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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 07/05/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 651/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(P.IVA ), in persona dell'Amministratore Delegato, nonché Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, dott. con gli avv.ti D'ANTUONO ALFONSO, Parte_2
FRANCESCA CHIARA LUISA CILLI e RAFFAELE GAMMAROTA
-attrice opponente-
CONTRO
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. GIANNICOLA SCARCIOLLA
-convenuta opposta-
Conclusioni:
Le Parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc e note scritte depositati in sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione1
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 157/2023, emesso il 22.2.2023 dal Tribunale di
Piacenza, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo complessivo di € 4.036.370,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, portato dalle fatture n. 002-00804 e n. 002-00805, rispettivamente dell'importo di € 1.596.370,00 ed € 2.440.000,00, entrambe emesse in data 31.12.2022, avente come causale la prima il “saldo residuo corrispettivo come da scrittura privata credito scrittura del 24/12/2021” e la seconda “provvigione per conclusione affare cessione autorizzazione unica 86 del 30.12.2021 Comune di
Uras e realizzazione impianto distribuzione carburante autotrazione e centrale compressione” e concludeva, in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e nel merito, per l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
A sostegno dell'opposizione, deduceva di essere una società leader mondiale nel settore Pt_1
Oil&Gas, specializzata nella realizzazione e commercializzazione di perforatrici terrestri mentre
è una società che opera nel settore energetico, progettando e realizzando piccoli impianti CP_1 alimentati a gas o con energie rinnovabili e con specifico riguardo alla fattura n. 002-00805 del 31 dicembre 2022 che: - nell'estate del 2021, avviava una serie di trattative con gli inventori di un brevetto (H2kB-scissione molecolare da metano a idrogeno), al fine di valutare i presupposti per la realizzazione congiunta di un progetto innovativo nel settore dell'idrogeno il quale, in caso di buon esito della fase di prototipizzazione e di avvenuta registrazione del brevetto sottostante, avrebbe portato e gli inventori stessi ad effettuare un consistente investimento per avviare Pt_1
l'industrializzazione; - venivano, dunque, avviate negoziazioni che portavano alla firma della lettera di intenti non vincolante del 28 settembre 2021, ove veniva menzionata come possibile CP_1 destinataria di pagamenti, ma non risultava tra i firmatari, poiché il ruolo della stessa era, in quel contesto, quello di mettere a disposizione l' in Sardegna;
- l'art. 4 della LOI del Parte_3
28 settembre 2021 prevedeva che il valore dell'investimento complessivo, pari ad € 9.470.000,00
(di cui € 1.870.000,00 eventualmente attribuibile a , sarebbe stato erogato in 4 tranches “a CP_1 stati di avanzamento” in caso di raggiungimento di accordi definitivi tra le Parti che avrebbero condotto alla stipula di contratti vincolanti;
- in data 22 ottobre 2021, inviava a Pt_1 CP_1 comunicazione al fine di renderla edotta dell'esistenza della predetta LOI, precisando che CP_1 non avrebbe avuto diritto ad alcuna pretesa di sorta in merito al know-how/brevetto oggetto della
LOI ma unicamente agli importi di cui all'art. 4 della stessa o della diversa somma che sarebbe stata eventualmente definita tra le parti nel contesto degli accordi definitivi e contestualmente, CP_1 rinunciava a vantare ogni pretesa inerente diritti di proprietà intellettuale o ad essa assimilabili con riferimento al brevetto e/o al Reattore;
- non essendosi verificate le condizioni per giungere ad accordi vincolanti, in data 24 dicembre 2021, le stesse parti procedevano ad effettuare una estensione della validità della LOI precedente, in attesa che si verificassero le condizioni per la sottoscrizione di accordi definitivi e vincolanti e per le medesime ragioni venivano successivamente sottoscritte ulteriori estensioni della prima LOI;
- in data 29 marzo 2022, le parti della LOI originaria (quindi con l'esclusione di giungevano alla firma di un accordo vincolante, il CP_1 quale prevedeva che il ruolo di fosse quello di mera holding della all'uopo Pt_1 Pt_4 costituita e denominata Idrogena S.r.l., la quale avrebbe proseguito nell'implementazione del progetto di sviluppo;
- in data 18 maggio 2022, veniva sottoscritto un accordo denominato
“Contratto di Cessione di ” con cui, conformemente a quanto previsto dall'accordo Pt_5 vincolante del 29 marzo 2022, veniva trasferito ad Idrogena il sviluppato in relazione al Pt_5 brevetto ed al reattore oggetto delle LOI di cui sopra, a cui partecipava anche e nel quale CP_1 venivano disciplinati i pagamenti anche in favore di quest'ultima, successivamente eseguiti, come da accordi, mentre sotto il profilo dell'avanzamento delle attività di cui all'accordo vincolante del
29 marzo 2022 nessun progresso aveva luogo, dopo la suddetta cessione di know-how, poiché le parti sono ancora in attesa che la domanda di brevetto de qua sia accolta dai competenti uffici.
Riguardo alla fattura n. 002-00804 del 31 dicembre 2022 per l'importo di € 2.440.000,00 Pt_1 deduceva, invece, che collegato al progetto sopra descritto, le parti (vale a dire e gli altri Pt_1 soggetti che avevano sottoscritto le diverse LOI e poi l'accordo vincolante) avevano discusso la possibilità di intraprendere la realizzazione di una stazione di servizio multifuel innovativa, con produzione e distribuzione di idrogeno su terreni di proprietà di e sulla base di CP_1 un'autorizzazione unica rilasciata a stessa e venivano all'uopo sottoscritti tre contratti: a) un CP_1 contratto preliminare di compravendita del 7 gennaio 2022, con il quale e si Pt_1 CP_1 obbligavano a stipulare, entro il 20 gennaio 2022, ovvero nel diverso termine concordato per iscritto tra le stesse, un contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto il trasferimento dei terreni siti nel Comune di URAS - Loc. Domus Beccia (OR), di proprietà della Controparte_1 unitamente all'Autorizzazione Unica n. 86 rilasciata in data 30.12.2021 dal Comune di Comune di
URAS - Loc. Domus Beccia (OR), dietro il pagamento di un corrispettivo concordato dalle Parti in
€ 650.000,00; b) una scrittura privata del 7 gennaio 2022 in forza della quale riconosceva Pt_1
a una provvigione di € 2.000.000,00, subordinata al verificarsi simultaneo delle seguenti due CP_1 condizioni, come previsto dall'art. 1.1.1: i. il reperimento di investitori che partecipassero al capitale della NewC inodividuata e costituita da (vale a dire in misura Pt_1 Controparte_2 non superiore al 20%; ii. l'importo dell'investimento di cui sopra non inferiore a € 10.000.000,00;
c) il contratto definitivo di compravendita del 25 febbraio 2022, sottoscritto da e Controparte_2
con il quale quest'ultima trasferiva la proprietà del compendio immobiliare individuato nel CP_1
Contratto Preliminare, con conseguente voltura della autorizzazione unica n. 86 alla CP_2
a fronte del versamento della cifra (€ 650.000,00) pattuita in sede di Contratto Preliminare.
