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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/11/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1929/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
CO PA PI Presidente rel.
FR IR IC
Alex Costanza IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1929/2024 R.G. tra
, (C.F.: ), in proprio e n.q. di Parte_1 C.F._1 genitore convivente e/o esercente la responsabilità genitoriale sui figli , Persona_1 nato a [...], il [...] e , nata a [...] Persona_2
Middx (Gran Bretagna), il 18.07.2007, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Cacciatore, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
contro
, (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
- Resistente contumace-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO,
-Interveniente necessario- avente ad oggetto: mantenimento di figli naturali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 6 1) Con ricorso, depositato in data 24.12.2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale affinché fossero regolate le condizioni del contributo dovuto da CP_1
per il mantenimento dei figli.
[...]
In particolare, la ricorrente, ha precisato che dall'unione tra la ricorrente e il predetto sono i figli (il 03.11.2005) e (il Per_1 Persona_3 Persona_2
18.07.2007), i quali hanno sempre abitato con la madre che da sola si è presa cura di loro, avendo il sempre evitato di avere contatti con i figli. Per_1
La , ha dedotto, che il soltanto di recente ha iniziato a versare Parte_1 Per_1 mensilmente in favore dei minori un assegno di € 500,00, da lui stesso unilateralmente determinato, somma non ritenuta congrua dalla ricorrente, in relazione alle esigenze dei figli, posto che frequenta l'IPSIA a Santa Ninfa e viaggia ogni giorno da Persona_3 ove risiede con la madre, mentre frequenta il Liceo Linguistico a Per_4 Per_2
Castelvetrano e viaggia anche lei ogni giorno.
Inoltre, la ricorrente, ha dedotto che il ha trattenuto per lui, i regali ricevuti dai figli Per_1 per i loro battesimo ed i libretti di deposito a risparmio contenenti le somme ricevute da questi, per le ricorrenze e le festività.
Infine, la , precisando che il è titolare di un bar a oltre ad essere Parte_1 Per_1 Per_4 proprietario di immobili e, dunque, di condizioni economiche abbastanza agiate, al contrario della ricorrente che trasferitasi da poco in Italia, è disoccupata, ha chiesto di: “Disporre che
l'assegno di mantenimento dovuto dal sig. a favore dei figli Controparte_1 Per_1
e sia quantificato in una somma non inferiore a € 800,00 mensili, soggetto Per_2 annualmente a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
- Per l'effetto, ordinare al sig.
di corrispondere mensilmente il predetto assegno in favore della
Controparte_1 ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese;
- ordinare al sig. di
Controparte_1 partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie in favore dei figli;
- Condannare il sig. a versare la somma di € 3.663,35, oltre interessi dal sorgere del
Controparte_1 credito al soddisfo;
- Ordinare al sig. di consegnare ai figli e/o alla
Controparte_1 ricorrente i preziosi e gli altri regali ricevuti per il battesimo e per le altre ricorrenze, nonché di consegnare i libretti di deposito a risparmio per i regali in denaro ricevuti sempre dai figli per le ricorrenze e le festività; - Emettere ogni altra conseguente e necessaria statuizione. Con il beneficio delle spese, competenze ed onorari”.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione da parte della Guardia di Finanza, dei dati reddituali relativi al come disposto con ordinanza del 19/3/2025. Per_1
Pag. 2 a 6 Disposta l'audizione della minore , all'epoca ancora minorenne, la causa, Persona_5 nella contumacia del , ritualmente citato (a mezzo pec, presso la casella di posta Per_1 elettronica personale: Cass. Civ. sez. I, 22/01/2025, n.1615) e non comparso, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 8/10/2025 senza assegnazione di termini,
2) Sulla domanda proposta nell'interesse dei figli.
La ricorrente dichiara di agire sia in proprio che “n.q. di genitore Parte_1 convivente e/o esercente la potestà genitoriale sui figli”.
Vi è, tuttavia, un chiaro difetto originario di rappresentanza con riguardo al figlio
, già maggiorenne all'epoca dell'introduzione del presente giudizio, nonché un Per_1 difetto sopravvenuto di rappresentanza con riguardo alla figlia , divenuto medio Per_2 tempore maggiorenne.
