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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/03/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1257/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente rel. dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa Irene Lupo Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1257/2024 promossa in grado d'appello DA EDIL DE BAZ S.R.L. (C.F./P.I. 05070840961), con il patrocinio degli avv.ti Giulio Cerioli , Davide Morandi e Angelo Carlo Orlando (C.F. [...]), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Visconti di Modrone n.
7. appellante
CONTRO
SUPERCONDOMINIO CC (C.F. 94020730159), con il patrocinio degli avv.ti Carlo Nazzareno Surace e Alice Colombo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bussero, viale Europa n. 42. appellato Le parti hanno precisano le conclusioni come da atti depositati telematicamente.
***
pagina 1 di 8 Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.10.2021, il ND BA conveniva in giudizio la società IL De BA s.r.l., opponendosi al decreto ingiuntivo n. 3032/2021 emesso dal Tribunale di Monza in data 21.7.2021, in favore di quest'ultima, per l'importo di € 41.448,00 oltre interessi moratori ex d.lgs 231/02 dal dovuto al saldo effettivo e spese della procedura monitoria, in forza del mancato pagamento da parte dell'opponente di 12 fatture per lavori edilizi eseguiti da De BA presso il complesso negli anni 2014-2015. A sostegno della proposta opposizione, parte opponente deduceva l'illegittimità della richiesta di pagamento degli interessi dal momento che il CO riveste la qualifica di “consumatore” e non può certo essere considerato un imprenditore;
la mancata produzione di qualsivoglia contratto d'appalto o di preventivi accettati;
l'indimostrata esecuzione delle opere indicate nelle fatture;
l'erronea quantificazione della somme già corrisposta dal ND a De BA, sul presupposto del pagamento dell'ulteriore somma di € 2.000,00 oltre a quella, riconosciuta come versata da controparte (pari ad € 3.784,00), dal momento che le somme versate a favore della IL De BA S.r.l. per le fatture azionate ammontavano a complessivi € 5.784,00. Si costituiva IL De BA s.r.l., chiedendo il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero la condanna del ND al pagamento dell'importo di € 41.448,00, oltre interessi moratori dalla data di scadenza delle fatture al saldo. Con sentenza n. 294/2024 pubblicata il 30.1.2024, il Tribunale di Monza così statuiva:
“Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- accoglie – nei termini e per le ragioni di cui in sentenza – l'opposizione del ND e, pertanto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna – per i motivi ed i titoli indicati in sentenza – il ND attore opponente a pagare alla società convenuta opposta la somma di € 2.000,00 oltre interessi – al tasso legale – dall'8.3.2016 sino al saldo;
- rigetta ogni altra domanda azionata dalle parti pagina 2 di 8 nell'ambito del giudizio di opposizione;
- dichiara le spese di lite del giudizio di opposizione integralmente compensate tra le parti”. Il Tribunale ha in particolare ritenuto non assolto da parte della società creditrice l'onere probatorio in ordine all'esecuzione dei lavori per cui è causa nel ND, rilevando l'inidoneità, ai fini dell'accoglimento della pretesa creditoria azionata, della documentazione prodotta dalla società opposta. Si è richiamato, nel ribadire il rigetto delle istanze istruttorie della creditrice, alla precedente ordinanza con la quale ha ritenuto le stesse non rilevanti perché meramente ripetitive di dati documentali, senza che la prova orale potesse apportare ulteriori elementi utili alla decisione. Ha poi evidenziato lo scarso valore probatorio delle fatture, l'unilateralità dei verbali di intervento in ragione della mancata firma/sigla “per accettazione”, la genericità delle comunicazioni via mail in virtù del semplice riferimento ad interventi e fatture senza indicazione alcuna di allegati, la formazione unilaterale da parte dell'opposta della documentazione fotografica. Ha solo riconosciuto dovuta la somma di € 2.000,00 integrando l'asserzione del ND di avvenuto pagamento della stessa (tuttavia non dimostrata), ipotesi di ricognizione di debito, risultando altresì generiche e tardive le contestazioni dei vizi e difetti ex art.1667 commi 2 e 3 c.c. Ha proposto appello IL De BA s.r.l., chiedendo, in via principale e nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'impugnazione è articolata in tre motivi.
1. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione. L'appellante individua il vizio della sentenza nella parte in cui il Tribunale motiva il rigetto della domanda di condanna al pagamento dei crediti avanzati dalla società opposta con il mancato assolvimento del relativo onere probatorio, lamentando la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla decisione del primo giudice di non ammettere le istanze istruttorie, pur tempestivamente avanzate nei termini di legge, e in specie le richieste di prova per testi ed interrogatorio formale con cui si chiedeva di confermare pagina 3 di 8 l'esecuzione dei lavori indicati nelle fatture e nei verbali di intervento, non ammesse dal primo giudice perché a suo dire irrilevanti ai fini della decisione).
2. Mancata contestazione della documentazione prodotta ex art. 115 c.p.c. L'appellante impugna altresì la sentenza per non aver considerato alla stregua di prove ex art 115 c.p.c. i documenti prodotti dalla società opposta (ossia le fatture, i verbali di intervento, la corrispondenza via mail, le fotografie) a dimostrazione della fondatezza del credito azionato, evidenziando, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, la non necessità della sottoscrizione dei verbali ai fini probatori e la possibilità di provare la sussistenza del rapporto contrattuale anche per presunzioni semplici, non richiedendo un contratto di appalto sottoscritto tra privati la forma scritta ad substantiam né ad probationem.
3. Mancata assunzione delle richieste di prova della società IL De BA s.r.l. nel processo di primo grado. L'appellante censura la sentenza per aver ritenuto inammissibili le richieste istruttorie tempestivamente depositate dalla società opposta nel giudizio di primo grado, sostenendone la necessità ai fini dell'acquisizione di ulteriori elementi di prova a conferma del credito vantato. Si è costituito il ND BA, chiedendo il rigetto delle istanze istruttorie avversarie e la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 16.12.2024 il consigliere istruttore ha fissato per la discussione orale ex art.350 bis c.p.c. l'udienza collegiale del 13.2.2025, in esito alla quale la causa è stata assegnata a sentenza. Motivi della decisione L'appello è parzialmente fondato. Fondato è il motivo col quale IL De BA lamenta la intrinseca contraddittorietà della sentenza laddove, da un lato, nega la rilevanza della prova per testi da essa avanzata (volta a dar conto della corrispondenza dei lavori a quella descritta nei verbali di intervento) perché ripetitiva dei dati documentali e, dall'altro, ritiene non sufficienti quegli stessi documenti a dar dimostrazione dei lavori effettuati dall'impresa.
pagina 4 di 8 Quindi andrebbe ammessa quella prova costituenda (incongruo è il richiamo dell'appellato all'art.2721 comma 1 c.c. trattandosi qui di prova dell'esecuzione, in punto di fatto, di lavori riferiti ad un appalto, contratto a forma libera e quindi dimostrabile in ogni modo); prova che, tuttavia, appare superflua per l'opposto motivo, ossia perché risulta ex actis sufficiente dimostrazione dei lavori non pagati riferibili al ND. Gli analitici verbali di intervento, con la puntuale descrizione dei lavori effettuati, sono stati allegati alle 12 fatture inviate all'odierno appellato, che invero mai prima d'ora ha sollevato contestazione alcuna. Nel richiamare il principio per cui “l'accettazione della fattura può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione “ (Cass. n. 3581 08/02/2024 e Cass.n.26801/2019 che la estende a qualsivoglia comportamento concludente), si aggiunga altresì, nell'unitaria e complessiva valutazione degli elementi in atti, che sono state anche allegate le fotografie attestanti l'esecuzione di quei lavori (l'appellato non esplicita le ragioni per le quali le stesse non si riferirebbero al ND BA). Né vale sostenere che “le comunicazioni email prodotte da controparte come documenti nn. 2, 3 e 4” sarebbero “prive di qualunque prova in ordine all'effettivo invio e all'effettiva ricezione delle stesse da