[...]
Alla luce di quanto sopra, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva con Pt_1 riferimento alla fattura n. 002-00805 del 31 dicembre 2022, posto che a far data dal 29 marzo 2022, vale a dire della stipula dell'accordo vincolante, Idrogena è il soggetto giuridico titolare dei diritti e degli obblighi da esso derivanti per lo sviluppo del progetto Idrogeno, svolgendo solo il Pt_1 ruolo di mera holding della propria controllata Idrogena S.r.l. nonché, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa creditoria, eccependo che la predetta fattura richiamava nella descrizione una LOI non vincolante, superata dalla sottoscrizione dell'accordo vincolante, datato 29 marzo
2022, che all'art. 4 rideterminava l'investimento in € 8.820.000,00 rispetto agli € 9.470.000,00 inizialmente previsti all'art. 4 della LOI del 28.9.2021 e conseguentemente, determinava in modo definitivo le fasi del progetto (milestones), le tranches di pagamento e i relativi destinatari e che, in forza di tale accordo vincolante, avrebbe dovuto ricevere unicamente (come ha ricevuto) il CP_1 pagamento della somma di € 561.500,00 oltre IVA, pari ad una quota della sola prima tranche di complessivi € 1.420.000,00, posto che a partire dalla seconda tranche (ancora non esigibile a fronte del mancato raggiungimento del relativo milestone), l'unica (eventuale) destinataria dei pagamenti sarebbe stata la che è soggetto giuridico distinto dall'odierna opposta. Controparte_3
Con riferimento alla fattura n. 002-00804 del 31 dicembre 2022 per l'importo di € 2.440.000,00, preteso a titolo di provvigione in relazione alla vendita dell'immobile di eccepiva che: (i) le CP_1 obbligazioni di cui al Contratto Preliminare a carico di erano state correttamente Pt_1 adempiute;
(ii) il Contratto Definitivo non vedeva il coinvolgimento di bensì quello della Pt_1
(iii) nessuna delle due condizioni previste nella scrittura privata per Controparte_4
l'erogazione della provvigione in favore di era , stante il mancato reperimento di Parte_6 Parte_7 investitori che sarebbero dovuti entrare, nel termine di 12 mesi (peraltro scaduto) nel capitale di
[...]
società proprio per questo ancora inattiva. CP_2
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 concludendo, in via preliminare, per il rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c. e nel merito, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
In particolare, la Convenuta opposta deduceva che: - con scrittura privata del 28.9.2021, Parte_1
la OGW S.r.l., la , e
[...] Controparte_5 Persona_1 Parte_8 sottoscrivevano una lettera di intenti finalizzata alla cessione del brevetto del reattore H2KB in forza della quale, all'art. 4, si impegnava a sostenere un investimento iniziale pari ad € Pt_1
Contr 9.400.000,00 da attribuire e versare nei confronti dei partners; - in particolare, a veniva attribuita la somma complessiva di € 1.870.000,00 a fronte del suo coinvolgimento nell'ambito della sola fase di ingegnerizzazione del brevetto e provvedeva, pertanto, in data Pt_1
Contr 19.10.2021, a versare alla Società opposta la somma di € 561.000,00 e conseguentemente sottoscriveva, in data 25.10.2021, una espressa dichiarazione con la quale, a seguito dell'integrale pagamento della somma di € 1.870.000,00, così come stabilità nella lettera di intenti del 28.9.2021, rinunciava ad ogni diritto di proprietà intellettuale o ad essi assimilabili ed ad ogni pretesa in relazione al Brevetto e/o al Reattore H2KB ed ai progetti connessi a quelli previsti nella ridetta LOI;
- con scrittura privata denominata “Accordo modificativo e integrativo della Lettera di intenti non vincolante del 28 settembre 2021” del 24.12.2021, la OGW S.r.l., la Parte_1 CP_3 ed i sigg.ri e e la Sig.ra ratificavano gli
[...] Controparte_5 Persona_1 Parte_8 accordi e le condizioni contenute nella LOI del 28.9.2021; sicché la risulterebbe Controparte_1 ancora creditrice della della residua somma di € 1.596.370,00 stabilita nella LOI del Parte_1
28.9.2021; - la scrittura privata denominata “Accordo” del 29.3.2022 non risulta essere mai stata Contr Contr sottoscritta dalla e pertanto, tutti gli accordi ivi contenuti non risultano opponibili alla - Contr l'unico documento sottoscritto dalla risulta essere dunque la dichiarazione del 22.10.2021, sottoscritta in data 25.10.2021 nella quale quest'ultima, a seguito dell'integrale pagamento della somma di € 1.870.000,00 rinunciava ad ogni diritto di proprietà intellettuale o ad essi assimilabili ed ad ogni pretesa in relazione al Brevetto e/o al Reattore H2KB ed ai Progetti ivi richiamati, con la precisazione che l'importo complessivo di € 1.870.000,00 veniva attribuito alla Società opposta esclusivamente a fronte del suo coinvolgimento nella “fase di ingegnerizzazione” che risulta essere stata completamente terminata, come dichiarato dalle parti (ivi compresa ) nell'accordo Pt_1 definitivo del 29.3.2022. Contr In ordine al credito vantato dalla in relazione alla Fattura n. 804 del 31.12.2022 per €
2.440.000,00 la Convenuta opposta deduceva che, con scrittura privata del 7.1.2022, la Parte_1 si impegnava ed obbligava a corrispondere e versare in favore della la
[...] Controparte_1 somma di € 2.000.000,00 oltre Iva come per legge, a titolo di provvigione;
sicché l'unico soggetto tenuto al pagamento della ridetta provvigione risulta essere e non la Pt_1 Controparte_2
essendosi avverata la condizione ivi prevista concernente il reperimento degli investitori, come provato dalle dichiarazioni rese dall'amministratore delegato, dott. agli organi di Parte_2 stampa sin dal mese di giugno 2022.