Risulta pienamente ammissibile, invece, la domanda proposta “in proprio” dalla . Parte_1
3.1) Fondatezza del ricorso proposto . Parte_1
3.1) In termini generali, deve rammentarsi che l'obbligo dei genitori di provvedere alle spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento del figlio naturale, si fonda, invero, sul disposto di cui all'art. 261 c.c., in forza del quale il riconoscimento comporta i doveri propri della filiazione legittima ed in particolare quello dell'assunzione dello status genitoriale sin dalla nascita del figlio con responsabilità comune dei genitori, essendo attribuiti ad entrambi i doveri previsti dagli artt. 147 e 148 c.c. (come modificati dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n.
154).
Tali disposizioni trovano, a loro volta, il proprio fondamento nell'articolo 30, comma 1 della
Costituzione, a mente del quale “e' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.
Tali principi sono stati ulteriormente consacrati dalle modifiche normative che hanno equiparato lo status di figlio legittimo e naturale, prevedendo espressamente a carico del genitore naturale tutti i doveri connessi alla procreazione, ivi compreso quello del mantenimento del figlio fino al momento del conseguimento della sua indipendenza economica (artt. 316 e 316 bis cod. civ., così come modificati dal D.Lgs. n. 154 del 2013).
Per quanto specificatamente riguarda il dovere al mantenimento, va evidenziato che lo stesso ha contenuto patrimoniale ed è finalizzato ad assicurare il soddisfacimento di tutte le esigenze di vita di un determinato soggetto, compatibilmente con quella che è la condizione economica e la posizione sociale dei suoi genitori.
Pag. 3 a 6 Il presupposto per la corresponsione dell'assegno, dunque, è costituito dalla mancanza di indipendenza economica del figlio maggiorenne, per non essere, quest'ultimo, in grado di garantirsi autonomamente il sostentamento e la soddisfazione dei principali bisogni della vita confacenti la sua condizione sociale.
La Corte di Cassazione ha sottolineato che l'obbligo a carico del genitore non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, essendo, invece, destinato a protrarsi qualora il figlio, divenuto maggiorenne, continui a dipendere dai genitori senza sua colpa (Cass. civ., 14 agosto 2020, n. 17183; Cass. civ., 14 dicembre 2018, n. 32529)
Al contrario, l'obbligo di mantenimento in capo al genitore va, invece, escluso sia nel caso in cui il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, sia nel caso in cui lo stesso sia stato colposamente inerte nella ricerca di un'occupazione, abbia rifiutato ingiustificatamente di accettare un'attività lavorativa confacente alle capacità acquisite o, ancora, nelle ipotesi in cui, pur essendo stato posto “nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente”, non ne abbia tuttavia tratto “utile profitto per sua colpa o per sua scelta”.
Sotto il profilo probatorio, la corresponsione dell'assegno di mantenimento è subordinata alla dimostrazione – il cui onere incombe sul richiedente l'assegno - sia della mancanza di indipendenza economica, sia dell'impegno profuso nella ricerca di una sufficiente qualificazione professionale o di una collocazione lavorativa (Cass. civ., 14 agosto 2020, n.
17183; Cass. civ., 5 marzo 2018, n. 5088).
Orbene, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore dei due figli richiesto dalla . Parte_1
Risulta, infatti, che i due figli frequentano istituti superiori di secondo grado (v. attestazioni degli istituti scolastici frequentati dai figli prodotti da parte ricorrente).
Permane, dunque, l'obbligo del padre di provvedere ancora al mantenimento dei figli maggiorenni dovendosi qui richiamare il consolidato orientamento in base al quale, “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a
Pag. 4 a 6 suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr., in tal senso, Cass. n. 26875 del 2023).
