Ordinanza cautelare 29 novembre 2017
Ordinanza presidenziale 24 giugno 2022
Sentenza 18 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00097/2026REG.PROV.COLL.
N. 05935/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5935 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 08506/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il Cons. OB RA;
Dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio l’odierno appellante ha impugnato il decreto del 03/08/17 con cui il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in riferimento ai fatti di cui al foglio di contestazione di addebiti del 06/12/16, gli ha inflitto la sanzione disciplinare della
deplorazione, ai sensi dell’art. 5 n. 4 d.p.r. n. 737/81; l’impugnazione è stata estesa ad ogni atto connesso, tra cui la lettera di contestazione degli addebiti del 06/12/16.
2. In esito al giudizio di primo grado il TAR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto il ricorso ritenendo che l’azione disciplinare era stata avviata tempestivamente, che l’Amministrazione si era basata sui fatti accertati in sede penale, all’esito di un procedimento conclusosi fra l’altro con una pronuncia applicativa della prescrizione, e che non si apprezzava contraddittorietà rispetto ad altra vicenda che vedeva coinvolto il medesimo ricorrente, in cui l’Amministrazione aveva scelto di non esercitare l’azione penale a fronte di una sentenza di proscioglimento per prescrizione, come quella all’origine del provvedimento impugnato.
3. Il sig. -OMISSIS- ha proposto appello.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, insistendo per la reiezione del gravame.
5. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 13 novembre 2025, in occasione della quale, previo scambio di memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Con il primo motivo d’appello si deduce l’erroneità della appellata sentenza per aver respinto la censura con cui l’appellante deduceva la violazione dell’art. 9 comma 6 d.p.r. n. 737/81 e l’estinzione dell’azione disciplinare per tardivo avvio dell’azione disciplinare, in particolare perché la contestazione degli addebiti risalirebbe al 06/12/12 e, quindi, sarebbe intervenuta oltre il termine di 120 giorni decorrente dal 23/03/16, data in cui il Giudice di Pace di Roma ha emesso la sentenza n. 17/2016 i cui fatti sono oggetto della contestata sanzione.
6.1. Il TAR ha respinto la censura richiamando la giurisprudenza secondo cui i termini del procedimento disciplinare previsti dall’art. 9 d.p.r. n. 737/81 decorrono dalla conoscenza qualificata della sentenza passata in giudicato, ossia da quando l'amministrazione acquisisce contezza dei fatti rilevanti mediante conoscenza della sentenza in forma integrale: applicando il suddetto criterio il termine di 120 giorni decorrerebbe dal 10 agosto 2016, giorno in cui il Ministero ha ricevuto la notifica della sentenza penale all’origine del procedimento.
L’appellante ripropone la tesi già esposta in primo grado, che fa leva sul tenore letterale dell’art. 9 del d.p.r. n. 737/81, che impone di esercitare l’azione disciplinare entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza oppure entro 40 giorni dalla notifica della stessa:
l’appellante richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 150 del 2019, secondo cui la L. n. 97/2011, che ha riformulato la disciplina dell’art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990 relativamente ai rapporti tra il procedimento penale conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna e il procedimento disciplinare instaurato (o proseguito dopo la sospensione) per gli stessi fatti, è applicabile anche agli appartenenti alle Forze di Polizia: dovrebbe quindi farsi applicazione dell’art. 5, comma 4, della citata L. n. 97/2001, che fissa in 90 giorni dalla notifica della sentenza di condanna il termine per l’avvio del procedimento disciplinare.
6.2. La censura è destituita di fondamento.
6.2.1. Secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, i termini di cui all'art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737 del 1981, decorrono non dalla pubblicazione o passaggio in giudicato della sentenza, bensì dalla conoscenza qualificata da parte dell'Amministrazione, derivante dall'acquisizione della copia conforme della sentenza irrevocabile di condanna o dalla notificazione della sentenza ad opera dell'interessato (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, sentenze n. 6726 del 2022; n. 1465 del 2021; n. 3956 del 2020; n. 3869 del 2020; n. 1499 del 2020; n. 4940 del 2019).
