di servizio effettivo ha maturato 22,19 giorni di ferie e 2,9 giorni di festività soppresse per un totale complessivo pari a 25,09 giorni a fronte dei 25,50 giorni richiesti in ricorso.
(cfr. All. 6 “relazione” fascicolo resistente)
2.6 Ciò posto gli importi dovuti a titolo di indennità di ferie non goduti vanno pertanto determinati alla luce della normativa vigente e del CCNL della categoria, che all'art. 19, comma 2, a mente del quale “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”, sì come interpretate dalla sentenza n. 16715/2024 della Cassazione aggiungendo n. 3 giorni di festività soppresse per ogni anno e sottraendo quelle già a tale titolo fruite.
2.7 Sempre a tale riguardo e con riferimento al quantum debeatur si evidenzia, altresì, che parte ricorrente con le note di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 18.12.2025 ha provveduto a ricalcolare gli importi delle indennità pretese depositando nuovo prospetto di calcolo redatto sulla base dell'importo lordo giornaliero (id est €. 61,26 ed €. 63,44 a far data 1.1.2021) indicato e utilizzato dal resistente (cfr. Prospetto rideterminazione calcolo ferie allegato alle note ex art. 127- CP_1 ter c.p.c. del 18.12.2025).
2.8 Alla luce di quanto sopra e facendo, dunque, applicazione dei principi formulati dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute avuto riguardo alla differenza tra i giorni maturati e quelli effettivamente fruiti in relazione al servizio svolto negli anni scolastici negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 nella misura pari a complessivi €. 6.690,90
[id est €1.536,40 +€1.591,70 (a.s. 2021/2022 n. 25,09x63,44) +€1.765,53 +€1.797,25].
2.9 Va detto, infine, che alla legittimità e correttezza della quantificazione delle ferie maturate e non godute operata da parte ricorrente non osta la computazione dei 3 giorni maturati dalla docente in ciascun anno scolastico a titolo di festività soppresse, al riguardo non trovando supporto la prospettazione di parte resistente, volta ad escludere la possibilità della loro monetizzazione, nel più
13 recente orientamento formatosi in materia presso la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, al contrario, ha rilevato come l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”. (cfr. Cassazione civile sez. lav. 04/04/2024, n. 8926).
3. Le spese di lite, attesa la parziale soccombenza con riferimento all'annualità 2021/2022, vanno compensate per 1/6, mentre i restanti 5/6 vanno posti a carico della amministrazione convenuta rimasta soccombente. Esse si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute in relazione anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il , in persona del pro tempore, in persona del pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'indennità sostitutiva pari a complessivi €. 6.690,90 oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della Legge n. 724/94; condanna il a rifondere le spese di lite nella misura di 5/6 che Controparte_1 per tale frazione, compresi gli esborsi, liquida in complessivi € 1.757,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Catania il 23 dicembre 2025
La Giudice
AU RE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa AU RE, a seguito dell'udienza del
23.12.2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6618/2025 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Peluso e dall'avvocato Parte_1 stabilito giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con il funzionario delegato ex art. 417 c.p.c. dott. Controparte_2
- resistente –
Avente ad oggetto: Indennità sostitutiva delle ferie non godute - docenti a tempo determinato
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 23 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2 luglio 2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere un'insegnante di scuola superiore di II grado e di aver prestato servizio alle dipendenze dell' in forza di contratti di lavoro a tempo determinato con Controparte_3 termine fissato al 30 giugno adiva il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, docente precario con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, per un totale complessivo di 106,74, come da calcoli di cui in atti;
2. Accertare e dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione scolastica resistente di corrispondere, a titolo di indennità sostitutiva per ferie
1 maturate e non fruite, la somma complessiva di euro 7.658,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
3. Condannare
l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, ivi comprese le competenze professionali, il rimborso spese forfettario nella misura del 15%, il contributo unificato
(ove anticipato) e tutti gli accessori di legge, in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari;
4. Manlevare la parte ricorrente, nell'ipotesi – meramente eventuale e non auspicata – di rigetto della domanda, da qualsivoglia condanna alle spese di lite.”
Parte ricorrente precisava di aver prestato servizio nell'anno scolastico 2021/2022 presso l'Istituto
Scolastico “RO Chinnici” di Mascalucia (CT), con decorrenza dall'08/10/2020 al 30/06/2021; nell'anno scolastico 2021/2022 presso l'I.P.S.S.E.O.A. “Karol Wojtyla” di Catania (CT), dal
04/10/2021 al 30/06/2022; nell'anno scolastico 2022/2023 presso l'IIS “Enrico De Nicola” di San
AN la UN (CT), con decorrenza dal 05/09/2022 al 30/06/2023 e nell'anno scolastico
2023/2024 presso l'Istituto Scolastico “RO Chinnici” di Mascalucia (CT) dal 01.09.2023 al
30.06.2024.
