Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02100/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04051/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4051 del 2024, proposto dal prof. S-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lipani, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Carità, 32;
contro
Università degli Studi Napoli Federico II, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
prof.ssa S-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Formica e Andrea Gaggiotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
a) del provvedimento di cui alla nota dell’Università degli Studi di Napoli Federico II prot. S- con il quale, facendo seguito all’atto di diffida inoltrato dal ricorrente in data S-, con il quale era stato richiesto l’accertamento della veridicità di alcune dichiarazioni contenute nel curriculum della prof.ssa S- allegato alla sua domanda di partecipazione alla procedura comparativa “ per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia – settore concorsuale S- – ingegneria S- - per le esigenze del Dipartimento S- ” (della quale era risultata inizialmente vincitrice), l’Ateneo ha ritenuto che “ non si ravvisano irregolarità ”;
b) della nota dell’Area Risorse Umane prot. n. S-;
c) della nota del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione prot. S-;
d) della relazione delS-della Commissione di valutazione preposta alla procedura comparativa di cui trattasi, acquisita al protocollo di Ateneo in dataS-;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Napoli Federico II e della prof.ssa S-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. AB Di OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il prof. S- ha chiesto l’annullamento del provvedimento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II prot. S- con il quale, facendo seguito all’atto di diffida inoltrato dal ricorrente in data S- con cui era stato richiesto l’accertamento della veridicità di alcune dichiarazioni contenute nel curriculum della prof.ssa S- allegato alla sua domanda di partecipazione alla procedura comparativa “ per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia – settore concorsuale S- – Ingegneria S- - per le esigenze del Dipartimento S- ” (procedura della quale era risultata in un primo tempo vincitrice), l’Ateneo ha ritenuto che “ non si ravvisano irregolarità ”.
Il ricorrente ha dedotto:
- di essere Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università Federico II di Napoli, e di aver partecipato alla predetta procedura comparativa per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia (s.c. S-, s.s.d. S-);
- che alla medesima procedura prese parte, quale unica altra candidata, l’odierna controinteressata, prof.ssa S-;
- che quest’ultima, all’esito dei lavori della Commissione, risultò vincitrice (con un punteggio totale di S- attribuito al ricorrente);
- di avere già impugnato gli atti di tale procedura concorsuale con ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale (il ricorso R.G. n. 4696/2023);
- che la connessa controversia per cui è causa trae origine da un’istanza-diffida già inoltrata in data S- al citato Ateneo dal prof. S-, il quale aveva contestato la veridicità della affermazione della prof.ssa S-, contenuta nella sua domanda di partecipazione, secondo la quale due convenzioni da essa conseguite, stipulate con S-, sarebbero state qualificabili come derivanti da “bandi competitivi”;
- che tale istanza-diffida era volta richiedere all’Amministrazione di effettuare le verifiche di competenza ex d.P.R. n. 445/2000, e di adottare indi i conseguenti provvedimenti di decadenza nei confronti della prof.ssa S-;
- che, tuttavia, con nota prot. S- l’Ateneo ha respinto l’istanza, ritenendo che “ non si ravvisano irregolarità ”;
- che a supporto di tale nota prot. S- l’Amministrazione ha richiamato gli accertamenti del Direttore di Dipartimento (nota S-), secondo i quali le citate convenzioni non risultavano scaturite da un bando relativo a finanziamento competitivo, ma altresì la relazione della Commissione valutatrice S-, la quale aveva precisato che i suddetti titoli non avevano costituito elemento dirimente per l’attribuzione del giudizio di “buono” alla prof.ssa S- per la voce “Capacità di attrarre finanziamenti competitivi”, per essere stato tale giudizio fondato su altri progetti di ricerca (in particolare, il progetto europeo DiGriFlex);
- che con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ritualmente notificato e successivamente trasposto innanzi a questo Tribunale a seguito di opposizione ex art. 48 c.p.a., il medesimo esponente prof. S- aveva impugnato la citata nota prot. S-, chiedendone l’annullamento.
