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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/10/2025, n. 4558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4558 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6105/2025 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa AR LA MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 20 maggio 2025
da
Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura prodotta sub doc. 1, dagli Avv.ti Fabio Meazza ed Elisa Gasco con studio in Milano, via Pietro Paleocapa, n. 6, ricorrente contro
Controparte_1 in persona del suo Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante dott.ssa con gli avv.ti Andrea Stanchi, Annamaria Pedroni e Simona Controparte_2
DE elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, viale Majno 23, come da procura speciale allegata alla memoria convenuta
OGGETTO: impugnazione licenziamento
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 20 maggio 2025, il sig. si è rivolto all'intestato Tribunale Pt_1 ed, agendo nei confronti della società , ha chiesto accogliersi le CP_1 conclusioni di seguito riportate:
“Sul licenziamento
In via principale
Accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, il mancato superamento da parte del signor del periodo di conservazione del posto di lavoro;
Pt_1
Accertare e dichiarare, per la causali esposte in narrativa, la violazione da parte di CP_3 dell'art. 2110 cod. civ.
[...]
Accertare e dichiarare, per la causali esposte in narrativa, nullo e/o inesistente il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto al signor con decorrenza dal 30/11/2024; Pt_1
Conseguentemente, per i motivi esposti in narrativa, condannare alla reintegra Controparte_3 del signor nonché a corrispondere al ricorrente un'indennità al tallone di € 1.904,04 mensili Pt_1 lordi a titolo di risarcimento del danno subito dal licenziamento nullo e/o inesistente corrispondente al periodo dal 1/12/2024 sino a quello dell'effettiva pronuncia di reintegrazione, in misura comunque non inferiore alle cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
In via subordinata
- Accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, la mancata concessione dell'aspettativa per motivi di salute al ricorrente al fine della conservazione del posto di lavoro;
- accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, il mancato superamento da parte del signor del periodo previsto dall'aspettativa per motivi di salute o, in subordine, la Pt_1 discriminazione subita dal ricorrente e/o la violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede contrattuale;
- accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, la nullità e/o l'inesistenza del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo per superamento del periodo di comporto comminato al ricorrente con decorrenza dal 30/11/2024;
- conseguentemente, per i motivi esposti in narrativa, condannare alla reintegra Controparte_3 del signor Valore, nonché a corrispondere al ricorrente un'indennità al tallone di € 1.904,04 mensili lordi a titolo di risarcimento del danno subito dal licenziamento nullo e/o inesistente corrispondente al periodo dal 1/12/2024 sino a quello dell'effettiva pronuncia di reintegrazione, in misura comunque non inferiore alle cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
Sul risarcimento del danno
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la responsabilità di per Controparte_3
i danni non patrimoniali causati al ricorrente;
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che il signor ha subito un danno Pt_1 quantificabile in via equitativa in € 5.000,00 o nella diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia;
Per l'effetto, condannare a risarcire al signor il danno subito Controparte_3 Pt_1 quantificabile in via equitativa in € 5.000,00 o nelle rispettive diverse maggiori o minori somme ritenute di giustizia.
In ogni caso
- con rivalutazione monetaria e interessi legali;
- con vittoria di compenso e spese del presente giudizio”.
Deduceva parte ricorrente:
-di essere stato assunto da con contratto a tempo determinato a far Controparte_3 data dal 10/01/2017, poi prorogato, nonché trasformato in contratto a tempo indeterminato, con mansioni di autista di linea - operatore di esercizio, parametro 140, Area professionale 3°, area operativa esercizio sezione automobilistico, filoviario e tranviario, CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri e internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione (ANAV) (docc. 3- 6);
-che la società svolge attività di trasporto pubblico locale nel bacino Controparte_3
Nord Ovest della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza. Inoltre, per conto di gestisce alcune linee nell'area urbana di Controparte_4
Milano, Paderno Dugnano e Castellanza, nonché i collegamenti autobus con le stazioni ferroviarie di Rho e di Rho Fiera, di Saronno, di di Bollate, ecc… e CP_5
l'aeroporto di Malpensa, e con i poli scolastici di Rho, di Saronno, di Legnano, di Arese, ecc.. e gli , di di Bollate, ecc... (doc. 2). Controparte_6 CP_5
-che, verso la fine del 2021/principio del 2022, dopo 5 anni di esecuzione protratta delle proprie mansioni, aveva iniziato a soffrire e ad accusare intensi dolori alla schiena, all'area lombare, all'anca e al gluteo destro, nonché a tutta la gamba destra fino ad arrivare al piede, sfociati in un'ernia discale generatasi per le continue sollecitazioni e per la prolungata postura seduta durante la guida;
-che, a causa delle predette patologie, aveva usufruito di alcune giornate di assenza per malattia come evidenziato nella lettera di licenziamento (doc. 8);
