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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3670 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. 11109/2023 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
II Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Diego Ragozini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11109 R.G. dell'anno 2023, avente ad oggetto: risarcimento
danni,
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Avella domiciliata in NO (Na) alla via Anfiteatro Laterizio n. 117.
- attrice-
E
in persona del legale rappresentante p.t., P. VA , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Maiello domiciliato in alla via Vannella Pt_1
Gaetani n.15.
- convenuta pagina 1 di 15
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Vangone domiciliato in TR (NA) alla via Promiscua, 250.
- convenuta -
CONCLUSIONI
All'udienza del 04 febbraio 2025, celebratasi in presenza, per la rimessione della causa in decisione, il procuratore dell'attore concludeva rappresentando che vi è stata la possibilità di accordi economici per poter definire la lite con la convenuta ma contrastate di CP_3
partenza dalla convenuta , e chiedeva che la causa andasse in decisione, Controparte_2
tenendo in considerazione tutte le eccezioni effettuate durante il corso del giudizio e in particolar modo nella richiesta di valutare il danno anche per la capacità lavorativa specifica come già rappresento negli scritti difensivi.
I procuratori delle parti convenute riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedevano che la causa fosse riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice adiva il Tribunale Parte_1
in intestazione per richiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in occasione del sinistro occorso in data 14.07.2021, alle ore 11.15 circa, in intersezione via D. Pt_1
Ausilio - Viale della Costituzione, nel mentre l'attrice viaggiava quale trasportata sullo scooter Beverly targato CX 51242, di proprietà della ed assicurato Controparte_2
per la r.c.a. con (da ora , ad opera dell' Controparte_1 Controparte_1
autovettura Fiat Panda, tg. EM460MS, (risultata di proprietà di ) che, Controparte_4
provenendo dal viale della Costituzione, impegnava con svolta a sinistra l'intersezione con via D. Ausilio, senza rallentare né arretrarsi al segnale di STOP posto sulla sua direzione di
CP_ marcia, urtava lo scooter su cui era trasportata la rappresentando che Parte_1
riportava lesioni personali, precisando che sul luogo del sinistro sopraggiungevano una pagina 2 di 15 pattuglia della Polizia Municipale del Comune di Napoli, Sez. Stella, e ambulanza del servizio 118 che prestava soccorso all'attrice.
Chiedeva pertanto sentir dichiarare la ammissibilità, la procedibilità e la proponibilità della domanda e dell'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 07/09/05, n. 209, e, per lo effetto, ai sensi della citata normativa, condannare (esclusivamente) la
[...]
, al pagamento, in favore dell'istante, per l'indicata causale, della Controparte_1
somma di € 91.246,00 così come indicata e specificata (con l'acconto ricevuto di euro
61000,00 come erogato dalla già detratto ) o che, in subordine, verrà Controparte_1
determinata a seguito delle valutazioni del C.T.U. a nominarsi, o che, in mancanza, l'adita
Magistratura riterrà giusta ed equa, con gli interessi e la svalutazione dalla data del sinistro.
Condannare, conseguentemente, la in persona dei legali Controparte_1
rappresentanti, al pagamento delle spese tutte del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando l'improponibilità e/o CP_3
improcedibilità della domanda per incompletezza della richiesta di risarcimento dei danni, carente delle indicazione dell'attività del danneggiato, del reddito del danneggiato, dell'entità delle lesioni, della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 142, comma 2, Cod. Ass.,
e della allegazione dei certificati medici attestanti le asserite lesioni, del certificato di avvenuta guarigione con postumi e del modello di constatazione amichevole di incidente.
eccepiva inoltre la nullità della citazione per indeterminatezza ed inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva e/o passiva, contestando altresì l'an e quantum, nonché la richiesta di riconoscimento del danno morale, del danno esistenziale e degli interessi e rivalutazione monetaria.