Il ricorrente ha lamentato quindi l’illegittimità del provvedimento così impugnato, sostenendo che la controinteressata avrebbe reso false dichiarazioni nella domanda di partecipazione al concorso per cui è causa, fatto in forza del quale dovrebbe essere esclusa dalla procedura di cui si tratta.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Napoli Federico II per resistere al ricorso.
Si è costituita altresì la controinteressata prof.ssa S-, eccependo la sopravvenuta carenza di interesse a base del ricorso, e deducendo nel merito l’infondatezza del gravame.
Dopo lo scambio di memorie, all’esito dell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La parte controinteressata ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente, e pertanto la improcedibilità del ricorso, deducendo quanto segue:
- nell’ambito del concorso per cui è causa la prof.ssa S- fu nominata vincitrice con Decreto Rettorale n. S-;
- tuttavia gli atti della procedura comparativa furono impugnati dal prof. Maio Pagano dinanzi a questo TAR, il quale, con sentenza n. 4135/2024, confermata in sede di appello, li ha annullati, ordinando all’Amministrazione universitaria di rideterminarsi, nominando all’uopo una nuova Commissione, per la rivalutazione dei curricula dei due candidati, con riguardo alle sole parti concernenti le illegittimità accertate, e provvedendo, altresì, a riformulare conseguentemente i giudizi parziali complessivi e comparativi;
- l’Amministrazione quindi, in ottemperanza di tale sentenza, ha nominato una nuova Commissione, che ha proceduto a una nuova valutazione dei candidati, espungendo le valutazioni ritenute illegittime in base alla citata sentenza;
- iniziata l’attività della nuova Commissione, con istanza-diffida inoltrata in data S- all’Ateneo il prof. Pagano ha contestato la veridicità della affermazione della prof.S-, contenuta nella sua domanda di partecipazione, secondo cui due sue convenzioni (stipulate con S-) sarebbero state qualificabili come derivanti da “bandi competitivi”, e pertanto ha richiesto all’Ateneo di effettuare le verifiche ex d.P.R. n. 445/2000, e indi di adottare i conseguenti provvedimenti di decadenza nei confronti della prof.ssa S-;
- sennonché, nell’ambito della nuova procedura di valutazione dei titoli effettuata dalla nuova Commissione giudicatrice in esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n. 4135/2024, la Commissione non ha preso in considerazione, ai fini dell’utile apprezzamento del curriculum della controinteressata, le richiamate convenzioni tra il Dipartimento di S-, e tra il primo e la S-, ossia le convenzioni oggetto di contestazione nel presente giudizio, in quanto la Commissione stessa ha espressamente escluso tali titoli dalla propria valutazione, in ottemperanza alla sentenza di questo TAR n. 4135/2024;
- di conseguenza, il ricorrente non potrebbe conseguire alcuna utilità dall’eventuale accoglimento del presente ricorso, il quale andrebbe quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione della sentenza di questo TAR da ultimo citata, secondo la quale, appunto, le due citate convenzioni non avrebbero potuto essere positivamente valutate ai fini del punteggio assegnabile alla controinteressata.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla disamina di tale eccezione, in quanto il ricorso è nel merito infondato.
3.1. Con l’unico motivo di gravame parte ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 71 e 75 del d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 127 del D.P.R. n. 3/1957, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e travisamento dei fatti.
In sintesi, il ricorrente assume che la controinteressata, nel proprio curriculum allegato alla domanda di partecipazione, avrebbe reso dichiarazioni non veritiere. In particolare, la controinteressata vi avrebbe inserito un riferimento, tra le altre, a due convenzioni (stipulate con S-), ai fini della valutazione del parametro relativo alla “ capacità di attrarre finanziamenti competitivi ”, laddove, però, tale categoria richiederebbe la presenza di bandi ad evidenza pubblica e sistemi di referaggio, mentre tali due convenzioni sarebbero state invece stipulate a seguito di meri affidamenti diretti, e quindi non competitivi.
