Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/12/2025, n. 10388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10388 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10388/2025REG.PROV.COLL.
N. 08787/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8787 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocata Alessia Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL’INTERNO-QUESTURA BOLOGNA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione I, n. 366 del 2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. DA EO e udita per le parti l’avvocata Alessia Fiore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.– Con ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, -OMISSIS- – assistente capo della Polizia di Stato – ha impugnato il decreto del Capo della Polizia (n. 333-D/0187746 del 29 luglio 2020) di irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione.
1.1.– A sostegno del gravame, il ricorrente ha, in estrema sintesi, contestato i seguenti vizi:
i) violazione dei termini procedimentali di avvio e di svolgimento del procedimento disciplinare;
ii) violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990 e in particolare dell’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
iii) eccesso di potere e violazione di legge per avere l’Amministrazione omesso la notifica dell’atto di nomina del funzionario istruttore;
iv) difetto di motivazione e travisamento dei fatti del decreto destitutorio e del relativo procedimento, nonché violazione dei principi di gradualità, proporzionalità e ragionevolezza;
v) violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, eccesso di potere per disparità di trattamento e contraddittorietà tra provvedimenti della stessa Amministrazione.
2.– Con sentenza 21 maggio 2024, n. 366, il T.a.r. ha respinto il ricorso.
3.– Avverso la predetta sentenza il signor -OMISSIS- ha proposto appello, sostenendone l’erroneità in quanto il giudice di primo grado:
a) avrebbe omesso di indicare gli elementi fattuali dai quali fare discendere il rispetto dei termini processuali, senza considerare che «dalla data del 30.10.2019 (notizia della sentenza) alla data del 5.8.20 (data di notifica al -OMISSIS-del Decreto destitutorio) sono trascorsi 276 gg. mentre alla data del 29.07.2020 (data di adozione del Decreto di destituzione) sono trascorsi ben 273 gg. con evidente superamento di quel termine complessivo di 270 giorni prescritto dalla norma»;
b) avrebbe erroneamente applicato la legge n. 19 del 1990 in luogo della disciplina speciale prevista dal d.P.R. n. 737 del 1981, il quale fisserebbe in 120 e 90 i giorni per, rispettivamente, l’avvio e la conclusione del procedimento;
c) non avrebbe colto il senso del terzo motivo di ricorso, atto a censurare «in un’ottica di ulteriore ed aggravata violazione della ragionevolezza dei tempi […] e delle modalità con cui un siffatto potere disciplinare è stato esercitato»;
d) non avrebbe correttamente valutato i fatti e gli atti del processo penale e non accorgendosi, pertanto, della disparità di trattamento compiuta dall’Amministrazione rispetto al collega coimputato (a cui è stata irrogata la sola sanzione della sospensione) e della sproporzionalità della sanzione;
e) lo avrebbe condannato alle spese di giudizio in modo «veramente eccessivo, sproporzionato e chiaramente sanzionatorio nonché privo di adeguata motivazione, anche ove si consideri la causa e la posizione delle relative parti».
4.– Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al gravame con atto di mero stile.
5.– All’odierna udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.‒ L’appello non è fondato.
Va premesso che, su censure analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, il Consiglio di Stato si è già più volte pronunciato, con orientamenti interpretativi dal quale il Collegio ritiene di non doversi discostare.
Ai sensi dell’art. 74, comma 1, secondo periodo, del c.p.a., la sentenza può quindi essere redatta in forma semplificata e la motivazione «può consistere in un sintetico riferimento […] ad un precedente conforme».
2.‒ Il gruppo di censure, incentrato sulla violazione dei termini per l’avvio e la conclusione del procedimento disciplinare, è stato correttamente respinto dal giudice di prime cure.
2.1.– L’appellante è stato condannato dal Tribunale di Bologna, con la sentenza n. -OMISSIS-del 19 dicembre 2014, alla pena di anni cinque, mesi dieci di reclusione ed € 1.800 di multa e con la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni 5, per i reati di cui agli articoli: 110, 628 comma 3, n. 1, 61 n. 9, del codice penale (capo di imputazione A); 582, 585, 576, del codice penale (capo di imputazione C): 110 e 605, comma 2, n. 2, del codice penale (capo di imputazione D).
