Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 09/04/2026, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01610/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02774/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2774 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Calderara e Giangiorgio Macdonald, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Generale della Pubblica Sicurezza n. -OMISSIS- datato 11.07.2024 e notificato il 29.07.2024, con il quale il Sig. -OMISSIS- è stato destituito dall'Amministrazione di Pubblica Sicurezza a decorrere dal 6.06.2022;
- della delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina della -OMISSIS-, protocollo ignoto, del 20.05.2024 e notificata insieme al predetto decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Generale della Pubblica Sicurezza n. -OMISSIS- il 29.07.2024, con la quale è stata deliberata la proposta di destituzione del ricorrente;
- di ogni altro provvedimento, atto e documento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa NA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor -OMISSIS-, già agente della Polizia di Stato presso la -OMISSIS-, agisce con il presente ricorso per chiedere l’annullamento del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. -OMISSIS- dell’11.07.2024, a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con cui è stata disposta a suo carico la sanzione della destituzione dal servizio a decorrere dalla data del 6.06.2022.
2. Va premesso, in fatto, che la sanzione disciplinare a carico del ricorrente trae origine da una vicenda penale in cui il medesimo è stato coinvolto conclusasi in primo grado con la sentenza n. 1296 del 5.05.2022 emessa dal G.U.P. presso il Tribunale Ordinario di Milano, che ne ha disposto la condanna alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 314 c.p. per essersi appropriato di apparecchi telefonici (tablet e cellulare) di cui aveva la disponibilità in ragione del proprio ufficio. Il ricorrente è stato sospeso cautelativamente dal servizio con decreto del Questore di Milano n. -OMISSIS- del 1.06.2022 e, successivamente, con verbale del 22.09.2022 del Comando Sanità e Veterinaria – Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, notificato il 4.10.2022, è stato giudicato “ permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio d’istituto nei ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ”. È stato altresì ritenuto “ non idoneo ai ruoli tecnici della Polizia di Stato. Sì idoneo ai ruoli civili dell’amministrazione di appartenenza o di altre Pubbliche Amministrazioni dello Stato, a domanda dell’interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente provvedimento ”.
3. Il ricorrente ha quindi presentato richiesta di trasferimento nei ruoli civili dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. n. 339/1982 presso il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze o il Ministero della Giustizia. In data 18.05.2023, gli è stato notificato il decreto ministeriale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato n. -OMISSIS- datato 7.04.2023, con il quale è stata decretata a suo carico la dispensa dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal 24.03.2023 in virtù dei plurimi dinieghi di transito emessi dalle amministrazioni di destinazione.
4. Il signor -OMISSIS- ha gravato dinanzi a questo Tribunale il succitato provvedimento di dispensa dal servizio e gli atti a esso presupposti con ricorso iscritto al numero di rg. 1489/2023, chiedendo altresì l’accertamento del diritto a essere trasferito nei ruoli civili dei dicasteri indicati nell’istanza di trasferimento del 4.10.2022, in primis presso l’amministrazione del Ministero dell’Interno.
5. Con sentenza n. 1307/2024, questo Tribunale ha accolto il ricorso ritenendo che sull’istanza di passaggio ai ruoli civili del Ministero dell’Interno presentata dal ricorrente si fosse formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 339/1982, dovendosi dunque ritenere quest’ultimo effettivamente transitato presso la predetta amministrazione, e disponendo conseguentemente l’annullamento del decreto di diniego al passaggio ai ruoli civili del ricorrente emanato dal Ministero dell’Interno e della nota della -OMISSIS- prot. n. 7112 del 24.05.2023 relativa al trattamento economico dello stesso.
6. La sentenza di questo Tribunale è stata appellata dall’amministrazione soccombente e, quindi, confermata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 2158 del 17.03.2025.
7. Nelle more delle vicende processuali sopra descritte, la sentenza di condanna n. 1296 del 5.05.2022 emessa dal G.U.P. presso il Tribunale Ordinario di Milano è stata confermata con sentenza della Corte di Appello di Milano n. -OMISSIS- del 27.05.2023, passata in giudicato il 10.11.2023; conseguentemente, in data 6.02.2024 il Questore di Milano ha disposto che fosse avviata l’azione disciplinare e ha nominato il funzionario istruttore (cfr. doc. 10 dell’amministrazione).
7.1 In data 14.02.2024, è stata effettuata la contestazione degli addebiti a carico del ricorrente, nell’ambito della quale sono state richiamate le risultanze del giudizio penale definitivamente conclusosi con sentenza passata in giudicato confermativa della responsabilità di quest’ultimo, ritenendo la condotta criminosa accertata in contrasto con gli artt. 2, 12, 13, 14 e 19 del D.P.R. n. 782/1985 e tale da configurare, altresì, la mancanza prevista all’art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 737/1981 (cfr. doc. 11 dell’amministrazione).