parte dell'amministratore. “ Infatti, il messaggio di posta elettronica rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (Cass. 11606/18) Disconoscimento che, in questi casi (non equiparabile a quello ex art.214 c.p.c.), deve rispondere ai canoni di precisione e chiarezza previsti in tema di efficacia probatoria di cui al predetto art. 2712 c.c. (“ il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2…” (Cass. n. 19155/2019). pagina 5 di 8 Il che nel caso in esame non si è verificato, essendosi limitato l'odierno appellato genericamente a contestarne l'invio e ricezione, senza ulteriore specificazione del proprio assunto. Ma, soprattutto, va rimarcata l'incoerenza del ND laddove, da un lato, invoca l'inesistenza di qualsivoglia contratto e, dall'altro, lamenta i difetti delle opere;
del resto, la (almeno parziale)esecuzione per conto del ND, sia nelle difese di primo grado di quest'ultimo, sia nei capitoli di prova (qui ancora reiterati) è per vero data per scontata (così oltretutto contraddicendo la propria tesi secondo cui è “inverosimile che le parti non lo abbiano redatto per iscritto”); ciò, fermo restando che il contenuto degli atti processuali non sottoscritti personalmente dalla parte, ben può esser valutato in termini di
“ammissioni” liberamente apprezzabili (Cass 5.5.2021 n.11793) e che il contenuto deli articolati di prova, pur non ammessi, viene anch'esso a far parte della rappresentazione dei fatti proveniente dalla parte;
capitoli così formulati: 3 Vero che lo scopo del suddetto sopralluogo presso il ND BA, in Arcore
(MB), Via BA, n. 15 era di effettuare un controllo dei lavori svolti ad opera della società
IL De BA S.r.l.?
4 Vero che a seguito del suddetto sopralluogo presso il ND BA, in Arcore
(MB), Via BA, n. 15 emergevano delle difformità nei lavori eseguiti e nel dettaglio le seguenti problematiche:
-Collegamento raccordi tubature sostitute eseguite in modo scorretto
- Collegamento raccordi della fognatura eseguiti in modo errato
- Dislivello differente in vari punti del terreno a seguito dei raccordi errati di cui ai punti precedenti.
Sostiene sul punto l'appellato che i “presunti vizi”, riguarderebbero solo gli interventi sull'impianto fognario e che quindi in sostanza solo questi lavori sarebbero dati per ammessi. Ma a prescindere dal fatto che il cap 3 non sembra limitare il controllo solo a quelli, il ND nelle memorie ex art.183 c.p.c. dopo aver sempre puntualizzato che “non vi è prova di accordi di qualsivoglia natura tra le parti”, dall'altro implicitamente li ammette anche per lavori diversi dall'impianto fognario, quando eccepisce che per alcune fatture sono stati pagati “acconti” (“in relazione alla fattura n. 67 del 12.12.2014 vi sono stati due acconti di € 177,00# in data 01.10.2015 ed € 629,00# in data 23.11.2015 (doc. n. 5).Sulla fattura 14 del 30.03.2015 è stato effettuato un pagamento di € 1.000,00# in data 08.03.2016 ed € pagina 6 di 8 1.170,00# in data 22.03.2016 (doc. n. 6).Sulla fattura 15 del 30.03.2015 è stato effettuato un pagamento di € 1.000,00# in data 08.03.2016 ed € 1.808,00# in data 21.03.2016 (doc. n. 7). Per quanto riguarda la fattura n. 43 del 12.09.2015 è inerente a lavorazioni effettuate presso la Palazzina C facente parte del ND BA ma trattasi di soggetto differente e separato”; per poi concludere che “Se controparte provasse l'esecuzione dei lavori a regola d'arte alla base delle fatture oggetto del decreto oggi opposto, prova che attualmente non esiste, da tale importo dovrebbe essere detratta la somma di € 10.074,00 a titolo di importi già versati e/o non imputabili al ND BA”. Quindi, ancora contraddittoriamente rispetto alla tesi della inesistenza di qualsivoglia commissione di lavori in appalto alla IL De BA (contratto a suo dire mai concluso), il ND ammette l'esecuzione, ma pretende la decurtazione 1) delle somme già versate e 2) lo scorporo dei lavori non ad esso imputabili (dunque gli altri erano e sono a lui imputabili, evidentemente in base ad un incarico dato verbalmente). Per quanto riguarda poi la questione della titolarità passiva, per vero non v'è neanche prova che trattasi di ND, ossia di più condominii di unità immobiliari o di edifici che abbiano parti comuni, non essendo stata allegata documentazione utile ad attestare la specifica struttura amministrativa del complesso immobiliare in oggetto;