-che, dopo l' intervento di microdiscectomia (ernia discale) IVL- VL destra (doc. 9a), perdurante la sintomatologia dolorosa, era stato sottoposto nuovamente ad accertamenti clinici presso l con immediata somministrazione Controparte_7 della terapia del dolore e ciclo di infiltrazioni ed ozonoterapia, senza, tuttavia alcun beneficio;
-che, nonostante ciò, all'esito della visita medico aziendale, era stato dichiarato idoneo alla mansione di autista senza alcuna limitazione;
-che di poi su indicazione della dott.ssa , dirigente medico presso l'Istituto Per_1
DI AL, si era, nuovamente, assentato dal posto di lavoro Alla fine di novembre 2023, il ricorrente accusava un forte dolore alla parte anteriore;
-che alla patologia già detta, alla fine del 2023 aveva subito la rottura della cuffia dei rotatori (doc. 11) del braccio destro con consiglio di ricovero per artroscopia e riparazione chirurgica;
-che la datrice di lavoro era ben consapevole del suo stato di salute;
-che, ciò nonostante, in data 27/11/2024, gli era stata consegnata lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto: “Le comunichiamo che abbiamo constatato che dai certificati medici in nostro possesso, risulta che Lei negli ultimi 36 mesi (3 anni) è rimasto assente per malattia, sino al giorno 16/11/2024 per un totale di 382 giorni” “il Vigente CCNL all'art. 65 prevede la conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi” “è stato assente per malattia, nell'arco degli ultimi 36 mesi, complessivamente per 382 giorni su 838 giorni lavorativi e che, conseguentemente le Sue prolungate assenze per malattia hanno ampiamente superato tutti i limiti di conservazione del posto di lavoro” (doc. 8);
-di aver, prontamente, impugnato il licenziamento deducendo l'errata applicazione degli accordi nazionali a modifica del CCNL: “Violazione del periodo di comporto: si contesta il calcolo del superamento del periodo di comporto, in quanto si applicano gli accordi nazionali 19 settembre 2005 e 15 novembre 2005 come menzionati dall'articolo 31 dell'Ipotesi di accordo 28/11/2015 in aggiunta alla circostanza che il sottoscritto rientra nella disciplina del R.D. 148/1931” (doc. 16).
In questa sede il ricorrente denuncia la nullità del licenziamento in quanto intimato nonostante il mancato superamento del periodo di comporto;
in subordine per mancata concessione dell'aspettativa. In ogni caso, chiede il risarcimento dei danni per violazione dell'obbligo datoriale di tutela della salute del lavoratore.
Si è costituita la resistente che ha contestato le eccezioni e deduzioni avversarie, CP_8 di cui ha chiesto il rigetto.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, autorizzato il deposito di brevi note difensive, all'udienza del 27 ottobre 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. è stato licenziato per superamento del periodo di comporto. Pt_1 I giorni di assenza dal lavoro, nella misura indicata nella lettera di licenziamento (giorni 382) non sono contestati, né, come meglio verrà illustrato nel prosieguo, il ricorrente chiede che, dal computo, siano sottratti dei periodi di malattia imputabili alla responsabilità del datore di lavoro. La questione sulla quale si concentrano le principali difese del sig. e le Pt_1 conseguenti richieste di nullità del licenziamento e di reintegra nel posto di lavoro riguarda il superamento del periodo di comporto, meglio se i 382 giorni di assenze abbiano determinato il superamento del comporto. A tale quesito le parti hanno offerto una differente risposta. Il ricorrente lo esclude, mentre la società, reclamando la piena legittimità del licenziamento, lo conferma. La divergenza tra le posizioni difensive nasce dalla diversa disciplina collettiva che ciascuna di esse pretende di applicare al contratto di lavoro del sig. con la Pt_1 società . CP_1
Il ricorrente invoca il CCNL ANAV a detta del quale, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi per assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi (comporto per sommatoria). Per contro, la società ritiene trovi applicazione l'art. 65, 2° comma, CCNL Autoferrotranvieri che prevede il diritto del lavoratore, con anzianità superiore a sei anni come il sig. alla conservazione del posto in caso di malattia per 12 mesi. Pt_1
Le diverse prospettive di parte hanno un'immediata e rilevante ricaduta nel presente giudizio. Ed, invero, solo laddove si dovesse ritenere che il periodo di comporto applicabile sia quello di dodici mesi, il licenziamento potrebbe dirsi giustificato. Al contrario, se la durata fosse quella indicata dal ricorrente, le assenze fatte dal sig. rimarrebbero al di sotto del comporto. Pt_1
La questione di diritto, sulla quale le difese si sono confrontate e che ha costituito oggetto anche delle note autorizzate, è già stata scrutinata da altro giudice di questo ufficio con pronuncia che, pur non troppo recente, è assolutamente attuale, in termini e del tutto condivisibile e che, pertanto, ai sensi dell'art. 118, terzo comma, disp. Att. c.p.c., si fa propria e viene, di seguito trascritta (Trib. Milano, dott. Mariani, precedente sub doc. 24 di parte resistente:
“pare utile premettere che è associata all'Anav. Non pare che Controparte_3 abbiano mai trovato applicazione presso la convenuta le previsioni Anac riferite alle imprese che operano in concessione e che trovano ragione nell'applicazione ad esse del r.d. 148/1931. Non è neppure stato contestato che sia un soggetto di diritto Controparte_3 privato che effettua servizi in concorrenza con altri operatori. Le linee gestite dalla società, come correttamente riferito dalla difesa di parte convenuta, non vengono esercitate per concessione ma sulla base di contratti di servizio e quindi a seguito di procedimenti di appalto pubblico. I servizi di trasporto svolti dalla società …sono servizi quindi di natura commerciale che si svolgono senza contributi economici pubblici ed in regime di autorizzazione (non concessione) da parte della Regine Lombardia.