Chiedeva pertanto dichiarare la domanda improcedibile, inammissibile e/o improponibile per in-completezza della richiesta di risarcimento e dichiarare la nullità della citazione ex art. 164 cpc in quanto sono omessi o assolutamente incerti petitum e causa petendi;
dichiarare la domanda inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva, rigettare integralmente le domande attoree in quanto assolutamente infondate in fatto e diritto per i motivi e le ragioni suesposti in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni pagina 3 di 15 in violazione degli l'artt. 145 comma I e 148 commi I e II del c.d.a.. In via subordinata, contenere la condanna al risarcimento danni così come quantificato sulla base delle perizie effettuate e, in ogni caso, scomputare dalla somma da liquidarsi quanto già pagato. In ogni caso condannare la controparte alla refusione delle spese del giudizio ovvero, in caso di accoglimento della subordinata, compensare integralmente le spese.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando l' improcedibilità Controparte_2
della domanda ex art. 3 DLGS 132/2014 per il mancato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, l'improponibilità della domanda ex art. 148 CDA, per non aver indicato nella richiesta di risarcimento gli elementi richiesti dalla predetta normativa, e sollevando eccezioni in ordine all'an ed al quantum debeatur, sul divieto di cumulo di interessi e rivalutazione e concludeva chiedendo in via preliminare, rigettare la domanda attorea siccome improcedibile ex art 3 DL 132/14 e improponibile ex art 148 CdA. Nel
merito rigettare la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi con attribuzione.
Acquisita la documentazione, formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis cpc, disposta la ctu sulla persona dell'attrice, si rinviava la causa per la remissione in decisione all'udienza del 04.02.2025 con termini di legge a ritroso per memorie.
SULLA PROPONIBILITA' E PROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA
In ordine alle sollevate eccezioni sulla proponibilità e procedibilità, si richiama l'art. 148
Codice delle Assicurazioni Private – D. Lgsv.n. 209/2005 ai sensi del quale la richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti,
nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2.
pagina 4 di 15 L'atto di costituzione in mora del 08.04.2022, inoltrato a mezzo pec nell'interesse dell'attrice prodotto agli atti del giudizio in fase di deposito delle memorie I Pt_1
termine ex art. 171 ter cpc e corredato dalla documentazione medica, ivi compresa quella attestante l'avvenuta guarigione con postumi, è privo di alcuni elementi essenziali statuiti all'art. 148 CDA e nello specifico, dell'indicazione del codice fiscale, dell'attività, del reddito e della dichiarazione di cui all'art. 142, comma 2, CDA.
Tuttavia la proponibilità della domanda risarcitoria è subordinata alla trasmissione di una richiesta contenente gli elementi, indicati nell'art. 148 CDA., sufficienti a permettere all'assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta
(presupposto formale), e alla collaborazione, improntata ai canoni di correttezza e buona fede, del danneggiato con l'assicuratore della r.c.a., sì da consentirgli nella fase stragiudiziale di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno e di formulare una proposta conciliativa potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (requisito sostanziale), requisito da accertarsi caso per caso.
Al fine di evitare una lettura formalistica ed ostruzionistica del principio precisa la Suprema
Corte di IO , in una recentissima pronuncia ( sentenza del 12 dicembre 2024 n.
32152) precisa che l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 C.D.A., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 32919 del 09/11/2022,) oppure se si è avvalso di tale facoltà “dopo la scadenza del termine previsto dal quinto comma citato (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 20802 del 25/07/2024), fermo restando che la richiesta del danneggiato “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 CDA., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta pagina 5 di 15 risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cass. Civ. Sez. 6, Ordinanza n. 15445 del
03/06/2021).
Considerato che l' azione giudiziale verte sulla richiesta di risarcimento per una differenza economica, non avendo parte attrice ritenuta soddisfacente l'offerta risarcitoria liquidata dalla impresa di assicurazione, tale circostanza evidenzia l'evenienza che l'atto di costituzione in mora, seppure formalmente scevro di alcuni degli elementi di cui all'art. 148 CDA, abbia raggiunto il suo scopo, ponendo la convenuta nella condizione di poter accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta tra l'altro accettata sia pure in acconto.
Pertanto la domanda è proponibile.
In ordine alle sollevate eccezioni di improcedibilità della domanda in relazione al mancato invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, corre l'obbligo si specificare che l'art 3 del D.L. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014, disciplina che “chiunque intenda esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. In tali casi l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
La norma in esame disciplina due distinti casi di applicazione, il primo relativo alla richiesta di risarcimento danni da circolazione stradale ed il secondo relativamente alle richieste di somme nell'importo non superiore a cinquantamila euro.
Dunque l'esperimento del procedimento di negoziazione, in materia di risarcimento da danno da circolazione stradale, è condizione di procedibilità a prescindere dall'importo della pretesa risarcitoria dedotta in giudizio.