Instauratosi il contraddittorio, con ordinanza in data 15 marzo 2023, il Tribunale sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., il precedente GI, non ammetteva le istanze istruttorie formulate dalla Convenuta opposta e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 novembre 2024, successivamente differita da questo Giudice, a cui il procedimento veniva assegnato con decreto del Presidente del Tribunale n. 27/2024, all'udienza del 9 gennaio 2025, in occasione della quale venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il Giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore - avente veste di attore in senso sostanziale - la prova dell'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto sostanziale - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.
Alla luce dell'ordinaria ripartizione del peso dell'onere probatorio, spetta al datore di lavoro fornire la prova del fatto estintivo dell'obbligazione, ossia dell'avvenuto pagamento. Ed infatti, in tema di obbligazioni contrattuali le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 13533/2001) hanno affermato che è onere del creditore provare il titolo contrattuale e limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetta, invece, al debitore fornire la prova dell'eventuale fatto estintivo o modificativo del debito;
ciò in ragione della presunzione di persistenza del diritto posto alla base dell'art. 2697 comma 2 c.c. ed in ragione del criterio di riferibilità o vicinanza della prova, fondato sulla constatazione logica che è più agevole per il debitore fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento parziale o totale piuttosto che per il creditore fornire la prova di un fatto negativo qual è l'inadempimento.
Pertanto, è il creditore opposto a dover provare l'esistenza del credito preteso con l'ingiunzione di pagamento, mentre è a carico del debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi dell'obbligazione; sicché, la contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria. Sul punto, occorre precisare che la parte opponente è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo al giudicante elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria.
La conferma o meno del decreto ingiuntivo è, dunque, collegata non tanto ad un giudizio di legalità
e di controllo riferito al momento della sua emanazione quanto, piuttosto, ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
Da questo punto di vista, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Unite 13533/2001, è opinione consolidata quella per cui, con riferimento alla prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento debba soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, Parte Attrice opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto, contestando la debenza dell'importo complessivo di € 4.036.370,00, di cui alle fatture nn. 002-
00804 e 002-00805 del 31 dicembre 2022 ed eccependo, in relazione alla fattura 002-00804, la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che a far data dal 29 marzo 2022, vale a dire della stipula dell'accordo vincolante, Idrogena e non la Società opponente, è il soggetto giuridico titolare dei diritti e degli obblighi da esso derivanti per lo sviluppo del progetto Idrogeno e nel merito, che il documento contabile citato dalla Controparte richiama una LOI non vincolante, pacificamente superata dalla sottoscrizione dell'accordo vincolante datato 29 marzo 2022, con il quale le parti della LOI non vincolante del 28 settembre 2021, all'art. 4, rideterminato l'investimento in € 8.820.000,00 e sancivano definitivamente le fasi del progetto (milestones), le tranches di pagamento e i relativi destinatari ed in forza del quale avrebbe unicamente CP_1 dovuto ricevere (come ha ricevuto) il pagamento della somma di € 561.500,00 oltre IVA, pari ad una quota della sola prima tranche di complessivi € 1.420.000,00 posto che a partire dalla seconda tranche (ancora non esigibile a fronte del mancato raggiungimento del relativo milestone), l'unica
(eventuale) destinataria dei pagamenti sarebbe stata la società Controparte_3
Con riferimento alla fattura n. 002-00804 del 31 dicembre 2022 per l'importo di € 2.440.000,00 richiesto dalla Convenuta opposta a titolo di provvigione in relazione alla “cessione dell'autorizzazione unica 86 del 30.12.2021 Comune di Uras ed alla realizzazione dell'impianto di distribuzione carburante autotrazione e centrale compressione” l'Opponente ha, invece, contestato la non debenza del relativo importo, avendo adempiuto agli obblighi nascenti dal contratto Pt_1 preliminare di compravendita, a cui è pacificamente succeduto il contratto definitivo, con il quale subentrava come acquirente la ed ha eccepito l'inesigibilità del credito fatto Controparte_4 valere dalla Controparte in forza della scrittura privata del 7 gennaio 2022 , non essendosi avverate le due condizioni ivi previste per l'erogazione della provvigione in favore di stante il CP_1 mancato reperimento di investitori che sarebbero dovuti entrare, nel termine di 12 mesi (peraltro scaduto) nel capitale di società proprio per questo ancora inattiva, come si evince dalla CP_2 visura CCIAA della stessa depositata in atti.
Le ragioni poste a fondamento dell'opposizione risultano fondate e meritano, pertanto, accoglimento e conseguentemente, il decreto ingiuntivo impugnato andrà revocato. Contr In particolare, con riferimento alla fattura n. 002-00805 del 31 dicembre 2022, ha posto a fondamento della pretesa creditoria la Lettera di Intenti del 28 settembre 2021, che non veniva sottoscritta dall'odierna Opposta, la quale veniva indicata solo come possibile destinatario dei pagamenti di cui all'art. 4 della medesima LOI, priva di carattere vincolante per le parti che l'avevano sottoscritta e che subordinava il pagamento da parte di nei limiti del valore Pt_1 dell'investimento pari a complessivi € 9.470.000,00 (di cui € 1.870.000,00 eventualmente attribuibile a , al raggiungimento di accordi definitivi e vincolanti tra le parti. CP_1
Tali circostanze venivano riportate anche nella comunicazione inviata, in data in data 22 ottobre Contr 2021, da a che la sottoscriveva per accettazione in data 25 ottobre 2021 e con la Pt_1
Contr quale e le parti (così come definite nella LOI del 28 settembre 2021) riconoscevano e Contr prendevano atto che: - non era inventore del brevetto (H2kB-scissione molecolare da metano a Contr idrogeno); - l'attività svolta da in base alla LOI, a condizione del raggiungimento degli accordi definitivi di cui alla LOI, non le avrebbe attribuito alcuna pretesa in merito al brevetto, salvo gli importi di cui all'art 4 della LOI o della diversa somma che sarebbe stata eventualmente definita dalle parti nel corso degli accordi definitivi (come di fatto poi avvenne); - rinunciava CP_1
a “vantare alcuna pretesa inerente diritti di proprietà intellettuale o ad essa assimilabili con riferimento al brevetto e/o al Reattore”.