7.2 Esaminate le giustificazioni del ricorrente e conclusa l’inchiesta formale, il signor -OMISSIS- è stato deferito in data 24.04.2024 al giudizio del Consiglio Provinciale di Disciplina che, con provvedimento del 20.05.2024, ne ha proposto la destituzione dal servizio con la seguente motivazione: “ condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 314 c.p. alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p., concesse le attenuanti generiche e operata la riduzione per la scelta del rito - pena sospesa e non menzione - in totale spregio dei doveri di lealtà e correttezza assunti con il giuramento, abusando dell'autorità rivestita approfittando del proprio ruolo di appartenente alla Polizia di Stato, cercando di discolparsi a discapito di un collega, poneva in essere condotte contrarie ai principi cui deve conformarsi la condotta di ogni dipendente della Polizia di Stato, impossessandosi di dispositivi elettronici sottoposti a sequestro e conservati presso l'Ufficio Reperti della -OMISSIS- ove prestava servizio ”.
8. Tale proposta è stata condivisa dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza che, con il decreto n. -OMISSIS- dell’11.07.2024, in questa sede impugnato, ha disposto la destituzione del ricorrente “ dall’Amministrazione della Pubblica sicurezza a decorrere dal 6 giugno 2022, ai sensi dell’art. 7, n. 1, 2, 3 e 4 del citato d.P.R. n. 737/1981, per i motivi contenuti nell’unita deliberazione del 20.05.2024 che si intendono integralmente trascritti ”.
9. Avverso tale provvedimento di destituzione è insorto il signor -OMISSIS- onde chiederne l’annullamento, articolando a sostegno del gravame le censure così rubricate:
- “ 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4 e 97 della Costituzione. Violazione della l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 3 e 5, comma 4, della l. n. 97/2001. Violazione dei principi del procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta, motivazione illogica. Mancato rispetto del termine di 90 giorni per l’avvio del procedimento disciplinare. Mancato rispetto del termine globale prescritto per la definizione del procedimento disciplinare ”;
- “ 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4 e 97 della Costituzione. Violazione della l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 737/1981. Violazione dei principi del procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di 10 istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta, motivazione illogica. Mancata dimostrazione del rispetto delle tempistiche procedimentali. Mancato rispetto del termine di 45 giorni per lo svolgimento dell’istruttoria ”;
- “ 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4 e 97 della Costituzione. Violazione della l. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 7, 13, 19, 20 e 21 del D.P.R. n. 737/1981. Violazione /o falsa applicazione degli artt. 2, 12, 13, 14 e 19 del D.P.R. n. 782/1985. Violazione dei principi del procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta, motivazione illogica. Difetto di proporzionalità e ragionevolezza. Disparità di trattamento. Mancata corretta considerazione della situazione fattuale e processuale sottesa al procedimento disciplinare ”;
- “ 4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4 e 97 della Costituzione. Violazione della l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 3 e 5, comma 4, della l. n. 97/2001. Violazione dei principi del procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta, motivazione illogica. Illegittimità della statuizione per passaggio ai ruoli civili. Inapplicabilità della normativa disciplinare ”.
10. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata per resistere al gravame, chiedendone il rigetto in quanto infondato.
11. In vista della trattazione di merito del ricorso le parti hanno depositato scritti difensivi e corredo documentale e, alla pubblica udienza del 13.01.2026, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Con il primo mezzo, il ricorrente lamenta che l’amministrazione avrebbe violato l’art. 5 della Legge n. 97/2001, che imporrebbe l’avvio del procedimento disciplinare “ entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare ”. Ciononostante, sebbene la sentenza della Corte di Appello di Milano n. -OMISSIS- del 27.05.2023 fosse passata in giudicato il 10.11.2023, l’amministrazione avrebbe avviato il procedimento disciplinare solo in data 14.02.2024 – e non il 6/7.02.2024 come dalla stessasostenuto nella propria istruttoria – quindi manifestamente oltre il termine di 90 giorni imposto dalla normativa richiamata.
Il motivo è complessivamente infondato.
2. Per migliore comprensione delle questioni esaminate, il Collegio ritiene opportuna una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento applicabile alla fattispecie. Va premesso che, nell’odierno giudizio, è impugnato un provvedimento di destituzione dal pubblico impiego adottato all’esito di un procedimento disciplinare direttamente correlato all’emanazione di una sentenza penale irrevocabile di condanna a carico del ricorrente. Non si discute, pertanto, dell’ipotesi in cui “ da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari ”, regolata dall’art. 9, comma 6 del D.P.R. n. 737/1985, norma ritenuta dalla giurisprudenza prevalentemente applicabile a sentenze penali emesse nei confronti di un dipendente pubblico non recanti statuizioni di condanna, ad esempio quelle di estinzione del reato per prescrizione (cfr. ex multis Cons. di Stato Ad. Plen., 27.06.2006, n. 10; Cons. di Stato, Sez. IV, 2.03.2020, n. 1498).
2.1 L’odierna fattispecie, dunque, è disciplinata dall’art. 9, comma 2 della Legge n. 19/1990, a mente del quale “ la destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni ”. Successivamente, l’entrata in vigore della Legge n.97/2001, recante “ Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ”, ha introdotto una nuova disciplina del rapporto tra processo penale e procedimento disciplinare, con specifico riferimento agli effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti pubblici.