3.2) Quanto alla determinazione della misura del mantenimento, considerate le esigenze della ricorrente che allo stato attuale risulta priva di occupazione e le disponibilità economiche dell'obbligato come emergenti dalle indagini di Polizia tributaria, da cui risulta che il , è titolare di un Bar con sede a per il quale ha dichiarato un volume di Per_1 Per_4 affari di € 221.926,00 per il periodo d'imposta 2022 ed euro 195.651,00 per il periodo d'imposta 2023, risulta proprietario di un immobile e di tre veicoli, il Tribunale stima congrua la somma di complessivi euro 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio) proposti in ricorso, l'importo mensile dovuto da a far data dalla pubblicazione della Controparte_1 presente sentenza, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , onerando Persona_1 Persona_2
di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie in favore dei Controparte_1 figli.
3.3) Con riferimento alle domande avanzate dalla ricorrente di condannare il a Per_1 versare la somma di € 3.663,35, oltre interessi dal sorgere del credito al soddisfo nonché di ordinare allo stesso di consegnare ai figli e/o alla ricorrente i preziosi e gli altri regali ricevuti per il battesimo e per le altre ricorrenze, nonché di consegnare i libretti di deposito a risparmio per i regali in denaro ricevuti sempre dai figli per le ricorrenze e le festività, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Deve, dunque, essere esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'odierna azione - soggetta al rito della camera di consiglio -, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme, di risarcimento danni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda riguardante la regolamentazione dell'affidamento dei figli (v. Cass. Civ. n. 6660/01).
Pag. 5 a 6 Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità delle suddette domande.
4) Spese di lite.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della soccombenza del resistente, questi va condannato a rifondere le spese sostenute dalla ricorrente, così come liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per tutte le fasi del processo in corrispondenza dello scaglione “indeterminabile” della causa, opportunamente modulati sulla scorta della effettiva estensione dell'attività istruttoria e in virtù della limitata complessità delle questioni trattate.
P.Q.M
Il Tribunale di Marsala, come sopra composto, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli Controparte_1 maggiorenni e la somma mensile di € 700,00 Persona_3 Persona_2
(€ 350,00 per ciascun figlio) da versarsi presso il domicilio della creditrice Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre
[...] al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
2) dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente;
3) condanna a rifondere delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 3.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione del Tribunale di Marsala, in data
27/11/25. Il Presidente est.
CO PA PI
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
CO PA PI Presidente rel.
FR IR IC
Alex Costanza IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1929/2024 R.G. tra
, (C.F.: ), in proprio e n.q. di Parte_1 C.F._1 genitore convivente e/o esercente la responsabilità genitoriale sui figli , Persona_1 nato a [...], il [...] e , nata a [...] Persona_2
Middx (Gran Bretagna), il 18.07.2007, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Cacciatore, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
contro
, (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
- Resistente contumace-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO,
-Interveniente necessario- avente ad oggetto: mantenimento di figli naturali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 6 1) Con ricorso, depositato in data 24.12.2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale affinché fossero regolate le condizioni del contributo dovuto da CP_1
per il mantenimento dei figli.
[...]
In particolare, la ricorrente, ha precisato che dall'unione tra la ricorrente e il predetto sono i figli (il 03.11.2005) e (il Per_1 Persona_3 Persona_2
18.07.2007), i quali hanno sempre abitato con la madre che da sola si è presa cura di loro, avendo il sempre evitato di avere contatti con i figli. Per_1
La , ha dedotto, che il soltanto di recente ha iniziato a versare Parte_1 Per_1 mensilmente in favore dei minori un assegno di € 500,00, da lui stesso unilateralmente determinato, somma non ritenuta congrua dalla ricorrente, in relazione alle esigenze dei figli, posto che frequenta l'IPSIA a Santa Ninfa e viaggia ogni giorno da Persona_3 ove risiede con la madre, mentre frequenta il Liceo Linguistico a Per_4 Per_2
Castelvetrano e viaggia anche lei ogni giorno.
Inoltre, la ricorrente, ha dedotto che il ha trattenuto per lui, i regali ricevuti dai figli Per_1 per i loro battesimo ed i libretti di deposito a risparmio contenenti le somme ricevute da questi, per le ricorrenze e le festività.