A fondamento delle spiegate domande esponeva: di non aver fruito delle ferie maturate nell'ambito dei rapporti di lavoro sopra indicati, di non averne mai fatto richiesta in quanto mai adeguatamente informata della possibilità di esercitare tale diritto durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, né di essere stata formalmente invitata dai dirigenti scolastici a fruirne e di non essere mai stata avvisata in modo chiaro e formale circa le conseguenze della mancata fruizione, e in particolare del fatto che ciò avrebbe comportato la decadenza dal diritto stesso, con evidente pregiudizio.
Tanto premesso in fatto, in diritto, richiamava l'evoluzione della disciplina normativa relativa alla monetizzazione delle ferie non godute in riferimento alla categoria costituita dal personale scolastico, rimarcando che le ferie devono essere richieste dal docente e autorizzate dal dirigente scolastico, il quale non può d'ufficio collocare i docenti in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, in particolare, nei giorni compresi tra l'8 giugno e il 30 giugno di ciascun anno, senza un'esplicita richiesta.
Precisava, altresì, che il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, richiamando il principio statuito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione del
17/06/2024, n.16715, secondo cui “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il
2 datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d. l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7 par.2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenza del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informativa adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in considerazione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Aggiungeva che gravava sul datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di tutte le misure idonee a consentire al lavoratore di esercitare concretamente il suo diritto, informandolo del fatto che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita del relativo indennizzo;
e che il dipendente godeva del diritto a richiedere il pagamento dell'indennità relativa ai giorni di ferie accumulati negli anni, in misura pari alla retribuzione lorda per ogni giorno non goduto, qualora non vi avesse volontariamente e consapevolmente rinunciato.
Dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa della disciplina concernente la monetizzazione delle ferie non godute con riferimento al personale scolastico, sottolineava che le ferie dovevano essere richieste dai docenti ed autorizzate dal Dirigente Scolastico, il quale non poteva d'ufficio collocare gli insegnanti in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, in particolare, nel periodo intercorrente tra l'8 e il 30 Giugno di ciascun anno, senza alcuna esplicita richiesta.
Sul tema, menzionava le sentenze nn. 14268 del 05.05.2022 e 16715 del 17.06.2024 della Sezione
Lavoro della Corte di Cassazione, le quali statuivano: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite
3 e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Per corroborare la propria tesi, si avvaleva infine dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e quelli assunti a tempo indeterminato, precetti disciplinati dal D.Lgs. n. 368/2001, recepente la Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, secondo cui i primi dovevano godere dei medesimi diritti dei secondi;
richiamava, in materia, la sentenza n. 218/2024 della Corte di Giustizia, secondo cui anche i docenti non di ruolo avevano diritto all'indennità dovuta a titolo di ferie maturate e non godute, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro.
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 17 ottobre 2025, si costituiva in giudizio il
[...]
, il quale, contestava le ragioni avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
In particolare, deduceva che la ricorrente aveva fruito, negli anni da essa indicati, di più giorni di ferie di quanti fruibili,.
Richiamato l'art. 13, comma 9, del CCNL 2007 ai sensi del quale “le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”, ricostruita la disciplina normativa in materia di ferie del personale docente e richiamata la nota n. 72696 del 4 settembre 2013 emanata dal , e contestando la computazione delle cd. Controparte_4 festività soppresse, affermava che dal calcolo delle ferie residue andavano espunti, altresì, i giorni di sospensione del servizio disposte dalla legge, integrata dai decreti della Regione Sicilia, per i periodi natalizi e pasquali e le altre festività previste dalla singola autonomia scolastica, nonché quelli richiesti dalla docente a domanda, dovendosi inoltre, considerare che tra la fine delle lezioni di ciascun anno e la scadenza del contratto, la ricorrente era risultata disimpegnata da qualsiasi attività didattica.
Nello specifico eccepiva che nulla era dovuto alla ricorrente per l'anno 2021/2022 in quanto risultava che il calendario scolastico era stato approvato e deliberato dal Consiglio di Istituto “ivi comprendendo tutti i giorni di chiusura della scuola ed il programma per giugno dell'anno in questione, così determinandosi efficace ed effettiva informazione al dipendente tenuto a conoscere, e pertanto informato, le deliberazioni aziendali” (così testualmente in ricorso).
4 Richiamava la giurisprudenza di merito secondo cui i docenti con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche possono ottenere il pagamento del trattamento retributivo sostitutivo limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui gli è consentito di fruire delle ferie e aggiungeva che dal conteggio dei giorni di ferie spettanti al docente devono essere espunti i giorni previsti in sostituzione di festività soppresse, in quanto non monetizzabili, precisando, peraltro, che tali giornate maturate, considerati i giorni lavorati per ciascun anno, non sono, in ogni caso, superiori a 3 per anno scolastico.