In tal senso, si veda anche Corte cost. 21 marzo 2014, n. 51 che, nel pronunciarsi in ordine alla costituzionalità di una norma (art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 449/1992, secondo la quale, «quando da un procedimento penale comunque definito emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione ») avente tenore analogo a quella che viene in rilievo nel caso di specie, ha – sul presupposto di principio ancor valido - rigettato la questione di costituzionalità sollevata ritenendo possibile intrepretare la disposizione in senso costituzionalmente orientato. Al riguardo, la Corte costituzionale ha affermato che “ il buon andamento dell'azione amministrativa sollecita un'interpretazione che valorizzi l'intervenuta conoscenza da parte dell'amministrazione della sentenza di non doversi procedere. Solo in tal modo, infatti, è possibile assicurare un corretto bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti che vengono in rilievo nel procedimento ”.
Diversamente opinando, si perverrebbe all'illogica conclusione di sottoporre l'esercizio del potere disciplinare al termine decadenziale in questione senza che l'Amministrazione competente abbia alcuna conoscenza degli elementi fattuali emersi in sede penale e suscettibili di legittimare il procedimento sanzionatorio, e costringendola a interrogare, in continuazione, le varie Cancellerie dei diversi Tribunali, per ogni procedimento penale collegato ad un procedimento disciplinare.
Detto approdo ermeneutico è, del resto, coerente con le affermazioni contenute nella decisione della Corte costituzionale n. 186 del 2004, che ha ritenuto "irragionevole e contraria al buon andamento" la disposizione transitoria dell'art. 10, comma 3, della legge 27 marzo 2001, n. 97, nella parte in cui, per fatti anteriori alla entrata in vigore della legge, faceva decorrere il termine per l'instaurazione del procedimento disciplinare dal momento della conclusione del giudizio penale, anziché dalla comunicazione della relativa sentenza all'amministrazione. Pertanto, il dies a quo per il computo dei termini che decorrono dalla sentenza penale, da qualunque norma siano previsti, non può che coincidere con la comunicazione della stessa alla amministrazione, essendo una diversa interpretazione del tutto irragionevole e contraria al buon andamento.
Nell'ambito del parallelo ordinamento militare, la stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 14 del 2022, ha recentemente statuito che, ai fini della instaurazione o ripresa del procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 1392, comma 3, e 1393, comma 4, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, " la conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale deve essere integrale, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, e legalmente certa, dovendo la stessa irrevocabilità risultare formalmente, secondo le modalità previste dalla legge ".
6.3. Gli argomenti dell’appellante non colgono nel segno. In disparte la considerazione che con il ricorso di primo grado egli non ha invocato l’applicabilità dell’art. 5, comma 4, della L. n. 97/2001, sicché sotto questo profilo la censura in esame è anche inammissibile perché proposta per la prima volta in grado d’appello, va rilevato che la previsione di un termine rigido per l’avvio, e per la conclusione, di un procedimento disciplinare si giustifica solo quando il giudice penale abbia accertato i fatti con una sentenza penale di condanna, che non richiede da parte dell’amministrazione alcuna attività autonoma ed ulteriore di accertamento dei fatti: tale situazione non ricorre nel caso di una sentenza di patteggiamento o di assoluzione per prescrizione del reato, ipotesi, queste, che la sentenza dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato n. 10 de 2006, ha ritenuto analoghe sotto il profilo che richiedono all’Amministrazione, in sede di procedimento disciplinare, di effettuare sempre un autonomo accertamento del fatto.
6.4. In definitiva, il Collegio ritiene che la specificità della disciplina dettata dal D.P.R. n. 737/81 per la Polizia di Stato esclude che ai procedimenti disciplinari degli appartenenti alla suddetta forza di polizia possano trovare applicazioni le previsioni di cui alla L. n. 97/2001 che non siano compatibili; di conseguenza i termini per l’esercizio dell’azione disciplinare e quelli per la relativa conclusione sono quelli indicati dall’art. 9, comma 5, del D.P.R. n. 737/81, norma che peraltro deve essere interpretata in senso costituzionalmente orientato, e quindi nel senso che, in mancanza di notifica della sentenza all’Amministrazione, il termine di 120 giorni decorre dal momento in cui l’Amministrazione acquisisce piena conoscenza della sentenza per effetto della comunicazione fattane dalla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza.
6.5. Il primo motivo d’appello è dunque fondato.
7. Con il secondo motivo d’appello si deduce l’erroneità dell’appellata sentenza per error in iudicando , travisamento, erronea valutazione dei fatti e difetto di motivazione, in relazione all’affermazione del TAR secondo cui l’Amministrazione avrebbe posto a base della sanzione disciplinare impugnata una attività istruttoria che l’ha portata a ritenere dimostrati i fatti all’origine dell’imputazione, anche in ragione della inattendibilità della versione difensiva dell’incolpato alla luce del contesto generale dei pregressi rapporti con le persone offese.