e comunque, va osservato che solo con la memoria ex art.183 n.2 c.p.c. l'opponente in primo grado ha eccepito, per la prima volta, che “Alcune delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo non sono imputabili al ND BA avente codice fiscale 94020730159, ma alle singole palazzine facenti parte dello stesso avente natura giuridica separata”. Che si trattasse, per talune fatture, di spese di singoli condomini parziali (non riguardanti manufatti comuni a tutti), è altresì contestazione che avrebbe dovuto esser svolta, al più, con la memoria n.1 dell'art.183 c.p.c. Ma in ogni caso, quale committente di quei lavori, il ND ne risponde in proprio, pur se taluni siano stati eventualmente eseguiti in favore di soggetti formalmente terzi (ossia dei singoli condomini). Peraltro, la condanna al pagamento della fattura n. 43 del 12.09.2015 inerente a lavorazioni effettuate presso la Palazzina C ben potrà esser ripartita all'interno, concentrandosi sui condomini interessati. Con riferimento al quantum, va osservato che non v'è contestazione analitica dei singoli e dettagliati importi, ad eccezione delle fatture n. 14 del 30/3/2015“sostituzione linea fognaria” e n. 43 del 8/4/2015 “rifacimento linea fognaria”,
pagina 7 di 8 integranti ,a dire dell'appellata, duplicato;
ma in realtà così non è, perché le voci ivi indicate con relativa raffigurazione degli interventi sono diverse. In conclusione, dunque, in riforma dell'impugnata sentenza, va riconosciuto il credito per sorte capitale portato dal decreto ingiuntivo. Per quanto riguarda gli interessi invece, corretto è il rilievo del ND secondo il quale non vanno applicati quelli delle transazioni commerciali ex art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, posto che la dicitura "contratti tra imprese" non ammette altra interpretazione della medesima norma se non quella di limitare l'applicabilità di tale tipologia di contratti agli accordi tra imprese o tra imprese e Pubblica amministrazione (Cass 20/08/2019 n.21523). Quindi dalla scadenza delle singole fatture sono dovuti solo gli interessi legali, mentre scattano quelli di cui al predetto d.lgs. n. 231 del 2002, ex art.1284 comma 4 c.c., dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (disciplina che vale a prescindere dalla qualifica). Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in misura intermedia tra minimi e medi per la non particolare complessità e con esclusione della fase istruttoria del presente grado, non espletatasi.
P.T.M La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da EDIL DE BAZ S.R.L avverso la sentenza n. 294/2024 del Tribunale di Monza, in riforma della stessa, così dispone:
- condanna l'appellato ND BA al pagamento, in favore dell'appellante, della complessiva somma di € 41.448,00, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole fatture alla data di deposito del decreto ingiuntivo e da tale data al soddisfo al tasso previsto dall'art.1284 comma 4 c.c. Condanna altresì l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da) per il primo grado in complessivi € 6.000,00; per il presente grado in complessivi € 5.000,00; oltre rimborsi contributi unificati, IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione. Così deciso in Milano il 19.2.2025 Il Presidente estensore dr. Francesco Distefano pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente rel. dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa Irene Lupo Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1257/2024 promossa in grado d'appello DA EDIL DE BAZ S.R.L. (C.F./P.I. 05070840961), con il patrocinio degli avv.ti Giulio Cerioli , Davide Morandi e Angelo Carlo Orlando (C.F. [...]), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Visconti di Modrone n.