Secondo la prospettazione del ricorrente, tale asserita falsa attestazione avrebbe allora indotto in errore la Commissione, concorrendo illegittimamente a determinare il giudizio di “buono” ottenuto da controparte ai fini di tale parametro, e incidendo così in modo decisivo sull’esiguo scarto di punteggio finale tra i due candidati (0,10 punti).
Di conseguenza, secondo la diffida di parte ricorrente, l’Ateneo avrebbe dovuto disporre l’immediata esclusione della prof.S- dalla procedura concorsuale a cagione della falsità della sua suddetta dichiarazione, in ossequio al combinato disposto dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 127 del d.P.R. n. 3/1957.
3.2. Il Collegio ritiene che tale motivo di ricorso sia infondato: questo per l’assorbente ragione che non è ravvisabile nella condotta della controinteressata alcuna violazione degli artt. 47, 71 e 75 del d.P.R. n. 445/2000, in quanto difetta a monte la falsità della sua dichiarazione in questione.
Assume valenza dirimente, in proposito, il tenore letterale del modello di domanda predisposto dall’Ateneo, nel quale, con riferimento al parametro in esame, era richiesto ai concorrenti di “ indicare ogni elemento utile ad individuare la capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto ”.
Ora, tale ampia formulazione del modello di domanda, lungi dal limitarsi a prescrivere ai concorrenti l’indicazione dei soli finanziamenti competitivi conseguiti in qualità di responsabili di progetto (come invece prospettato nel motivo di ricorso), richiedeva genericamente l’indicazione di ogni elemento utile a individuare la capacità dei candidati di attrarre finanziamenti competitivi, e con ciò legittimava quindi l’indicazione, da parte loro, di ogni esperienza significativa potenzialmente in grado di dimostrare la capacità di attrarre tale tipo di finanziamenti, ivi incluse, quindi, anche le esperienze di responsabilità progettuale astrattamente idonee a delineare il profilo del candidato, pur se derivanti da convenzioni o affidamenti diretti.
La controinteressata si è pertanto limitata a riportare fedelmente le proprie esperienze, senza quindi attestare falsamente che gli incarichi derivanti dalle convenzioni con S- fossero frutto di bandi competitivi.
Sotto tale ultimo profilo, a riprova della trasparenza dell’operato della controinteressata, e dell’assenza da parte sua di alcun intento decettivo, rileva anche la circostanza dell’avvenuta allegazione alla domanda proprio delle sue due convenzioni integrali con S- (allegate alla domanda sub B3 e B5), dalle quali emergeva chiaramente il carattere non competitivo, ma diretto, dei finanziamenti in questione: il che è stato peraltro ammesso anche dallo stesso ricorrente, lì dove ha riconosciuto che la natura non competitiva dei finanziamenti relativi alle due convenzioni “ si desume peraltro anche dalla lettura delle relative convenzioni ”.
Da quanto precede si desume, allora, che nella fattispecie concreta in esame il carattere non competitivo di tali due finanziamenti non poteva assurgere ad alcun rilievo ai fini escludenti (non potendosi imputare alla controinteressata alcuna falsa dichiarazione), ma valeva solo ai fini dell’attribuzione dei punteggi, come peraltro chiarito dalla stessa Amministrazione, la quale ha da ultimo escluso che tali due convenzioni avessero avuto un peso nell’attribuzione del punteggio.
3.3 In conclusione, l’assenza di qualsivoglia dichiarazione mendace comporta l’insussistenza di motivi di esclusione della controinteressata, confermando la piena legittimità dell’impugnato provvedimento di diniego.
Il ricorso va pertanto integralmente respinto.
4. In ragione della particolarità, in fatto e in diritto, delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
AB Di OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB Di OR | IC Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.