TAR Milano, sez. IV, sentenza 09/04/2026, n. 1610
TAR
Sentenza 9 aprile 2026

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  • Rigettato
    Mancato rispetto del termine di 90 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare

    Il Tribunale ha ritenuto che il termine decorra dalla data di acquisizione da parte dell'amministrazione della copia della sentenza con attestazione formale di passaggio in giudicato, avvenuta in data successiva alla sentenza penale definitiva. Pertanto, l'azione disciplinare è stata considerata tempestiva.

  • Rigettato
    Mancato rispetto del termine di 45 giorni per la conclusione dell'inchiesta disciplinare

    Il Tribunale ha affermato che i termini per la conclusione dell'inchiesta disciplinare hanno carattere ordinatorio e non perentorio. Inoltre, anche considerando la proroga, il termine è stato rispettato.

  • Rigettato
    Eccessiva sproporzionalità della sanzione della destituzione

    Il Tribunale ha riconosciuto l'ampia discrezionalità dell'amministrazione nella scelta della sanzione disciplinare, ritenendo che la condotta del ricorrente, accertata in sede penale e disciplinare, rientri nelle ipotesi di destituzione previste dalla legge, ledendo il prestigio dell'amministrazione.

  • Accolto
    Illegittimità della destituzione per passaggio ai ruoli civili

    Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, annullando la parte del provvedimento di destituzione che dichiarava l'ineseguibilità della sentenza di trasferimento nei ruoli civili e disponeva il ripristino dello status quo ante. Si è ritenuto che il passaggio ai ruoli civili non impedisca il procedimento disciplinare, ma che la destituzione non possa travolgere automaticamente il nuovo rapporto di lavoro senza una determinazione della nuova amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 09/04/2026, n. 1610
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1610
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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