2.2 Per quanto d’interesse, l’art. 5, comma 4, della Legge n. 97/2001, stabilisce che “ salvo quanto disposto dall'articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale ”. Quanto al richiamato art. 3, comma 1, della medesima Legge n. 97/2001, la disposizione si riferisce ai dipendenti “ di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica ”, per i quali sia disposto “ il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 ”.
2.3 Come rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 150/2019, “ il quadro normativo di riferimento per quanto attiene agli effetti del giudicato penale nei procedimenti disciplinari contro i pubblici dipendenti è stato profondamente innovato dalla legge 27 marzo 2001, n. 97 ”. In particolare, “ nell’interpretazione offerta dalla giurisprudenza civile e amministrativa, l’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 ha in sostanza riformulato la disciplina dell’art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990 relativamente ai rapporti tra il procedimento penale conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna e il procedimento disciplinare instaurato (o proseguito dopo la sospensione) per gli stessi fatti (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 5 ottobre 2016, n. 19930; 7 dicembre 2012, n. 22210; 10 marzo 2010, n. 5806) ed è applicabile non solo ai dipendenti pubblici soggetti al giudizio per i delitti indicati nel richiamato comma 1 dell’art. 3, ma a tutto il settore del pubblico impiego, ivi compresi gli appartenenti alle Forze armate e alla Polizia di Stato (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 18 settembre 2015, n. 4350) ” (cfr. Corte Cost. n. 150/2019).
2.4 La giurisprudenza amministrativa ha peraltro fornito dell’art. 5, comma 4, della Legge n. 97/2001 un’interpretazione che, pur soggettivamente omincomprensiva in coerenza con le linee direttrici tracciate dalla Corte Costituzionale poiché inclusiva anche degli appartenenti alle forze dell’ordine, ne ha spesso delimitato l’ambito oggettivo di applicazione, ritenendo che il legislatore abbia inteso definire i confini applicativi della disciplina, più favorevole per effetto della riduzione del termine a 90 giorni decorrente dalla comunicazione della sentenza penale, tramite il riferimento ai soli “ dipendenti di cui al comma 1 dell’art. 3 ”. Valorizzando tale richiamo normativo, è stato quindi affermato che “ “nel procedimento disciplinare, il termine di 90 giorni, previsto dall'art. 5, comma 4, della L. 97/2001 trova applicazione solo per le condanne relative ai reati indicati nell'art. 3 della stessa legge mentre negli altri casi di condanna trova applicazione l'art. 9, comma 2, della L. 19/1990 ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 12 maggio 2016, n. 1893; Sez. III, 13 febbraio 2014, n. 705; Sez. VI, 30 giugno 2011, n. 3883) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 13.11.2018, n. 6383).
3. Ciò posto, in questa sede non è necessario stabilire se l’art. 5, comma 4 della Legge n. 97/2001 abbia portata generale e contenga una disciplina unitaria del rapporto tra procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche – come sembrerebbe emergere, seppur nell’ambito delle statuizioni rese all’interno di una pronuncia di inammissibilità, dalla citata pronuncia della Corte Costituzionale e secondo parte della giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, 27.01.2023, n.1452; Cons. di Stato, Sez. III, 3.08.2015, n. 3812; Id., Sez. II, 22.05.2023, n. 5074) – poiché la citata disposizione trova comunque applicazione nel caso sub iudice anche a voler sposare l’interpretazione più restrittiva, atteso che il ricorrente ha riportato una condanna definitiva per il reato di cui all’art. 314 c.p. e, dunque, per una fattispecie criminosa espressamente menzionata dall’art. 3, comma 1 della citata Legge n. 97/2001.
4. Accertato che nella fattispecie si applica l’art. 5 comma 4 della Legge n. 97/2001, occorre adesso stabilire quale sia il dies a quo da assumere per il calcolo del termine di 90 giorni previsto da detta norma per l’avvio del procedimento disciplinare conseguente a condanna penale e come debba essere interpretata la previsione di legge secondo cui esso decorre “ dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione ”.
5. Al riguardo, è ormai indirizzo consolidato che i termini dell’azione disciplinare decorrono non dalla pubblicazione o passaggio in giudicato della sentenza, ma “ dal momento in cui l’Amministrazione ha avuto integrale e qualificata conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 3 luglio 2023, n. 6455; Sez. II, 19 aprile 2023, n. 3976: Sez. IV, 16 giugno 2020, n. 3869, secondo cui anche il termine «pubblicazione» contenuto nella lettera dell’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737 del 1981 deve farsi coincidere con quello di ‘conoscenza qualificata’ (…) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. 30.12.2025, n. 10388).
6. Nel caso in esame, tale conclusione trova letterale conferma dall’incipit dello stesso art. 5, comma 4 della Legge n. 97/2001 che fa espressamente riferimento ai casi in cui sia “ pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna ”, così indicando che l’avvio dell’azione disciplinare in dipendenza dall’emanazione di una sentenza penale di condanna divenuta definitiva richiede la formale conoscenza del passaggio in giudicato della stessa. Ne deriva che, ai fini in discussione, la conoscenza qualificata in capo all’amministrazione - salva notificazione a opera dell'interessato - presuppone che essa sia “ documentata conformemente alla modalità individuata dall'ordinamento per attribuire certezza legale ai provvedimenti giurisdizionali (e più in generale agli atti pubblici ex art. 2714 c.c.) per mezzo di copia della sentenza conforme all'originale (C.d.S., Sez. II, 16 agosto 2021, n. 5893) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 5.09.2023, n. 8168).