Contestava i conteggi elaborati in ricorso;
formulava un proprio prospetto di calcolo determinando il quantum debeatur in complessivi €. 1.800,95 utilizzando a tal fine un importo inferiore a titolo di paga lorda giornaliera rispetto a quello utilizzato da parte ricorrente.
Tanto premesso, parte resistente, eccepita la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., ovvero ex art. 2947 c.c. o, ancora, quella ordinaria ex art. 2936 c.c., concludeva chiedendo: “Rigettare il ricorso formulato ex. art. 414 c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- Dichiarare estinti i diritti prescritti;
- Dichiarare, in alternativa, infondato il ricorso per carenza di prova;
- Rigettare, in ogni caso, la richiesta di monetizzazione dei giorni aggiuntivi per festività soppresse;
- Contenere, in tutto subordine, la monetizzazione richiesta nei limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui sono sospese le lezioni ai sensi di Legge, di normativa e di CCNL, nel limite di € 1.800,95; -
Disporre condanna generica illiquida in subordine;
- Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.; - Compensare le spese di lite in estremo subordine.”.
1.3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
1.4 Sostituita l'udienza di discussione del 23 dicembre 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., depositate dalla sola parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione e viene quindi definita nei termini che seguono
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2. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di parte ricorrente aalla monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti durante il periodo di servizio prestato negli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 alle dipendenze del convenuto quale docente in virtù CP_1 di contratti a tempo determinato e, conseguentemente, al pagamento della relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
2.1 Preliminarmente, va ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che, dallo Stato Matricolare depositato dal resistente al momento della proposizione del presente giudizio (2 luglio CP_1
5 2025) emerge che l'ultima sede di servizio della ricorrente era l'Istituto Professionale per servizi alberghieri RO Chinnici di Nicolosi (CT) (cfr. All. n. 10 fascicolo di parte resistente).
2.2 Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente in ragione della natura mista dell'indennità per ferie non godute, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale, non ancora decorso al momento del deposito del ricorso in relazione alle annualità richieste.
Sul punto si richiama l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità per cui
“l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/02/2020, n.3021).
Peraltro la Suprema Corte, quanto alla decorrenza del diritto alla indennità sostitutiva con Ordinanza
n. 17643 del 20.06.2023, ha affermato che “La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne”.
2.3 Ciò premesso, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 5522/2024, resa l'8 dicembre 2024 nella causa iscritta al n. 5737/2024 R.G. in fattispecie identica, e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c..
“Al riguardo, la questione può essere decisa sulla scorta del recente orientamento che si è andato consolidando di recente presso la giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. n. 16715 del
17/06/2024, Cass. n. 15415 del 03/06/2024, Cass. n. 13440 del 15/05/2024), alle cui condivisibili può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “…trova applicazione il principio affermato da
Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con
6 espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Corte ha quindi proceduto ad una ricostruzione della normativa in tema di ferie del personale scolastico, ponendo particolare attenzione alle modifiche della disciplina legislativa nazionale intervenute nel 2012, dando rilievo alla necessità di favorire un'interpretazione in linea con i principi eurocomunitari in materia.
In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL
2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie Per_1 del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
7 In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione
«periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico»
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre
2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice
8 remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del
2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista
9 dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite
C569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo -se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si
10 verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8,
d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma
2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.” (cfr. Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite
11 e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Orbene, alla luce dei principi sopra enunciati, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, sicchè, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente
Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro”.
2.4 Venendo al caso di specie, va rilevato che emerge dalla documentazione in atti che parte ricorrente ha svolto attività di docente alle dipendenze del resistente, presso scuole della provincia di CP_1
Catania, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'attività didattica (id est scadenza al 30 giugno) per come è evincibile dai cedolini paga allegati al ricorso, nonché, dallo stato matricolare prodotto dall'amministrazione resistente (cfr. All. 3 fascicolo ricorrente e All. 10 fascicolo resistente) e segnatamente: nell'a.s. 2020/2021 dal 8.10.2020 al 30.6.2021 presso l'Istituto
Scolastico “RO Chinnici” di Mascalucia (CT); nell'a.s. 2021/2022 dal 4.10.2021 al 30.6.2022 presso l'I.P.S.S.E.O.A. “Karol Wojtyla” di Catania (CT); nell'a.s. 2022/2023, dal 5.9.2022 al
30.6.223 presso l'IIS “Enrico De Nicola” – San AN la UN (CT) e nell'a.s. 2023/2024, dal
1.9.2023 al 30.06.2024 presso l'Istituto Scolastico “RO Chinnici” – Mascalucia (CT).