Nel caso di specie l'attrice ha formulato l'invito previsto dalla normativa richiamata, ottemperando all'esperimento del procedimento contestualmente all' atto di costituzione in pagina 6 di 15 mora. L'esperimento dell'invito non ha precluso né pregiudicato la possibilità di adesione della parte nei confronti della quale è stato rivolto, che quindi avrebbe potuto diligentemente aderirvi e, nel caso, ove ritenuto necessario, richiedere eventualmente un rinvio al fine perfezionare le operazioni della gestione del sinistro, non rilevando dunque le censure sollevate in ordine alla parallela condizione di proponibilità sancita dal codice delle assicurazioni private.
Per tali motivi la domanda è procedibile.
Le legittimazioni delle parti e la titolarità ad agire e resistere sono suffragate da idonea documentazione prodotta agli atti del giudizio, non contestata dalle parti ed inoltre accertate dagli Agenti di Polizia Municipale del Comune di Napoli intervenuti sui luoghi.
Destituite di fondamento le eccezioni sulla nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc, contenendo il libello introduttivo tuti gli elementi di fatto ed in diritto idonei a qualificare la domanda in termini di richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale di soggetto trasportato.
SULL'AN
Passando all'esame del quadro probatorio concretizzatosi nel corso del procedimento, le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, inducono a ritenere che l'incidente si sia verificato nei termini esposti dall'attrice e che le lesioni siano causalmente riconducibili all'investimento riferito in citazione.
In ordine al verificarsi dell'evento, alla dinamica del sinistro ed alla presenza dell'attrice a bordo del motoveicolo di proprietà della convenuta nessuna contestazione viene CP_2
sollevata dalla stessa che, al contrario, avalla e conferma le circostanze di fatto sottese alla pretesa di parte attrice. L'impresa garante per la rca del vettore invece, senza nulla provare, genericamente asserisce che “non vi è prova che l'evento sia avvenuto con le modalità descritte da controparte”. Limitando dunque la generica eccezione alla sola dinamica dell'evento dannoso.
pagina 7 di 15 In relazione alla espletata difesa della compagnia di assicurazione, seppure priva di sostegno probatorio, appare necessario rimarcare che l'accertamento sulla responsabilità nella causazione dell'evento dannoso non trova spazio nel giudizio in esame, trovando applicazioni la disciplina di cui all'art. 141 CDA ( confermato da granitica giurisprudenza di legittimità, tra le più recenti la sentenza n. 31181/2025) secondo la quale, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Ed in ogni caso le doglianze in ordine alla dinamica non sono state oggetto di specifica contestazione.
Dunque gli elementi da accertare al fine dell'accoglimento della domanda di risarcimento promossa dal terzo trasportato sono il verificarsi dell'evento e la qualità dell'attore a bordo del veicolo.
Entrambe le circostanze non sono state contestate dalle convenute.
Considerato che
, ai sensi dell'art. 115 cpc, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, la domanda risulta provata nell'an ed è meritevole di accoglimento.
A tanto si aggiunga il valore sia pure meramente indiziario delle dichiarazioni rese dalle parti al momento del sinistro e rilasciate al pubblico ufficiale sopravvenuto sul luogo del sinistro - rapporto di indicente stradale del Comando di Polizia Municipale del Comune di
(protocollo n. 588352 del 30.07.2021) – dalle quali risulta che le parti Pt_1
nell'immediatezza hanno confermato il verificarsi del sinistro e la presenza dell'attrice a bordo del motoveicolo Beverly in qualità di trasportata.
SUL QUANTUM
Circa il danno risarcibile, ritiene questo giudicante di prendere come punto di riferimento per le conclusioni che seguiranno, il nuovo sistema bipolare introdotto dalla Corte di
IO con le sentenze nn. 7281, 7282, 7283, 8827 e 8828 del 2003. Superando il sistema risarcitorio tradizionale, fondato sulla tripartizione dei danni (biologico, morale e pagina 8 di 15 patrimoniale), la Suprema Corte ha, infatti, affermato che il danno alla persona, integralmente inteso, vada risarcito nelle sue componenti non patrimoniali e patrimoniali.
Precisamente, nel danno non patrimoniale confluiscono le seguenti voci: il danno biologico, il danno morale soggettivo ed il danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Nel danno patrimoniale, invece, confluiscono il danno alla capacità lavorativa specifica e, in generale, tutte le ripercussioni sul piano patrimoniale
(spese sostenute, perdite e mancati utili) che sono conseguenza dell'illecito.