Inoltre, è documentale, oltre che pacifico, che solo in data 29 marzo 2022 le parti della LOI originaria del 28 settembre 2021 sottoscrivevano, per la prima volta, un accordo vincolante (che sostituiva ogni precedente accordo intercorsa tra le parti compresa la LOI) con il quale disciplinavano, in maniera definitiva, i termini e le condizioni della reciproca collaborazione avente ad oggetto lo sviluppo industriale del Reattore nonché la sua ingegnerizzazione, prototipazione, produzione e commercializzazione su scala mondiale ed in forza del quale la neocostituita Pt_4 assumeva l'obbligo di pagare ai Beneficiari ivi indicati gli importi di cui alla Tabella 1, calcolati sulla base del valore complessivo dell'investimento, che veniva rideterminato in € 8.820.000,00 Iva
e che sarebbero stati pagati in 4 tranche, dando atto che la prima, pari a complessivi € 1.717.500,00, era già stata corrisposta per € 1.420.500,00 a titolo di anticipo da agli Inventori a Pt_1
Contr e agli altri soggetti riportati nella predetta tabella (compresa mentre la restante CP_3 parte veniva imputata al e sarebbe stata versata da a alla firma Pt_9 Pt_4 CP_3 dell'accordo vincolante;
la seconda tranche sarebbe stata corrisposta da parte della in Pt_4 favore di a seguito dell'accoglimento della domanda di brevetto, che sarebbe dovuta CP_3 avvenire entro il mese di ottobre 2022; la terza tranche, sarebbe stata corrisposta sempre da
Idrogena in favore di una volta completato il prototipo e comunque all'avveramento CP_3 delle condizioni stabilite alle lettere a), b) e c) entro le tempistiche di cui all'art.
3.1 dell'Accordo; la quarta tranche infine sarebbe stata versata dalla in favore di al momento della Pt_4 CP_3 messa in funzione del reattore pronto per l'industrializzazione.
Ne consegue che il credito azionato con la predetta fattura non può trovare titolo nella LOI non vincolante del 28 settembre 2021 in forza della quale non ha assunto alcuna obbligazione Pt_1
Contr di pagamento in favore di essendo tale obbligo condizionato alla sottoscrizione di un accordo vincolante e definitivo per le parti, sottoscritto solo in data 29 marzo 2022 ed in forza del quale, tra l'altro, veniva attribuito a il ruolo di mera holding della all'uopo costituita e Pt_1 Pt_4 denominata Idrogena S.r.l. che invece assumeva su di sé ogni responsabilità per i pagamenti già eseguiti da a titolo di acconto e l'obbligo in relazione ai pagamenti futuri che, in ogni Pt_1
Contr caso, sarebbero avvenuti in favore della sola (e non anche in favore di nella cui CP_3 compagine societaria erano entrati a far parte gli inventori del brevetto e che risultava essere titolare della domanda di brevetto italiana ancora da pubblicare, relativa al Reattore oggetto di causa.
Con riferimento alla fattura n. 002-00804 del 31 dicembre 2022 per l'importo di € 2.440.000,00, richiesto dalla Convenuta opposta a titolo di provvigione in relazione alla “cessione dell'autorizzazione unica 86 del 30.12.2021 Comune di Uras ed alla realizzazione dell'impianto di distribuzione carburante autotrazione e centrale compressione” dal tenore letterale della causale non è chiaro se la stessa si riferisca al corrispettivo pattuito per la cessione del cespite immobiliare Contr di proprietà di ovvero alla provvigione di cui alla scrittura privata sottoscritta da e la Pt_1
Convenuta opposta in data 7 gennaio 2022. Contr In entrambi i casi nulla può essere riconosciuto a né a titolo di corrispettivo della vendita né a titolo di provvigione, dal momento che, il contratto preliminare sottoscritto in data 7 gennaio 2022 da e TMC è stato pacificamente superato dal contratto definito di compravendita del Pt_1
Contr compendio immobiliare di proprietà di sottoscritto in data 25 febbraio 2022 da quest'ultima e
- ovvero la costituita all'uopo da a fronte del versamento di € CP_2 Pt_4 Pt_1
650.000,00 previsto nel preliminare di vendita -, in qualità di acquirente del compendio immobiliare e nuovo intestatario della relativa autorizzazione (contratto che presumibilmente, includeva il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione richiamata nella causale del documento contabile, Contr come si evince dal comportamento concludente di che, a seguito della stipula del contratto definitivo, provvedeva alla voltura in questione); di talché, se la fattura in oggetto si riferisce alla cessione dell'autorizzazione unica, il presunto credito è inesistente (in quanto il pagamento ha già avuto luogo) e in ogni caso, non è il soggetto tenuto al pagamento, bensì la sua controllata Pt_1
Mentre con riferimento alla provvigione pattuita nella scrittura privata del 7 gennaio CP_2
2022, si ritiene che la Convenuta opposta non abbia fornito la prova dell'avveramento delle condizioni ivi previste per l'esigibilità della prestazione (vale a dire l'ingresso di investitori nel capitale di nel termine di 12 mesi - peraltro scaduto - in misura non superiore al 20% e CP_2 con un investimento non inferiore ad € 10.000.000,00), dal momento che la Società risulta ancora inattiva, come si evince dalla visura CCIAA della stessa versata in atti dalla Società opponente, non potendo, al contempo, attribuirsi valore probatorio alle mere dichiarazioni rese dall'Amministratore
Delegato, dott. agli organi di stampa o alle altre notizie reperibili su internet, che Parte_2 non sono supportate da alcuna idonea documentazione e risultano in contrasto con quanto prodotto dalla Controparte.
Per tutte le suesposte ragioni, l'opposizione svolta da deve essere accolta, con conseguente Pt_1 revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 157/2023 emesso dal
Tribunale di Piacenza in data 23 febbraio 2023;
- condanna la Convenuta opposta al pagamento, in favore di delle spese di Parte_1 lite che si liquidano in complessivi € 32.070,00 per compensi (valori minimi sullo scaglione di riferimento avuto riguardo al valore della causa di poco superiore all'importo minimo dello scaglione di riferimento ed al mancato svolgimento in concreto di attività istruttoria al di fuori delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.) ed € 870,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e rimb. spese forf. nella misura del 15% del compenso.
