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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 40676/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente relatore
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15/11/2024
DA
1) Parte_1
Nato il 21/01/1984 a CATANIA (CT) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]18 20812 LIMBIATE ITALIA con l'Avv. MENDOLA FABRIZIO elettivamente domiciliato Indirizzo Telematico
NEI CONFRONTI DI
2) Controparte_1
Nata il 06/08/1987 a GARBAGNATE MILANESE (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]12 20030 SENAGO ITALIA con l'Avv. RUSSO ANTONIO elettivamente domiciliato VIA NAZIONALE DEI GIOVI, 83 20811 CESANO
MADERNO
con i seguenti figli: nata il [...] Per_1
FATTO
Pagina 1 Con ricorso depositato in data 15/11/2024 il chiedeva la modifica delle condizioni di cui alla sentenza Pt_2 di divorzio n. 5271/2023 del Tribunale di MILANO resa in data 21.06.2023 e pubblicata il 27.06.2023, in particolare, dando atto che entrambi i genitori si occupavano del figlio per un tempo paritetico e alla luce della sostanziale parità delle situazioni economiche dei due genitori, chiedeva la revoca del contributo ivi disposto per il mantenimento del figlio, prevedendo il mantenimento diretto a carico di entrambi i genitori, ovvero la sua riduzione in via subordinata ad euro 150,00 mensili;
in data 06.02.2025 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso;
CP_1 le parti venivano sentite all'udienza del 18.02.2025 fissata con decreto del 04.12.2024 davanti al GOT delegato e alla successiva udienza, sempre innanzi al GOT, in data 21.03.2025, all'esito della quale dichiaravano di aver raggiungo un accordo complessivo per la risoluzione della controversia e chiedevano di accogliere le condizioni congiunte come di seguito riportate:
1) Con decorrenza dal mese di aprile 20205 il contributo di mantenimento paterno per il figlio minore
è rideterminato in € 275,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come già stabilito fino alla mensilità corrispondente alla fine del ciclo scolastico delle elementari di Per_1
2) Gli arretrati maturati a titolo di mantenimento saranno corrisposti dal padre alla madre in quattro rate mensili consecutive ed aggiuntive rispetto al mantenimento ordinario a partire da aprile 2025
(così come oggetto di denuncia-querela ad eccezione della mensilità di agosto 2023) pari ad €
850.00, ossia € 212,50 per ogni tranche.
3) Conseguente rinuncia da parte della sig.a alla costituzione di parte civile nel procedimento CP_1
penale e rinuncia alla richiesta risarcitoria.
Spese compensate
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentandoo profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.).
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 5271/2023 del Tribunale di MILANO resa in data 21.06.2023 e pubblicata il 27.06.2023:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Pagina 2 Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 26/03/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Anna Cattaneo
dando atto di voler ridefinire i rapporti economici rispetto a quanto concordato in sede di divorzio sul presupposto del cambiamento della situazione di fatto dalla pronuncia della sentenza ad oggi…
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente relatore
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15/11/2024
DA
1) Parte_1
Nato il 21/01/1984 a CATANIA (CT) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]18 20812 LIMBIATE ITALIA con l'Avv. MENDOLA FABRIZIO elettivamente domiciliato Indirizzo Telematico
NEI CONFRONTI DI
2) Controparte_1
Nata il 06/08/1987 a GARBAGNATE MILANESE (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]12 20030 SENAGO ITALIA con l'Avv. RUSSO ANTONIO elettivamente domiciliato VIA NAZIONALE DEI GIOVI, 83 20811 CESANO
MADERNO
con i seguenti figli: nata il [...] Per_1
FATTO
Pagina 1 Con ricorso depositato in data 15/11/2024 il chiedeva la modifica delle condizioni di cui alla sentenza Pt_2 di divorzio n. 5271/2023 del Tribunale di MILANO resa in data 21.06.2023 e pubblicata il 27.06.2023, in particolare, dando atto che entrambi i genitori si occupavano del figlio per un tempo paritetico e alla luce della sostanziale parità delle situazioni economiche dei due genitori, chiedeva la revoca del contributo ivi disposto per il mantenimento del figlio, prevedendo il mantenimento diretto a carico di entrambi i genitori, ovvero la sua riduzione in via subordinata ad euro 150,00 mensili;
in data 06.02.2025 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso;
CP_1 le parti venivano sentite all'udienza del 18.02.2025 fissata con decreto del 04.12.2024 davanti al GOT delegato e alla successiva udienza, sempre innanzi al GOT, in data 21.03.2025, all'esito della quale dichiaravano di aver raggiungo un accordo complessivo per la risoluzione della controversia e chiedevano di accogliere le condizioni congiunte come di seguito riportate:
1) Con decorrenza dal mese di aprile 20205 il contributo di mantenimento paterno per il figlio minore
è rideterminato in € 275,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come già stabilito fino alla mensilità corrispondente alla fine del ciclo scolastico delle elementari di Per_1
2) Gli arretrati maturati a titolo di mantenimento saranno corrisposti dal padre alla madre in quattro rate mensili consecutive ed aggiuntive rispetto al mantenimento ordinario a partire da aprile 2025
(così come oggetto di denuncia-querela ad eccezione della mensilità di agosto 2023) pari ad €
850.00, ossia € 212,50 per ogni tranche.
3) Conseguente rinuncia da parte della sig.a alla costituzione di parte civile nel procedimento CP_1
penale e rinuncia alla richiesta risarcitoria.
Spese compensate
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentandoo profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.).
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 5271/2023 del Tribunale di MILANO resa in data 21.06.2023 e pubblicata il 27.06.2023:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Pagina 2 Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 26/03/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Anna Cattaneo
dando atto di voler ridefinire i rapporti economici rispetto a quanto concordato in sede di divorzio sul presupposto del cambiamento della situazione di fatto dalla pronuncia della sentenza ad oggi…
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