Ciò posto, il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psico-fisica del soggetto, costituisce la componente prioritaria del danno alla persona e la prima voce di danno non patrimoniale. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica (cfr. Cass. n.
7084/2001), il danno alla vita di relazione (cfr. Cass. n. 3266/2003) il danno sessuale (cfr.
Cass. n. 1421/1998) ed il danno estetico, e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia,
l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.
Il danno morale soggettivo, inteso come mera sofferenza psichica e patema d'animo del soggetto leso, va risarcito, a seguito delle sentenze della Corte di IO nn. 8827 e
8828, anche nelle ipotesi in cui il fatto non sia configurabile come reato e nelle ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, quindi,
a prescindere dall'accertamento della colpa in concreto dell'autore del danno, come invece richiesto in precedenza, sulla scorta della tradizionale lettura del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 233/2003).
Il danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla
persona, infine, comprende tutte le voci di danno che siano conseguenza della lesione di interessi costituzionalmente garantiti, ovviamente diversi dal diritto alla salute, la cui individuazione è rimessa all'opera della giurisprudenza con il limite derivante dall'esigenza pagina 9 di 15 di evitare la duplicazione delle voci di danno (cfr. Cass. n. 8828/2003, ove si afferma che occorre assicurare che sia sempre raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci di danno che concorrono a determinare il complessivo risarcimento). La Corte di IO, di recente (Cass. n. 4118/2004), ha affermato che rientra in questa terza sottocategoria di danno non patrimoniale il danno da perdita del rapporto parentale.
Nessuna somma può, invece, essere riconosciuta tout court a titolo di danno esistenziale,
(espressamente richiesto dall'attore) essendo stata tale categoria disconosciuta nella sua autonomia dalle più recenti sentenze della Corte di IO. Il danno esistenziale, inteso quale danno derivato dalla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative,
fonte di compiacimento o benessere per il danneggiato, non causata, però, da una compromissione dell'integrità psico-fisica, è nato in [...] nella metà degli anni 90 del secolo scorso e ha ottenuto un discreto riconoscimento giurisprudenziale (sia di merito sia di legittimità) dal 1999 in poi, al punto da essere definito, nell'ambito nel sistema tradizionale risarcitorio, la quarta voce di danno alla persona. Con le già citate sentenze del
2003 la Corte di IO ha abbandonato la precedente impostazione e può ritenersi che,
oggi, il danno esistenziale possa essere riconosciuto e risarcito soltanto nei limiti in cui derivi dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Così, esemplificando, si è affermata la risarcibilità del danno esistenziale sofferto dal figlio a causa della violazione da parte del genitore degli obblighi di assistenza morale e materiale, ed in particolare quello dell'assistenza educativa, sanciti a livello costituzionale dall'art. 30
Cost. (Trib. Venezia n. 1292/2004); è stato, poi, riconosciuta la risarcibilità del danno causato dalla permanenza alle armi in conseguenza del provvedimento illegittimo di rigetto dell'istanza di obiezione di coscienza, venendo in rilievo la lesione del diritto di opinione e di manifestazione del pensiero e convincimento religioso, costituzionalmente garantito ex artt. 19 e 21 Cost. (Trib. Bologna n. 261/2004).
Riguardo, infine, al danno patrimoniale appare opportuno sottolineare che il danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica conseguente a sinistro stradale è suscettibile di autonoma liquidazione solo laddove il soggetto leso fornisca la prova rigorosa in ordine alla diminuzione di reddito dipendente dalle sofferte lesioni. Ciò in pagina 10 di 15 quanto la riduzione dell'attitudine del danneggiato alla piena esplicazione delle energie psicofisiche integra un pregiudizio generalmente definito come riduzione della capacità
lavorativa generica, che corrisponde ad una delle molteplici componenti del danno biologico. Infatti la Suprema Corte (v. Cass. nn. 13409/2001 e 10289/2001) afferma da tempo che “l'accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e quindi di produzione di reddito;
perciò detto danno patrimoniale da invalidità deve essere accertato in concreto attraverso
la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito”.
Le esposte considerazioni, in termini di risarcibilità del danno non patrimoniale, sono state rivisitate da un recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità di cui alla sentenza a S.U. n. 26972 del 2008 che nel condividere la lettura costituzionalmente orientata delle sentenze citate in premessa, la completano nei seguenti termini.