La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza 9 ottobre 2018, n. -OMISSIS-, ha confermato la sentenza di primo grado.
La Corte di cassazione, con sentenza 30 ottobre 2019, n. -OMISSIS-, in ragione dell’intervenuta prescrizione del delitto di lesioni personali (di cui al capo C), ha ‒ limitatamente a tale reato ‒ annullato la sentenza senza rinvio, confermando la responsabilità penale dell’imputato per i restanti titoli di reato, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio alla pena di anni tre, mesi cinque e giorni venti di reclusione e € 1.667 di multa.
2.2.‒ Essendo dunque intervenuta una sentenza definitiva di condanna penale per i reati di rapina e sequestro di persona, trova applicazione l’art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, secondo cui: «[l]a destituzione può sempre essere inflitta all’esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni».
Non coglie nel segno il richiamo all’art. 9, comma 6, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, il quale ‒ oltre che recare una disposizione di fonte secondaria e cronologicamente anteriore all’entrata in vigore della norma primaria susseguente ‒ si riferisce alla diversa ipotesi in cui «da un procedimento penale, comunque definito, emerg[a]no fatti e circostanze che rendano l’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari», e non all’ipotesi (ricadente invece nel perimetro applicativo dell’art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990) in cui sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna nei confronti di un dipendente.
Sono a questo punto necessarie alcune precisazioni sul decorso dei termini.
2.3.– Per consolidato indirizzo giurisprudenziale i termini dell’azione disciplinare decorrono dal momento in cui l’Amministrazione ha avuto integrale e qualificata conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 3 luglio 2023, n. 6455; Sez. II, 19 aprile 2023, n. 3976: Sez. IV, 16 giugno 2020, n. 3869, secondo cui anche il termine «pubblicazione» contenuto nella lettera dell’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737 del 1981 deve farsi coincidere con quello di ‘conoscenza qualificata’; nell’ambito del parallelo ordinamento militare, sez. IV, 19 agosto 2016, n. 3652; sez. IV, 7 luglio 2018, n. 4349; sez. IV, 26 febbraio 2019, n. 1344; in termini analoghi anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2004, relativa alla disposizione transitoria di cui all’art. 10, comma 3, della legge 27 marzo 2001, n. 97).
Secondo la sentenza dell’Adunanza Plenaria 13 settembre 2022, n. 14 ‒ le cui statuizioni, seppure riferite all’ordinamento militare, hanno portata generale ‒ «la conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale deve essere integrale, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, e legalmente certa, dovendo la stessa irrevocabilità risultare formalmente, secondo le modalità previste dalla legge».
2.4.– Sotto altro profilo, ai fini del rispetto del termine finale per la conclusione del procedimento sanzionatorio, va considerato il momento di adozione del provvedimento sanzionatorio (come risulta dalla data riportata nel decreto firmato dal Capo della Polizia e che fa fede fino a querela di falso) e non quello di notifica al destinatario, il quale rileva esclusivamente ai fini dell’efficacia dell’atto. In tal senso è la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato (cfr., ex plurimis, Sez. II, 26 agosto 2024, n. 7232, secondo cui tale impostazione è coerente con il fatto che, di regola, l’adozione del provvedimento e la distinta e successiva attività di comunicazione o notificazione del medesimo sono di competenza di organi differenti).
In termini generali, con riferimento alle sanzioni amministrative punitive, questo Consiglio di Stato (con la sentenza n. 3681 del 2025) ha osservato che la ratio della perentorietà del termine va ricondotta al rispetto del canone di civiltà giuridica di certezza del diritto, e dell’esigenza di non comprimere le possibilità di difesa degli interessati nei procedimenti sanzionatori, per i quali tempi molto dilatati potrebbero non solo risultare di per sé penalizzanti, ma anche rendere più difficoltosa la predisposizione di adeguati strumenti di difesa. Appare evidente come tale ratio sia integralmente soddisfatta dalla tempestiva emanazione del provvedimento finale, cosicché risulterebbe del tutto ingiustificato accordare ai destinatari del provvedimento l’ulteriore beneficio di ricomprendere nel termine finale anche i tempi, non integralmente controllabili dall’organo decidente, impiegati per la comunicazione dell’atto conclusivo del procedimento (va rimarcato che, per analoghi motivi, anche ai fini del rispetto dei termini perentori previsti dal codice di procedura penale, viene considerata rilevante la data di deposito dell’atto compiuto dal giudice o dal pubblico ministero, e non certo l’eventuale data successiva di comunicazione o notificazione).