Infine, la , precisando che il è titolare di un bar a oltre ad essere Parte_1 Per_1 Per_4 proprietario di immobili e, dunque, di condizioni economiche abbastanza agiate, al contrario della ricorrente che trasferitasi da poco in Italia, è disoccupata, ha chiesto di: “Disporre che
l'assegno di mantenimento dovuto dal sig. a favore dei figli Controparte_1 Per_1
e sia quantificato in una somma non inferiore a € 800,00 mensili, soggetto Per_2 annualmente a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
- Per l'effetto, ordinare al sig.
di corrispondere mensilmente il predetto assegno in favore della
Controparte_1 ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese;
- ordinare al sig. di
Controparte_1 partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie in favore dei figli;
- Condannare il sig. a versare la somma di € 3.663,35, oltre interessi dal sorgere del
Controparte_1 credito al soddisfo;
- Ordinare al sig. di consegnare ai figli e/o alla
Controparte_1 ricorrente i preziosi e gli altri regali ricevuti per il battesimo e per le altre ricorrenze, nonché di consegnare i libretti di deposito a risparmio per i regali in denaro ricevuti sempre dai figli per le ricorrenze e le festività; - Emettere ogni altra conseguente e necessaria statuizione. Con il beneficio delle spese, competenze ed onorari”.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione da parte della Guardia di Finanza, dei dati reddituali relativi al come disposto con ordinanza del 19/3/2025. Per_1
Pag. 2 a 6 Disposta l'audizione della minore , all'epoca ancora minorenne, la causa, Persona_5 nella contumacia del , ritualmente citato (a mezzo pec, presso la casella di posta Per_1 elettronica personale: Cass. Civ. sez. I, 22/01/2025, n.1615) e non comparso, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 8/10/2025 senza assegnazione di termini,
2) Sulla domanda proposta nell'interesse dei figli.
La ricorrente dichiara di agire sia in proprio che “n.q. di genitore Parte_1 convivente e/o esercente la potestà genitoriale sui figli”.
Vi è, tuttavia, un chiaro difetto originario di rappresentanza con riguardo al figlio
, già maggiorenne all'epoca dell'introduzione del presente giudizio, nonché un Per_1 difetto sopravvenuto di rappresentanza con riguardo alla figlia , divenuto medio Per_2 tempore maggiorenne.
Risulta pienamente ammissibile, invece, la domanda proposta “in proprio” dalla . Parte_1
3.1) Fondatezza del ricorso proposto . Parte_1
3.1) In termini generali, deve rammentarsi che l'obbligo dei genitori di provvedere alle spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento del figlio naturale, si fonda, invero, sul disposto di cui all'art. 261 c.c., in forza del quale il riconoscimento comporta i doveri propri della filiazione legittima ed in particolare quello dell'assunzione dello status genitoriale sin dalla nascita del figlio con responsabilità comune dei genitori, essendo attribuiti ad entrambi i doveri previsti dagli artt. 147 e 148 c.c. (come modificati dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n.
154).
Tali disposizioni trovano, a loro volta, il proprio fondamento nell'articolo 30, comma 1 della
Costituzione, a mente del quale “e' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.
Tali principi sono stati ulteriormente consacrati dalle modifiche normative che hanno equiparato lo status di figlio legittimo e naturale, prevedendo espressamente a carico del genitore naturale tutti i doveri connessi alla procreazione, ivi compreso quello del mantenimento del figlio fino al momento del conseguimento della sua indipendenza economica (artt. 316 e 316 bis cod. civ., così come modificati dal D.Lgs. n. 154 del 2013).
Per quanto specificatamente riguarda il dovere al mantenimento, va evidenziato che lo stesso ha contenuto patrimoniale ed è finalizzato ad assicurare il soddisfacimento di tutte le esigenze di vita di un determinato soggetto, compatibilmente con quella che è la condizione economica e la posizione sociale dei suoi genitori.
Pag. 3 a 6 Il presupposto per la corresponsione dell'assegno, dunque, è costituito dalla mancanza di indipendenza economica del figlio maggiorenne, per non essere, quest'ultimo, in grado di garantirsi autonomamente il sostentamento e la soddisfazione dei principali bisogni della vita confacenti la sua condizione sociale.