Invero, sul presupposto che l'art. 2059 c.c. non integri una nuova figura di illecito extracontrattuale, si afferma che è consentita la riparazione anche di danni a beni non suscettibili di diretta valutazione economica, pur sempre verificando la sussistenza degli elementi costitutivi di cui all'art. 2043 c.c.
Quindi, condotta, danno ingiusto perché conseguente alla lesione di un interesse meritevole di tutela, nesso causale tra la condotta ed il danno ingiusto.
L'intero assetto normativo è il rivelatore degli interessi meritevoli di tutela, con la conseguenza che, al di là di ipotesi espressamente previste dalla legge (quali l'art. 185 c.p. la legge 675 del 1996 articolo 29 comma 9 in tema di trattamento dei dati sensibili, etc.), non può non essere la necessaria tutela minima riconosciuta ai diritti inviolabili della persona ad orientare l'interprete in ordine alla individuazione di situazioni giuridicamente degne di tutela la cui lesione può qualificarsi danno ingiusto.
Tale indagine, a differenza dell'articolo 2043 c.c. deve essere condotta sul binario della tipicità potendo essere risarcito solo il danno non patrimoniale nei casi previsti dalla legge pagina 11 di 15 ex articolo 2059 c.c., e quindi nei casi in cui il legislatore abbia direttamente previsto il risarcimento o nei casi in cui la lesione colpisca diritti inviolabili della persona la cui tutela non può non ricomprendere il risarcimento del danno.
La Suprema Corte di IO, arriva a superare la tradizionale rilevanza del danno morale transeunte, ovvero della sofferenza dell'animo passeggera, facendola confluire nell'unica categoria di danno non patrimoniale potendo al più essere una delle voci del danno, uno dei possibili pregiudizi non patrimoniali, definendola come quella sofferenza soggettiva cagionata dall'illecito la cui intensità e durata non assumono rilievo ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.
Tale premessa conduce la Suprema Corte ad affermare che la risarcibilità del danno non patrimoniale solo nelle ipotesi di lesione di diritti inviolabili o di interessi meritevoli di tutela, senza però poter creare distinte categorie di danno non patrimoniale, ma riconducendovi all'interno del danno non patrimoniale vari tipi di pregiudizi alla persona senza autonoma rilevanza patrimoniale.
Anche la cernita degli interessi meritevoli di tutela devono pur sempre essere ancorati a posizioni inviolabili della persona umana.
Con la conseguenza che se da un lato la previsione della condotta in termini di reato è un sicuro indice di rilevanza dell'interesse leso, così come lo è l'espressa previsione normativa, al di fuori di tali ipotesi, avrà rilievo solo la lesione di un diritto inviolabile della persona.
Ma tali ipotesi, nel complesso non saranno autonome categorie di danno, ma voci del danno non patrimoniale, relative a diversi pregiudizi.
Ne consegue che all'atto dell'accertamento dell'effettivo pregiudizio, occorrerà rifarsi a concrete lesioni a prescindere da categorie astratte.
Nel caso del danno c.d. morale, occorrerà accertare la sofferenza morale a sé stante in assenza di alcuna componente patologica, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale.
Quindi occorrerà che sia allegata una specifica sofferenza psichica distinta dal danno biologico inteso come patologia che invece, può anche presentare un'afflizione in aggiunta della patologia, ma che in tal caso non sarà un altro tipo di danno, ma sarà il danno pagina 12 di 15 biologico di una particolare intensità che si è riversata sugli aspetti dinamico relazionali dell'individuo.
Le S.U. enunziate, arrivano alla conclusione secondo cui determina una non ammessa duplicazione del danno, la congiunta liquidazione del danno biologico e del danno morale sovente liquidato in percentuale del danno biologico, laddove non si dimostri anche con presunzioni, la sussistenza di una sofferenza morale distinta e diversa dal danno biologico.
Inoltre, il danno non patrimoniale, costituisce danno conseguenza che come tale deve essere allegato e provato, infatti accogliendo l'ormai prevalente tesi del danno conseguenza in ordine al danno non patrimoniale, si può affermare che non è la semplice lesione che provoca un danno automaticamente, ma è ciò che da essa ne scaturisce in termini di pregiudizio alla persona.
Mentre il danno biologico, è passibile di accertamento medico legale, sebbene non vincolante per il giudice, gli altri pregiudizi non patrimoniali, potranno essere accertati tramite la prova testimoniale o le presunzioni.