7. Anche nell'ambito del parallelo ordinamento militare, con riferimento alla disciplina portata dagli artt. 1392, comma 3, e 1393, comma 4, del D.lgs. n. 66/2010, la sentenza n. 14/2022 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha statuito che, ai fini della instaurazione o ripresa del procedimento disciplinare, “ la conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale deve essere integrale, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, e legalmente certa, dovendo la stessa irrevocabilità risultare formalmente, secondo le modalità previste dalla legge ”.
8. Tale interpretazione, che correla il dies a quo per l’avvio dell’azione disciplinare all’acquisizione da parte dell’amministrazione alla piena conoscenza della sentenza irrevocabile di condanna che conclude definitivamente il giudizio penale, risulta coerente con le affermazioni contenute nella decisione della Corte costituzionale n. 186/2004, che ha ritenuto “ irragionevole e contraria al buon andamento ” la disposizione transitoria dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 97/2001, nella parte in cui, per fatti anteriori alla entrata in vigore della legge, faceva decorrere il termine per l'instaurazione del procedimento disciplinare dal momento della conclusione del giudizio penale, anziché dalla comunicazione della relativa sentenza all'amministrazione. Del resto, “ diversamente opinando, si perverrebbe all'illogica conclusione di sottoporre l'esercizio del potere disciplinare al termine decadenziale in questione senza che l'Amministrazione competente abbia alcuna conoscenza degli elementi fattuali emersi in sede penale e suscettibili di legittimare il procedimento sanzionatorio, e costringendola a interrogare, in continuazione, le varie Cancellerie dei diversi Tribunali, per ogni procedimento penale collegato ad un procedimento disciplinare ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 5.01.2026, n. 97).
9. Alla luce delle riflessioni che precedono, deve dunque concludersi che, ai fini del decorso del termine di 90 giorni per dare avvio al procedimento disciplinare, è richiesta l’acquisizione nelle forme di legge della pronuncia definitiva che conclude la vicenda penale. Nel caso di specie, pertanto, è irrilevante che – secondo la prospettazione del ricorrente – l’amministrazione fosse a conoscenza sin dal 5.07.2023 della conferma, da parte della Corte d’Appello di Milano, della sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Milano resa in data 5.05.2022, e della fissazione del termine di 90 giorni per il deposito delle motivazioni, così come priva di rilievo dirimente è la circostanza che il contenuto motivazionale della sentenza fosse noto al 6.10.2023 e che l’amministrazione sapesse che la sentenza sarebbe passata in giudicato il 10.11.2023.
Ciò che conta, difatti, è la conoscenza piena e legale del passaggio in giudicato della sentenza di condanna a carico del dipendente pubblico, per cui correttamente l’amministrazione ha atteso di acquisire tale dato prima di dare avvio all’azione disciplinare a garanzia della completezza e correttezza del giudizio, “ sia in favore del dipendente pubblico (…) sia in favore non già dell’amministrazione/soggetto, ma del valore costituzionalmente tutelato del buon andamento dell’attività amministrativa; quella medesima esigenza, cioè, che aveva ex ante reso opportuno sospendere il procedimento disciplinare ” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 13.09.2022, n. 14).
10. Ciò premesso, ritiene il Collegio che nel caso di specie il termine di 90 giorni per l’avvio dell’azione disciplinare sia stato rispettato.
10.1 In data 6.10.2023, difatti, l’amministrazione ha chiesto e ottenuto copia della sentenza della Corte d’Appello di Milano completa di motivazioni, ma non ancora definitiva, come risulta dalla comunicazione di trasmissione proveniente dalla Cancelleria del competente Tribunale recante l’indicazione che il termine per proporre ricorso per Cassazione sarebbe venuto a scadenza il 9.11.2023 (cfr. doc. 19 del ricorrente, pag. 63).
10.2 Successivamente, è documentata un’ulteriore richiesta in data 14.11.2023 con cui la -OMISSIS- ha sollecitato la trasmissione della sentenza con indicazione dell’eventuale passaggio in giudicato, sui cui è stata apposta un’annotazione a mano indicante che la pronuncia non risultava irrevocabile o impugnata alla data del 20.11.2023 (cfr. doc. 19 del ricorrente, pag. 65). Tale richiesta è stata quindi reiterata in data 12.01.2024 e l’amministrazione ha ottenuto risposta il 18.01.2024, come comprovato dalla copia della sentenza in atti completa del timbro di ricevimento in Questura e del timbro del passaggio in giudicato della stessa in data 10.11.2023, apposto dal competente funzionario il 28.11.2023 (cfr. doc. 19 del ricorrente, pag. 68).
