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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 981/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1307/2022 depositato il 10/03/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2827/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 27/07/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1992
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 2827/6/2021 del 23.3.2021, depositata il 27.7.2021, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, decidendo il ricorso proposto da Resistente_1 avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 90% delle ritenute Irpef dallo stesso patite negli anni 1990, 1991 e 1992 presentata in data 18.12.2007 in quanto residente in uno dei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del dicembre del 1990 ed ammontante, a suo dire, a 10.714,59 €, preso atto del rimborso effettuato dall'Ufficio nella misura di 6.023,95 €, dichiarava la cessazione della materia del contendere limitatamente al predetto importo già rimborsato e riconosceva il diritto del Resistente_1 a vedersi rimborsata la differenza rispetto alla somma richiesta. Con la stessa sentenza, le spese venivano compensate tra le parti.
In assenza di contraddittorio con il Resistente_1, la causa veniva trattata e decisa all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate e che non trova smentita in alcuna della documentazione prodotta dal Resistente_1 nel primo grado di giudizio, emerge come negli anni 1990, 1991 e 1993 le ritenute Irpef da questi subite sono state pari, rispettivamente, a lire 4.068.000, 4.411.000 e 5.181.000, quindi a complessive lire 13.660.000, corrispondenti a 7.054,81 €. Consegue che la somma da rimborsargli, pari al 90% dell'importo anzidetto, si attesta in 6.349,32 €, come tale inferiore a quella che l'Agenzia delle Entrate gli ha già corrisposto, ancor più se si considera che sulla stessa andranno calcolati gli interessi a far data dalla domanda di rimborso del 18.12.2007 al soddisfo.
E' però evidente che giammai il rimborso complessivamente spettante al Resistente_1 può arrivare ai 10.714,59 €, oltre interessi, originariamente richiesti.
Nei predetti termini, pertanto, l'appello deve trovare accoglimento.
Il fatto che il gravame non abbia trovato integrale accoglimento legittima la declaratoria di irripetibilità delle spese di giudizio sostenute dall'Agenzia delle Entrate nella presente fase di gravame.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
afferma il diritto di Resistente_1 a vedersi rimborsata la complessiva somma di 6.349,32 €, oltre gli interessi a far data dalla domanda di rimborso del 18.12.2007 al soddisfo;
dichiara irripetibili le spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate nel presente grado di giudizio.
Siracusa, 19.1.2026
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI Il Presidente Ignazio GENNARO
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1307/2022 depositato il 10/03/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2827/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 27/07/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1992
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 2827/6/2021 del 23.3.2021, depositata il 27.7.2021, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, decidendo il ricorso proposto da Resistente_1 avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 90% delle ritenute Irpef dallo stesso patite negli anni 1990, 1991 e 1992 presentata in data 18.12.2007 in quanto residente in uno dei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del dicembre del 1990 ed ammontante, a suo dire, a 10.714,59 €, preso atto del rimborso effettuato dall'Ufficio nella misura di 6.023,95 €, dichiarava la cessazione della materia del contendere limitatamente al predetto importo già rimborsato e riconosceva il diritto del Resistente_1 a vedersi rimborsata la differenza rispetto alla somma richiesta. Con la stessa sentenza, le spese venivano compensate tra le parti.
In assenza di contraddittorio con il Resistente_1, la causa veniva trattata e decisa all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate e che non trova smentita in alcuna della documentazione prodotta dal Resistente_1 nel primo grado di giudizio, emerge come negli anni 1990, 1991 e 1993 le ritenute Irpef da questi subite sono state pari, rispettivamente, a lire 4.068.000, 4.411.000 e 5.181.000, quindi a complessive lire 13.660.000, corrispondenti a 7.054,81 €. Consegue che la somma da rimborsargli, pari al 90% dell'importo anzidetto, si attesta in 6.349,32 €, come tale inferiore a quella che l'Agenzia delle Entrate gli ha già corrisposto, ancor più se si considera che sulla stessa andranno calcolati gli interessi a far data dalla domanda di rimborso del 18.12.2007 al soddisfo.
E' però evidente che giammai il rimborso complessivamente spettante al Resistente_1 può arrivare ai 10.714,59 €, oltre interessi, originariamente richiesti.
Nei predetti termini, pertanto, l'appello deve trovare accoglimento.
Il fatto che il gravame non abbia trovato integrale accoglimento legittima la declaratoria di irripetibilità delle spese di giudizio sostenute dall'Agenzia delle Entrate nella presente fase di gravame.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
afferma il diritto di Resistente_1 a vedersi rimborsata la complessiva somma di 6.349,32 €, oltre gli interessi a far data dalla domanda di rimborso del 18.12.2007 al soddisfo;
dichiara irripetibili le spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate nel presente grado di giudizio.
Siracusa, 19.1.2026
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI Il Presidente Ignazio GENNARO