Quindi ed in conclusione, il danno biologico da definirsi come lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale appartiene alla categoria del danno non patrimoniale.
Il predetto danno ha risvolti anatomo-funzionali, relazionali e in termini di sofferenza soggettiva, cioè il dolore che consegue alla lesione.
I tre risvolti possono avere nel con concreto una intensità diversa, ma in termini giuridici, ci si muove all'interno della medesima categoria di danno non patrimoniale e non c'è spazio per una categoria distinta di c.d. danno morale.
Ritenuto, in considerazione delle modalità di accadimento dell'evento dannoso, che le lesioni riportate dall'attore siano causalmente collegate allo stesso, in ordine alla quantificazione del danno, si condividono, facendole proprie, le risultanze della consulenza medica del CTU indenni da vizi logici e nella quale il consulente ha dato riscontro specifico ed esaustivo alle osservazioni del consulente di parte della parte attrice, non ritenendole fondate, richiamandone le conclusioni:
pagina 13 di 15 “Valutazione del danno subito dalla SI.ra , come diretta conseguenza Parte_1
(rispettati i criteri del nesso di causalità) delle lesioni riportate nell'incidente del
14/07/2021. Inabilità temporanea totale =gg. 40, Inabilità temporanea parziale =gg. 90 al
75%, Inabilità temporanea parziale =gg. 50 al 50%, Inabilità temporanea parziale =gg. 40 al 25%, Danno biologico = 20-21% (venti-ventuno%). Non incidente sulla capacità di
lavoro, congrue spese sanitarie fatturate relative a terapia riabilitativa 1.169,68 + spese farmaceutiche € 245,68 +spese relative ad indagini strumentali per € 262,46 + spese relative a tickets per visite specialistiche ambulatoriali per € 51,64 con relativo impegno totale di spesa per € 1.529,46 (millecinquecentoventInove/46)”.
Nel caso di specie, tenuto conto delle lesioni riportate, della documentazione prodotta questo giudicante ritiene limitare il danno biologico nella misura minima dell'intervallo indicato dal consulente e, trattandosi di lesioni suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette “macropermanenti” (in quanto il danno complessivamente quantificato è pari al
20%), senza imputazione della personalizzazione perché non provata e neppure allegata, vanno applicati i parametri di liquidazione delle Tabelle di Milano, non trovando nel caso specie applicazione il D.P.R. n. 12/2025 - Tabella Unica Nazionale per il risarcimento delle macrolesioni derivanti da sinistri stradali e responsabilità sanitaria – essendo il sinistro dedotto in lite verificatosi in data antecedente al 05/03/2025, ovvero la data di entrata in vigore dei nuovi parametri.
Possono, quindi, essere liquidati, in applicazione dei predetti parametri e in considerazione dell'età dell'attrice al momento del sinistro (38 anni):
- € 84.455,00 per il danno non patrimoniale residuato all'attrice per i Parte_1
suddetti postumi permanenti pari al 20;
-€ 16.387,50 complessivi per l'invalidità temporanea totale e parziale;
- € 1.529,46 per spese mediche documentate.
All'importo così calcolato per un totale di € 100.842,50, va detratto l'importo già percepito a titolo di acconto pari ad € 61.000,00, per un importo residuo pari ad € 39.842,50.
pagina 14 di 15 A tale somma saranno aggiunti interessi sulla somma rivalutata di anno in anno e devalutata alla data del sinistro come da S.U. n.1712 del 1995.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle convenute, a carico della quale vanno poste anche le spese di CTU. Con valori medi tranne per la fase decisionale da liquidarsi ai minimi alla luce del pregio dell'attività prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
a) Accoglie la domanda e condanna la al pagamento, in Controparte_1
favore di per le lesioni riportate, della somma di € 39.842,50, oltre Parte_1
agli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno dalla data del sinistro alla data della sentenza. Dalla data della sentenza spetteranno gli interessi legali sul totale sino al soddisfo.
b) Condanna la in solido con la Controparte_1 Controparte_2
entrambe in persona dei legali rappresentanti p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite liquidate in € 6164,00 per compensi, oltre iva, cassa e spese generali, € 786,00 per esborsi, oltre spese di ctu, con attribuzione all' avv. Raffaele
Avella antistatario di parte attrice.
Napoli, 11.04.25
Il Giudice
Dott. Diego Ragozini
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