2.5 Con riguardo agli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente in costanza dei predetti rapporti di lavoro non ha mai richiesto né tantomeno ha usufruito di giorni di ferie coincidenti con la sospensione previsti dai calendari scolastici reginali o in costanza di lavoro e il resistente, una volta costituitosi in giudizio, non ha assolto CP_1 all'onere probatorio sullo stesso gravante ovvero di aver formalmente invitato la ricorrente, ad usufruire delle ferie residue entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, ella avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse né tantomeno che la ricorrente, durante i predetti anni scolastici, ha goduto eventuali giorni di ferie.
Ed invero, nell'a.s. 2020/2021 la ricorrente ha maturato complessivi giorni 25,08 giorni di ferie di cui
3 di festività soppressa (a fronte di complessivi 265 giorni di lavoro); nell'a.s. 2022/2023 ha maturato
12 complessivi giorni 27,83 di ferie di cui 3 di festività soppressa (a fronte di 298 gg. di servizio) e nell'a.s. 2023/2024 ha maturato 28,33 giorni (a fronte di 304 gg. di servizio) quantificazione quest'ultima non specificamente contestata dal resistente. (cfr. pag. da 8 a 10 ricorso) CP_1
2.6 Con riferimento, invece, alle pretese attoree relative all'anno scolastici 2021/2022 le stesse vanno
- seppur leggermente - rideterminate rispetto a quanto indicato in ricorso, atteso che dalla relazione di servizio rilasciata con riferimento alla predetta annualità dall'Istituto “Karol Wojtyla” di Catania
(CT) prodotta in atti, emerge che la ricorrente ha usufruito di un giorno di festività soppressa e a fronte di ciò la predetta istituzione scolastica ha pertanto accertato che la ricorrente a fronte di complessivi 270 giorni di servizio effettivo ha maturato 22,19 giorni di ferie e 2,9 giorni di festività soppresse per un totale complessivo pari a 25,09 giorni a fronte dei 25,50 giorni richiesti in ricorso.
(cfr. All. 6 “relazione” fascicolo resistente)
2.6 Ciò posto gli importi dovuti a titolo di indennità di ferie non goduti vanno pertanto determinati alla luce della normativa vigente e del CCNL della categoria, che all'art. 19, comma 2, a mente del quale “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”, sì come interpretate dalla sentenza n. 16715/2024 della Cassazione aggiungendo n. 3 giorni di festività soppresse per ogni anno e sottraendo quelle già a tale titolo fruite.
2.7 Sempre a tale riguardo e con riferimento al quantum debeatur si evidenzia, altresì, che parte ricorrente con le note di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 18.12.2025 ha provveduto a ricalcolare gli importi delle indennità pretese depositando nuovo prospetto di calcolo redatto sulla base dell'importo lordo giornaliero (id est €. 61,26 ed €. 63,44 a far data 1.1.2021) indicato e utilizzato dal resistente (cfr. Prospetto rideterminazione calcolo ferie allegato alle note ex art. 127- CP_1 ter c.p.c. del 18.12.2025).
2.8 Alla luce di quanto sopra e facendo, dunque, applicazione dei principi formulati dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute avuto riguardo alla differenza tra i giorni maturati e quelli effettivamente fruiti in relazione al servizio svolto negli anni scolastici negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 nella misura pari a complessivi €. 6.690,90
[id est €1.536,40 +€1.591,70 (a.s. 2021/2022 n. 25,09x63,44) +€1.765,53 +€1.797,25].
2.9 Va detto, infine, che alla legittimità e correttezza della quantificazione delle ferie maturate e non godute operata da parte ricorrente non osta la computazione dei 3 giorni maturati dalla docente in ciascun anno scolastico a titolo di festività soppresse, al riguardo non trovando supporto la prospettazione di parte resistente, volta ad escludere la possibilità della loro monetizzazione, nel più
13 recente orientamento formatosi in materia presso la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, al contrario, ha rilevato come l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”. (cfr. Cassazione civile sez. lav. 04/04/2024, n. 8926).
3. Le spese di lite, attesa la parziale soccombenza con riferimento all'annualità 2021/2022, vanno compensate per 1/6, mentre i restanti 5/6 vanno posti a carico della amministrazione convenuta rimasta soccombente. Esse si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute in relazione anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il , in persona del pro tempore, in persona del pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'indennità sostitutiva pari a complessivi €. 6.690,90 oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della Legge n. 724/94; condanna il a rifondere le spese di lite nella misura di 5/6 che Controparte_1 per tale frazione, compresi gli esborsi, liquida in complessivi € 1.757,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Catania il 23 dicembre 2025
La Giudice
AU RE
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