L’omessa tempestiva notificazione del provvedimento, di contro, non pregiudica la posizione del privato, tenuto conto che, fintantoché non venga notificato al destinatario, il provvedimento sanzionatorio non produce alcun effetto limitativo. In ipotesi di perdurante inerzia, l’incolpato è, da un lato, garantito dal decorso del termine di prescrizione dell’illecito amministrativo; dall’altro, può sempre eccepire, quale ragione autonoma di illegittimità, che il ritardo nella fase di comunicazione gli abbia precluso, in concreto, l’esercizio del diritto di difesa.
La puntuale formalizzazione dell’attività ammnistrativa, poi, elide il rischio di contraffazioni per fare risultare surrettiziamente rispettato il termine perentorio.
Il Collegio è consapevole della sussistenza di alcune minoritarie pronunce di segno contrario (cfr., Sez. II, 11 aprile 2022, n. 2674, che però aveva dovuto prendere atto del giudicato interno formatosi per l’omessa impugnazione incidentale dell’Amministrazione sul pertinente capo della sentenza appellata che ha affermato la recettizietà del provvedimento impugnato). Cionondimeno, deve ritenersi che, anche in ragione della preponderanza dell’orientamento fatto proprio dal Collegio, non possa dirsi maturato tra le Sezioni un consapevole «contrasto giurisprudenziale», tale da imporre la rimessione della questione all’esame dell’Adunanza plenaria.
2.5.‒ Su queste basi, il termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare, fissato in 270 giorni di durata massima (180+90 giorni, come prescritto dall’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19), è stato rispettato.
L’organo titolare della potestà disciplinare ha acquisito la sentenza integrale in data 6 dicembre 2019 (vedi documento n. 1 depositato nel fascicolo di ricorso di primo grado in data 28 marzo 2024), mentre con nota del 31 ottobre 2019, ricevuta il 4 novembre 2019, era stato inoltrato il solo dispositivo (vedi documento n. 2 depositato nel fascicolo di ricorso di primo grado in data 28 marzo 2024).
Il procedimento disciplinare è stato avviato in data 6 marzo 2020 con il conferimento dell'incarico al funzionario istruttore (vedi documento depositato nel fascicolo di ricorso di primo grado in data 28 marzo 2024) e si è concluso in data 29 luglio 2020 con l’adozione della sanzione (va anche considerata la sospensione dei termini prevista dall’art. 103, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; sospensione prorogata dall’art. 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40).
Sono quindi decorsi complessivi 236 giorni dall’integrale conoscenza della sentenza di condanna; che resta sempre tale anche se in parte di proscioglimento per prescrizione di uno dei reati contestati.
2.6.– Quanto alla asserita violazione dei termini ‘intermedi’ stabiliti dagli artt. 19 (Istruttoria per l'irrogazione della sospensione dal servizio o della destituzione), 20 (Procedimento dinanzi al consiglio centrale o provinciale di disciplina) e 21 (Deliberazione del consiglio di disciplina), dello stesso d.P.R. n. 737 al 1981, è sufficiente richiamare, ai fini dell’infondatezza della censura, il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, secondo cui i termini in questione non hanno natura perentoria e la loro inosservanza non ha alcuna incidenza sulla legittimità del provvedimento finale (Consiglio di Stato, Sez. II, 3 gennaio 2024, n. 128; Sez. II, 3 luglio 2023, n. 6455; cfr. anche la sentenza dell’Adunanza plenaria, n. 10 del 2006, secondo cui «hanno carattere ordinatorio i termini fissati per la nomina del funzionario istruttore, per il compimento degli incombenti preliminari e per la trasmissione della delibera della Commissione di Disciplina»).
3.‒ Anche la censura di appello che ripropone la violazione dell’art. 108 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (in quanto non sarebbe stato notificato l’atto di nomina del funzionario istruttore) è destituita di fondamento.
Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, «la mancata comunicazione del nome del funzionario istruttore nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 108 primo comma T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, non invalida il procedimento stesso, potendo l’interessato ricusare, per motivi di incompatibilità, il detto funzionario in ogni tempo, e dedurre tale incompatibilità anche in sede di impugnativa del provvedimento disciplinare» (Consiglio di Stato, sez. IV, 19 ottobre 2007, n. 5472; sez. II, 11 aprile 1990, n. 356)
4.‒ Neppure possono accogliersi le riproposte censure sostanziali, incentrate sul difetto di istruttoria motivazione, nonché sulla asserita violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
4.1.‒ È noto che, ai sensi dell’art. 653, comma 1-bis, del c.p.p. «[l]a sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso».
All’Amministrazione è dunque preclusa la possibilità di valutare differentemente lo svolgimento storico dei fatti, la relativa qualificazione giuridica e la loro attribuibilità al soggetto incolpato. Alla stessa spetta, invece, l’autonoma considerazione ‒ in termini di gravità e rilevanza ‒ di quegli stessi fatti in relazione all’applicazione della sanzione disciplinare.
4.2.‒ Ciò premesso, il Collegio ritiene che, in relazione alla fattispecie in esame, il provvedimento sia stato preceduto da approfondita istruttoria e corredato da congrua, logica e coerente motivazione, come si evince dalla lettura degli atti del procedimento disciplinare versati in giudizio.
Gli addebiti accertati in sede penale ‒ da cui è emerso che: l’appellante ha simulato, nel corso del servizio a bordo di volante in data 21 ottobre 2011, unitamente al collega di pattuglia con lui, un controllo a due cittadini stranieri, ai quali, dopo averli strattonati, ha sottratto somme di denaro per un valore totale di € 645,00; successivamente, in data 12 novembre 2001, sempre nel corso del servizio, unitamente ad altri colleghi, ha concorso alla commissione dei reati di lesioni e di sequestro di persona nei confronti di altro cittadino straniero che veniva ammanettato, pur non essendo in stato di arresto, condotto in una zona buia e isolata, picchiato e lasciato a terra, dopo che gli erano state tagliate le scarpe, rendendole così inutilizzabili ‒ sono indubbiamente sussumibili nella fattispecie di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 737 del 1981, secondo cui: «[l]a destituzione è inflitta: 1) per atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso morale; 2) per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento; 3) per grave abuso di autorità o di fiducia; 4) per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all’Amministrazione della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati […]».
L’Amministrazione ‒ con valutazione autonoma, priva di automatismi e aderente alle norme disciplinari applicate ‒ ha ampiamente motivato le ragioni per cui la condotta accertata, «frutto di un’azione predatoria consumata in totale carenza di potere istituzionale e con abuso dell’esercizio delle funzioni», fosse non compatibile con l’ulteriore permanenza in servizio del dipendente, in quanto idonea ad arrecare un gravissimo pregiudizio alla credibilità dello Stato, nonché alla fiducia riposta dalla collettività nella conformità alla legge dell’attività delle Forze dell’ordine.
Il Consiglio di Disciplina ha, sul punto, condivisibilmente evidenziato che i fatti penalmente accertati «sono da ritenersi oggettivamente gravi se commessi da un qualunque individuo e appaiono particolarmente aberranti in considerazione dell’incarico rivestito dal suo autore, chiamato ad essere servitore dello Stato e tutore della Legge e dei cittadini», aggiungendo altresì che «l’aver commesso degli atti criminosi ai danni di soggetti che per le loro condizioni personali e sociali sono da considerarsi più deboli e che ciò sia avvenuto avvalendosi del timore reverenziale che incute la funzione istituzionale svolta costituisce un grave abuso dell’autorità che invece di essere esercitata per ragioni di servizio viene piegata a fini diversi da quelli istituzionali».
Deve poi precisarsi che l’interessato, anche nel presente giudizio, non ha evidenziato quali temi di indagine, se adeguatamente approfonditi, avrebbero potuto inficiare le valutazioni cui è giunto l’organo disciplinare, ad esempio ridimensionando il disvalore morale connesso al comportamento addebitato.
4.3.‒ La particolare antigiuridicità della condotta e la vistosa deviazione dai principi deontologici rendevano recessive le considerazioni dello stato di servizio dell’appellante.