Ciò pare sufficiente ad escludere i presupposti di applicabilità dell'R.D. del 1931 ed anche l'art. 4 della legge n. 1054/1960 che prevede l'estensione delle disposizioni del R.D. del 1931 n. 148 al personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani anche se non direttamente dipendente da azienda concessionaria.
L'art. 1 della legge 1054/60 ha come presupposto giuridico indefettibile l'apprezzamento (discrezionale) da parte del Ministero dei Trasporti -Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione (direttamente o comunque ad opera delle Autorità pubbliche) riguardo le esigenze dell'impresa di disporre di un numero superiore a venticinque dipendenti per l'espletamento del servizio.
Il precedente di legittimità che ha formato oggetto dell'integrazione documentale di parte ricorrente (Cass., 7 settembre 2018, n. 21905) non pare contraddire questi presupposti, se bene si intende, secondo quanto riferito al § 24 della motivazione.
L'addendum all'Accordo del 15 novembre 2005 disciplina il trattamento di malattia e infortunio “per i lavoratori ai quali non trovano applicazione le disposizioni di cui all'RD 148/1931 effettua, come detto sopra, servizi in Controparte_3 concorrenza con altri operatori e pertanto le linee gestite dalla convenuta non vengono esercitate per concessione ma sulla base di contratti di servizio] e soggetti ai trattamenti integrativi previsti dal titolo VIII del CCNL autoferrotranvieri 23.7.1976” e stabilisce l'applicazione del “trattamento economico di malattia sarà quello stabilito dall'accordo 15.11.2005, valido per i lavoratori soggetti al RD 8 gennaio 1931 n. 148” con decorrenza 31 dicembre 2008.
L'Accordo nazionale di rinnovo del 2015 all'art. 31, comma 2, con riferimento all'art. 4 dell'addendum sopra riportato e relativo ai lavoratori non soggetti all'RD 148/31, conferma l'applicazione in via transitoria e “fino a diversa disposizione delle parti” dell'art. 65 comma 2° del 23 luglio 1976 ribadendo l'impegno per la realizzazione della completa perequazione della disciplina della malattia tra il personale soggetto al regio decreto e quello non soggetto al medesimo”.
Nelle proprie note, la difesa del ricorrente ha richiamato la legge n. 628/52 che così dispone:
“Le disposizioni del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e relativi allegati, nonché le aggiunte e modificazioni legislative successivamente intervenute, sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) al personale delle filovie urbane ed extra urbane esercitate da aziende municipalizzate e private;
b) al personale dei servizi automobilistici urbani esercitati da aziende municipalizzate e private;
c) al personale dipendente dalle aziende di cui alla precedente lettera b), addetto a servizi automobilistici extra urbani che siano riconosciuti dal Ministero dei trasporti accessori e direttamente complementari, nell'ambito della stessa azienda, di quelli esercitati nei centri urbani.
Inoltre la legge n. 1054/60:
“Le disposizioni del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, i relativi allegati e le successive aggiunte e modificazioni, sono estesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani, anche se non direttamente dipendente da azienda concessionaria, e sempreche', a giudizio del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione - risulti superiore a 25 il numero di personale occorrente per le normali esigenze di tutti gli autoservizi, anche se urbani, ovunque esercitati dall'azienda.
Per gli autoservizi esercitati da aziende concessionarie di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie e di navigazione interna, si terra' conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del complesso del personale occorrente alle normali esigenze di tutti i servizi aziendali”.