7. appellante
CONTRO
SUPERCONDOMINIO CC (C.F. 94020730159), con il patrocinio degli avv.ti Carlo Nazzareno Surace e Alice Colombo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bussero, viale Europa n. 42. appellato Le parti hanno precisano le conclusioni come da atti depositati telematicamente.
***
pagina 1 di 8 Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.10.2021, il ND BA conveniva in giudizio la società IL De BA s.r.l., opponendosi al decreto ingiuntivo n. 3032/2021 emesso dal Tribunale di Monza in data 21.7.2021, in favore di quest'ultima, per l'importo di € 41.448,00 oltre interessi moratori ex d.lgs 231/02 dal dovuto al saldo effettivo e spese della procedura monitoria, in forza del mancato pagamento da parte dell'opponente di 12 fatture per lavori edilizi eseguiti da De BA presso il complesso negli anni 2014-2015. A sostegno della proposta opposizione, parte opponente deduceva l'illegittimità della richiesta di pagamento degli interessi dal momento che il CO riveste la qualifica di “consumatore” e non può certo essere considerato un imprenditore;
la mancata produzione di qualsivoglia contratto d'appalto o di preventivi accettati;
l'indimostrata esecuzione delle opere indicate nelle fatture;
l'erronea quantificazione della somme già corrisposta dal ND a De BA, sul presupposto del pagamento dell'ulteriore somma di € 2.000,00 oltre a quella, riconosciuta come versata da controparte (pari ad € 3.784,00), dal momento che le somme versate a favore della IL De BA S.r.l. per le fatture azionate ammontavano a complessivi € 5.784,00. Si costituiva IL De BA s.r.l., chiedendo il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero la condanna del ND al pagamento dell'importo di € 41.448,00, oltre interessi moratori dalla data di scadenza delle fatture al saldo. Con sentenza n. 294/2024 pubblicata il 30.1.2024, il Tribunale di Monza così statuiva:
“Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- accoglie – nei termini e per le ragioni di cui in sentenza – l'opposizione del ND e, pertanto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna – per i motivi ed i titoli indicati in sentenza – il ND attore opponente a pagare alla società convenuta opposta la somma di € 2.000,00 oltre interessi – al tasso legale – dall'8.3.2016 sino al saldo;
- rigetta ogni altra domanda azionata dalle parti pagina 2 di 8 nell'ambito del giudizio di opposizione;
- dichiara le spese di lite del giudizio di opposizione integralmente compensate tra le parti”. Il Tribunale ha in particolare ritenuto non assolto da parte della società creditrice l'onere probatorio in ordine all'esecuzione dei lavori per cui è causa nel ND, rilevando l'inidoneità, ai fini dell'accoglimento della pretesa creditoria azionata, della documentazione prodotta dalla società opposta. Si è richiamato, nel ribadire il rigetto delle istanze istruttorie della creditrice, alla precedente ordinanza con la quale ha ritenuto le stesse non rilevanti perché meramente ripetitive di dati documentali, senza che la prova orale potesse apportare ulteriori elementi utili alla decisione. Ha poi evidenziato lo scarso valore probatorio delle fatture, l'unilateralità dei verbali di intervento in ragione della mancata firma/sigla “per accettazione”, la genericità delle comunicazioni via mail in virtù del semplice riferimento ad interventi e fatture senza indicazione alcuna di allegati, la formazione unilaterale da parte dell'opposta della documentazione fotografica. Ha solo riconosciuto dovuta la somma di € 2.000,00 integrando l'asserzione del ND di avvenuto pagamento della stessa (tuttavia non dimostrata), ipotesi di ricognizione di debito, risultando altresì generiche e tardive le contestazioni dei vizi e difetti ex art.1667 commi 2 e 3 c.c. Ha proposto appello IL De BA s.r.l., chiedendo, in via principale e nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'impugnazione è articolata in tre motivi.
1. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione. L'appellante individua il vizio della sentenza nella parte in cui il Tribunale motiva il rigetto della domanda di condanna al pagamento dei crediti avanzati dalla società opposta con il mancato assolvimento del relativo onere probatorio, lamentando la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla decisione del primo giudice di non ammettere le istanze istruttorie, pur tempestivamente avanzate nei termini di legge, e in specie le richieste di prova per testi ed interrogatorio formale con cui si chiedeva di confermare pagina 3 di 8 l'esecuzione dei lavori indicati nelle fatture e nei verbali di intervento, non ammesse dal primo giudice perché a suo dire irrilevanti ai fini della decisione).
2. Mancata contestazione della documentazione prodotta ex art. 115 c.p.c. L'appellante impugna altresì la sentenza per non aver considerato alla stregua di prove ex art 115 c.p.c. i documenti prodotti dalla società opposta (ossia le fatture, i verbali di intervento, la corrispondenza via mail, le fotografie) a dimostrazione della fondatezza del credito azionato, evidenziando, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, la non necessità della sottoscrizione dei verbali ai fini probatori e la possibilità di provare la sussistenza del rapporto contrattuale anche per presunzioni semplici, non richiedendo un contratto di appalto sottoscritto tra privati la forma scritta ad substantiam né ad probationem.
3. Mancata assunzione delle richieste di prova della società IL De BA s.r.l. nel processo di primo grado. L'appellante censura la sentenza per aver ritenuto inammissibili le richieste istruttorie tempestivamente depositate dalla società opposta nel giudizio di primo grado, sostenendone la necessità ai fini dell'acquisizione di ulteriori elementi di prova a conferma del credito vantato. Si è costituito il ND BA, chiedendo il rigetto delle istanze istruttorie avversarie e la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 16.12.2024 il consigliere istruttore ha fissato per la discussione orale ex art.350 bis c.p.c. l'udienza collegiale del 13.2.2025, in esito alla quale la causa è stata assegnata a sentenza. Motivi della decisione L'appello è parzialmente fondato. Fondato è il motivo col quale IL De BA lamenta la intrinseca contraddittorietà della sentenza laddove, da un lato, nega la rilevanza della prova per testi da essa avanzata (volta a dar conto della corrispondenza dei lavori a quella descritta nei verbali di intervento) perché ripetitiva dei dati documentali e, dall'altro, ritiene non sufficienti quegli stessi documenti a dar dimostrazione dei lavori effettuati dall'impresa.
pagina 4 di 8 Quindi andrebbe ammessa quella prova costituenda (incongruo è il richiamo dell'appellato all'art.2721 comma 1 c.c. trattandosi qui di prova dell'esecuzione, in punto di fatto, di lavori riferiti ad un appalto, contratto a forma libera e quindi dimostrabile in ogni modo); prova che, tuttavia, appare superflua per l'opposto motivo, ossia perché risulta ex actis sufficiente dimostrazione dei lavori non pagati riferibili al ND. Gli analitici verbali di intervento, con la puntuale descrizione dei lavori effettuati, sono stati allegati alle 12 fatture inviate all'odierno appellato, che invero mai prima d'ora ha sollevato contestazione alcuna. Nel richiamare il principio per cui “l'accettazione della fattura può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione “ (Cass. n. 3581 08/02/2024 e Cass.n.26801/2019 che la estende a qualsivoglia comportamento concludente), si aggiunga altresì, nell'unitaria e complessiva valutazione degli elementi in atti, che sono state anche allegate le fotografie attestanti l'esecuzione di quei lavori (l'appellato non esplicita le ragioni per le quali le stesse non si riferirebbero al ND BA). Né vale sostenere che “le comunicazioni email prodotte da controparte