La Corte di Cassazione ha sottolineato che l'obbligo a carico del genitore non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, essendo, invece, destinato a protrarsi qualora il figlio, divenuto maggiorenne, continui a dipendere dai genitori senza sua colpa (Cass. civ., 14 agosto 2020, n. 17183; Cass. civ., 14 dicembre 2018, n. 32529)
Al contrario, l'obbligo di mantenimento in capo al genitore va, invece, escluso sia nel caso in cui il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, sia nel caso in cui lo stesso sia stato colposamente inerte nella ricerca di un'occupazione, abbia rifiutato ingiustificatamente di accettare un'attività lavorativa confacente alle capacità acquisite o, ancora, nelle ipotesi in cui, pur essendo stato posto “nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente”, non ne abbia tuttavia tratto “utile profitto per sua colpa o per sua scelta”.
Sotto il profilo probatorio, la corresponsione dell'assegno di mantenimento è subordinata alla dimostrazione – il cui onere incombe sul richiedente l'assegno - sia della mancanza di indipendenza economica, sia dell'impegno profuso nella ricerca di una sufficiente qualificazione professionale o di una collocazione lavorativa (Cass. civ., 14 agosto 2020, n.
17183; Cass. civ., 5 marzo 2018, n. 5088).
Orbene, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore dei due figli richiesto dalla . Parte_1
Risulta, infatti, che i due figli frequentano istituti superiori di secondo grado (v. attestazioni degli istituti scolastici frequentati dai figli prodotti da parte ricorrente).
Permane, dunque, l'obbligo del padre di provvedere ancora al mantenimento dei figli maggiorenni dovendosi qui richiamare il consolidato orientamento in base al quale, “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a
Pag. 4 a 6 suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr., in tal senso, Cass. n. 26875 del 2023).
3.2) Quanto alla determinazione della misura del mantenimento, considerate le esigenze della ricorrente che allo stato attuale risulta priva di occupazione e le disponibilità economiche dell'obbligato come emergenti dalle indagini di Polizia tributaria, da cui risulta che il , è titolare di un Bar con sede a per il quale ha dichiarato un volume di Per_1 Per_4 affari di € 221.926,00 per il periodo d'imposta 2022 ed euro 195.651,00 per il periodo d'imposta 2023, risulta proprietario di un immobile e di tre veicoli, il Tribunale stima congrua la somma di complessivi euro 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio) proposti in ricorso, l'importo mensile dovuto da a far data dalla pubblicazione della Controparte_1 presente sentenza, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , onerando Persona_1 Persona_2
di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie in favore dei Controparte_1 figli.
3.3) Con riferimento alle domande avanzate dalla ricorrente di condannare il a Per_1 versare la somma di € 3.663,35, oltre interessi dal sorgere del credito al soddisfo nonché di ordinare allo stesso di consegnare ai figli e/o alla ricorrente i preziosi e gli altri regali ricevuti per il battesimo e per le altre ricorrenze, nonché di consegnare i libretti di deposito a risparmio per i regali in denaro ricevuti sempre dai figli per le ricorrenze e le festività, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Deve, dunque, essere esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'odierna azione - soggetta al rito della camera di consiglio -, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme, di risarcimento danni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda riguardante la regolamentazione dell'affidamento dei figli (v. Cass. Civ. n. 6660/01).
Pag. 5 a 6 Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità delle suddette domande.
4) Spese di lite.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della soccombenza del resistente, questi va condannato a rifondere le spese sostenute dalla ricorrente, così come liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per tutte le fasi del processo in corrispondenza dello scaglione “indeterminabile” della causa, opportunamente modulati sulla scorta della effettiva estensione dell'attività istruttoria e in virtù della limitata complessità delle questioni trattate.
P.Q.M
Il Tribunale di Marsala, come sopra composto, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli Controparte_1 maggiorenni e la somma mensile di € 700,00 Persona_3 Persona_2
(€ 350,00 per ciascun figlio) da versarsi presso il domicilio della creditrice Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre
[...] al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
2) dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente;
3) condanna a rifondere delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 3.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione del Tribunale di Marsala, in data
27/11/25. Il Presidente est.
CO PA PI
Pag. 6 a 6