Pur di fronte ad un chiaro dato normativo, si ritiene che, nel caso di specie, l'estensione delle disposizioni di cui al RD 148/31 non possa trovare spazio.
Ed, invero, per stessa ammissione del sig. le tratte da lui percorse non erano Pt_1 solo urbane, ma anche extraurbane. La società conferma che le tratte riguardavano le province di Milano, Monza Brianza.
L'applicabilità del regio decreto 148/31 è, per i lavoratori addetti a tali servizi, pur dipendenti da aziende private, soggette ad una valutazione del Ministero dei Trasporti, valutazione che, nel caso in esame manca.
In sede di discussione, la difesa di parte ricorrente ha ritenuto di dare una lettura della norma con esclusione della necessità della valutazione ministeriale, lettura che, tuttavia non appare giustificata e che non può essere condivisa, non individuandosi elementi che possano consentirla.
Non potendo applicare il CCNL ANAV, ma dovendo fa riferimento all'art. 65, 2° comma del CCNL peraltro citato nella stessa lettera di assunzione, Controparte_9 che prevede il diritto del lavoratore alla conservazione del posto, in caso di malattia, per 12 mesi, non può che concludersi nel senso che il recesso sia stato intimato dopo l'avvenuto superamento del periodo di comporto. Per tale sola ragione, il recesso è legittimo.
Il ricorrente ha, tuttavia, denunciato altro vizio del recesso datoriale, a suo dire intimato senza avergli offerto la possibilità di un'aspettativa, come, invece, fatto per altro suo collega.
L'applicabilità dell'art. 65 CCNL in luogo dell'Accordo AN 15 Controparte_9 novembre 2005 (che all'art. 4 prevede l'istituto dell'aspettativa) manifesta l'infondatezza della doglianza.
L'assenza di una specifica previsione, esclude di per sé che la società fosse tenuta a rendere edotto il ricorrente della possibilità di avvalersi dell'aspettativa, facoltà, tuttavia, che non risulta che il sig. abbia chiesto. Pt_1
L'assenza del lavoratore per malattia integra un'ipotesi di impossibilità parziale sopravvenuta dell'adempimento della prestazione lavorativa;
la circostanza è puramente oggettiva e il datore di lavoro non ha il potere di intervenire sulla durata della stessa, potendo e dovendo solo prenderne atto. Ciò posto, vi è da chiedersi solo se, l'approssimarsi del termine massimo di durata del comporto e quindi del diritto alla conservazione del posto di lavoro imponga al datore di lavoro un obbligo di comunicazione verso il lavoratore. La Suprema Corte ha, da sempre, escluso un tale obbligo sull'assunto che, salvo che il contratto collettivo disponga diversamente, non costituisce violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto la mancata comunicazione. La medesima, infatti, potrebbe, ad avviso del Supremo Collegio, servire a consentire al dipendente di porre in essere iniziative, quali ferie o aspettativa, sostanzialmente elusive dell'accertamento della sua inidoneità ad adempiere l'obbligazione (cfr. Cass. sez. lav. n. 14891/2006; Cass. sez. lav., 23920/10). Escluso, quindi, anche per l'assenza di qualsivoglia indicazione nella contrattazione collettiva, la sussistenza di un obbligo di comunicazione dell'approssimarsi della scadenza del comporto, si ritiene che anche l'ulteriore doglianza relativa al mancato avviso della possibilità di chiedere l'aspettativa non possa dirsi fondata.
Da ultimo, il ricorrente chiede il risarcimento dei danni alla propria integrità psico- fisica, sull'assunto che le patologie di cui vi è evidenza documentale, siano attribuibili al datore di lavoro.
Più precisamente, alla sua prolungata posizione di addetto alla guida.
Pur in presenza di documentazione medica, di cui non si deve né si vuole porre in discussione il valore scie4ntifico e probatorio, manca nel ricorso qualsivoglia elemento che consenta di ritenere la sussistenza di un nesso causale tra lo stato morboso del ricorrente e la sua attività lavorativa, ancora, tra la malattia e la responsabilità del datore di lavoro. Le deduzioni in atti ed i capitoli di prova, ancorchè ammessi, non risultano idonei a dimostrare il nesso di causalità, ma neppure le norme precauzionali violate del datore di lavoro e, quindi, fondanti la colpa dell'azienda.
La documentazione medica non offre elementi sufficienti né chiari a riguardo.
La difesa di parte ricorrente risulta, quindi, carente delle dovute allegazioni.
Per tutte le ragioni sopra illustrate, il ricorso va rigettato.
