Ordinanza cautelare 26 luglio 2019
Ordinanza collegiale 21 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 20 giugno 2024
Improcedibile
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/03/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01887/2025REG.PROV.COLL.
N. 05203/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5203 del 2019, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Francesco Crispi, 28;
contro
il Ministero dell'Interno, la Questura Brescia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
per la riforma
della sentenza n. 1085/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con decreto n. 12/2018 notificato il 9 luglio 2018, il Questore della Provincia di Brescia ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato del cittadino senegalese signor -OMISSIS-, regolarmente residente nel Territorio Nazionale già dal 2001, sul rilievo dei seguenti pregiudizi penali.
1.1. La Questura ha motivato il provvedimento di diniego sulla scorta dell’istruttoria procedimentale a causa dei seguenti pregiudizi penali:
- sentenza del Tribunale di Brescia in data 20 febbraio 2006, irrevocabile dal 9 maggio 2006, di condanna alla pena – condizionalmente sospesa – di mesi cinque di reclusione per il reato di uso di atto falso (patente di guida apparentemente rilasciata dalla Repubblica di Costa d’Avorio), commesso in data 1 febbraio 2002;
- sentenza del Tribunale di Ferrara in data 3 giugno 2008, irrevocabile dal 2 dicembre 2008, di condanna alla pena – condizionalmente sospesa – di mesi quattro di reclusione ed euro centoventi di multa per i reati di ricettazione, capi di abbigliamento contraffatti, e di detenzione finalizzata alla vendita degli stessi prodotti, commessi in Lido delle Nazioni il 24 agosto 2006;
- sentenza del Tribunale di Verona in data 27 aprile 2009, irrevocabile dal 4 luglio 2009, di applicazione della pena di mesi due giorni venti di reclusione, sostituita, ex art. 53 L. 689/1981, in quella di euro 3.200 di multa, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso il 25 aprile 2009;
- sentenza del Tribunale di Verona in data 30 giugno 2011, irrevocabile dal 16 ottobre 2011, di condanna alla pena 1 anno e 3 mesi di reclusione ed euro 300 di multa, contestualmente dichiarata estinta in applicazione dell’indulto, ex art. 1 L. 241/2006, per i reati di ricettazione, attenuato ai sensi del comma secondo dall’art. 648 c.p., e di detenzione finalizzata alla vendita di tredici borse contraffatte, commessi il 6 gennaio 2005;
- sentenza del Tribunale di Ferrara in data 29 settembre 2011, irrevocabile dal 26 novembre 2011, di applicazione della pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa per i reati di ricettazione, attenuato ai sensi del comma secondo dall’art. 648 c.p., e di detenzione finalizzata alla vendita di capi di abbigliamento ed accessori contraffatti, commessi in Comacchio il 18 ottobre 2009.
2. Con il ricorso proposto dinanzi al TAR per la Lombardia, sede di Brescia, il signor -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendone l’annullamento per 1) violazione di legge, con riferimento all’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, per omessa comunicazione dei motivi; 2) violazione di legge, con riferimento all’art. 5, comma 5, in relazione all’art. 4, comma 3, del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, oltre che per eccesso di potere per difetto di istruttoria o, in ogni caso, per travisamento dei fatti di causa.
2.1. Il Tribunale, con la sentenza n. 1085 del 14 novembre 2018, ha respinto il ricorso.
2.1.2. Il giudice di prime cure, pur non disconoscendo che il soggiorno regolare in Italia dello straniero sia stato esteso, ha ritenuto dirimente la natura degli episodi criminosi, reiteratisi nel tempo, tali da consentire ragionevolmente di escludere che il ricorrente abbia conseguito un avanzato processo di integrazione sociale, anche in relazion e all’attività lavorativa.
2.3. Avverso tale sentenza è insorto l’odierno ricorrente, con atto di appello notificato in data 15.5.2019, riproponendo i medesimi motivi di ricorso in primo grado in chiave critica rispetto alla sentenza impugnata.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in data 19.7.2019, resistendo all’impugnativa.
4. Con ordinanza n. 3886 del 26.7.2019 il Collegio ha respinto l’appello cautelare dello straniero ex art. 98 c.p.a.
5. Con ordinanza collegiale n. 11137/2022, impregiudicata ogni decisione sul rito e sul merito, il Collegio ha ritenuto di sospendere il giudizio in via impropria, rilevato che, con ordinanza n. 5171 del 23 giugno 2022, la Sezione aveva rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per contrasto con agli artt. 3, 117, primo comma, Cost. in riferimento all’art. 8 Cedu nella parte in cui prevede che il reato di cui all’art. 474 c.p., rubricato “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” sia automaticamente ostativo al rilascio ovvero al rinnovo del titolo di soggiorno.
6. La Corte Costituzionale si è pronunciata con la sentenza 8 maggio 2023, n. 88.
7. In prossimità dell’udienza fissata per la trattazione del merito del 14 dicembre 2023, la parte ha depositato note di passaggio in decisione con cui, richiamata la sentenza 8 maggio 2023, n. 88, ha chiesto il differimento della trattazione dell’udienza per la pendenza del ricorso NRG 1086/2022 proposto avverso il decreto di rigetto della istanza di emersione dal lavoro irregolare ovvero, in subordine, l’accoglimento stante la pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata;
8. Il Collegio, con ordinanza -OMISSIS-, ritenuto che, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a, l’appello, stante la mancata riassunzione, sarebbe dovuto essere dichiarato estinto, ha assegnato alle parti 20 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione.
9. Parte appellante ha riscontrato l’ordinanza collegiale depositando memoria.
10. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.
11. Rileva, anzitutto, il Collegio che, nelle note di udienza depositate dalla parte appellante in prossimità dell’udienza pubblica del 14 dicembre 2024, non possono rinvenirsi gli elementi di un tempestivo atto di riassunzione del processo, posto che le memorie con cui il difensore dello straniero ha insistito sull’interesse alla prosecuzione del giudizio sono state entrambe depositate oltre il termine perentorio di cui all’art. 80 del Codice del processo amministrativo.
12. Tanto premesso, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità dell’appello per intempestiva riassunzione nei termini di cui al visto art. 80 c.p.a.
Qualora ne ricorrano i presupposti – in presenza di una nuova istanza – l’Amministrazione valuterà che i reati qui contestati al cittadino straniero non rivestono carattere ostativo ai sensi degli
artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale.
14. In considerazione della particolarità della vicenda contenziosa le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità signor -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 5 dicembre 2024 e 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.