come documenti nn. 2, 3 e 4” sarebbero “prive di qualunque prova in ordine all'effettivo invio e all'effettiva ricezione delle stesse da parte dell'amministratore. “ Infatti, il messaggio di posta elettronica rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (Cass. 11606/18) Disconoscimento che, in questi casi (non equiparabile a quello ex art.214 c.p.c.), deve rispondere ai canoni di precisione e chiarezza previsti in tema di efficacia probatoria di cui al predetto art. 2712 c.c. (“ il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2…” (Cass. n. 19155/2019). pagina 5 di 8 Il che nel caso in esame non si è verificato, essendosi limitato l'odierno appellato genericamente a contestarne l'invio e ricezione, senza ulteriore specificazione del proprio assunto. Ma, soprattutto, va rimarcata l'incoerenza del ND laddove, da un lato, invoca l'inesistenza di qualsivoglia contratto e, dall'altro, lamenta i difetti delle opere;
del resto, la (almeno parziale)esecuzione per conto del ND, sia nelle difese di primo grado di quest'ultimo, sia nei capitoli di prova (qui ancora reiterati) è per vero data per scontata (così oltretutto contraddicendo la propria tesi secondo cui è “inverosimile che le parti non lo abbiano redatto per iscritto”); ciò, fermo restando che il contenuto degli atti processuali non sottoscritti personalmente dalla parte, ben può esser valutato in termini di
“ammissioni” liberamente apprezzabili (Cass 5.5.2021 n.11793) e che il contenuto deli articolati di prova, pur non ammessi, viene anch'esso a far parte della rappresentazione dei fatti proveniente dalla parte;
capitoli così formulati: 3 Vero che lo scopo del suddetto sopralluogo presso il ND BA, in Arcore
(MB), Via BA, n. 15 era di effettuare un controllo dei lavori svolti ad opera della società
IL De BA S.r.l.?
4 Vero che a seguito del suddetto sopralluogo presso il ND BA, in Arcore
(MB), Via BA, n. 15 emergevano delle difformità nei lavori eseguiti e nel dettaglio le seguenti problematiche:
-Collegamento raccordi tubature sostitute eseguite in modo scorretto
- Collegamento raccordi della fognatura eseguiti in modo errato
- Dislivello differente in vari punti del terreno a seguito dei raccordi errati di cui ai punti precedenti.
Sostiene sul punto l'appellato che i “presunti vizi”, riguarderebbero solo gli interventi sull'impianto fognario e che quindi in sostanza solo questi lavori sarebbero dati per ammessi. Ma a prescindere dal fatto che il cap 3 non sembra limitare il controllo solo a quelli, il ND nelle memorie ex art.183 c.p.c. dopo aver sempre puntualizzato che “non vi è prova di accordi di qualsivoglia natura tra le parti”, dall'altro implicitamente li ammette anche per lavori diversi dall'impianto fognario, quando eccepisce che per alcune fatture sono stati pagati “acconti” (“in relazione alla fattura n. 67 del 12.12.2014 vi sono stati due acconti di € 177,00# in data 01.10.2015 ed € 629,00# in data 23.11.2015 (doc. n. 5).Sulla fattura 14 del 30.03.2015 è stato effettuato un pagamento di € 1.000,00# in data 08.03.2016 ed € pagina 6 di 8 1.170,00# in data 22.03.2016 (doc. n. 6).Sulla fattura 15 del 30.03.2015 è stato effettuato un pagamento di € 1.000,00# in data 08.03.2016 ed € 1.808,00# in data 21.03.2016 (doc. n. 7). Per quanto riguarda la fattura n. 43 del 12.09.2015 è inerente a lavorazioni effettuate presso la Palazzina C facente parte del ND BA ma trattasi di soggetto differente e separato”; per poi concludere che “Se controparte provasse l'esecuzione dei lavori a regola d'arte alla base delle fatture oggetto del decreto oggi opposto, prova che attualmente non esiste, da tale importo dovrebbe essere detratta la somma di € 10.074,00 a titolo di importi già versati e/o non imputabili al ND BA”. Quindi, ancora contraddittoriamente rispetto alla tesi della inesistenza di qualsivoglia commissione di lavori in appalto alla IL De BA (contratto a suo dire mai concluso), il ND ammette l'esecuzione, ma pretende la decurtazione 1) delle somme già versate e 2) lo scorporo dei lavori non ad esso imputabili (dunque gli altri erano e sono a lui imputabili, evidentemente in base ad un incarico dato verbalmente). Per quanto riguarda poi la questione della titolarità passiva, per vero non v'è neanche prova che trattasi di ND, ossia di più condominii di unità immobiliari o di edifici che abbiano parti comuni, non essendo stata allegata documentazione utile ad attestare la specifica struttura amministrativa del complesso immobiliare in oggetto;