10.3 Ciò posto, risulta dalla documentazione di causa che l’inchiesta disciplinare è stata disposta dall’amministrazione con provvedimento del 6.02.2024, con il quale è stato altresì nominato l’Ufficiale istruttore, e il relativo procedimento è stato formalmente avviato con l’atto di contestazione degli addebiti al ricorrente in data 14.02.2024. L’azione disciplinare è stata dunque tempestivamente esercitata entro 90 giorni decorrenti dalla piena acquisizione in data 18.01.2024, da parte dell’amministrazione, della sentenza di condanna a carico del ricorrente con attestazione formale di passaggio in giudicato.
10.4 Peraltro, anche a voler in ipotesi retrodatare la “piena conoscenza” della sentenza completa di attestazione di irrevocabilità al 28.11.2023 – data in cui è stato apposto il timbro di passaggio in giudicato della stessa – l’avvio dell’azione disciplinare rimarrebbe comunque tempestivo, considerando sia la data di inizio dell’inchiesta disciplinare del 6.02.2024, sia l’atto di contestazione degli addebiti trasmesso in data 14.02.2024.
10.5 Su punto, precisa per completezza il Collegio che non sono condivisibili le contestazioni di parte ricorrente volte a dubitare dell’effettiva trasmissione della nota della -OMISSIS- del 14.11.2023 con cui è stata chiesta la trasmissione della sentenza con attestazione di passaggio in giudicato, che fanno perno sulla mancanza di una formale nota di riscontro proveniente dalla Cancelleria penale e sulla mera presenza di un’annotazione apposta a mano sul documento, di data non certa, attestante la non irrevocabilità della pronuncia alla data del 20.11.2023. Nella fattispecie – anche a prescindere dalla spiegazione fornita dall’Avvocatura dello Stato e riportata anche negli atti dell’inchiesta, per cui “ un operatore del Settore Disciplina si è recato personalmente presso la Cancelleria del Tribunale e ha annotato in calce alla stessa che, a quella data, la sentenza non risultava ancora irrevocabile né impugnata ” (cfr. memoria del Ministero, pag. 11) – non è rilevante stabilire se l’amministrazione abbia effettivamente trasmesso tale richiesta in data 14.11.2023 o se abbia acquisito informale riscontro alla stessa, poiché ciò che assume valore decisivo è la conoscenza ufficiale, nel rispetto delle forme di legge, della sentenza integrale di condanna con attestazione del suo passaggio in giudicato, che si è avuta soltanto in data 18.01.2024.
10.6 Parimenti, non colgono nel segno le affermazioni censorie del ricorrente secondo cui, così ragionando, l’amministrazione potrebbe “ richiedere informazioni quando vuole, indipendentemente dalla preventiva conoscenza sia del contenuto motivazionale della sentenza penale che del giorno nella quale la stessa sarebbe passata in giudicato, posticipando ad libitum i termini prescritti dalla legge ” (cfr. ricorso pag. 10). A ben vedere, il dipendente pubblico può evitare di essere esposto al rischio che il procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti si protragga per un periodo di tempo non specificamente predeterminabile o eccessivamente lungo a causa della lentezza dell’amministrazione procedente comunicando a quest’ultima la sentenza di condanna divenuta definitiva, così ancorando a tale data il decorso del termine di 90 giorni. Difatti, la rapida definizione del procedimento disciplinare – cui è presidio la previsione di termini tassativi per l’avvio e la conclusione del medesimo – costituisce un valore tutelabile non solo per la parte pubblica, ma anche per il privato destinatario dell’incolpazione, che può avere interesse a conoscere le determinazioni dell’amministrazione ed eventualmente a contestarle, con le azioni previste dall’ordinamento, a tutela della propria posizione.
Il motivo è dunque complessivamente infondato e va respinto.
11. Con il secondo mezzo, il ricorrente lamenta che nel procedimento in esame non sarebbe stato rispettato l’art. 19, comma 7 del D.P.R. n. 737/1981, secondo cui “ l'inchiesta dev'essere conclusa entro il termine di quarantacinque giorni, prorogabile una sola volta di quindici giorni a richiesta motivata dell'istruttore ”.
La doglianza non merita condivisione.
11.1 Va premesso che l’art. 19 del D.P.R. n. 737/1981 (“ Istruttoria per l'irrogazione della sospensione dal servizio o della destituzione ”) stabilisce che, laddove l’infrazione del dipendente “ comporti l'irrogazione della sospensione dal servizio o della destituzione ”, venga “ svolta inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento ad un funzionario istruttore ”, che “ provvede, entro dieci giorni, a contestare gli addebiti al trasgressore invitandolo a presentare le giustificazioni nei termini e con le modalità di cui all'art. 14 (…) ” (art. 19, comma 6). Infine, la disposizione prevede che “ l'inchiesta dev'essere conclusa entro il termine di quarantacinque giorni, prorogabile una sola volta di quindici giorni a richiesta motivata dell'istruttore ” (comma 7), il quale “ riunisce tutti gli atti in un fascicolo, numerandoli progressivamente in ordine cronologico e apponendo su ciascun foglio la propria firma, e redige apposita relazione, alla quale allega tutto il carteggio raccolto, trasmettendola all'autorità che ha disposto l'inchiesta ” (comma 8).