Così deciso, in Piacenza, il 7 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi infatti dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(P.IVA ), in persona dell'Amministratore Delegato, nonché Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, dott. con gli avv.ti D'ANTUONO ALFONSO, Parte_2
FRANCESCA CHIARA LUISA CILLI e RAFFAELE GAMMAROTA
-attrice opponente-
CONTRO
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. GIANNICOLA SCARCIOLLA
-convenuta opposta-
Conclusioni:
Le Parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc e note scritte depositati in sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione1
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 157/2023, emesso il 22.2.2023 dal Tribunale di
Piacenza, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo complessivo di € 4.036.370,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, portato dalle fatture n. 002-00804 e n. 002-00805, rispettivamente dell'importo di € 1.596.370,00 ed € 2.440.000,00, entrambe emesse in data 31.12.2022, avente come causale la prima il “saldo residuo corrispettivo come da scrittura privata credito scrittura del 24/12/2021” e la seconda “provvigione per conclusione affare cessione autorizzazione unica 86 del 30.12.2021 Comune di
Uras e realizzazione impianto distribuzione carburante autotrazione e centrale compressione” e concludeva, in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e nel merito, per l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
A sostegno dell'opposizione, deduceva di essere una società leader mondiale nel settore Pt_1
Oil&Gas, specializzata nella realizzazione e commercializzazione di perforatrici terrestri mentre
è una società che opera nel settore energetico, progettando e realizzando piccoli impianti CP_1 alimentati a gas o con energie rinnovabili e con specifico riguardo alla fattura n. 002-00805 del 31 dicembre 2022 che: - nell'estate del 2021, avviava una serie di trattative con gli inventori di un brevetto (H2kB-scissione molecolare da metano a idrogeno), al fine di valutare i presupposti per la realizzazione congiunta di un progetto innovativo nel settore dell'idrogeno il quale, in caso di buon esito della fase di prototipizzazione e di avvenuta registrazione del brevetto sottostante, avrebbe portato e gli inventori stessi ad effettuare un consistente investimento per avviare Pt_1
l'industrializzazione; - venivano, dunque, avviate negoziazioni che portavano alla firma della lettera di intenti non vincolante del 28 settembre 2021, ove veniva menzionata come possibile CP_1 destinataria di pagamenti, ma non risultava tra i firmatari, poiché il ruolo della stessa era, in quel contesto, quello di mettere a disposizione l' in Sardegna;
- l'art. 4 della LOI del Parte_3
28 settembre 2021 prevedeva che il valore dell'investimento complessivo, pari ad € 9.470.000,00
(di cui € 1.870.000,00 eventualmente attribuibile a , sarebbe stato erogato in 4 tranches “a CP_1 stati di avanzamento” in caso di raggiungimento di accordi definitivi tra le Parti che avrebbero condotto alla stipula di contratti vincolanti;
- in data 22 ottobre 2021, inviava a Pt_1 CP_1 comunicazione al fine di renderla edotta dell'esistenza della predetta LOI, precisando che CP_1 non avrebbe avuto diritto ad alcuna pretesa di sorta in merito al know-how/brevetto oggetto della
LOI ma unicamente agli importi di cui all'art. 4 della stessa o della diversa somma che sarebbe stata eventualmente definita tra le parti nel contesto degli accordi definitivi e contestualmente, CP_1 rinunciava a vantare ogni pretesa inerente diritti di proprietà intellettuale o ad essa assimilabili con riferimento al brevetto e/o al Reattore;
- non essendosi verificate le condizioni per giungere ad accordi vincolanti, in data 24 dicembre 2021, le stesse parti procedevano ad effettuare una estensione della validità della LOI precedente, in attesa che si verificassero le condizioni per la sottoscrizione di accordi definitivi e vincolanti e per le medesime ragioni venivano successivamente sottoscritte ulteriori estensioni della prima LOI;
- in data 29 marzo 2022, le parti della LOI originaria (quindi con l'esclusione di giungevano alla firma di un accordo vincolante, il CP_1 quale prevedeva che il ruolo di fosse quello di mera holding della all'uopo Pt_1 Pt_4 costituita e denominata Idrogena S.r.l., la quale avrebbe proseguito nell'implementazione del progetto di sviluppo;
- in data 18 maggio 2022, veniva sottoscritto un accordo denominato
“Contratto di Cessione di ” con cui, conformemente a quanto previsto dall'accordo Pt_5 vincolante del 29 marzo 2022, veniva trasferito ad Idrogena il sviluppato in relazione al Pt_5 brevetto ed al reattore oggetto delle LOI di cui sopra, a cui partecipava anche e nel quale CP_1 venivano disciplinati i pagamenti anche in favore di quest'ultima, successivamente eseguiti, come da accordi, mentre sotto il profilo dell'avanzamento delle attività di cui all'accordo vincolante del
29 marzo 2022 nessun progresso aveva luogo, dopo la suddetta cessione di know-how, poiché le parti sono ancora in attesa che la domanda di brevetto de qua sia accolta dai competenti uffici.
Riguardo alla fattura n. 002-00804 del 31 dicembre 2022 per l'importo di € 2.440.000,00 Pt_1 deduceva, invece, che collegato al progetto sopra descritto, le parti (vale a dire e gli altri Pt_1 soggetti che avevano sottoscritto le diverse LOI e poi l'accordo vincolante) avevano discusso la possibilità di intraprendere la realizzazione di una stazione di servizio multifuel innovativa, con produzione e distribuzione di idrogeno su terreni di proprietà di e sulla base di CP_1 un'autorizzazione unica rilasciata a stessa e venivano all'uopo sottoscritti tre contratti: a) un CP_1 contratto preliminare di compravendita del 7 gennaio 2022, con il quale e si Pt_1 CP_1 obbligavano a stipulare, entro il 20 gennaio 2022, ovvero nel diverso termine concordato per iscritto tra le stesse, un contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto il trasferimento dei terreni siti nel Comune di URAS - Loc. Domus Beccia (OR), di proprietà della Controparte_1 unitamente all'Autorizzazione Unica n. 86 rilasciata in data 30.12.2021 dal Comune di Comune di
URAS - Loc. Domus Beccia (OR), dietro il pagamento di un corrispettivo concordato dalle Parti in
€ 650.000,00; b) una scrittura privata del 7 gennaio 2022 in forza della quale riconosceva Pt_1
a una provvigione di € 2.000.000,00, subordinata al verificarsi simultaneo delle seguenti due CP_1 condizioni, come previsto dall'art. 1.1.1: i. il reperimento di investitori che partecipassero al capitale della NewC inodividuata e costituita da (vale a dire in misura Pt_1 Controparte_2 non superiore al 20%; ii. l'importo dell'investimento di cui sopra non inferiore a € 10.000.000,00;
c) il contratto definitivo di compravendita del 25 febbraio 2022, sottoscritto da e Controparte_2
con il quale quest'ultima trasferiva la proprietà del compendio immobiliare individuato nel CP_1
Contratto Preliminare, con conseguente voltura della autorizzazione unica n. 86 alla CP_2
a fronte del versamento della cifra (€ 650.000,00) pattuita in sede di Contratto Preliminare.