A questo riguardo, l’art. 13 del d.P.R. n. 737 del 1981, prescrive sì che l’organo competente ad infliggere la sanzione deve «tener conto di tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, del carattere, dell’età, della qualifica e dell'anzianità di servizio», ma anche di «sanzionare con maggior rigore le mancanze commesse in servizio o che abbiano prodotto più gravi conseguenze per il servizio, quelle commesse in presenza o in concorso con inferiori o indicanti scarso senso morale e quelle recidive o abituali».
Sotto altro profilo, va rimarcato che il tempo trascorso dalla commissione delle condotte da parte dell’appellante non è in grado di elidere la rescissione del vincolo fiduciario con la stessa. Ha osservato peraltro l’Adunanza plenaria che, in materia di procedimento disciplinare, «l’attesa della sentenza conclusiva dell’intero processo penale, onde avviare o riprendere il procedimento sanzionatorio, lungi dal costituire un irragionevole ritardo, costituisce invece una evidente garanzia per la completezza e correttezza del giudizio, e ciò sia in favore del dipendente pubblico (militare) sia in favore non già dell’amministrazione/soggetto, ma del valore costituzionalmente tutelato del buon andamento dell'attività amministrativa; quella medesima esigenza, cioè, che aveva ex ante reso opportuno sospendere il procedimento disciplinare» (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 13 settembre 2022, n. 14).
Il Collegio non ravvisa dunque alcuna abnormità o manifesta sproporzione nel giudizio di gravità dei fatti espresso nei confronti del ricorrente.
4.4.– Da ultimo, non è ravvisabile una disparità di trattamento con la posizione del collega -OMISSIS-condannato in sede penale per i medesimi fatti, il quale, a differenza degli altri colleghi coinvolti nel medesimo procedimento penale, non è stato destituito, bensì sanzionato con la sospensione dal servizio nella misura edittale massima.
Ricorda il Collegio che l’uguaglianza di fronte alla legge implica che l’Amministrazione non possa ‘discriminare’ ‒ nel senso che la stessa deve disporre trattamenti uguali per situazioni ragionevolmente uguali e, viceversa, trattamenti diversi per situazioni ragionevolmente diverse ‒ non che non possa ‘distinguere’ sulla base di motivazioni oggettive.
Nel caso in esame, l’Amministrazione ha evidenziato come la posizione del collega -OMISSIS-fosse connotata da un minore livello di responsabilità, in quanto questi, all’epoca un giovane agente che nella pattuglia rivestiva il ruolo di autista-gregario, non aveva materialmente sottratto la somma di denaro e il cellulare al cittadino extracomunitario, né commesso atti di violenza nei suoi confronti (come dichiarato dalla parte lesa), contrariamente, dunque, alla condotta ascritta all’appellante.
5.– Con l’ultimo motivo di gravame, l’appellante censura il capo della sentenza di primo grado che ne ha disposto la condanna al pagamento delle spese di lite.
Si sostiene che, considerata la causa e la posizione delle relative parti, la pronuncia di condanna alle spese legali si paleserebbe eccessiva e incongrua.
5.1.‒ La censura non può essere accolta.
Va ricordato, in termini generali, che il giudice di primo grado esercita ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese di lite, sia ai fini della condanna, sia ai fini della compensazione, con il solo limite dell’abnormità o della manifesta ingiustizia (cfr.: Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 24 maggio 2007, n. 8; Sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 6887; Sez. IV, 8 ottobre 2019, n. 6797; Sez. IV, 23 settembre 2019, n. 6352; Sez. III, 13 dicembre 2018, n. 7039).
La ‘manifesta abnormità’, secondo l’indirizzo esegetico in commento, ricorre solo in situazioni eccezionali, identificate dalla giurisprudenza nell’erronea condanna alle spese della parte vittoriosa e nella manifesta e macroscopica eccessività o sproporzione della condanna.
5.2.‒ Nella fattispecie in esame, la statuizione del giudice di prime cure non rientra affatto nell’anzidetta ipotesi di ‘manifesta abnormità’, in quanto si limita ad applicare la regola generale per cui «il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte» (art. 26, comma 1, c.p.a., che richiama l’art. 91 c.p.c.).
L’importo della liquidazione effettuata (nella misura di € 3.000,00) non appare affatto esorbitante rispetto alle tariffe professionali.
6.– Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate tra le parti, tenuto conto che la difesa erariale si è costituita nel giudizio di appello con memoria di mero stile.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
MI VO, Presidente
DA EO, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA EO | MI VO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.