7.1. In particolare, secondo il TAR la valutazione dell’amministrazione resisterebbe alle censure dell’odierno appellante anche in considerazione del fatto che la sentenza n. 17/2016 ha assolto l’imputato dai reati a lui ascritti per intervenuta prescrizione e perché il fatto di cui all’art. 594 c.p.
non è più previsto dalla legge come reato e, quindi, con formule non idonee a vincolare l’Amministrazione in sede disciplinare. Il TAR ha anche escluso contraddittorietà tra il comportamento che l’Amministrazione ha tenuto nel caso in esame e quello tenuto in un caso precedente, ove l’Amministrazione non aveva attivato il potere disciplinare a fronte di una sentenza di assoluzione per prescrizione, sul presupposto che la decisione di esercitare l’azione disciplinare è connotata da elevata discrezionalità, incensurabile nel caso di specie a fronte della non dimostrata identità tra le due fattispecie.
7.2. L’appellante contesta tale motivazione, allegando di aver depositato, nel corso del procedimento, una memoria nella quale sosteneva che lo stesso ed il proprio fratello erano vittime di comportamenti aggressivi di una copia di coniugi vicini di casa, denunciati per abusi edilizi e protetti da appartenenti ad una nota famiglia di malavitosi: sarebbero state le angherie poste in essere da questi ultimi (consistenti prima in violenze e minacce, poi in false denunce di vario genere) a indurre l’appellante a tenere il comportamento descritto nell’atto di contestazione degli addebiti, consistente nel rivolgere insulti e nell’aizzare il cane nei confronti dei vicini, facendo cadere a terra la signora, che si procurava in tal modo delle lezioni. L’appellante sottolinea, inoltre, di aver contestato gli addebiti, ribadendo di essere la vittima di reiterati comportamenti tenuti dai vicini da lui denunciati e di aver sollevato la questione della contraddittorietà del comportamento tenuto dall’Amministrazione solo perché “ ragionevolmente si poteva pensare che anche nel caso di specie avesse valutato che dietro a tali processi penali vi era una macchinazione ai suoi danni, ordita dai vicini insieme alla famiglia DA, che come si è potuto in seguito appurare con
procedimenti penali che negli anni si sono susseguiti, era addentro in diverse amministrazioni, compresa purtroppo anche quella della Polizia. ”.
7.3. La censura è infondata. Le considerazioni svolte dall’appellante non dimostrano la verità della sua versione dei fatti, ovvero la circostanza di essere stato destinatario, insieme al fratello, di azioni minacciose ed aggressive poste in essere dai vicini di casa con l’ausilio di membri di un clan mafioso. Soprattutto, anche nella memoria difensiva del 16 gennaio 2017 l’appellante non nega di aver indirizzato degli insulti all’indirizzo dei coniugi vicini di casa né di aver aizzato il proprio cane contro gli stessi, lasciando che lo stesso facesse cadere a terra la signora. Ciò precisato, e anche a voler ritenere che effettivamente i vicini di casa abbiano sfruttato l’amicizia con il membro del clan mafioso per minacciare e condizionare il comportamento dell’appellante, rimane il fatto che costui non ha negato i fatti specifici posti a base della contestazione dell’addebito, e che la versione dei fatti fornita nella memoria difensiva del 16 gennaio 2017 non è sufficientemente circostanziata da consentire di affermare che il comportamento tenuto nell’occasione sia stato conseguente, necessitato e come tale scriminato dall’esigenza di difendere sé o il fratello dall’aggressione posta in essere dal vicino e dal compare.
Quanto all’allegata contraddittorietà del comportamento tenuto dall’Amministrazione va confermata l’affermazione del primo giudice secondo cui l’esercizio dell’azione disciplinare è, almeno con riferimento agli illeciti meno gravi, espressione di discrezionalità e che il differente trattamento può giustificarsi proprio in relazione alla reiterazione degli episodi e dei procedimenti penali.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va respinto.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore della resistente Amministrazione, delle spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 4.000,00 (quattromila), oltre accessori, se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI RO, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
OB RA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB RA | GI RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.