[...]
Alla luce di quanto sopra, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva con Pt_1 riferimento alla fattura n. 002-00805 del 31 dicembre 2022, posto che a far data dal 29 marzo 2022, vale a dire della stipula dell'accordo vincolante, Idrogena è il soggetto giuridico titolare dei diritti e degli obblighi da esso derivanti per lo sviluppo del progetto Idrogeno, svolgendo solo il Pt_1 ruolo di mera holding della propria controllata Idrogena S.r.l. nonché, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa creditoria, eccependo che la predetta fattura richiamava nella descrizione una LOI non vincolante, superata dalla sottoscrizione dell'accordo vincolante, datato 29 marzo
2022, che all'art. 4 rideterminava l'investimento in € 8.820.000,00 rispetto agli € 9.470.000,00 inizialmente previsti all'art. 4 della LOI del 28.9.2021 e conseguentemente, determinava in modo definitivo le fasi del progetto (milestones), le tranches di pagamento e i relativi destinatari e che, in forza di tale accordo vincolante, avrebbe dovuto ricevere unicamente (come ha ricevuto) il CP_1 pagamento della somma di € 561.500,00 oltre IVA, pari ad una quota della sola prima tranche di complessivi € 1.420.000,00, posto che a partire dalla seconda tranche (ancora non esigibile a fronte del mancato raggiungimento del relativo milestone), l'unica (eventuale) destinataria dei pagamenti sarebbe stata la che è soggetto giuridico distinto dall'odierna opposta. Controparte_3
Con riferimento alla fattura n. 002-00804 del 31 dicembre 2022 per l'importo di € 2.440.000,00, preteso a titolo di provvigione in relazione alla vendita dell'immobile di eccepiva che: (i) le CP_1 obbligazioni di cui al Contratto Preliminare a carico di erano state correttamente Pt_1 adempiute;
(ii) il Contratto Definitivo non vedeva il coinvolgimento di bensì quello della Pt_1
(iii) nessuna delle due condizioni previste nella scrittura privata per Controparte_4
l'erogazione della provvigione in favore di era , stante il mancato reperimento di Parte_6 Parte_7 investitori che sarebbero dovuti entrare, nel termine di 12 mesi (peraltro scaduto) nel capitale di
[...]
società proprio per questo ancora inattiva. CP_2
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 concludendo, in via preliminare, per il rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c. e nel merito, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
In particolare, la Convenuta opposta deduceva che: - con scrittura privata del 28.9.2021, Parte_1
la OGW S.r.l., la , e
[...] Controparte_5 Persona_1 Parte_8 sottoscrivevano una lettera di intenti finalizzata alla cessione del brevetto del reattore H2KB in forza della quale, all'art. 4, si impegnava a sostenere un investimento iniziale pari ad € Pt_1
Contr 9.400.000,00 da attribuire e versare nei confronti dei partners; - in particolare, a veniva attribuita la somma complessiva di € 1.870.000,00 a fronte del suo coinvolgimento nell'ambito della sola fase di ingegnerizzazione del brevetto e provvedeva, pertanto, in data Pt_1
Contr 19.10.2021, a versare alla Società opposta la somma di € 561.000,00 e conseguentemente sottoscriveva, in data 25.10.2021, una espressa dichiarazione con la quale, a seguito dell'integrale pagamento della somma di € 1.870.000,00, così come stabilità nella lettera di intenti del 28.9.2021, rinunciava ad ogni diritto di proprietà intellettuale o ad essi assimilabili ed ad ogni pretesa in relazione al Brevetto e/o al Reattore H2KB ed ai progetti connessi a quelli previsti nella ridetta LOI;
- con scrittura privata denominata “Accordo modificativo e integrativo della Lettera di intenti non vincolante del 28 settembre 2021” del 24.12.2021, la OGW S.r.l., la Parte_1 CP_3 ed i sigg.ri e e la Sig.ra ratificavano gli
[...] Controparte_5 Persona_1 Parte_8 accordi e le condizioni contenute nella LOI del 28.9.2021; sicché la risulterebbe Controparte_1 ancora creditrice della della residua somma di € 1.596.370,00 stabilita nella LOI del Parte_1
28.9.2021; - la scrittura privata denominata “Accordo” del 29.3.2022 non risulta essere mai stata Contr Contr sottoscritta dalla e pertanto, tutti gli accordi ivi contenuti non risultano opponibili alla - Contr l'unico documento sottoscritto dalla risulta essere dunque la dichiarazione del 22.10.2021, sottoscritta in data 25.10.2021 nella quale quest'ultima, a seguito dell'integrale pagamento della somma di € 1.870.000,00 rinunciava ad ogni diritto di proprietà intellettuale o ad essi assimilabili ed ad ogni pretesa in relazione al Brevetto e/o al Reattore H2KB ed ai Progetti ivi richiamati, con la precisazione che l'importo complessivo di € 1.870.000,00 veniva attribuito alla Società opposta esclusivamente a fronte del suo coinvolgimento nella “fase di ingegnerizzazione” che risulta essere stata completamente terminata, come dichiarato dalle parti (ivi compresa ) nell'accordo Pt_1 definitivo del 29.3.2022. Contr In ordine al credito vantato dalla in relazione alla Fattura n. 804 del 31.12.2022 per €
2.440.000,00 la Convenuta opposta deduceva che, con scrittura privata del 7.1.2022, la Parte_1 si impegnava ed obbligava a corrispondere e versare in favore della la
[...] Controparte_1 somma di € 2.000.000,00 oltre Iva come per legge, a titolo di provvigione;
sicché l'unico soggetto tenuto al pagamento della ridetta provvigione risulta essere e non la Pt_1 Controparte_2
essendosi avverata la condizione ivi prevista concernente il reperimento degli investitori, come provato dalle dichiarazioni rese dall'amministratore delegato, dott. agli organi di Parte_2 stampa sin dal mese di giugno 2022.