Sussistono, comunque, anche in considerazione delle diverse posizioni delle parti, motivi validi e sufficienti, per la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso:
-spese compensate
Milano, 27 ottobre 2025
Il giudice del lavoro
AR LA OG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa AR LA MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 20 maggio 2025
da
Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura prodotta sub doc. 1, dagli Avv.ti Fabio Meazza ed Elisa Gasco con studio in Milano, via Pietro Paleocapa, n. 6, ricorrente contro
Controparte_1 in persona del suo Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante dott.ssa con gli avv.ti Andrea Stanchi, Annamaria Pedroni e Simona Controparte_2
DE elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, viale Majno 23, come da procura speciale allegata alla memoria convenuta
OGGETTO: impugnazione licenziamento
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 20 maggio 2025, il sig. si è rivolto all'intestato Tribunale Pt_1 ed, agendo nei confronti della società , ha chiesto accogliersi le CP_1 conclusioni di seguito riportate:
“Sul licenziamento
In via principale
Accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, il mancato superamento da parte del signor del periodo di conservazione del posto di lavoro;
Pt_1
Accertare e dichiarare, per la causali esposte in narrativa, la violazione da parte di CP_3 dell'art. 2110 cod. civ.
[...]
Accertare e dichiarare, per la causali esposte in narrativa, nullo e/o inesistente il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto al signor con decorrenza dal 30/11/2024; Pt_1
Conseguentemente, per i motivi esposti in narrativa, condannare alla reintegra Controparte_3 del signor nonché a corrispondere al ricorrente un'indennità al tallone di € 1.904,04 mensili Pt_1 lordi a titolo di risarcimento del danno subito dal licenziamento nullo e/o inesistente corrispondente al periodo dal 1/12/2024 sino a quello dell'effettiva pronuncia di reintegrazione, in misura comunque non inferiore alle cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
In via subordinata
- Accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, la mancata concessione dell'aspettativa per motivi di salute al ricorrente al fine della conservazione del posto di lavoro;
- accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, il mancato superamento da parte del signor del periodo previsto dall'aspettativa per motivi di salute o, in subordine, la Pt_1 discriminazione subita dal ricorrente e/o la violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede contrattuale;
- accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, la nullità e/o l'inesistenza del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo per superamento del periodo di comporto comminato al ricorrente con decorrenza dal 30/11/2024;
- conseguentemente, per i motivi esposti in narrativa, condannare alla reintegra Controparte_3 del signor Valore, nonché a corrispondere al ricorrente un'indennità al tallone di € 1.904,04 mensili lordi a titolo di risarcimento del danno subito dal licenziamento nullo e/o inesistente corrispondente al periodo dal 1/12/2024 sino a quello dell'effettiva pronuncia di reintegrazione, in misura comunque non inferiore alle cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
Sul risarcimento del danno
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la responsabilità di per Controparte_3
i danni non patrimoniali causati al ricorrente;
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che il signor ha subito un danno Pt_1 quantificabile in via equitativa in € 5.000,00 o nella diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia;
Per l'effetto, condannare a risarcire al signor il danno subito Controparte_3 Pt_1 quantificabile in via equitativa in € 5.000,00 o nelle rispettive diverse maggiori o minori somme ritenute di giustizia.
In ogni caso
- con rivalutazione monetaria e interessi legali;
- con vittoria di compenso e spese del presente giudizio”.
Deduceva parte ricorrente:
-di essere stato assunto da con contratto a tempo determinato a far Controparte_3 data dal 10/01/2017, poi prorogato, nonché trasformato in contratto a tempo indeterminato, con mansioni di autista di linea - operatore di esercizio, parametro 140, Area professionale 3°, area operativa esercizio sezione automobilistico, filoviario e tranviario, CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri e internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione (ANAV) (docc. 3- 6);
-che la società svolge attività di trasporto pubblico locale nel bacino Controparte_3
Nord Ovest della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza. Inoltre, per conto di gestisce alcune linee nell'area urbana di Controparte_4
Milano, Paderno Dugnano e Castellanza, nonché i collegamenti autobus con le stazioni ferroviarie di Rho e di Rho Fiera, di Saronno, di di Bollate, ecc… e CP_5
l'aeroporto di Malpensa, e con i poli scolastici di Rho, di Saronno, di Legnano, di Arese, ecc.. e gli , di di Bollate, ecc... (doc. 2). Controparte_6 CP_5
-che, verso la fine del 2021/principio del 2022, dopo 5 anni di esecuzione protratta delle proprie mansioni, aveva iniziato a soffrire e ad accusare intensi dolori alla schiena, all'area lombare, all'anca e al gluteo destro, nonché a tutta la gamba destra fino ad arrivare al piede, sfociati in un'ernia discale generatasi per le continue sollecitazioni e per la prolungata postura seduta durante la guida;
-che, a causa delle predette patologie, aveva usufruito di alcune giornate di assenza per malattia come evidenziato nella lettera di licenziamento (doc. 8);