11.2 Trattasi di termini individuati dal Legislatore con funzione di accelerazione della fase istruttoria del procedimento disciplinare, fermi restando i termini perentori di avvio e conclusione di quest’ultimo. Invero, “ in tema di violazione dei termini procedimentali di cui agli artt. 19, 20 e 21 d.p.r. n. 737/1981, la consolidata giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7459; Sez. VI, 23 maggio 2006, n. 3069; Ad. plen., 27 giugno 2006, n. 10; Sez. VI, 17 gennaio 2008, n. 80; Sez. VI, 11 marzo 2008, n. 1047; Sez. VI, 22 novembre 2010, n. 8121; Sez. IV, 23 marzo 2020, n. 2034) afferma trattarsi di termini infraprocedimentali che hanno carattere ordinatorio e non perentorio ”. Pertanto, “ va ribadito l’indirizzo della giurisprudenza che, nell’ambito del procedimento disciplinare, qualifica come perentori i soli termini posti a garanzia dei diritti di difesa dell’inquisito (…). I restanti termini assolvono funzione ordinatoria quanto alle cadenze temporali del procedimento e la loro inosservanza non esplica effetto invalidante dell’atto che irroga la sanzione disciplinare (cfr. A.P. n. 4 del 25 gennaio 2000; Sez. VI^, n. 80 del 17 gennaio 2008). Ha, quindi, carattere ordinatorio e non perentorio il termine di 45 giorni per la conclusione dell’inchiesta disciplinare, che per la complessità dell’istruttoria può richiedere tempi eccedenti la durata ritenuta dalla norma regolamentare in via generale congrua per la sua definizione (cfr. A.P. n. 10 del 27 giugno 2006; Sez. VI, n. 2506 del 3 maggio 2010) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 12.02.2025, n. 1176).
Ne consegue che l’eventuale superamento del termine in questione, in quanto riferito ad un atto endoprocedimentale, non risulta espressamente sanzionato dalla norma con la decadenza dal potere disciplinare o comunque con l’inefficacia degli atti compiuti dopo la sua scadenza, sicché “ l'eventuale accertamento del superamento del termine non cagiona l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata, essendo garanzia sufficiente per l'incolpato quella del termine perentorio fissato per l'intero provvedimento disciplinare ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 12.02.2025, n. 1176; Id., Sez. IV, 26.04.2018, n. 2509).
11.3 Del resto, poiché nella fattispecie si discute di un procedimento disciplinare scaturito da sentenza penale irrevocabile di condanna, i soli termini perentori sono quelli posti dall'art. 5, comma 4, della Legge n. 97/2001, a mente del quale l'amministrazione deve promuovere o proseguire un procedimento disciplinare nei confronti di un proprio dipendente entro 90 giorni dalla data della conoscenza della pronuncia definitiva e concluderlo nei successivi 180 giorni, rappresentando garanzia sufficiente per l'incolpato la perentorietà del termine di avvio e di conclusione previsto dalla citata normativa.
11.4 Peraltro, ritiene il Collegio che il termine previsto per la conclusione dell’inchiesta disciplinare sia stato rispettato dall’Ufficiale Istruttore, considerando la proroga di 15 giorni dal medesimo ottenuta. Difatti, il momento in cui l’istruttoria si intende completata è quello in cui l’Ufficiale designato redige la propria relazione e la trasmette all’autorità che ha disposto l’inchiesta, il che nella specie è avvenuto in data 27.03.2024 (cfr. doc. 14 del Ministero) e, dunque, prima della scadenza del termine di 60 giorni (45 + 15 di proroga) decorrenti dalla nomina dell’Ufficiale istruttore avvenuta in data 7.02.2024.
Il motivo pertanto deve essere respinto.
12. Con il terzo mezzo, viene contesta l’applicazione della sanzione della destituzione in luogo delle diverse e meno afflittive sanzioni previste dalla disciplina vigente. Difatti, nel ritenere il ricorrente meritevole di tale grave punizione, l’amministrazione non avrebbe considerato che il giudizio penale conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Milano n. -OMISSIS- del 27.05.2023 ha visto la condanna di quest’ultimo alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato cui all’art. 81 cpv e 314 c.p., con riconoscimento però del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, oltreché dell’attenuante di cui all’art. 323 bis c.p., stante la particolare tenuità del fatto commesso e delle circostanze attenuanti generiche. Inoltre, la contraddittorietà della conclusione cui è pervenuta l’amministrazione in ordine alla scelta della sanzione da applicare emergerebbe anche alla luce dei giudizi positivi sull’operato e sul comportamento del ricorrente, riportati alle pagine 4 e 5 della delibera del Consiglio Disciplinare, che non risulta in alcun modo censurabile almeno fino al 11.09.2020. La sanzione, dunque, non sarebbe proporzionale ai fatti ed eventi cui è correlata, in violazione di quanto imposto dall’art. 13 del D.P.R. n. 737/1981.
Il motivo è infondato
12.1 A tal riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale - al quale il Collegio ritiene di aderire - secondo cui “ è incontestabile l’ampia discrezionalità che connota le valutazioni dell’Amministrazione in ordine alla sanzione disciplinare da infliggere a fronte delle condotte accertate” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5672; id., sez. IV, 15 marzo 2012, n. 1452) ”. Pertanto, “ “la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 2019, n. 7335; id., sez. IV, 22 marzo 2017, n. 1302; id. sez. III, 31 maggio 2019, n. 3652, ove si aggiunge che “In particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all’Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità”) (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 19.04.2023, n. 3976).