Instauratosi il contraddittorio, con ordinanza in data 15 marzo 2023, il Tribunale sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., il precedente GI, non ammetteva le istanze istruttorie formulate dalla Convenuta opposta e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 novembre 2024, successivamente differita da questo Giudice, a cui il procedimento veniva assegnato con decreto del Presidente del Tribunale n. 27/2024, all'udienza del 9 gennaio 2025, in occasione della quale venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il Giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore - avente veste di attore in senso sostanziale - la prova dell'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto sostanziale - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.
Alla luce dell'ordinaria ripartizione del peso dell'onere probatorio, spetta al datore di lavoro fornire la prova del fatto estintivo dell'obbligazione, ossia dell'avvenuto pagamento. Ed infatti, in tema di obbligazioni contrattuali le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 13533/2001) hanno affermato che è onere del creditore provare il titolo contrattuale e limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetta, invece, al debitore fornire la prova dell'eventuale fatto estintivo o modificativo del debito;
ciò in ragione della presunzione di persistenza del diritto posto alla base dell'art. 2697 comma 2 c.c. ed in ragione del criterio di riferibilità o vicinanza della prova, fondato sulla constatazione logica che è più agevole per il debitore fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento parziale o totale piuttosto che per il creditore fornire la prova di un fatto negativo qual è l'inadempimento.
Pertanto, è il creditore opposto a dover provare l'esistenza del credito preteso con l'ingiunzione di pagamento, mentre è a carico del debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi dell'obbligazione; sicché, la contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria. Sul punto, occorre precisare che la parte opponente è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo al giudicante elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria.
La conferma o meno del decreto ingiuntivo è, dunque, collegata non tanto ad un giudizio di legalità
e di controllo riferito al momento della sua emanazione quanto, piuttosto, ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
Da questo punto di vista, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Unite 13533/2001, è opinione consolidata quella per cui, con riferimento alla prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento debba soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, Parte Attrice opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto, contestando la debenza dell'importo complessivo di € 4.036.370,00, di cui alle fatture nn. 002-
00804 e 002-00805 del 31 dicembre 2022 ed eccependo, in relazione alla fattura 002-00804, la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che a far data dal 29 marzo 2022, vale a dire della stipula dell'accordo vincolante, Idrogena e non la Società opponente, è il soggetto giuridico titolare dei diritti e degli obblighi da esso derivanti per lo sviluppo del progetto Idrogeno e nel merito, che il documento contabile citato dalla Controparte richiama una LOI non vincolante, pacificamente superata dalla sottoscrizione dell'accordo vincolante datato 29 marzo 2022, con il quale le parti della LOI non vincolante del 28 settembre 2021, all'art. 4, rideterminato l'investimento in € 8.820.000,00 e sancivano definitivamente le fasi del progetto (milestones), le tranches di pagamento e i relativi destinatari ed in forza del quale avrebbe unicamente CP_1 dovuto ricevere (come ha ricevuto) il pagamento della somma di € 561.500,00 oltre IVA, pari ad una quota della sola prima tranche di complessivi € 1.420.000,00 posto che a partire dalla seconda tranche (ancora non esigibile a fronte del mancato raggiungimento del relativo milestone), l'unica
(eventuale) destinataria dei pagamenti sarebbe stata la società Controparte_3
Con riferimento alla fattura n. 002-00804 del 31 dicembre 2022 per l'importo di € 2.440.000,00 richiesto dalla Convenuta opposta a titolo di provvigione in relazione alla “cessione dell'autorizzazione unica 86 del 30.12.2021 Comune di Uras ed alla realizzazione dell'impianto di distribuzione carburante autotrazione e centrale compressione” l'Opponente ha, invece, contestato la non debenza del relativo importo, avendo adempiuto agli obblighi nascenti dal contratto Pt_1 preliminare di compravendita, a cui è pacificamente succeduto il contratto definitivo, con il quale subentrava come acquirente la ed ha eccepito l'inesigibilità del credito fatto Controparte_4 valere dalla Controparte in forza della scrittura privata del 7 gennaio 2022 , non essendosi avverate le due condizioni ivi previste per l'erogazione della provvigione in favore di stante il CP_1 mancato reperimento di investitori che sarebbero dovuti entrare, nel termine di 12 mesi (peraltro scaduto) nel capitale di società proprio per questo ancora inattiva, come si evince dalla CP_2 visura CCIAA della stessa depositata in atti.
Le ragioni poste a fondamento dell'opposizione risultano fondate e meritano, pertanto, accoglimento e conseguentemente, il decreto ingiuntivo impugnato andrà revocato. Contr In particolare, con riferimento alla fattura n. 002-00805 del 31 dicembre 2022, ha posto a fondamento della pretesa creditoria la Lettera di Intenti del 28 settembre 2021, che non veniva sottoscritta dall'odierna Opposta, la quale veniva indicata solo come possibile destinatario dei pagamenti di cui all'art. 4 della medesima LOI, priva di carattere vincolante per le parti che l'avevano sottoscritta e che subordinava il pagamento da parte di nei limiti del valore Pt_1 dell'investimento pari a complessivi € 9.470.000,00 (di cui € 1.870.000,00 eventualmente attribuibile a , al raggiungimento di accordi definitivi e vincolanti tra le parti. CP_1
Tali circostanze venivano riportate anche nella comunicazione inviata, in data in data 22 ottobre Contr 2021, da a che la sottoscriveva per accettazione in data 25 ottobre 2021 e con la Pt_1
Contr quale e le parti (così come definite nella LOI del 28 settembre 2021) riconoscevano e Contr prendevano atto che: - non era inventore del brevetto (H2kB-scissione molecolare da metano a Contr idrogeno); - l'attività svolta da in base alla LOI, a condizione del raggiungimento degli accordi definitivi di cui alla LOI, non le avrebbe attribuito alcuna pretesa in merito al brevetto, salvo gli importi di cui all'art 4 della LOI o della diversa somma che sarebbe stata eventualmente definita dalle parti nel corso degli accordi definitivi (come di fatto poi avvenne); - rinunciava CP_1
a “vantare alcuna pretesa inerente diritti di proprietà intellettuale o ad essa assimilabili con riferimento al brevetto e/o al Reattore”.