-che, dopo l' intervento di microdiscectomia (ernia discale) IVL- VL destra (doc. 9a), perdurante la sintomatologia dolorosa, era stato sottoposto nuovamente ad accertamenti clinici presso l con immediata somministrazione Controparte_7 della terapia del dolore e ciclo di infiltrazioni ed ozonoterapia, senza, tuttavia alcun beneficio;
-che, nonostante ciò, all'esito della visita medico aziendale, era stato dichiarato idoneo alla mansione di autista senza alcuna limitazione;
-che di poi su indicazione della dott.ssa , dirigente medico presso l'Istituto Per_1
DI AL, si era, nuovamente, assentato dal posto di lavoro Alla fine di novembre 2023, il ricorrente accusava un forte dolore alla parte anteriore;
-che alla patologia già detta, alla fine del 2023 aveva subito la rottura della cuffia dei rotatori (doc. 11) del braccio destro con consiglio di ricovero per artroscopia e riparazione chirurgica;
-che la datrice di lavoro era ben consapevole del suo stato di salute;
-che, ciò nonostante, in data 27/11/2024, gli era stata consegnata lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto: “Le comunichiamo che abbiamo constatato che dai certificati medici in nostro possesso, risulta che Lei negli ultimi 36 mesi (3 anni) è rimasto assente per malattia, sino al giorno 16/11/2024 per un totale di 382 giorni” “il Vigente CCNL all'art. 65 prevede la conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi” “è stato assente per malattia, nell'arco degli ultimi 36 mesi, complessivamente per 382 giorni su 838 giorni lavorativi e che, conseguentemente le Sue prolungate assenze per malattia hanno ampiamente superato tutti i limiti di conservazione del posto di lavoro” (doc. 8);
-di aver, prontamente, impugnato il licenziamento deducendo l'errata applicazione degli accordi nazionali a modifica del CCNL: “Violazione del periodo di comporto: si contesta il calcolo del superamento del periodo di comporto, in quanto si applicano gli accordi nazionali 19 settembre 2005 e 15 novembre 2005 come menzionati dall'articolo 31 dell'Ipotesi di accordo 28/11/2015 in aggiunta alla circostanza che il sottoscritto rientra nella disciplina del R.D. 148/1931” (doc. 16).
In questa sede il ricorrente denuncia la nullità del licenziamento in quanto intimato nonostante il mancato superamento del periodo di comporto;
in subordine per mancata concessione dell'aspettativa. In ogni caso, chiede il risarcimento dei danni per violazione dell'obbligo datoriale di tutela della salute del lavoratore.
Si è costituita la resistente che ha contestato le eccezioni e deduzioni avversarie, CP_8 di cui ha chiesto il rigetto.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, autorizzato il deposito di brevi note difensive, all'udienza del 27 ottobre 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. è stato licenziato per superamento del periodo di comporto. Pt_1 I giorni di assenza dal lavoro, nella misura indicata nella lettera di licenziamento (giorni 382) non sono contestati, né, come meglio verrà illustrato nel prosieguo, il ricorrente chiede che, dal computo, siano sottratti dei periodi di malattia imputabili alla responsabilità del datore di lavoro. La questione sulla quale si concentrano le principali difese del sig. e le Pt_1 conseguenti richieste di nullità del licenziamento e di reintegra nel posto di lavoro riguarda il superamento del periodo di comporto, meglio se i 382 giorni di assenze abbiano determinato il superamento del comporto. A tale quesito le parti hanno offerto una differente risposta. Il ricorrente lo esclude, mentre la società, reclamando la piena legittimità del licenziamento, lo conferma. La divergenza tra le posizioni difensive nasce dalla diversa disciplina collettiva che ciascuna di esse pretende di applicare al contratto di lavoro del sig. con la Pt_1 società . CP_1
Il ricorrente invoca il CCNL ANAV a detta del quale, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi per assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi (comporto per sommatoria). Per contro, la società ritiene trovi applicazione l'art. 65, 2° comma, CCNL Autoferrotranvieri che prevede il diritto del lavoratore, con anzianità superiore a sei anni come il sig. alla conservazione del posto in caso di malattia per 12 mesi. Pt_1
Le diverse prospettive di parte hanno un'immediata e rilevante ricaduta nel presente giudizio. Ed, invero, solo laddove si dovesse ritenere che il periodo di comporto applicabile sia quello di dodici mesi, il licenziamento potrebbe dirsi giustificato. Al contrario, se la durata fosse quella indicata dal ricorrente, le assenze fatte dal sig. rimarrebbero al di sotto del comporto. Pt_1
La questione di diritto, sulla quale le difese si sono confrontate e che ha costituito oggetto anche delle note autorizzate, è già stata scrutinata da altro giudice di questo ufficio con pronuncia che, pur non troppo recente, è assolutamente attuale, in termini e del tutto condivisibile e che, pertanto, ai sensi dell'art. 118, terzo comma, disp. Att. c.p.c., si fa propria e viene, di seguito trascritta (Trib. Milano, dott. Mariani, precedente sub doc. 24 di parte resistente:
“pare utile premettere che è associata all'Anav. Non pare che Controparte_3 abbiano mai trovato applicazione presso la convenuta le previsioni Anac riferite alle imprese che operano in concessione e che trovano ragione nell'applicazione ad esse del r.d. 148/1931. Non è neppure stato contestato che sia un soggetto di diritto Controparte_3 privato che effettua servizi in concorrenza con altri operatori. Le linee gestite dalla società, come correttamente riferito dalla difesa di parte convenuta, non vengono esercitate per concessione ma sulla base di contratti di servizio e quindi a seguito di procedimenti di appalto pubblico. I servizi di trasporto svolti dalla società …sono servizi quindi di natura commerciale che si svolgono senza contributi economici pubblici ed in regime di autorizzazione (non concessione) da parte della Regine Lombardia.