12.2 Una volta stabilito che il perimetro del sindacato giurisdizionale deve muoversi entro i confini della non manifesta sproporzione – atteso che in nessun caso l’organo giudiziario può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione, salvo che le stesse siano inficiate da travisamento dei fatti ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente – ritiene il Collegio che la condotta del ricorrente, così come contestata e accertata in sede disciplinare e prima ancora all’esito del procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di condanna, rientri nel novero delle ipotesi di destituzione previste all’art. 7, D.P.R. n. 737/1981. Difatti, si tratta di comportamento trasgressivo di norme penali di indubbia offensività, chiaramente contrario alle finalità del Corpo di appartenenza, come puntualmente evidenziato nel provvedimento impugnato in cui si dà atto che il ricorrente “ con grave abuso di autorità e fiducia, abbia strumentalizzato la sua appartenenza alla Polizia di Stato per finalità di lucro, agendo, peraltro, in disprezzo delle disposizioni dell’Autorità giudiziaria, circa le rigide procedure in ordine alla custodia e alla conservazione dei reperti sottoposti a sequestro ” (cfr. provvedimento impugnato, pag. 2).
12.3 Né può dubitarsi del fatto che la complessiva condotta tenuta dal ricorrente costituisca grave violazione degli obblighi di servizio nonché dei doveri di correttezza, lealtà e rettitudine che caratterizzano la peculiare qualifica che l’interessato rivestiva, oltre a ledere il prestigio e l’immagine dell’Amministrazione, “ per la cui missione istituzionale rivestono fondamentale importanza la stima e la fiducia in essa riposte dalla collettività ” (cfr. provvedimento impugnato, pag. 3).
12.4 Pertanto, considerata l’oggettiva gravità dei fatti contestati e l’indubbio disvalore degli stessi, in quanto contrari alla rettitudine nello svolgimento del servizio richiesta al dipendente e dunque fonte di pregiudizio all’amministrazione di appartenenza, non è ravvisabile alcun profilo di abnormità o manifesta illogicità, irragionevolezza e sproporzione tra il fatto addebitato e la sanzione, tale da consentire il sindacato demolitorio di questo Giudice.
13. Con il quarto mezzo si contesta che, al momento della deliberazione della destituzione, il ricorrente era già transitato nei ruoli civili del Ministero dell’Interno, con “ modifica del rapporto di lavoro da militare a civile ”, pertanto la sanzione sarebbe illegittimamente intervenuta su una situazione che si era nelle more modificata per intervento della sentenza di questo Tribunale n. 1307/2024. In particolare, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo nella parte in cui ritiene che detta pronuncia sia ineseguibile, “ stante l’impossibilità per il soggetto destituito di rivestire lo status di pubblico dipendente ”, e che sia conseguentemente necessario “ ripristinare lo status quo ante – ovvero la sospensione cautelare sofferta dall’interessato dal 24 marzo 2023 ”, così annullando il provvedimento del 7.04.2023 con il quale il Sig. -OMISSIS- era stato dispensato dal marzo servizio per inabilità fisica. E ciò in quanto, sulla scorta della sentenza di questo Tribunale n. 1307/2024, il transito ai ruoli civili si sarebbe già concretizzato tramite silenzio assenso previsto dall’art. 8 del D.P.R. 24 aprile 1982. L’argomento è ulteriormente sviluppato nella memoria depositata ex art. 73 c.p.a. a seguito della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n.2158/2025, di conferma della pronuncia di primo grado. In particolare, il ricorrente sottolinea che il decreto impugnato non potrebbe produrre alcun effetto in virtù della modifica del preesistente rapporto di lavoro, per cui, non appartenendo egli più al corpo della Polizia di Stato, non potrebbero applicarsi a suo carico le relative norme, né potrebbe farsi luogo alla destituzione da un rapporto di impiego non più attuale e che avrebbe già dovuto essere già sostituito dal nuovo rapporto derivante dal passaggio ai ruoli civili al momento del procedimento disciplinare in contestazione.
Il motivo è fondato nei termini e nei limiti di seguito precisati.
13.1 Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, l’estinzione del rapporto di pubblico impiego “ non fa venire meno l’interesse dell’Amministrazione a sanzionare in via disciplinare condotte illecite commesse nel corso del servizio, al fine ad esempio di definire gli aspetti patrimoniali che siano rimasti sospesi in attesa della conclusione del procedimento penale ” (cfr., Cons. di Stato, Sez. VI, 3.12.2025, n. 9512; Id., Sez. II, 13 giugno 2024, n. 5307; Id., Sez. IV, 22 giugno 2020, n. 3956; Id., Sez. III, 28 febbraio 2019, n. 1393). Infatti, “ il procedimento disciplinare nei confronti del pubblico dipendente ben può essere avviato o proseguito anche dopo la cessazione del rapporto di impiego, anche al solo fine di conferire carattere di definitività ai provvedimenti medio tempore assunti ed incidenti sul rapporto, come la sospensione cautelare, e ciò anche nell’interesse dello stesso dipendente, onde definire con carattere di stabilità le conseguenze (in senso positivo o negativo) dei provvedimenti medesimi sullo status giuridico ed economico del dipendente ” (cfr. ex multis, Cons. di Stato, sent. n.5307 del 2024 e n. 4575 del 2023).
