Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/03/2026, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00339/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01308/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1308 del 2023, proposto da
AN Service S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Consip S.p.A. e Liceo Classico Lc Tito Livio Martina Franca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'accertamento
del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dal settembre 2018, nell’ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del30 dicembre 2013, prot.12802/C.14.a (CIG 5538205F54), emesso dal Liceo Statale Tito Livio di Martina Franca (TA)nell’ambito della convenzione Consip sottoscritta da AN «per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione» (CIG4411145003)e,
ove occorrer possa, per l’annullamento
della nota prot.11678del 16 ottobre2023, comunicata in pari data, con la quale il Liceo Statale Tito Livio ha opposto diniego all’istanza di revisione prezzi formulata dalla AN Service s.r.l.;
nonché per la condanna al pagamento in favore della ricorrente:
-dell’importo complessivo di €1.934,00oltreIVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 29 febbraio2020,
-degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito,
della Consip S.p.A. e del Liceo Classico Lc Tito Livio Martina Franca;
Vista la dichiarazione di cessazione della materia del contendere depositata in giudizio dalla Società ricorrente il 10 gennaio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa IA UR e uditi per le parti i difensori l’Avv. Ventura, in sostituzione degli Avv.ti F. Martinez e D. Moscuzza, per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato R. Corciulo per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato alle controparti il 5 dicembre 2023 e depositato in giudizio il 20 dicembre 2023, la Società ricorrente ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue.
2.1. Espone:
- di aver stipulato, in data 23 novembre 2013, con Consip S.p.A. la convenzione per l’affidamento dei “Servizi di pulizia e altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della pubblica amministrazione, il cui art. 10 comma 5 prevedeva che: “i corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett.c) e 5 del D. Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) con le modalità indicate al par 9.4 del Capitolato Tecnico”;
- il Liceo Statale Tito Livio con l’Ordinativo Principale di Fornitura prot. 12802/C.14.a del 30 dicembre 2013 ha aderito alla Convenzione Consip e ha ordinato a AN Service S.R.L. di provvedere all’esecuzione del servizio di pulizia, secondo le modalità e per gli immobili stabiliti nel Piano Dettagliato delle Attività, servizio che sarebbe stato espletato per l’intera durata contrattuale fino al 29 febbraio 2020.
- In data 7 settembre 2023 la AN Service S.R.L. ha formulato istanza volta a ottenere il riconoscimento della revisione prezzi, secondo le modalità previste dall’art. 9.4 del Capitolato, per il periodo da settembre 2018 al termine del servizio, rispetto al quale non era intervenuta la prescrizione quinquennale prevista dalla legge, allegando la relativa fattura n. 32340670 emessa in data 31 agosto 2023 e il conteggio della revisione. Tale istanza è stata riscontrata dall’Amministrazione con la nota prot. 11678 del 16 ottobre 2023 del 13 settembre 2023, comunicata in pari data, con la quale il Liceo Statale Tito Livio ha opposto diniego all’istanza di revisione prezzi formulata dalla AN Service s.r.l., respingendo la fattura emessa.
3. A sostegno del ricorso, dopo aver motivato in ordine alla sussistenza della giurisdizione dell’adito G.A., sono state dedotte le censure di seguito rubricate.
I) Il diritto alla revisione dei prezzi;
II) La quantificazione dell’importo dovuto ai sensi dell’art. 9.4 del Capitolato tecnico;
III) La spettanza degli interessi moratori.
4. Il 15 gennaio 2024 si sono costituiti in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero dell’Istruzione e del Merito,la Consip S.p.A. e il Liceo Classico Lc Tito Livio Martina Franca, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Il 10 gennaio 2025 la parte ricorrente ha depositato apposita istanza di dichiarazione della improcedibilità del gravame per cessazione della materia del contendere essendo intervenuto il pagamento di quanto richiesto, con richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite.
6. Il 26 marzo 2025 l’Avvocatura distrettuale dello Stato ha depositato in giudizio i mandati di pagamento n. 662 e n. 663.
7. Nella pubblica udienza del 6 maggio 2025, il Presidente della Sezione, preliminarmente a verbale, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha indicato una possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell'adito G.A. in presenza di una clausola che contempla sia nell' an che nel quantum il diritto della parte, odierna ricorrente, alla revisione dei prezzi indicati. A seguito del rilievo ufficioso effettuato dal Presidente della Sezione e segnalato che questione identica sarà decisa in appello dal Consiglio di Stato a seguito dell'udienza fissata per il 20 c.m., il difensore di parte ricorrente ha chiesto un rinvio della causa. Il Presidente della Sezione, ritenuta giustificata la richiesta di rinvio per le ragioni evidenziate dal predetto difensore, ha disposto il rinvio della causa per la trattazione nel merito all'udienza pubblica del 24 febbraio 2026.
8. Nella pubblica udienza del 24 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
9. In via preliminare, questo Tribunale ritiene che la presente controversia (inerente la clausola di revisione -ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. n.163 del 2006- dei prezzi in un contratto qualificabile come appalto pubblico di servizi) rientra nella giurisdizione esclusiva dell’adito Giudice Amministrativo, anche alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato n. 5150 del 12 giugno 2025.
Ritiene opportuno il Collegio, al riguardo, richiamare le disposizioni normative ed in particolare: l’art. 244 del D. Lgs. n. 163 del 2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici), ratione temporis applicabile, che stabilisce che “ Il Codice del Processo Amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici ”; l’art. 133, comma 1, lett. e) n. 2, del Codice del Processo Amministrativo che prevede che: “ Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (…) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 (…) ” e, infine, l’art. 115 D. Lgs. n. 163 del 2006 (riproduttivo dell’art. 6, quarto comma, della Legge n° 537/1993, come modificato dall’art. 44 della L. n° 724/1994) che recita: “ Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5. ”.
10. Il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
In particolare, osserva il Collegio che, con memoria del 10 gennaio 2025, la Società ricorrente ha comunicato che, nelle more del giudizio, è intervenuto il pagamento di quanto richiesto, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La giurisprudenza ha precisato, inoltre, che “ La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. ” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823).
Alla luce delle predette coordinate giurisprudenziali, nel caso de quo , essendo intervenuto l’integrale pagamento di quanto richiesto dalla Società ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ”.
11. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.
12. Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione della recente risoluzione della questione di giurisdizione con la pronuncia del Consiglio di Stato n. 5150 del 12 giugno 2025 -oltre che dalla infondatezza della richiesta di pagamento degli interessi dal dì del dovuto e non già a far data dall’eventuale sentenza di accoglimento -, per dichiarare integralmente compensate tra tutte le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT RO, Presidente
IA UR, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA UR | AT RO |
IL SEGRETARIO