Inoltre, è documentale, oltre che pacifico, che solo in data 29 marzo 2022 le parti della LOI originaria del 28 settembre 2021 sottoscrivevano, per la prima volta, un accordo vincolante (che sostituiva ogni precedente accordo intercorsa tra le parti compresa la LOI) con il quale disciplinavano, in maniera definitiva, i termini e le condizioni della reciproca collaborazione avente ad oggetto lo sviluppo industriale del Reattore nonché la sua ingegnerizzazione, prototipazione, produzione e commercializzazione su scala mondiale ed in forza del quale la neocostituita Pt_4 assumeva l'obbligo di pagare ai Beneficiari ivi indicati gli importi di cui alla Tabella 1, calcolati sulla base del valore complessivo dell'investimento, che veniva rideterminato in € 8.820.000,00 Iva
e che sarebbero stati pagati in 4 tranche, dando atto che la prima, pari a complessivi € 1.717.500,00, era già stata corrisposta per € 1.420.500,00 a titolo di anticipo da agli Inventori a Pt_1
Contr e agli altri soggetti riportati nella predetta tabella (compresa mentre la restante CP_3 parte veniva imputata al e sarebbe stata versata da a alla firma Pt_9 Pt_4 CP_3 dell'accordo vincolante;
la seconda tranche sarebbe stata corrisposta da parte della in Pt_4 favore di a seguito dell'accoglimento della domanda di brevetto, che sarebbe dovuta CP_3 avvenire entro il mese di ottobre 2022; la terza tranche, sarebbe stata corrisposta sempre da
Idrogena in favore di una volta completato il prototipo e comunque all'avveramento CP_3 delle condizioni stabilite alle lettere a), b) e c) entro le tempistiche di cui all'art.
3.1 dell'Accordo; la quarta tranche infine sarebbe stata versata dalla in favore di al momento della Pt_4 CP_3 messa in funzione del reattore pronto per l'industrializzazione.
Ne consegue che il credito azionato con la predetta fattura non può trovare titolo nella LOI non vincolante del 28 settembre 2021 in forza della quale non ha assunto alcuna obbligazione Pt_1
Contr di pagamento in favore di essendo tale obbligo condizionato alla sottoscrizione di un accordo vincolante e definitivo per le parti, sottoscritto solo in data 29 marzo 2022 ed in forza del quale, tra l'altro, veniva attribuito a il ruolo di mera holding della all'uopo costituita e Pt_1 Pt_4 denominata Idrogena S.r.l. che invece assumeva su di sé ogni responsabilità per i pagamenti già eseguiti da a titolo di acconto e l'obbligo in relazione ai pagamenti futuri che, in ogni Pt_1
Contr caso, sarebbero avvenuti in favore della sola (e non anche in favore di nella cui CP_3 compagine societaria erano entrati a far parte gli inventori del brevetto e che risultava essere titolare della domanda di brevetto italiana ancora da pubblicare, relativa al Reattore oggetto di causa.
Con riferimento alla fattura n. 002-00804 del 31 dicembre 2022 per l'importo di € 2.440.000,00, richiesto dalla Convenuta opposta a titolo di provvigione in relazione alla “cessione dell'autorizzazione unica 86 del 30.12.2021 Comune di Uras ed alla realizzazione dell'impianto di distribuzione carburante autotrazione e centrale compressione” dal tenore letterale della causale non è chiaro se la stessa si riferisca al corrispettivo pattuito per la cessione del cespite immobiliare Contr di proprietà di ovvero alla provvigione di cui alla scrittura privata sottoscritta da e la Pt_1
Convenuta opposta in data 7 gennaio 2022. Contr In entrambi i casi nulla può essere riconosciuto a né a titolo di corrispettivo della vendita né a titolo di provvigione, dal momento che, il contratto preliminare sottoscritto in data 7 gennaio 2022 da e TMC è stato pacificamente superato dal contratto definito di compravendita del Pt_1
Contr compendio immobiliare di proprietà di sottoscritto in data 25 febbraio 2022 da quest'ultima e
- ovvero la costituita all'uopo da a fronte del versamento di € CP_2 Pt_4 Pt_1
650.000,00 previsto nel preliminare di vendita -, in qualità di acquirente del compendio immobiliare e nuovo intestatario della relativa autorizzazione (contratto che presumibilmente, includeva il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione richiamata nella causale del documento contabile, Contr come si evince dal comportamento concludente di che, a seguito della stipula del contratto definitivo, provvedeva alla voltura in questione); di talché, se la fattura in oggetto si riferisce alla cessione dell'autorizzazione unica, il presunto credito è inesistente (in quanto il pagamento ha già avuto luogo) e in ogni caso, non è il soggetto tenuto al pagamento, bensì la sua controllata Pt_1
Mentre con riferimento alla provvigione pattuita nella scrittura privata del 7 gennaio CP_2
2022, si ritiene che la Convenuta opposta non abbia fornito la prova dell'avveramento delle condizioni ivi previste per l'esigibilità della prestazione (vale a dire l'ingresso di investitori nel capitale di nel termine di 12 mesi - peraltro scaduto - in misura non superiore al 20% e CP_2 con un investimento non inferiore ad € 10.000.000,00), dal momento che la Società risulta ancora inattiva, come si evince dalla visura CCIAA della stessa versata in atti dalla Società opponente, non potendo, al contempo, attribuirsi valore probatorio alle mere dichiarazioni rese dall'Amministratore
Delegato, dott. agli organi di stampa o alle altre notizie reperibili su internet, che Parte_2 non sono supportate da alcuna idonea documentazione e risultano in contrasto con quanto prodotto dalla Controparte.
Per tutte le suesposte ragioni, l'opposizione svolta da deve essere accolta, con conseguente Pt_1 revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 157/2023 emesso dal
Tribunale di Piacenza in data 23 febbraio 2023;
- condanna la Convenuta opposta al pagamento, in favore di delle spese di Parte_1 lite che si liquidano in complessivi € 32.070,00 per compensi (valori minimi sullo scaglione di riferimento avuto riguardo al valore della causa di poco superiore all'importo minimo dello scaglione di riferimento ed al mancato svolgimento in concreto di attività istruttoria al di fuori delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.) ed € 870,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e rimb. spese forf. nella misura del 15% del compenso.
Così deciso, in Piacenza, il 7 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi infatti dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)