13.2 Nella delineata prospettiva, pertanto, la circostanza che il ricorrente sia transitato nei ruoli civili del Ministero dell’Interno non impedisce la celebrazione a suo carico del procedimento disciplinare da parte dell’amministrazione presso cui si trovava in servizio all’epoca della commissione dei fatti al medesimo ascritti, né tantomeno è di ostacolo all’applicazione delle conseguenti sanzioni. Tale passaggio di status non comporta, infatti, una cesura radicale del rapporto lavorativo, ma soltanto una sua modificazione, in quanto il transito nei ruoli civili – secondo il consolidato indirizzo pretorio – “ non è assimilabile a una nuova assunzione, postulando, al contrario, la continuità del rapporto di impiego - di cui verrebbe mutato il titolo, secondo la tesi della novazione oggettiva- e ponendosi come una forma ordinaria, ancorché rimessa a un'opzione dell'interessato, di prosecuzione dello stesso (Cons. Stato, sez. II 20 maggio 2019 n. 3203, sez. V 23 giugno 2015 n. 3141, sez. IV 18 marzo 2009, n. 1598) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 21.09.2022, n. 8136).
13.3 Anche di recente è stato evidenziato che la continuità del rapporto tra il momento precedente al transito e quello successivo, oltre a essere riconosciuta dalla giurisprudenza, è desumibile da plurimi indici normativi. Difatti, “ sia l’adunanza plenaria n. 12/2023 sia il parere n.587/2024, sez. I (in particolare punto 7.) evidenziano in più passaggi il dato della continuazione del rapporto di lavoro, ancorché nella diversità dell’oggetto della prestazione. Anche il d.P.R. n. 339/1982 contiene numerosi elementi testuali che inducono ad aderire alla tesi della continuità: il legislatore impiega il termine trasferimento e prevede che il soggetto trasferito conserva l’anzianità nella qualifica ricoperta, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita (v. art. 10) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 22.04.2025, n. 3466).
14. Accertato che il transito nei ruoli civili consente l’esercizio del potere disciplinare in capo all’amministrazione di provenienza e la conseguente applicazione della sanzione della destituzione dal servizio, ritiene il Collegio che tali circostanze non rendano “ ineseguibile ” la sentenza di questo Tribunale n. 1307/2024 con cui è stata riconosciuta la formazione del silenzio assenso sull’istanza del ricorrente per il passaggio ai ruoli civili del Ministero dell’Interno, definitivamente confermata con sentenza del Consiglio di Stato n.2158/2025. La citata sentenza, difatti, ha prodotto i propri effetti – avendo peraltro carattere dichiarativo e ricognitivo del diritto del ricorrente, correlato all’automatico decorso del termine di cui all’art. 8 del D.P.R. 24 aprile 1982 – per cui il passaggio ai ruoli civili non può essere travolto automaticamente dal successivo provvedimento di destituzione, vieppiù adottato dalla diversa amministrazione della Polizia di Stato, ferma restando la facoltà della nuova amministrazione d’appartenenza del ricorrente di adottare i provvedimenti successivi, che si collocano nella fase di esecuzione del rapporto lavorativo, ritenuti opportuni a seguito dell’intervenuta destituzione. Al riguardo, in un analogo precedente, la giurisprudenza ha difatti riconosciuto che “ il provvedimento di destituzione non appare suscettibile di riversare i suoi effetti automaticamente sul rapporto attualmente in corso presso l’Amministrazione civile dell’Interno, stante l’autonomia dei due rapporti e delle due Amministrazioni, occorrendo una determinazione apposita della seconda ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 10.12.2025, n. 9715).
14.1 Ne consegue che, una volta perfezionatosi il passaggio del signor -OMISSIS- ai ruoli civili del Ministero dell’Interno in esecuzione delle pronunce giudiziarie che così hanno statuito, l’applicazione della destituzione a carico del ricorrente non determina la cessazione ab origine del rapporto di lavoro con la nuova amministrazione, essendo necessario che quest’ultima – ove lo ritenga necessario od opportuno – adotti una propria determinazione che consenta di dare rilievo all’intervenuta applicazione della sanzione espulsiva nell’ambito del rapporto lavorativo instaurato con il ricorrente.
14.2 Ciò comporta che, in parziale accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato deve essere annullato limitatamente alla sola parte in cui rileva l’ineseguibilità della sentenza di questo Tribunale n. 1307/2024, dispone l’annullamento del provvedimento di dispensa dal servizio del 7.03.2023 (art. 2 del decreto) e stabilisce di ripristinare lo status quo ante – ovvero la sospensione cautelare sofferta dal ricorrente – dal 24.03.2023 (art. 3 del decreto, per la parte di interesse), con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione di appartenenza del ricorrente.
15. Le spese di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti e nei sensi indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR DA US, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
NA CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA CA | AR DA US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.