Ciò pare sufficiente ad escludere i presupposti di applicabilità dell'R.D. del 1931 ed anche l'art. 4 della legge n. 1054/1960 che prevede l'estensione delle disposizioni del R.D. del 1931 n. 148 al personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani anche se non direttamente dipendente da azienda concessionaria.
L'art. 1 della legge 1054/60 ha come presupposto giuridico indefettibile l'apprezzamento (discrezionale) da parte del Ministero dei Trasporti -Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione (direttamente o comunque ad opera delle Autorità pubbliche) riguardo le esigenze dell'impresa di disporre di un numero superiore a venticinque dipendenti per l'espletamento del servizio.
Il precedente di legittimità che ha formato oggetto dell'integrazione documentale di parte ricorrente (Cass., 7 settembre 2018, n. 21905) non pare contraddire questi presupposti, se bene si intende, secondo quanto riferito al § 24 della motivazione.
L'addendum all'Accordo del 15 novembre 2005 disciplina il trattamento di malattia e infortunio “per i lavoratori ai quali non trovano applicazione le disposizioni di cui all'RD 148/1931 effettua, come detto sopra, servizi in Controparte_3 concorrenza con altri operatori e pertanto le linee gestite dalla convenuta non vengono esercitate per concessione ma sulla base di contratti di servizio] e soggetti ai trattamenti integrativi previsti dal titolo VIII del CCNL autoferrotranvieri 23.7.1976” e stabilisce l'applicazione del “trattamento economico di malattia sarà quello stabilito dall'accordo 15.11.2005, valido per i lavoratori soggetti al RD 8 gennaio 1931 n. 148” con decorrenza 31 dicembre 2008.
L'Accordo nazionale di rinnovo del 2015 all'art. 31, comma 2, con riferimento all'art. 4 dell'addendum sopra riportato e relativo ai lavoratori non soggetti all'RD 148/31, conferma l'applicazione in via transitoria e “fino a diversa disposizione delle parti” dell'art. 65 comma 2° del 23 luglio 1976 ribadendo l'impegno per la realizzazione della completa perequazione della disciplina della malattia tra il personale soggetto al regio decreto e quello non soggetto al medesimo”.
Nelle proprie note, la difesa del ricorrente ha richiamato la legge n. 628/52 che così dispone:
“Le disposizioni del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e relativi allegati, nonché le aggiunte e modificazioni legislative successivamente intervenute, sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) al personale delle filovie urbane ed extra urbane esercitate da aziende municipalizzate e private;
b) al personale dei servizi automobilistici urbani esercitati da aziende municipalizzate e private;
c) al personale dipendente dalle aziende di cui alla precedente lettera b), addetto a servizi automobilistici extra urbani che siano riconosciuti dal Ministero dei trasporti accessori e direttamente complementari, nell'ambito della stessa azienda, di quelli esercitati nei centri urbani.
Inoltre la legge n. 1054/60:
“Le disposizioni del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, i relativi allegati e le successive aggiunte e modificazioni, sono estesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani, anche se non direttamente dipendente da azienda concessionaria, e sempreche', a giudizio del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione - risulti superiore a 25 il numero di personale occorrente per le normali esigenze di tutti gli autoservizi, anche se urbani, ovunque esercitati dall'azienda.
Per gli autoservizi esercitati da aziende concessionarie di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie e di navigazione interna, si terra' conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del complesso del personale occorrente alle normali esigenze di tutti i servizi aziendali”.