e comunque, va osservato che solo con la memoria ex art.183 n.2 c.p.c. l'opponente in primo grado ha eccepito, per la prima volta, che “Alcune delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo non sono imputabili al ND BA avente codice fiscale 94020730159, ma alle singole palazzine facenti parte dello stesso avente natura giuridica separata”. Che si trattasse, per talune fatture, di spese di singoli condomini parziali (non riguardanti manufatti comuni a tutti), è altresì contestazione che avrebbe dovuto esser svolta, al più, con la memoria n.1 dell'art.183 c.p.c. Ma in ogni caso, quale committente di quei lavori, il ND ne risponde in proprio, pur se taluni siano stati eventualmente eseguiti in favore di soggetti formalmente terzi (ossia dei singoli condomini). Peraltro, la condanna al pagamento della fattura n. 43 del 12.09.2015 inerente a lavorazioni effettuate presso la Palazzina C ben potrà esser ripartita all'interno, concentrandosi sui condomini interessati. Con riferimento al quantum, va osservato che non v'è contestazione analitica dei singoli e dettagliati importi, ad eccezione delle fatture n. 14 del 30/3/2015“sostituzione linea fognaria” e n. 43 del 8/4/2015 “rifacimento linea fognaria”,
pagina 7 di 8 integranti ,a dire dell'appellata, duplicato;
ma in realtà così non è, perché le voci ivi indicate con relativa raffigurazione degli interventi sono diverse. In conclusione, dunque, in riforma dell'impugnata sentenza, va riconosciuto il credito per sorte capitale portato dal decreto ingiuntivo. Per quanto riguarda gli interessi invece, corretto è il rilievo del ND secondo il quale non vanno applicati quelli delle transazioni commerciali ex art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, posto che la dicitura "contratti tra imprese" non ammette altra interpretazione della medesima norma se non quella di limitare l'applicabilità di tale tipologia di contratti agli accordi tra imprese o tra imprese e Pubblica amministrazione (Cass 20/08/2019 n.21523). Quindi dalla scadenza delle singole fatture sono dovuti solo gli interessi legali, mentre scattano quelli di cui al predetto d.lgs. n. 231 del 2002, ex art.1284 comma 4 c.c., dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (disciplina che vale a prescindere dalla qualifica). Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in misura intermedia tra minimi e medi per la non particolare complessità e con esclusione della fase istruttoria del presente grado, non espletatasi.
P.T.M La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da EDIL DE BAZ S.R.L avverso la sentenza n. 294/2024 del Tribunale di Monza, in riforma della stessa, così dispone:
- condanna l'appellato ND BA al pagamento, in favore dell'appellante, della complessiva somma di € 41.448,00, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole fatture alla data di deposito del decreto ingiuntivo e da tale data al soddisfo al tasso previsto dall'art.1284 comma 4 c.c. Condanna altresì l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da) per il primo grado in complessivi € 6.000,00; per il presente grado in complessivi € 5.000,00; oltre rimborsi contributi unificati, IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione. Così deciso in Milano il 19.2.2025 Il Presidente estensore dr. Francesco Distefano pagina 8 di 8