Pur di fronte ad un chiaro dato normativo, si ritiene che, nel caso di specie, l'estensione delle disposizioni di cui al RD 148/31 non possa trovare spazio.
Ed, invero, per stessa ammissione del sig. le tratte da lui percorse non erano Pt_1 solo urbane, ma anche extraurbane. La società conferma che le tratte riguardavano le province di Milano, Monza Brianza.
L'applicabilità del regio decreto 148/31 è, per i lavoratori addetti a tali servizi, pur dipendenti da aziende private, soggette ad una valutazione del Ministero dei Trasporti, valutazione che, nel caso in esame manca.
In sede di discussione, la difesa di parte ricorrente ha ritenuto di dare una lettura della norma con esclusione della necessità della valutazione ministeriale, lettura che, tuttavia non appare giustificata e che non può essere condivisa, non individuandosi elementi che possano consentirla.
Non potendo applicare il CCNL ANAV, ma dovendo fa riferimento all'art. 65, 2° comma del CCNL peraltro citato nella stessa lettera di assunzione, Controparte_9 che prevede il diritto del lavoratore alla conservazione del posto, in caso di malattia, per 12 mesi, non può che concludersi nel senso che il recesso sia stato intimato dopo l'avvenuto superamento del periodo di comporto. Per tale sola ragione, il recesso è legittimo.
Il ricorrente ha, tuttavia, denunciato altro vizio del recesso datoriale, a suo dire intimato senza avergli offerto la possibilità di un'aspettativa, come, invece, fatto per altro suo collega.
L'applicabilità dell'art. 65 CCNL in luogo dell'Accordo AN 15 Controparte_9 novembre 2005 (che all'art. 4 prevede l'istituto dell'aspettativa) manifesta l'infondatezza della doglianza.
L'assenza di una specifica previsione, esclude di per sé che la società fosse tenuta a rendere edotto il ricorrente della possibilità di avvalersi dell'aspettativa, facoltà, tuttavia, che non risulta che il sig. abbia chiesto. Pt_1
L'assenza del lavoratore per malattia integra un'ipotesi di impossibilità parziale sopravvenuta dell'adempimento della prestazione lavorativa;
la circostanza è puramente oggettiva e il datore di lavoro non ha il potere di intervenire sulla durata della stessa, potendo e dovendo solo prenderne atto. Ciò posto, vi è da chiedersi solo se, l'approssimarsi del termine massimo di durata del comporto e quindi del diritto alla conservazione del posto di lavoro imponga al datore di lavoro un obbligo di comunicazione verso il lavoratore. La Suprema Corte ha, da sempre, escluso un tale obbligo sull'assunto che, salvo che il contratto collettivo disponga diversamente, non costituisce violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto la mancata comunicazione. La medesima, infatti, potrebbe, ad avviso del Supremo Collegio, servire a consentire al dipendente di porre in essere iniziative, quali ferie o aspettativa, sostanzialmente elusive dell'accertamento della sua inidoneità ad adempiere l'obbligazione (cfr. Cass. sez. lav. n. 14891/2006; Cass. sez. lav., 23920/10). Escluso, quindi, anche per l'assenza di qualsivoglia indicazione nella contrattazione collettiva, la sussistenza di un obbligo di comunicazione dell'approssimarsi della scadenza del comporto, si ritiene che anche l'ulteriore doglianza relativa al mancato avviso della possibilità di chiedere l'aspettativa non possa dirsi fondata.
Da ultimo, il ricorrente chiede il risarcimento dei danni alla propria integrità psico- fisica, sull'assunto che le patologie di cui vi è evidenza documentale, siano attribuibili al datore di lavoro.
Più precisamente, alla sua prolungata posizione di addetto alla guida.
Pur in presenza di documentazione medica, di cui non si deve né si vuole porre in discussione il valore scie4ntifico e probatorio, manca nel ricorso qualsivoglia elemento che consenta di ritenere la sussistenza di un nesso causale tra lo stato morboso del ricorrente e la sua attività lavorativa, ancora, tra la malattia e la responsabilità del datore di lavoro. Le deduzioni in atti ed i capitoli di prova, ancorchè ammessi, non risultano idonei a dimostrare il nesso di causalità, ma neppure le norme precauzionali violate del datore di lavoro e, quindi, fondanti la colpa dell'azienda.
La documentazione medica non offre elementi sufficienti né chiari a riguardo.
La difesa di parte ricorrente risulta, quindi, carente delle dovute allegazioni.
Per tutte le ragioni sopra illustrate, il ricorso va rigettato.
Sussistono, comunque, anche in considerazione delle diverse posizioni delle parti, motivi validi e sufficienti, per la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso:
-spese compensate
Milano, 27 ottobre 2025
Il giudice del lavoro
AR LA OG